Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 908 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Parte ricorrente si riporta Parte_1
integralmente al contenuto delle note conclusionali depositate, e stante l'esito della relazione di
CTU del Dott. ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione Persona_1
limitatamente al riconoscimento della pensione di inabilità.
Chiede la conferma invece del riconoscimento dell'handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ove il Giudice del lavoro non dovesse ritenere di disporre il richiamo del CTU per la domanda relativa alla pensione di inabilità si chiede comunque la condanna dell' al pagamento CP_2
delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari.” vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.. CP_2
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71 e per lo status di portatore di handicap art.3 comma 3 della
Legge 104/1992, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di richiamo o di rinnovo, non sussistendone i presupposti, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da ““Impianto di Pacemaker bicamerale definitivo con fasi di fibrillazione atriale parossistica e BAV totale in NAO.
Scompenso cardiaco cronico. Distorsione con lesione meniscale ginocchio destro. Frattura polso destro. Frattura I° dito piede sinistro. Fratture costali emitorace sinistro. Lombosciatalgia in discopatia L5-S1.Coxartrosi bilaterale. Obesità lieve. Calcolosi renale. Esiti intervento varicocele”.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
• Invalidità civile 100%
La pensione di Invalidità o inabilità Civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con una età ricompresa tra 18 e 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%, e che si trovano in stato di bisogno economico.
Per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è richiesta (in quanto si ritiene che non sia possibile presumere, né tantomeno dimostrare, una loro capacità di lavoro); ciò significa che
è sufficiente che essi abbiano una difficoltà a deambulare da soli tale da rendere necessaria una continua assistenza perché siano considerati invalidi al 100%. Tale invalidità viene espressa in percentuali e vengono riconosciuti ai soggetti invalidi benefici diversi a seconda della loro percentuale di invalidità.
• Indennità di accompagnamento
Le condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Per “atti della vita quotidiana” si intendono quelle azioni elementari e relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire, ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.
In particolare sono atti elementari: fare il bagno, vestirsi;
uso del gabinetto;
mobilità; continenza
(controllo completo di feci ed urine); alimentazione.
Sono atti strumentali della vita quotidiana la capacità di usare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell'uso dei farmaci.
In definitiva il diritto all'indennità spetta sia nel caso in cui il bisogno dell'aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico. Così, il malato può aver diritto all'indennità di accompagnamento se in grado di deambulare ma non di compiere gli atti quotidiani della vita.
• Legge 104 del 5-02-1992
Rubricata come legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è un provvedimento che mira a tutelare i diritti dei soggetti diversamente abili. Il presupposto di tale legge è che l'autonomia e l'integrazione possono essere raggiunti garantendo adeguato sostegno alla persona handicappata ed alla famiglia.
La legge, all'art. 3, individua i soggetti aventi diritto al beneficio. In particolare, il comma 1 dell'art. 3 recita: “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Il comma 3 dell'art. 3 recita: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Rapporto fra invalidità civile e L. 104 La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale. L'art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo
23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull'importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale. In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d'invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua.
Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà
d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata.
Il concetto di handicap, sempre come definito dalla Legge n. 104/92, esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa.
In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà dovuta alla patologia di cui questa persona è affetta
La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92).
Di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di riconoscimento di una invalidità civile. Espresso in un altro modo, questo significa, come già precisato, che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non ha dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap o di handicap grave.
Nel caso in esame il Sig. di anni 49, è affetto da molte patologie. Parte_1
La fibrillazione atriale, trattata farmacologicamente, ha comunque richiesto l'impianto di un pacemaker e una crioablazione.
In atto la patologia, seppur in discreto compenso, è fonte di sintomatologia significativa. L'astenia, la faticabilità, la percezione di ritmo alterato (obiettivabile) evidenziano un quadro patologico in essere, seppur trattato. Medesima considerazione va fatta per il varicocele. Trattandosi di patologia vascolare tutti gli sforzi intensi, o comunque quelli che tendano a richiedere una contemporanea manovra di Valsalva, sono da ritenersi controindicati.
