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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena
Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1244 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Calco (LC), via Italia, n. 44, presso lo studio dell'avv. Roberta Mandelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Bellusco, via Ornago n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna
Giuseppina Santonocito, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato evocando in Parte_1
giudizio , ha chiesto al tribunale di condannarla a rilasciare Controparte_1
l'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n. 20/b, catastalmente censito al Foglio 6 Particella 315 sub 109 e 129.
A motivo di tali domande, l'attore ha esposto:
- di essere comproprietario al 50% dell'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n. 20/b, catastalmente censito al Foglio 6 Particella 315 sub 109 e 129, insieme alla sorella Persona_1
- che l'immobile risultava occupato sine titulo dalla madre CP_1
;
[...]
- che, non avendo altra soluzione abitativa, si trasferiva provvisoriamente a vivere nell'immobile sito in Robbiate (LC) al viale
Giacomo Matteotti n. 9, di proprietà della sua compagna;
Persona_2
- che con raccomandata a/r del 08/06/2022 invitava alla Controparte_1
riconsegna dell'immobile sito in CO d'AD alla via C. Battisti n. 20/B
(cfr. doc. 4 parte attrice);
- che si rifiutava di restituire l'immobile, il quale ad oggi Controparte_1
risulta ancora occupato.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha argomentato, in diritto, in merito alla sussistenza del proprio diritto al rilascio dell'immobile, nonché all'insussistenza di un titolo che legittimasse la convenuta a conservare la detenzione dell'appartamento ancora occupato;
ha pertanto rassegnato le conclusioni su richiamate, chiedendo la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n. 20/b, con conseguente suo reintegro nel possesso previa consegna delle chiavi ed asportazione delle cose di proprietà della convenuta, nonché chiedendo di pagina 2 di 12 essere risarcito, ai sensi dell'art. 2043 e segg. c.c., dei danni patiti per effetto dell'abusiva detenzione dell'immobile da quantificarsi in via equitativa.
***
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta contestava la fondatezza della domanda di parte attrice, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva l'accertamento del proprio diritto di ricevere gli alimenti ex art. 433 e segg. dal figlio e, Parte_1
conseguentemente, dichiarare l'attore tenuto a prestarle gli alimenti, accogliendola nell'immobile sito in CO d'AD, via Cesare Battisti n.
20/b, fino a che non le verrà assegnato un alloggio popolare.
La convenuta esponeva a tal fine di aver vissuto insieme ad Persona_3
nell'immobile sito in CO d'AD, via Cesare Battisti n. 20/b, adibito a casa coniugale sino al gennaio 2022, quando il marito aveva deciso di abbandonare l'abitazione.
Nell'accordo di separazione, omologato con decreto del 25/01/2023
(cfr. doc. 2 parte convenuta), si era impegnata di partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio popolare per poter rilasciare l'immobile adibito a casa familiare.
Da ultimo, la convenuta deduceva di trovarsi in uno stato di indigenza economica, atteso che la sua unica entrata era costituita dall'assegno di mantenimento di € 350,00, corrispostole mensilmente da (marito Persona_3
dal quale si era separata nel gennaio 2023), e di non poter rilasciare l'immobile.
Concludeva chiedendo: “In via principale: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di ricevere gli alimenti ex CP_1
pagina 3 di 12 art. 433 e segg. dal figlio e, conseguentemente, dichiarare Parte_1
tenuto il Sig. a prestare gli alimenti alla madre, Sig.ra Parte_1 CP_1
, accogliendola nella casa di cui è comproprietario in CO d'AD,
[...]
via Cesare Battisti n. 20/b, che la madre abita da oltre trent'anni, fino a che non le verrà assegnato un alloggio popolare.”
***
Con memoria ex art. 183 comma 6 n.1 ha modificato le Parte_1
proprie domande, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore adìto, ogni avversa azione, eccezione e produzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare che la convenuta sig.ra occupa Controparte_1
“sine titulo” l'immobile di proprietà del sig. , sito in Via C. Parte_1
Battisti n. 20/B a CO D'AD (MB);
- dichiarare inammissibile improcedibile la domanda riconvenzionale formulata da controparte per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, ove se ne ravvisino i presupposti, separare la causa principale da quella derivante dalla domanda riconvenzionale, rimettendo la causa riconvenzionale avanti al competente giudice per decidere sulla domanda riconvenzionale avversaria.
-accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza
a decidere la riconvenzionale avversaria indicandosi quale Giudice competente per detta domanda, contestata, il Giudice di Pace di Monza per le causali che precedono. Per ciò solo rigettare le domande avversarie e/o separare la domanda riconvenzionale con refusione di spese in favore dell'attore e remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al Giudice di Pace di Monza.
Nel merito pagina 4 di 12 - ordinare e condannare la sig.ra obbligata a rilasciare Controparte_1
immediatamente l'immobile suindicato, libero da persone e/o cose, con obbligo per la stessa convenuta di reintegrare l'istante nel possesso esclusivo del bene, oggetto dello spoglio violento ed attuale, con consegna delle chiavi di accesso dell'immobile e di rimozione delle cose di sua proprietà ancora allocate nell'immobile suindicato, e
- per l'effetto, condannare la signora al risarcimento ex Controparte_1
art. 2043 c.c. del danno arrecato ad esso proprietario per l'abusiva detenzione perpetrata sino ad oggi dell'immobile in questione, nella somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice Istruttore designato, anche occorrendo con apposita ctu volta alla determinazione del costo di occupazione dalla data di occupazione sine titulo accertata in causa come dovuto sino alla effettiva liberazione oltre interessi ex art.
4-5 lgs 231/2022 dal dovuto al saldo e rivalutazione, nonché delle ulteriori perdite economiche e danni subiti dall'esponente nella misura che risulterà provata in corso di causa e/o risultanti dal ritardo nella riconsegna dell'immobile dalla data di emissione dell'ordine di reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle somme liquidate.
- in ogni caso condannare controparte a pagare quanto ritenuto in causa determinando la misura del quantum risarcitorio in via equitativa per il pregiudizio subito dall'istante, tenendo conto sia della perdita della disponibilità dell'istante del suddetto bene che dell'impossibilità dell'istante di conseguire dal bene medesimo l'utilità ricavabile in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e/o nella misura determinata in corso di causa od in limine in via equitativa.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale avversaria, si ritiene sussistente un pagina 5 di 12 litisconsorzio necessario e si chiede che l'Ill.mo Giudice adito con oneri ed adempimenti a carico della convenuta, ordini l'integrazione del contraddittorio ex art. 103 c.p.c. nei confronti della comproprietaria sig.ra entro un termine perentorio dallo stesso stabilito. Persona_1
In ogni caso
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa.
- rigettare ogni avversa azione, eccezione, deduzione e conclusione avversaria;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% quale rimborso spese generali ed accessori come per legge, oltre alle spese ed oneri sostenuti per la mediazione civile esperita, oltre a spese di eventuale CTU e per consulenti di parte.”
***
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, e all'udienza del 25/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante deposito di note di trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Tale l'oggetto ed i motivi delle pretese svolte nell'atto di citazione, la domanda di rilascio ex art. 2037 c.c. è fondata e come tale deve essere accolta, per quanto di seguito considerato.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), si rammenta che alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 cit.) incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale pagina 6 di 12 occupazione dell'immobile da parte della controparte, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione, ovvero che il titolo sia venuto meno;
spetta al secondo di eccepire e dimostrare di essere detentore in virtù di un titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (v. ex plurimis Cass. 4416/2007: “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo”; conf. Cass. 26003/2010; Cass. 1929/2009; Cass. 11774/2006; Cass.
23086/2004: “la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia”; Cass. 13605/2000; Cass.
1635/1999: “la qualità di proprietario è sufficiente per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un pagina 7 di 12 diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso”; Cass. 491/1984: “nell'azione di rilascio di un fondo che si assume occupato senza titolo, nessun onere probatorio incombe all'attore, facendo invece carico al convenuto – che non contesti la proprietà della controparte – l'onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa”; Cass. 1936/1978: “nel giudizio promosso dal proprietario per ottenere il rilascio dell'immobile da chi egli assume detenerlo senza titolo, incombe al convenuto, che non contesti la proprietà dell'attore, l'onere di provare il titolo che giustifica la sua permanenza nella detenzione della cosa”).
Ciò posto, è agevole osservare che la convenuta non ha offerto prova alcuna del titolo che la autorizzerebbe a conservare la detenzione dell'immobile di cui preteso il rilascio;
al contrario, non contesta l'occupazione dell'immobile e si limita a dedurre con la propria costituzione in giudizio di non poter rilasciare l'immobile, in quanto si troverebbe in uno stato di indigenza economica, atteso che la sua unica entrata sarebbe costituita dall'assegno di mantenimento di € 350,00, corrispostole mensilmente da (marito dal quale si era separata nel gennaio Persona_3
2023). Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. ha poi precisato di percepire oltre al contributo al mantenimento di €350,00 mensili corrispostole da anche il reddito di cittadinanza, pari ad €380,00 Persona_3
mensili. Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data
24/09/2024 ha infine dedotto che a seguito del decesso di Persona_3
(marito dal quale si era separata nel gennaio 2023), dal mese di agosto 2024 percepisce la pensione di reversibilità pari a circa €1.200,00.
Inoltre, la circostanza che la convenuta sia rimasta, quantomeno sino alla data d'introduzione del giudizio, nella detenzione (senza titolo) del pagina 8 di 12 cespite per cui è causa, è documentata dallo stesso esito della notificazione dell'atto introduttivo della lite, eseguita in data 07/02/2023 ex art. 138 c.p.c., presso l'indirizzo in CO D'AD (MB), Via C. Battisti n. 20/B, in cui si trova l'appartamento del cui rilascio si controverte (v. relata di notifica in atti).
Infine, l'attore ha dimostrato di avere comunicato con raccomandata a/r del 08/06/2022, alla convenuta, la propria volontà di rientrare nel godimento dell'immobile, sin da epoca precedente l'introduzione dell'odierno giudizio
(v. la missiva raccomandata all. sub doc. 4 all'atto di citazione, di cui risulta il recapito all'indirizzo della destinataria in CO d'AD (MI), via C. Battisti
n. 20/B ).
Ciò basta all'accoglimento della domanda di rilascio, nei termini di cui al dispositivo.
***
Infondata, e dunque da respingere, è invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile sul presupposto che la convenuta è nella detenzione illegittima dell'immobile quantomeno dal 21/05/2002, quando l'odierno divenne comproprietario al
50%, posto che:
- la richiesta di liberazione dell'immobile non risulta essere stata mai stata formalmente inviata dall'attore alla convenuta, pacifico il fatto che, in atti, la prima rivendicazione avanzata nei confronti della convenuta è quella di cui alla lettera raccomandata 8 giugno 2022 (nella lettera prodotta dall'attore come doc. 4);
- a ciò si aggiunga che – come pacifico in atti – nessuna iniziativa volta alla liberazione degli immobili è stata assunta dall'attore fino all'introduzione del presente giudizio;
pagina 9 di 12 - è infatti pacifico che l'attore è rimasto inerte, non avendo documentato l'invio di diffide e/o di messe in mora volte al rilascio dell'immobile, fino alla raccomandata dell'8 giugno 2022, subito antecedente alla introduzione del presente giudizio;
- in sostanza, l'odierno attore, dalla data del 21/05/2002, non ha formulato nei confronti della convenuta una precisa e formale richiesta di liberazione, mantenendo una condotta inerte, significativa di una posizione di indifferenza o tolleranza rispetto al permanere della convenuta nella detenzione del bene, incompatibile con le pretese creditorie sottese alle domande di condanna;
- per altro verso, l'odierno attore neppure si è attivato – il che conferma la conclusione appena raggiunta – al fine di ottenere che la convenuta fosse tenuta a versare, a fronte della perdurante occupazione dell'immobile, una somma a titolo di indennità di occupazione: pertanto, non essendo il mero dato oggettivo della occupazione senza titolo fonte di una obbligazione risarcitoria o indennitaria (cfr. fra le altre Cass., sez. un., 15 novembre 2022,
n. 33645), tanto più a fronte di una condotta di tolleranza da parte del proprietario e del gestore del bene (che per la prima volta hanno accampato pretese risarcitorie con la domanda giudiziale di liberazione del bene) ed oltretutto in totale assenza di allegazione e di elementi di prova in ordine ad una ipotetica incidenza del protrarsi dell'occupazione del convenuto sulle condizioni di locazione/alienazione ad altri verso un corrispettivo, anche sotto questo diverso profilo la domanda di condanna non può essere accolta.
