TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9013 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA MA NA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 21749/2020
R.G., avente ad oggetto: impugnazione sentenza n. 3404/2020 emessa in data
17.01.2020 dal Giudice di Pace di Napoli, II Sezione civile, dott. D'Onofrio,
e pubblicata in pari data, vertente tra
(C.F. ) rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Pasquale Ottaviano (C.F. ) C.F._2
e dall'Avv. Paolo Francesco Ambroselli (C.F. ) C.F._3 entrambi con studio in Napoli, al C.so G. Garibaldi, 62, quivi elett.te dom.ta e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: e Email_1
Email_2
Appellante
E sito in Napoli al Largo proprio d'Avellino n°4, in persona del CP_1 suo amministratore e legale rappresentante p.t., dott.ssa (C.F. CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Vanvitelli P.IVA_1
1 n°15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gulia (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura C.F._4
a margine della comparsa di costituzione e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo pec: Email_3
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.02.2019, Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, il CP_1 sito in Napoli al “Largo Proprio D'Avellino n. 4” in persona dell'amm.re p.t., per sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto condominio, al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione della caduta del 26.07.2015 alle ore 16:40 circa, allorquando la Parte_2
residente nell'appellato condominio, mentre era intenta a salire i gradini delle scale del fabbricato, diretta presso la propria abitazione, giunta all'ultimo piano, scivolava sulle stesse a causa della presenza di un liquido oleoso ed incolore presente sui gradini nonché di un gradino danneggiato e non sostituito. In conseguenza, dell'occorso, la rovinava al suolo Parte_2
e, dopo essere stata soccorsa, veniva trasportata, in pari data, presso il P.S. dell'Ospedale “S.M. di Loreto Nuovo” ove le veniva diagnosticato “trauma cranico con f.l.c. frontale”.
Assumeva odierna appellante, che la responsabilità del Parte_2
sinistro de quo era da ricondursi, in via esclusiva, al sito in CP_1
Napoli al Largo Proprio D'Avellino n. 4, per aver violato gli obblighi di custodia, per aver omesso la vigilanza, la manutenzione ed il controllo del bene comune, atteso che la causa di tale evento dannoso deve essere ravvisata nella presenza imprevista di un liquido oleoso ed incolore sui gradini, non
2 altrimenti prevedibile ne visibile, oltre che nel cattivo stato di manutenzione della scalinata ed in particolare del danneggiamento di uno gradini, oltre che nella mancanza di adeguati presidi di sicurezza, quali strisce antiscivolo e/o corrimano.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Dott. D'Onofrio II sez., con R.G.N. 30064/2019, alla prima udienza utile tenutasi il giorno 16 settembre 2019 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto sebbene regolarmente evocato in giudizio, ammetteva la prova CP_1
testimoniale articolata dall'attrice e rinviava per l'espletamento all'udienza del 09.10.2019, udienza alla quale venivano escussi i testi di parte attrice e, all'esito, il Giudice, non ritenendo necessaria la consulenza medico-legale richiesta da parte attrice, riservava la causa in decisione.
b) Sulla base di queste premesse, il Giudice di Pace di Napoli, Dott.
D'Onofrio, II sez. civile, rendeva la sentenza n. 3404/2020 con la quale:
“rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite”.
In particolare, il Giudice di prime cure, Dott. D'Onofrio, così motivava il rigetto: “nel merito i testi e confermavano Testimone_1 Testimone_2
il verificarsi del sinistro e le lesioni patite dalla istante ed affermavano di aver constatato che sul gradino rotto vi era anche del liquido oleoso non segnalato. La loro deposizione, tuttavia, non appare convincente. Va invero osservato che le testimonianze non collimano con quanto dichiarato dalla stessa attrice nel referto di P.S. Loreto Mare n. 2015-37382 da lei sottoscritto. Invero, nel predetto atto è riportato “riferisce caduta sul ballatoio antistante l'ingresso del proprio appartamento”. Manca ogni riferimento, pertanto, al gradino e al liquido. Inoltre, non risultano allegati rilievi fotografici dello stato dei luoghi. Infine, va considerato ai fini della minore attendibilità il legame familiare tra attrice e teste. E pertanto, alla
3 luce delle suesposte considerazioni ne consegue il rigetto della domanda non avendo l'istante ottemperato all'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Tenuto conto dei suesposti motivi della decisione si ravvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare interamente le spese tra le parti costituite”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata dall'odierna appellante con atto di appello, con il quale l'appellante chiede Parte_2 la riforma integrale della medesima sentenza, assumendone la sua erroneità nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare, parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata venga disposta ctu medico legale, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
d) Il appellato si è costituito con comparsa di costituzione CP_1
depositata telematicamente in data 15.12.2020, concludendo per il rigetto del gravame proposto da e conferma della sentenza di rigetto di Parte_2
primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del grado di appello.
In particolare, la difesa del appellato ha osservato che il Giudice CP_1
di prime cure ha correttamente rilevato la diversa e contraddittoria ricostruzione in punto di fatto, atteso che la presso l'Ospedale Parte_2
“Loreto Mare” ebbe a dichiarare di essere caduta sul “ballatoio”, senza fare alcuna menzione né delle scale, né della presenza di liquido scivoloso, né della rottura di un gradino nonché la genericità delle deposizioni testimoniali.
Inoltre, parte appellata ha osservato che la presunta caduta della Pt_2
è imputabile unicamente alla imperizia ed alla negligenza della
[...]
4 in quanto gli elementi della non visibilità e della imprevedibilità Pt_2
dell'evento sono totalmente inesistenti e/o comunque non adeguatamente provati. Peraltro, pur ammettendo per ipotesi che risulti corrispondente al vero quanto affermato dall'attrice, non sussisterebbe comunque provato il necessario nesso causale, e, difetterebbe, inoltre, anche il requisito dell'imprevedibilità con riferimento alla presunta rottura dello scalino, sia perché le prove testimoniali raccolte non hanno descritto la natura e dimensione della rottura in questione, sia perché non è ancora dato comprendere in quale modo detto presunto vizio del gradino possa aver inciso, con rapporto di causa-effetto, con la caduta della Parte_2
Infine, la difesa del appellato ha evidenziato che la CP_1 Pt_2
abita da anni nel fabbricato in questione, sicché la stessa è perfettamente
[...]
a conoscenza delle condizioni di conservazione delle scale, sicché difetterebbe anche il requisito dell'imprevedibilità.
f) Nel corso del giudizio, il precedente G.I., conferiva incarico peritale al CTU medico-legale dott. il quale provvedeva a depositare Persona_1 relazione peritale sulla persona dell'odierna appellante in data Parte_2
14.10.2024; all'udienza del 07.03.2025, cambiato il Giudice istruttore, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 10.10.2025, udienza alla quale il G.I. riservava la causa in decisone.
g) Ciò premesso, occorre, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ammettere la richiesta CTU medico legale sulla sua persona, al fine di quantificare le lesioni da ella riportate in conseguenza della caduta per cui è
5 causa.
Il giudice di prime cure ha statuito inequivocabilmente che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo.
Innanzitutto, il Giudice di Pace ha ritenuto poco credibile i testi escussi, non solo per il legame di parentela che li lega all'odierna appellante (entrambi figli della , ma anche perché, gli stessi hanno reso Parte_2 dichiarazioni del tutto pedisseque a quanto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, prive di riferimenti circostanziati utili alla ricostruzione delle modalità dell'incidente, oltre che poco verosimili. Inoltre, il Giudice di prime cure ha ravvisato una divergenza tra le circostanze della caduta così come prospettate nell'atto di citazione di primo grado introduttivo del giudizio e le dichiarazioni contenute nel referto di primo soccorso n. 37382/2015 dell'Ospedale “Loreto Mare” in atti, ove l'odierna appellante non ha fatto menzione del liquido oleoso ed incolore, né dei gradini danneggiati e/o rotti della scala del appellato. CP_1
La quaestio disputandi attiene, in primis, alla valutazione della deposizione dei testi escussi in primo grado sui fatti di causa.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla giurisprudenza della Suprema
Corte in subiecta materia. Essa indica, dopo aver nettamente distinto il profilo della capacità ovvero dell'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., in presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, sia gli elementi di carattere soggettivo quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, e sia gli elementi di natura oggettiva della valutazione prognostica discrezionale che il giudice deve compiere
6 sull'attendibilità del teste, individuati nella precisione, nella completezza della dichiarazione e nell'assenza di contraddizioni (si veda a tal proposito,
Cass. 6385/20 citata;
Cass. 09/08/2019, n. 21239).
Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi indotti dall'attrice, i quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Infatti, condividendo la tesi esposta dalla difesa del appellato, si CP_1 rileva che la descrizione dei fatti da parte dei testi escussi nel giudizio di primo grado, è generica, imprecisa e pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità della caduta verificatasi sulle scale del fabbricato del appellato il giorno 26.07.2015 alle ore 16:40. CP_1
Invero, nel caso di specie, i testi escussi, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrivono con la dovuta precisione la dinamica della caduta, né dove gli stessi fossero posizionati nel momento in cui la DR Parte_2
è caduta.
Dalle deposizioni testimoniali in atti non si ricava:
- in quale punto preciso si trovasse il liquido oleoso ed incolore cui si fa cenno nell'atto introduttivo del giudizio de quo;
né di quale sostanza si sarebbe trattato;
- se abbia calpestato o meno la sostanza in questione, né Parte_2
quale sarebbe stato lo scalino rotto e quale tipo o dimensione di rottura avrebbe manifestato il gradino in questione;
- né quale incidenza o effetto causale avrebbe avuto rispetto alla caduta dell'attrice ed alle presunte lesioni riportate;
- peraltro, appare inverosimile, che una caduta avvenuta sulle scale di
7 un condominio non abbia comportato urla o rumori tali da indurre gli altri condomini ad uscire dai propri appartamenti degli altri condomini.
Invero, il teste escusso (figlio dell'attrice) si è limitato a Testimone_1
dichiarare innanzi al Giudice di prime cure che: “…sul punto dove era scivolata vi era liquido trasparente ed era oleoso… Dopo il fatto hanno aggiustato i gradini dell'ultima rampa di scale ma questi dove è caduta mia DR erano già rotti da tempo…”.
Dunque, come emerge anche dalla deposizione testimoniale e come è verosimile ritenere, l'odierna appellata era a conoscenza della Parte_2 rottura di quei gradini ed, in quanto residente nel Condominio, conosceva bene lo stato dei luoghi e le condizioni delle scale che frequenta abitualmente.
Inoltre, nel caso in esame, la presenza dei testi escussi in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, considerato che non risultano nemmeno prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento, foto del liquido oleoso e trasparente o comunque della sostanza scivolosa di cui trattasi sebbene i figli fossero presenti.
Non emergono da tale prova elementi necessari quali: allocazione del liquido oleoso ed incolore, se il liquido si trovasse sul pianerottolo o in mezzo alle scale, la dinamica dell'incidente, come e dove impattava il piede.
Invero, non si tratta di mere circostanze negative, in quanto è fatto di comune esperienza, che la caduta in un condominio, specie quando avviene in mezzo alle scale, si svolge con modalità tali da richiamare l'attenzione di diversi abitanti del fabbricato, quali sono il rumore della caduta e i conseguenti lamenti che la caduta suscita, ed ha una certa risonanza, dunque viene conosciuto dagli abitanti del condominio all'istante, subito dopo il verificarsi
8 della caduta, non solo in occasione dell'assemblea condominiale, in cui si discute del relativo atto di citazione di risarcimento danni.
Inoltre, se per mera ipotesi, si volesse ritenere che il fatto fosse realmente accaduto in mezzo alle scale del , si deve considerare che secondo CP_1
la sentenza n. 12895 del 22/06/2016 della Suprema Corte: “ai sensi dell'art.
2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Dunque, la domanda risarcitoria dell'odierna appellante sarebbe comunque da rigettare, in quanto l'incidente deve essere ascritto al caso fortuito, per le condizioni in cui si è verificato, ossia alle 16.40 circa, in un orario in cui la visibilità e la luminosità non sono compromesse, nel mese di luglio, in un palazzo, anzi ben noto a parte attrice, che vi risiede stabilmente, in ed in quel luogo ha la propria abitazione.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento, nel presente grado di giudizio, di una ctu medico-legale sulla persona dell'istante odierna appellante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di
9 riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Va posto a carico dell'appellante, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti del Parte_2
Condominio sito in Napoli al Largo proprio d'Avellino n°4, in persona del suo amministratore l.r.p.t., così dispone:
I. rigetta l'appello proposto dalla e conferma integralmente la Parte_2
sentenza impugnata;
II. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 962,00 oltre rimborso generale,
IVA e CPA se per legge dovuti, a favore del sito in Napoli al CP_1
Largo proprio d'Avellino n°4, in persona del suo amministratore l.r.p.t., con attribuzione all'Avv. Francesco Gulia dichiaratosi antistatario;
III. pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte appellante soccombente;
IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA MA NA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA MA NA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 21749/2020
R.G., avente ad oggetto: impugnazione sentenza n. 3404/2020 emessa in data
17.01.2020 dal Giudice di Pace di Napoli, II Sezione civile, dott. D'Onofrio,
e pubblicata in pari data, vertente tra
(C.F. ) rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Pasquale Ottaviano (C.F. ) C.F._2
e dall'Avv. Paolo Francesco Ambroselli (C.F. ) C.F._3 entrambi con studio in Napoli, al C.so G. Garibaldi, 62, quivi elett.te dom.ta e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: e Email_1
Email_2
Appellante
E sito in Napoli al Largo proprio d'Avellino n°4, in persona del CP_1 suo amministratore e legale rappresentante p.t., dott.ssa (C.F. CP_2
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Vanvitelli P.IVA_1
1 n°15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gulia (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura C.F._4
a margine della comparsa di costituzione e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo pec: Email_3
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.02.2019, Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, il CP_1 sito in Napoli al “Largo Proprio D'Avellino n. 4” in persona dell'amm.re p.t., per sentirlo condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto condominio, al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione della caduta del 26.07.2015 alle ore 16:40 circa, allorquando la Parte_2
residente nell'appellato condominio, mentre era intenta a salire i gradini delle scale del fabbricato, diretta presso la propria abitazione, giunta all'ultimo piano, scivolava sulle stesse a causa della presenza di un liquido oleoso ed incolore presente sui gradini nonché di un gradino danneggiato e non sostituito. In conseguenza, dell'occorso, la rovinava al suolo Parte_2
e, dopo essere stata soccorsa, veniva trasportata, in pari data, presso il P.S. dell'Ospedale “S.M. di Loreto Nuovo” ove le veniva diagnosticato “trauma cranico con f.l.c. frontale”.
Assumeva odierna appellante, che la responsabilità del Parte_2
sinistro de quo era da ricondursi, in via esclusiva, al sito in CP_1
Napoli al Largo Proprio D'Avellino n. 4, per aver violato gli obblighi di custodia, per aver omesso la vigilanza, la manutenzione ed il controllo del bene comune, atteso che la causa di tale evento dannoso deve essere ravvisata nella presenza imprevista di un liquido oleoso ed incolore sui gradini, non
2 altrimenti prevedibile ne visibile, oltre che nel cattivo stato di manutenzione della scalinata ed in particolare del danneggiamento di uno gradini, oltre che nella mancanza di adeguati presidi di sicurezza, quali strisce antiscivolo e/o corrimano.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Dott. D'Onofrio II sez., con R.G.N. 30064/2019, alla prima udienza utile tenutasi il giorno 16 settembre 2019 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto sebbene regolarmente evocato in giudizio, ammetteva la prova CP_1
testimoniale articolata dall'attrice e rinviava per l'espletamento all'udienza del 09.10.2019, udienza alla quale venivano escussi i testi di parte attrice e, all'esito, il Giudice, non ritenendo necessaria la consulenza medico-legale richiesta da parte attrice, riservava la causa in decisione.
b) Sulla base di queste premesse, il Giudice di Pace di Napoli, Dott.
D'Onofrio, II sez. civile, rendeva la sentenza n. 3404/2020 con la quale:
“rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite”.
In particolare, il Giudice di prime cure, Dott. D'Onofrio, così motivava il rigetto: “nel merito i testi e confermavano Testimone_1 Testimone_2
il verificarsi del sinistro e le lesioni patite dalla istante ed affermavano di aver constatato che sul gradino rotto vi era anche del liquido oleoso non segnalato. La loro deposizione, tuttavia, non appare convincente. Va invero osservato che le testimonianze non collimano con quanto dichiarato dalla stessa attrice nel referto di P.S. Loreto Mare n. 2015-37382 da lei sottoscritto. Invero, nel predetto atto è riportato “riferisce caduta sul ballatoio antistante l'ingresso del proprio appartamento”. Manca ogni riferimento, pertanto, al gradino e al liquido. Inoltre, non risultano allegati rilievi fotografici dello stato dei luoghi. Infine, va considerato ai fini della minore attendibilità il legame familiare tra attrice e teste. E pertanto, alla
3 luce delle suesposte considerazioni ne consegue il rigetto della domanda non avendo l'istante ottemperato all'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Tenuto conto dei suesposti motivi della decisione si ravvisano le ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare interamente le spese tra le parti costituite”.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Napoli è stata impugnata dall'odierna appellante con atto di appello, con il quale l'appellante chiede Parte_2 la riforma integrale della medesima sentenza, assumendone la sua erroneità nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare, parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata venga disposta ctu medico legale, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
d) Il appellato si è costituito con comparsa di costituzione CP_1
depositata telematicamente in data 15.12.2020, concludendo per il rigetto del gravame proposto da e conferma della sentenza di rigetto di Parte_2
primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del grado di appello.