A quanto finora considerato si aggiunge la raccomandazione di astenersi da lavori pesanti, riportata nella cartella clinica 21008848 (ricovero dal 25-10-21 al 03-11-21 presso "Maria Cecilia Hospital"
Cotignola). La patologia rachidea, che si associa ad una radicolopatia periferica, si presenta per sforzi anche lievi, non permettendo l'espletamento dell'attività professionale.
Il quadro è aggravato da una corporatura robusta che sovraccarica ulteriormente sia la colonna vertebrale che le articolazioni periferiche.
In tal senso la patologia che ha colpito il ginocchio destro rende particolarmente gravoso lo spostamento su terreni irregolari, la movimentazione di carichi e la conduzione di mezzi agricoli. La difficoltà nella deambulazione, specie quando indossa le scarpe da lavoro e quando cammina su terreni irregolari è legata all'insorgenza di dorso-lombalgia, algia alluce sinistro, gonalgia e coxalgia bilaterale.
In ultima analisi tali quadri clinici non rendono l'attore incapace di deambulare o incapace di attendere alle semplici attività della vita quotidiana, quindi lo stesso in atto NON è meritevole dell'indennità di accompagnamento.
L'invalidità complessiva deve essere percentualmente quantificata peraltro in misura inferiore al
100%, ed il soggetto non può essere considerato inabile al lavoro.
In particolare si possono riconoscere le seguenti percentuali invalidanti:
Per la patologia cardiologica nel D.M. si può fare riferimento alla tabella cod. 6447
(CORONAROPATIA GRAVE_CLASSE NYHA III°) che prevede una percentuale fra il 71 e l'80%.
Nel caso in oggetto, vista la documentazione specialistica e il recente referto cardiologico (12-03-
2025), si riconosce una percentuale di invalidità del 75%.
Per la valutazione medico-legale dell'obesità si può fare riferimento alla tabella di cui al cod. 7105
“OBESITÀ (BMI TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE” che assegna un punteggio
31%_40%. Considerato che nel caso in oggetto l'obesità è lieve ed il BMI > 35 e si accompagna a segni di artrosi minimi clinicamente rilevati in sede di operazioni peritali, appare congrua una valutazione omnicomprensiva del 25%.
Per la valutazione tabellare della patologia rachidea si può fare riferimento alla tabella di cui al
Cod. 7010 “anchilosi del rachide lombare” che prevede un'invalidità compresa fra il 31 ed il 40%.
Considerato il quadro clinico nel suo insieme, che trattasi non di Anchilosi ma di limitazione funzionale, appare opportuno riconoscere una invalidità pari al 25%.
Visto che trattasi di patologie coesistenti si applica la formula riduzionistica del Balthazard;
considerando l'incidenza delle patologie del ricorrente sulle occupazioni confacenti alle sue attitudini (capacità semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica, l'invalidità complessiva va quantificata nella misura dell'86%.
Per quanto attiene alla legge-104 occorre considerare che la giovane età del soggetto, associata alle numerose patologie evidenziate, lo pone in netto svantaggio sociale rispetto ai soggetti di pari età. Il ricorrente, tuttavia, appare bisognoso di aiuto per difficoltà (non impossibilità!) nell'espletare alcune semplici azioni della vita quotidiana, per cui può essere riconosciuto portatore di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992; comunque, trascorsi almeno dodici mesi dalla visita peritale, le sue condizioni devono essere attentamente rivalutate sulla permanenza di tale beneficio.
CONCLUSIONI
Da una attenta analisi della documentazione sanitaria specialistica versata in atti e da quella successivamente autorizzata, unitamente al raccordo anamnestico, all'odierna obiettività clinica e da quanto esposto nelle considerazioni medico legali,a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, a carico del Sig. di anni 49, allo stato attuale si ritiene: Parte_1
-Non sussistere le condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento, in quanto si riconosce invalido civile con riduzione della capacità lavorativa dell'86%.
-Sussistere le condizioni di portatore di Handicap (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel mese di aprile 2026. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va rigettata la domanda per il riconoscimento dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità mentre vanno ritenuti sussistenti per il riconoscimento dello status di portatore di Handicap (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel mese di aprile 2026.
Stante l'esito del giudizio le spese legali si liquidano al 50% come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda per il riconoscimento dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dello status di portatore di Handicap (art. 3 comma 3 della L. 104/1992) con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione nel mese di aprile 2026. - condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini