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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO NC, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1511/2021 depositato il 21/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Deliceto - Corso Regina Margherita N. 45 71026 Deliceto FG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 851/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 01/12/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11085 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl,difesa tecnicamente in giudizio impugna tempestivamente la decisione n 851/2020 emessa dalla Comm.Trib Provinciale di Foggia, sez 2 depositata il 1 12 2020 , non notificata nei confronti del Comune di Deliceto chiedendone la riforma.
Si costituisce nei termini il Comune di Deliceto contestando la domanda e concludendo per il rigetto dell'appello.
L'appello veniva iscritto al n 1511 2021 RGA
Va premesso che con tempestivo ricorso la società ,attuale appellante ,impugnava l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2014 con cui il Comune di Deliceto richiedeva il pagamento di detta imposta/tributo,per differenza ,relativamente ad una “fattoria eolica”di proprietà della ricorrente . unitamente a sanzioni e interessi
La Ricorrente_1 srl contestava questo atto impositivo ritenendo di aver assolto già compiutamente ai propri obblighi e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Con la sentenza oggi impugnata il Giudice di Prime Cure accoglieva parzialmente il ricorso , compensando le spese processuali, rideterminando il quantum debeatur sulla base del calcolo effettuato sul capitale fondiario e sul saggio di fruttuosità del 2%,richiamando due decisioni di primo grado che avevano determinato questi valori,ritenute condivisibili.
La parte appellante censura questa decisione ritenendo chel'Imu si debba calcolare sulla base dei dati indicati nel DOCFA fino alla definitività delle attribuzioni catastali
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 7 novembre 2025 ore 11 questa Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La sentenza impugnata è integralmente condivisibile perché il Giudice di primo Grado ha esattamente inquadrato la questione giuridica adottando una motivazione corretta, esente da errori di fatto o logico giuridici
Infatti, a seguito di un corposo contezioso non solo pendente tra le parti oggi in causa,si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui va attribuito un capitale fondiario pari a E 480,000,00 per
MW,con saggio di fruttuosità del 2%.orientamento conformato a risultati di una ricerca effettuata all'uopo dal Politecnico di Milano pubblicata nel 2012 ed effettuata su un campione di turbine eoliche a livello europeo
Sulla base di questo principio, adottato dalle Corti di Giustizia di primo e secondo grado sono state rideterminate le rendite dei parchi eolici,tra cui quello della Ricorrente_1 srl,.Nel caso di specie queste rendite sono risultate superiori a quelle indicate dal DOCFA presentato dalla società ,anche se inferiori a quelle attribuite inizialmente dalla Agenzia del Territorio.
Inoltre,come detto, il Giudice di Primo Grado si è uniformato a due precedenti specifici,rappresentati dalle decisioni n 490/2019 e 45/2020 emesse entrambe dalla Comm Trib di Primo Grado di Foggia,anche esse ben motivate e condivisibili.
Questa Corte ritiene ,contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante che le attribuzioni catastali siano esecutive ai sensi della DLGS 546/92 art 2 comma 2 perchè relative ad attribuzioni catastali .e che quindi le parti debbano provvedere ai pagamenti degli eventuali conguagli sin dal momento delle attribuzioni stesse.ritenendosi correttamente che le somme determinate sulla base del calcolo del capitale fondiario scaturente dal DOCFA,sia un mero acconto soggetto a conguaglio
In conclusione l'appello va rigettato e confermata la decisione impugnata.
Stante la controvertibilità della questione le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta l' appello.Spese compensate
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO NC, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1511/2021 depositato il 21/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Deliceto - Corso Regina Margherita N. 45 71026 Deliceto FG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 851/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 01/12/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11085 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl,difesa tecnicamente in giudizio impugna tempestivamente la decisione n 851/2020 emessa dalla Comm.Trib Provinciale di Foggia, sez 2 depositata il 1 12 2020 , non notificata nei confronti del Comune di Deliceto chiedendone la riforma.
Si costituisce nei termini il Comune di Deliceto contestando la domanda e concludendo per il rigetto dell'appello.
L'appello veniva iscritto al n 1511 2021 RGA
Va premesso che con tempestivo ricorso la società ,attuale appellante ,impugnava l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2014 con cui il Comune di Deliceto richiedeva il pagamento di detta imposta/tributo,per differenza ,relativamente ad una “fattoria eolica”di proprietà della ricorrente . unitamente a sanzioni e interessi
La Ricorrente_1 srl contestava questo atto impositivo ritenendo di aver assolto già compiutamente ai propri obblighi e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Con la sentenza oggi impugnata il Giudice di Prime Cure accoglieva parzialmente il ricorso , compensando le spese processuali, rideterminando il quantum debeatur sulla base del calcolo effettuato sul capitale fondiario e sul saggio di fruttuosità del 2%,richiamando due decisioni di primo grado che avevano determinato questi valori,ritenute condivisibili.
La parte appellante censura questa decisione ritenendo chel'Imu si debba calcolare sulla base dei dati indicati nel DOCFA fino alla definitività delle attribuzioni catastali
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 7 novembre 2025 ore 11 questa Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La sentenza impugnata è integralmente condivisibile perché il Giudice di primo Grado ha esattamente inquadrato la questione giuridica adottando una motivazione corretta, esente da errori di fatto o logico giuridici
Infatti, a seguito di un corposo contezioso non solo pendente tra le parti oggi in causa,si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui va attribuito un capitale fondiario pari a E 480,000,00 per
MW,con saggio di fruttuosità del 2%.orientamento conformato a risultati di una ricerca effettuata all'uopo dal Politecnico di Milano pubblicata nel 2012 ed effettuata su un campione di turbine eoliche a livello europeo
Sulla base di questo principio, adottato dalle Corti di Giustizia di primo e secondo grado sono state rideterminate le rendite dei parchi eolici,tra cui quello della Ricorrente_1 srl,.Nel caso di specie queste rendite sono risultate superiori a quelle indicate dal DOCFA presentato dalla società ,anche se inferiori a quelle attribuite inizialmente dalla Agenzia del Territorio.
Inoltre,come detto, il Giudice di Primo Grado si è uniformato a due precedenti specifici,rappresentati dalle decisioni n 490/2019 e 45/2020 emesse entrambe dalla Comm Trib di Primo Grado di Foggia,anche esse ben motivate e condivisibili.
Questa Corte ritiene ,contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante che le attribuzioni catastali siano esecutive ai sensi della DLGS 546/92 art 2 comma 2 perchè relative ad attribuzioni catastali .e che quindi le parti debbano provvedere ai pagamenti degli eventuali conguagli sin dal momento delle attribuzioni stesse.ritenendosi correttamente che le somme determinate sulla base del calcolo del capitale fondiario scaturente dal DOCFA,sia un mero acconto soggetto a conguaglio
In conclusione l'appello va rigettato e confermata la decisione impugnata.
Stante la controvertibilità della questione le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta l' appello.Spese compensate