***
Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c.
pagina 10 di 12 Infatti, la domanda riconvenzionale per essere ammissibile deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall'attore con la proposizione di un'autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un
“collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande (cfr. Cass. 05/07/2018 n. 17612).
Nella specie, la domanda riconvenzionale non dipende dal titolo dedotto in giudizio dagli attori o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Difatti, non vi è alcun accertamento negativo del diritto al rilascio ed al risarcimento preteso dalla parte attrice, ma semplicemente l'accertamento del proprio diritto alla prestazione di natura alimentare.
La richiesta di “compensazione” formulata dalla convenuta e relativa all'asserito diritto all'assegnazione dell'immobile a titolo di assegno alimentare va rigettata anche per l'ulteriore considerazione che segue: rileva questo giudice che l'assegno alimentare, ove fosse oggetto di compensazione, vedrebbe snaturata la sua funzione alimentare: proprio in virtù della sua natura alimentare, deve essere esclusa la compensazione del credito relativo all'assegno alimentare con altri crediti, alla luce di quanto disposto per gli obblighi alimentari dall'articolo 447, comma 2, c.c.
Conclusivamente, si provvede come in dispositivo.
pagina 11 di 12 Le spese di lite, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno compensate per metà stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal rigetto della domanda risarcitoria di pare attrice e vengono liquidate con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento
(indeterminabile, complessità bassa), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda svolta da nei Parte_1
confronti di , e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 CP_1
a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, in favore
[...]
della parte attrice l'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n.
20/b, catastalmente censito al Foglio 6 Particella 315 sub 109 e 129;
- rigetta le altre domande di Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1 Pt_1
le spese del giudizio, che liquida in €57,75 a titolo di mediazione
[...]
obbligatoria, €181,30 per esborsi ed €1.865,85 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa.
Monza, 10 gennaio 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena
Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1244 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Calco (LC), via Italia, n. 44, presso lo studio dell'avv. Roberta Mandelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Bellusco, via Ornago n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna
Giuseppina Santonocito, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato evocando in Parte_1
giudizio , ha chiesto al tribunale di condannarla a rilasciare Controparte_1
l'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n. 20/b, catastalmente censito al Foglio 6 Particella 315 sub 109 e 129.
A motivo di tali domande, l'attore ha esposto:
- di essere comproprietario al 50% dell'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n. 20/b, catastalmente censito al Foglio 6 Particella 315 sub 109 e 129, insieme alla sorella Persona_1
- che l'immobile risultava occupato sine titulo dalla madre CP_1
;
[...]
- che, non avendo altra soluzione abitativa, si trasferiva provvisoriamente a vivere nell'immobile sito in Robbiate (LC) al viale
Giacomo Matteotti n. 9, di proprietà della sua compagna;
Persona_2
- che con raccomandata a/r del 08/06/2022 invitava alla Controparte_1
riconsegna dell'immobile sito in CO d'AD alla via C. Battisti n. 20/B
(cfr. doc. 4 parte attrice);
- che si rifiutava di restituire l'immobile, il quale ad oggi Controparte_1
risulta ancora occupato.
Tanto esposto in fatto, l'attore ha argomentato, in diritto, in merito alla sussistenza del proprio diritto al rilascio dell'immobile, nonché all'insussistenza di un titolo che legittimasse la convenuta a conservare la detenzione dell'appartamento ancora occupato;
ha pertanto rassegnato le conclusioni su richiamate, chiedendo la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n. 20/b, con conseguente suo reintegro nel possesso previa consegna delle chiavi ed asportazione delle cose di proprietà della convenuta, nonché chiedendo di pagina 2 di 12 essere risarcito, ai sensi dell'art. 2043 e segg. c.c., dei danni patiti per effetto dell'abusiva detenzione dell'immobile da quantificarsi in via equitativa.
***
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta contestava la fondatezza della domanda di parte attrice, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva l'accertamento del proprio diritto di ricevere gli alimenti ex art. 433 e segg. dal figlio e, Parte_1
conseguentemente, dichiarare l'attore tenuto a prestarle gli alimenti, accogliendola nell'immobile sito in CO d'AD, via Cesare Battisti n.
