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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa
Emanuela FOGGETTI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 351/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Verzillo Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola e anf
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/1/2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di svolgere attività lavorativa con le mansioni di bracciante agricolo, esponeva di aver prestato attività lavorativa nell'anno 2019, da gennaio a dicembre, per un numero complessivo di 100 giornate alle dipendenze di differenti aziende (ditta SI
CE, ditta CU CE, ditta AG IE LO, ditta NE
AN RI, ditta GI FF, ditta Carbone Samuele, Azienda agricola
Fratelli di Leo s.n.c., Società Agricola Carenza CE) e di aver inoltrato, in data
17/2/2020, istanza volta ad ottenere la disoccupazione agricola e gli ANF con riferimento alla suddetta annualità.
Lamentava che, con nota dell'11/6/2020, l' convenuto aveva comunicato CP_2
l'accoglimento della domanda limitatamente a n. 58 giornate a fronte delle complessive n.100 giornate, nonostante non fosse stata registrata alcuna cancellazione parziale dagli elenchi anagrafici degli O.T.D.; ritenuta l'illegittimità della determinazione della parte convenuta, proponeva ricorso amministrativo che rimaneva privo di riscontro. Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola e degli ANF a saldo relativi all'anno 2019, con riferimento alle n. 100 giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2019, con condanna dell' al pagamento del trattamento di CP_2
disoccupazione agricola e di ANF in relazione alle predette 100 giornate di lavoro svolto nell'anno 2019. Allegava documentazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , contestando la sussistenza Controparte_3
dei requisiti previsti dall'art. 32 l.n. 264/49 ed evidenziando che, dalla disamina dei dati risultanti dall'archivio ARLA degli elenchi agricoli e dal DMAG, risultava esclusivamente lo svolgimento di n. 58 giornate di lavoro da parte del ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Ed invero, è noto che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 D.P.R. n. 1049/1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi.
Nel caso che ci occupa, dall'estratto contributivo versato in atti da parte ricorrente (cfr. all. n. 4 ricorso) emerge che il risulta iscritto negli elenchi OTD per n. 58 Pt_1 giornate per l'anno 2019 e per 148 per l'anno 2018.
A fronte di tali risultanze, deve ritenersi che i requisiti di cui all'art. 1 D.P.R. n.
1049/1970 risultano soddisfatti.
Ma vi è di più.
Pag. 2 di 4 Parte ricorrente ha allegato e prodotto documentazione da cui emerge lo svolgimento di attività di bracciante agricolo presso diverse aziende agricole nel corso dell'anno 2019
(cfr. buste paga nonché estratto delle certificazioni uniche, cfr. all. n. 4 e 3 ricorso), circostanza che ha trovato adeguato conforto probatorio anche nella prova orale espletata nel corso del giudizio.
Ed invero i testimoni, escussi all'udienza del 13/7/2022, e Testimone_1 [...]
- che facevano parte della squadra di lavoro all'interno della quale lavorava il Tes_2
- hanno entrambi confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con CP_4
le mansioni di bracciante agricolo, nel corso di tutti i mesi dell'anno 2019, per circa 100 giornate alle dipendenze di differenti aziende tutte site in agro di Acquaviva e San
Michele. Entrambi i testi hanno reso dichiarazioni univoche e concordanti sullo svolgimento di mansioni differenti, a seconda della stagione, da parte del il Pt_1
quale si occupava della potatura secca e verde del vigneto, della potatura degli alberi di ciliegio, di mandorle e dell'uliveto; della vendemmia, nel mese di ottobre.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, oltre a risultare univoche e concordanti, appaiono attendibili, posto che nessuno dei due testi ha subito la cancellazione delle giornate di lavoro svolte con le mansioni di bracciante agricolo e non ha introdotto alcun giudizio nei confronti dell' resistente. CP_2
Alla stregua del compendio probatorio in atti deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova sullo stesso incombente in merito allo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura per il numero di 100 giornate nell'anno 2019.
Dall'accertamento degli elementi costitutivi della prestazione temporanea nonché del numero di giornate nel corso delle quali l'attività lavorativa è stata svolta, non può che conseguire il riconoscimento del preteso diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli ANF con riferimento a n. 100 giornate di lavoro bracciantile prestato nell'anno 2019.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle prestazioni per cui è causa, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite andranno regolate con applicazione del principio della soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 14/1/2021 da nei confronti di , ogni diversa istanze ed eccezione disattese, Parte_1 CP_1
così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola e degli ANF per l'anno 2019 per un numero di giornate pari a 100 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
b)- condanna alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Bari, 7/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa
Emanuela FOGGETTI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 351/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. L. Verzillo Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola e anf
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/1/2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di svolgere attività lavorativa con le mansioni di bracciante agricolo, esponeva di aver prestato attività lavorativa nell'anno 2019, da gennaio a dicembre, per un numero complessivo di 100 giornate alle dipendenze di differenti aziende (ditta SI
CE, ditta CU CE, ditta AG IE LO, ditta NE
AN RI, ditta GI FF, ditta Carbone Samuele, Azienda agricola
Fratelli di Leo s.n.c., Società Agricola Carenza CE) e di aver inoltrato, in data
17/2/2020, istanza volta ad ottenere la disoccupazione agricola e gli ANF con riferimento alla suddetta annualità.