In particolare, la difesa del appellato ha osservato che il Giudice CP_1
di prime cure ha correttamente rilevato la diversa e contraddittoria ricostruzione in punto di fatto, atteso che la presso l'Ospedale Parte_2
“Loreto Mare” ebbe a dichiarare di essere caduta sul “ballatoio”, senza fare alcuna menzione né delle scale, né della presenza di liquido scivoloso, né della rottura di un gradino nonché la genericità delle deposizioni testimoniali.
Inoltre, parte appellata ha osservato che la presunta caduta della Pt_2
è imputabile unicamente alla imperizia ed alla negligenza della
[...]
4 in quanto gli elementi della non visibilità e della imprevedibilità Pt_2
dell'evento sono totalmente inesistenti e/o comunque non adeguatamente provati. Peraltro, pur ammettendo per ipotesi che risulti corrispondente al vero quanto affermato dall'attrice, non sussisterebbe comunque provato il necessario nesso causale, e, difetterebbe, inoltre, anche il requisito dell'imprevedibilità con riferimento alla presunta rottura dello scalino, sia perché le prove testimoniali raccolte non hanno descritto la natura e dimensione della rottura in questione, sia perché non è ancora dato comprendere in quale modo detto presunto vizio del gradino possa aver inciso, con rapporto di causa-effetto, con la caduta della Parte_2
Infine, la difesa del appellato ha evidenziato che la CP_1 Pt_2
abita da anni nel fabbricato in questione, sicché la stessa è perfettamente
[...]
a conoscenza delle condizioni di conservazione delle scale, sicché difetterebbe anche il requisito dell'imprevedibilità.
f) Nel corso del giudizio, il precedente G.I., conferiva incarico peritale al CTU medico-legale dott. il quale provvedeva a depositare Persona_1 relazione peritale sulla persona dell'odierna appellante in data Parte_2
14.10.2024; all'udienza del 07.03.2025, cambiato il Giudice istruttore, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 10.10.2025, udienza alla quale il G.I. riservava la causa in decisone.
g) Ciò premesso, occorre, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ammettere la richiesta CTU medico legale sulla sua persona, al fine di quantificare le lesioni da ella riportate in conseguenza della caduta per cui è
5 causa.
Il giudice di prime cure ha statuito inequivocabilmente che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo.
Innanzitutto, il Giudice di Pace ha ritenuto poco credibile i testi escussi, non solo per il legame di parentela che li lega all'odierna appellante (entrambi figli della , ma anche perché, gli stessi hanno reso Parte_2 dichiarazioni del tutto pedisseque a quanto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, prive di riferimenti circostanziati utili alla ricostruzione delle modalità dell'incidente, oltre che poco verosimili. Inoltre, il Giudice di prime cure ha ravvisato una divergenza tra le circostanze della caduta così come prospettate nell'atto di citazione di primo grado introduttivo del giudizio e le dichiarazioni contenute nel referto di primo soccorso n. 37382/2015 dell'Ospedale “Loreto Mare” in atti, ove l'odierna appellante non ha fatto menzione del liquido oleoso ed incolore, né dei gradini danneggiati e/o rotti della scala del appellato. CP_1
La quaestio disputandi attiene, in primis, alla valutazione della deposizione dei testi escussi in primo grado sui fatti di causa.
Preliminarmente occorre soffermarsi sulla giurisprudenza della Suprema
Corte in subiecta materia. Essa indica, dopo aver nettamente distinto il profilo della capacità ovvero dell'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., in presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, sia gli elementi di carattere soggettivo quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, e sia gli elementi di natura oggettiva della valutazione prognostica discrezionale che il giudice deve compiere
6 sull'attendibilità del teste, individuati nella precisione, nella completezza della dichiarazione e nell'assenza di contraddizioni (si veda a tal proposito,
Cass. 6385/20 citata;
Cass. 09/08/2019, n. 21239).
Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dei testi indotti dall'attrice, i quali non hanno superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Infatti, condividendo la tesi esposta dalla difesa del appellato, si CP_1 rileva che la descrizione dei fatti da parte dei testi escussi nel giudizio di primo grado, è generica, imprecisa e pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità della caduta verificatasi sulle scale del fabbricato del appellato il giorno 26.07.2015 alle ore 16:40. CP_1
Invero, nel caso di specie, i testi escussi, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrivono con la dovuta precisione la dinamica della caduta, né dove gli stessi fossero posizionati nel momento in cui la DR Parte_2
è caduta.