20/b, fino a che non le verrà assegnato un alloggio popolare.
La convenuta esponeva a tal fine di aver vissuto insieme ad Persona_3
nell'immobile sito in CO d'AD, via Cesare Battisti n. 20/b, adibito a casa coniugale sino al gennaio 2022, quando il marito aveva deciso di abbandonare l'abitazione.
Nell'accordo di separazione, omologato con decreto del 25/01/2023
(cfr. doc. 2 parte convenuta), si era impegnata di partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio popolare per poter rilasciare l'immobile adibito a casa familiare.
Da ultimo, la convenuta deduceva di trovarsi in uno stato di indigenza economica, atteso che la sua unica entrata era costituita dall'assegno di mantenimento di € 350,00, corrispostole mensilmente da (marito Persona_3
dal quale si era separata nel gennaio 2023), e di non poter rilasciare l'immobile.
Concludeva chiedendo: “In via principale: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di ricevere gli alimenti ex CP_1
pagina 3 di 12 art. 433 e segg. dal figlio e, conseguentemente, dichiarare Parte_1
tenuto il Sig. a prestare gli alimenti alla madre, Sig.ra Parte_1 CP_1
, accogliendola nella casa di cui è comproprietario in CO d'AD,
[...]
via Cesare Battisti n. 20/b, che la madre abita da oltre trent'anni, fino a che non le verrà assegnato un alloggio popolare.”
***
Con memoria ex art. 183 comma 6 n.1 ha modificato le Parte_1
proprie domande, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore adìto, ogni avversa azione, eccezione e produzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare che la convenuta sig.ra occupa Controparte_1
“sine titulo” l'immobile di proprietà del sig. , sito in Via C. Parte_1
Battisti n. 20/B a CO D'AD (MB);
- dichiarare inammissibile improcedibile la domanda riconvenzionale formulata da controparte per i motivi di cui in narrativa;
in subordine, ove se ne ravvisino i presupposti, separare la causa principale da quella derivante dalla domanda riconvenzionale, rimettendo la causa riconvenzionale avanti al competente giudice per decidere sulla domanda riconvenzionale avversaria.
-accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Monza
a decidere la riconvenzionale avversaria indicandosi quale Giudice competente per detta domanda, contestata, il Giudice di Pace di Monza per le causali che precedono. Per ciò solo rigettare le domande avversarie e/o separare la domanda riconvenzionale con refusione di spese in favore dell'attore e remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al Giudice di Pace di Monza.
Nel merito pagina 4 di 12 - ordinare e condannare la sig.ra obbligata a rilasciare Controparte_1
immediatamente l'immobile suindicato, libero da persone e/o cose, con obbligo per la stessa convenuta di reintegrare l'istante nel possesso esclusivo del bene, oggetto dello spoglio violento ed attuale, con consegna delle chiavi di accesso dell'immobile e di rimozione delle cose di sua proprietà ancora allocate nell'immobile suindicato, e
- per l'effetto, condannare la signora al risarcimento ex Controparte_1
art. 2043 c.c. del danno arrecato ad esso proprietario per l'abusiva detenzione perpetrata sino ad oggi dell'immobile in questione, nella somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice Istruttore designato, anche occorrendo con apposita ctu volta alla determinazione del costo di occupazione dalla data di occupazione sine titulo accertata in causa come dovuto sino alla effettiva liberazione oltre interessi ex art.
4-5 lgs 231/2022 dal dovuto al saldo e rivalutazione, nonché delle ulteriori perdite economiche e danni subiti dall'esponente nella misura che risulterà provata in corso di causa e/o risultanti dal ritardo nella riconsegna dell'immobile dalla data di emissione dell'ordine di reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle somme liquidate.
- in ogni caso condannare controparte a pagare quanto ritenuto in causa determinando la misura del quantum risarcitorio in via equitativa per il pregiudizio subito dall'istante, tenendo conto sia della perdita della disponibilità dell'istante del suddetto bene che dell'impossibilità dell'istante di conseguire dal bene medesimo l'utilità ricavabile in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e/o nella misura determinata in corso di causa od in limine in via equitativa.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale avversaria, si ritiene sussistente un pagina 5 di 12 litisconsorzio necessario e si chiede che l'Ill.mo Giudice adito con oneri ed adempimenti a carico della convenuta, ordini l'integrazione del contraddittorio ex art. 103 c.p.c. nei confronti della comproprietaria sig.ra entro un termine perentorio dallo stesso stabilito. Persona_1
In ogni caso
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa.