Lamentava che, con nota dell'11/6/2020, l' convenuto aveva comunicato CP_2
l'accoglimento della domanda limitatamente a n. 58 giornate a fronte delle complessive n.100 giornate, nonostante non fosse stata registrata alcuna cancellazione parziale dagli elenchi anagrafici degli O.T.D.; ritenuta l'illegittimità della determinazione della parte convenuta, proponeva ricorso amministrativo che rimaneva privo di riscontro. Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola e degli ANF a saldo relativi all'anno 2019, con riferimento alle n. 100 giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2019, con condanna dell' al pagamento del trattamento di CP_2
disoccupazione agricola e di ANF in relazione alle predette 100 giornate di lavoro svolto nell'anno 2019. Allegava documentazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , contestando la sussistenza Controparte_3
dei requisiti previsti dall'art. 32 l.n. 264/49 ed evidenziando che, dalla disamina dei dati risultanti dall'archivio ARLA degli elenchi agricoli e dal DMAG, risultava esclusivamente lo svolgimento di n. 58 giornate di lavoro da parte del ricorrente.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Ed invero, è noto che l'indennità di disoccupazione agricola compete, a norma dell'art. 1 D.P.R. n. 1049/1970, ai braccianti agricoli qualora risultino iscritti negli elenchi di categoria per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi.
Nel caso che ci occupa, dall'estratto contributivo versato in atti da parte ricorrente (cfr. all. n. 4 ricorso) emerge che il risulta iscritto negli elenchi OTD per n. 58 Pt_1 giornate per l'anno 2019 e per 148 per l'anno 2018.
A fronte di tali risultanze, deve ritenersi che i requisiti di cui all'art. 1 D.P.R. n.
1049/1970 risultano soddisfatti.
Ma vi è di più.
Pag. 2 di 4 Parte ricorrente ha allegato e prodotto documentazione da cui emerge lo svolgimento di attività di bracciante agricolo presso diverse aziende agricole nel corso dell'anno 2019
(cfr. buste paga nonché estratto delle certificazioni uniche, cfr. all. n. 4 e 3 ricorso), circostanza che ha trovato adeguato conforto probatorio anche nella prova orale espletata nel corso del giudizio.
Ed invero i testimoni, escussi all'udienza del 13/7/2022, e Testimone_1 [...]
- che facevano parte della squadra di lavoro all'interno della quale lavorava il Tes_2
- hanno entrambi confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con CP_4
le mansioni di bracciante agricolo, nel corso di tutti i mesi dell'anno 2019, per circa 100 giornate alle dipendenze di differenti aziende tutte site in agro di Acquaviva e San
Michele. Entrambi i testi hanno reso dichiarazioni univoche e concordanti sullo svolgimento di mansioni differenti, a seconda della stagione, da parte del il Pt_1
quale si occupava della potatura secca e verde del vigneto, della potatura degli alberi di ciliegio, di mandorle e dell'uliveto; della vendemmia, nel mese di ottobre.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, oltre a risultare univoche e concordanti, appaiono attendibili, posto che nessuno dei due testi ha subito la cancellazione delle giornate di lavoro svolte con le mansioni di bracciante agricolo e non ha introdotto alcun giudizio nei confronti dell' resistente. CP_2
Alla stregua del compendio probatorio in atti deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova sullo stesso incombente in merito allo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura per il numero di 100 giornate nell'anno 2019.
Dall'accertamento degli elementi costitutivi della prestazione temporanea nonché del numero di giornate nel corso delle quali l'attività lavorativa è stata svolta, non può che conseguire il riconoscimento del preteso diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli ANF con riferimento a n. 100 giornate di lavoro bracciantile prestato nell'anno 2019.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle prestazioni per cui è causa, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991 dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite andranno regolate con applicazione del principio della soccombenza.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 14/1/2021 da nei confronti di , ogni diversa istanze ed eccezione disattese, Parte_1 CP_1
così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità di disoccupazione agricola e degli ANF per l'anno 2019 per un numero di giornate pari a 100 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
b)- condanna alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.200,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Bari, 7/4/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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