Dalle deposizioni testimoniali in atti non si ricava:
- in quale punto preciso si trovasse il liquido oleoso ed incolore cui si fa cenno nell'atto introduttivo del giudizio de quo;
né di quale sostanza si sarebbe trattato;
- se abbia calpestato o meno la sostanza in questione, né Parte_2
quale sarebbe stato lo scalino rotto e quale tipo o dimensione di rottura avrebbe manifestato il gradino in questione;
- né quale incidenza o effetto causale avrebbe avuto rispetto alla caduta dell'attrice ed alle presunte lesioni riportate;
- peraltro, appare inverosimile, che una caduta avvenuta sulle scale di
7 un condominio non abbia comportato urla o rumori tali da indurre gli altri condomini ad uscire dai propri appartamenti degli altri condomini.
Invero, il teste escusso (figlio dell'attrice) si è limitato a Testimone_1
dichiarare innanzi al Giudice di prime cure che: “…sul punto dove era scivolata vi era liquido trasparente ed era oleoso… Dopo il fatto hanno aggiustato i gradini dell'ultima rampa di scale ma questi dove è caduta mia DR erano già rotti da tempo…”.
Dunque, come emerge anche dalla deposizione testimoniale e come è verosimile ritenere, l'odierna appellata era a conoscenza della Parte_2 rottura di quei gradini ed, in quanto residente nel Condominio, conosceva bene lo stato dei luoghi e le condizioni delle scale che frequenta abitualmente.
Inoltre, nel caso in esame, la presenza dei testi escussi in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, considerato che non risultano nemmeno prodotte agli atti di causa fotografie ritraenti il luogo del sinistro nell'immediatezza del suo accadimento, foto del liquido oleoso e trasparente o comunque della sostanza scivolosa di cui trattasi sebbene i figli fossero presenti.
Non emergono da tale prova elementi necessari quali: allocazione del liquido oleoso ed incolore, se il liquido si trovasse sul pianerottolo o in mezzo alle scale, la dinamica dell'incidente, come e dove impattava il piede.
Invero, non si tratta di mere circostanze negative, in quanto è fatto di comune esperienza, che la caduta in un condominio, specie quando avviene in mezzo alle scale, si svolge con modalità tali da richiamare l'attenzione di diversi abitanti del fabbricato, quali sono il rumore della caduta e i conseguenti lamenti che la caduta suscita, ed ha una certa risonanza, dunque viene conosciuto dagli abitanti del condominio all'istante, subito dopo il verificarsi
8 della caduta, non solo in occasione dell'assemblea condominiale, in cui si discute del relativo atto di citazione di risarcimento danni.
Inoltre, se per mera ipotesi, si volesse ritenere che il fatto fosse realmente accaduto in mezzo alle scale del , si deve considerare che secondo CP_1
la sentenza n. 12895 del 22/06/2016 della Suprema Corte: “ai sensi dell'art.
2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Dunque, la domanda risarcitoria dell'odierna appellante sarebbe comunque da rigettare, in quanto l'incidente deve essere ascritto al caso fortuito, per le condizioni in cui si è verificato, ossia alle 16.40 circa, in un orario in cui la visibilità e la luminosità non sono compromesse, nel mese di luglio, in un palazzo, anzi ben noto a parte attrice, che vi risiede stabilmente, in ed in quel luogo ha la propria abitazione.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta.
Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento, nel presente grado di giudizio, di una ctu medico-legale sulla persona dell'istante odierna appellante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di
9 riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Va posto a carico dell'appellante, parte soccombente, anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati in istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti del Parte_2
Condominio sito in Napoli al Largo proprio d'Avellino n°4, in persona del suo amministratore l.r.p.t., così dispone:
I. rigetta l'appello proposto dalla e conferma integralmente la Parte_2
sentenza impugnata;
II. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 962,00 oltre rimborso generale,
IVA e CPA se per legge dovuti, a favore del sito in Napoli al CP_1
Largo proprio d'Avellino n°4, in persona del suo amministratore l.r.p.t., con attribuzione all'Avv. Francesco Gulia dichiaratosi antistatario;
III. pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico di parte appellante soccombente;
IV. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 10/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA MA NA
10