- rigettare ogni avversa azione, eccezione, deduzione e conclusione avversaria;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15% quale rimborso spese generali ed accessori come per legge, oltre alle spese ed oneri sostenuti per la mediazione civile esperita, oltre a spese di eventuale CTU e per consulenti di parte.”
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Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, e all'udienza del 25/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante deposito di note di trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Tale l'oggetto ed i motivi delle pretese svolte nell'atto di citazione, la domanda di rilascio ex art. 2037 c.c. è fondata e come tale deve essere accolta, per quanto di seguito considerato.
Sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), si rammenta che alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 cit.) incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale pagina 6 di 12 occupazione dell'immobile da parte della controparte, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione, ovvero che il titolo sia venuto meno;
spetta al secondo di eccepire e dimostrare di essere detentore in virtù di un titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (v. ex plurimis Cass. 4416/2007: “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo”; conf. Cass. 26003/2010; Cass. 1929/2009; Cass. 11774/2006; Cass.
23086/2004: “la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia”; Cass. 13605/2000; Cass.
1635/1999: “la qualità di proprietario è sufficiente per richiedere la restituzione, mentre incombe al detentore che sostiene di avere sulla cosa un pagina 7 di 12 diritto di godimento l'obbligo di provare che fra le parti è stato concluso un contratto in tal senso”; Cass. 491/1984: “nell'azione di rilascio di un fondo che si assume occupato senza titolo, nessun onere probatorio incombe all'attore, facendo invece carico al convenuto – che non contesti la proprietà della controparte – l'onere di provare l'esistenza di un titolo che giustifichi la sua permanenza nella detenzione della cosa”; Cass. 1936/1978: “nel giudizio promosso dal proprietario per ottenere il rilascio dell'immobile da chi egli assume detenerlo senza titolo, incombe al convenuto, che non contesti la proprietà dell'attore, l'onere di provare il titolo che giustifica la sua permanenza nella detenzione della cosa”).
Ciò posto, è agevole osservare che la convenuta non ha offerto prova alcuna del titolo che la autorizzerebbe a conservare la detenzione dell'immobile di cui preteso il rilascio;
al contrario, non contesta l'occupazione dell'immobile e si limita a dedurre con la propria costituzione in giudizio di non poter rilasciare l'immobile, in quanto si troverebbe in uno stato di indigenza economica, atteso che la sua unica entrata sarebbe costituita dall'assegno di mantenimento di € 350,00, corrispostole mensilmente da (marito dal quale si era separata nel gennaio Persona_3
2023). Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. ha poi precisato di percepire oltre al contributo al mantenimento di €350,00 mensili corrispostole da anche il reddito di cittadinanza, pari ad €380,00 Persona_3
mensili. Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data
24/09/2024 ha infine dedotto che a seguito del decesso di Persona_3
(marito dal quale si era separata nel gennaio 2023), dal mese di agosto 2024 percepisce la pensione di reversibilità pari a circa €1.200,00.
Inoltre, la circostanza che la convenuta sia rimasta, quantomeno sino alla data d'introduzione del giudizio, nella detenzione (senza titolo) del pagina 8 di 12 cespite per cui è causa, è documentata dallo stesso esito della notificazione dell'atto introduttivo della lite, eseguita in data 07/02/2023 ex art. 138 c.p.c., presso l'indirizzo in CO D'AD (MB), Via C. Battisti n. 20/B, in cui si trova l'appartamento del cui rilascio si controverte (v. relata di notifica in atti).
Infine, l'attore ha dimostrato di avere comunicato con raccomandata a/r del 08/06/2022, alla convenuta, la propria volontà di rientrare nel godimento dell'immobile, sin da epoca precedente l'introduzione dell'odierno giudizio
(v. la missiva raccomandata all. sub doc. 4 all'atto di citazione, di cui risulta il recapito all'indirizzo della destinataria in CO d'AD (MI), via C. Battisti
n. 20/B ).
Ciò basta all'accoglimento della domanda di rilascio, nei termini di cui al dispositivo.
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Infondata, e dunque da respingere, è invece la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile sul presupposto che la convenuta è nella detenzione illegittima dell'immobile quantomeno dal 21/05/2002, quando l'odierno divenne comproprietario al
50%, posto che:
- la richiesta di liberazione dell'immobile non risulta essere stata mai stata formalmente inviata dall'attore alla convenuta, pacifico il fatto che, in atti, la prima rivendicazione avanzata nei confronti della convenuta è quella di cui alla lettera raccomandata 8 giugno 2022 (nella lettera prodotta dall'attore come doc. 4);
- a ciò si aggiunga che – come pacifico in atti – nessuna iniziativa volta alla liberazione degli immobili è stata assunta dall'attore fino all'introduzione del presente giudizio;
pagina 9 di 12 - è infatti pacifico che l'attore è rimasto inerte, non avendo documentato l'invio di diffide e/o di messe in mora volte al rilascio dell'immobile, fino alla raccomandata dell'8 giugno 2022, subito antecedente alla introduzione del presente giudizio;
- in sostanza, l'odierno attore, dalla data del 21/05/2002, non ha formulato nei confronti della convenuta una precisa e formale richiesta di liberazione, mantenendo una condotta inerte, significativa di una posizione di indifferenza o tolleranza rispetto al permanere della convenuta nella detenzione del bene, incompatibile con le pretese creditorie sottese alle domande di condanna;
- per altro verso, l'odierno attore neppure si è attivato – il che conferma la conclusione appena raggiunta – al fine di ottenere che la convenuta fosse tenuta a versare, a fronte della perdurante occupazione dell'immobile, una somma a titolo di indennità di occupazione: pertanto, non essendo il mero dato oggettivo della occupazione senza titolo fonte di una obbligazione risarcitoria o indennitaria (cfr. fra le altre Cass., sez. un., 15 novembre 2022,
n. 33645), tanto più a fronte di una condotta di tolleranza da parte del proprietario e del gestore del bene (che per la prima volta hanno accampato pretese risarcitorie con la domanda giudiziale di liberazione del bene) ed oltretutto in totale assenza di allegazione e di elementi di prova in ordine ad una ipotetica incidenza del protrarsi dell'occupazione del convenuto sulle condizioni di locazione/alienazione ad altri verso un corrispettivo, anche sotto questo diverso profilo la domanda di condanna non può essere accolta.
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Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta, la stessa va dichiarata inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c.
pagina 10 di 12 Infatti, la domanda riconvenzionale per essere ammissibile deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall'attore con la proposizione di un'autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un
“collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande (cfr. Cass. 05/07/2018 n. 17612).
Nella specie, la domanda riconvenzionale non dipende dal titolo dedotto in giudizio dagli attori o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Difatti, non vi è alcun accertamento negativo del diritto al rilascio ed al risarcimento preteso dalla parte attrice, ma semplicemente l'accertamento del proprio diritto alla prestazione di natura alimentare.
La richiesta di “compensazione” formulata dalla convenuta e relativa all'asserito diritto all'assegnazione dell'immobile a titolo di assegno alimentare va rigettata anche per l'ulteriore considerazione che segue: rileva questo giudice che l'assegno alimentare, ove fosse oggetto di compensazione, vedrebbe snaturata la sua funzione alimentare: proprio in virtù della sua natura alimentare, deve essere esclusa la compensazione del credito relativo all'assegno alimentare con altri crediti, alla luce di quanto disposto per gli obblighi alimentari dall'articolo 447, comma 2, c.c.
Conclusivamente, si provvede come in dispositivo.
pagina 11 di 12 Le spese di lite, come determinate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno compensate per metà stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal rigetto della domanda risarcitoria di pare attrice e vengono liquidate con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento
(indeterminabile, complessità bassa), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda svolta da nei Parte_1
confronti di , e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 CP_1
a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, in favore
[...]
della parte attrice l'immobile sito in CO d'AD, alla via Cesare Battisti n.
20/b, catastalmente censito al Foglio 6 Particella 315 sub 109 e 129;
- rigetta le altre domande di Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1 Pt_1
le spese del giudizio, che liquida in €57,75 a titolo di mediazione
[...]
obbligatoria, €181,30 per esborsi ed €1.865,85 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa.
Monza, 10 gennaio 2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
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