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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1600/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. e P. IVA ) con l'avv. Marco Dal Dosso Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ) con l'avv. Roberto Natoli Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Parte attrice: condannarsi il Dr. alla restituzione alla società attrice Controparte_1 Pt_1
come sopra legalmente rappresentata, della somma di €30.000,00= (trentamila Euro) oltre
[...]
agli interessi legali dal 13 ottobre 2017 all'effettivo saldo;
- compensi professionali, spese, 15% rimb. forf. spese generali, 4% CPA ed IVA, se dovuta, interamente rifuse;
Parte convenuta: “- preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del
Tribunale di Palermo;
- nel merito, accertare e dichiarare che la società attrice ha goduto di un servizio di charter nautico, dal 15 al 18 ottobre 2017 e dal 20 al 22 ottobre 2017, per il quale non ha corrisposto alcun corrispettivo;
- accertare e dichiarare che, in ragione della tipologia dell'imbarcazione e della durata del servizio ricevuto, il corrispettivo dovuto, secondo i correnti prezzi di mercato, ascende a non meno di euro 35.000,00; - per l'effetto, condannare la Parte_1
al pagamento di una cifra non inferiore a euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alla differenza tra quanto già corrisposto e il corrispettivo dovuto per il servizio ricevuto;
- in subordine, accertare e dichiarare che la società attrice ha goduto di un ingiustificato arricchimento, pari a non meno di 35.000 euro, per i fatti esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare la società attrice a corrispondere un indennizzo in una somma non inferiore a 5.000 euro pari alla differenza tra quanto già corrisposto e l'indebito arricchimento della - in ogni caso, accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative svoltesi per l'acquisto dell'imbarcazione Magnum Marine 70, protrattesi dal mese di marzo 2021 al mese di giugno 2021; - per l'effetto, condannare la al risarcimento di un danno non inferiore a Parte_1
euro 12.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 9.10.2018 la società conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre a CP_1
interessi legali dal 13/10/17 sino al saldo, esponendo: di aver trasmesso in data 10/10/17 al convenuto la “dichiarazione di interesse” all'acquisto della imbarcazione MAGNUM MARINAE 70 di proprietà dello stesso, chiedendo di poter effettuare una perizia sullo stato della imbarcazione, sia a terra che in mare, sostenendone lo spese;
che controparte aveva risposto positivamente e chiesto un deposito cauzionale di euro 30.000,00, versato con bonifico da parte attrice;
che erano state effettuate le verifiche tecniche e prove in mare – a spese di parte attrice – all'esito delle quali era emersa la necessità di notevoli interventi di manutenzione, che la proprietà si dichiarava disposta a intraprendere;
che, dopo aver richiesto la disponibilità a rinegoziare il prezzo della imbarcazione, e in assenza di risposta da controparte, la società attrice aveva chiesto la restituzione di quanto versato in deposito cauzionale;
che, a fronte di tale richiesta, il legale di controparte aveva risposto che, ferma la disponibilità alla restituzione, parte attrice aveva goduto della imbarcazione a titolo personale per 7 giorni e quindi erano dovuti euro 35.000,00 per il noleggio della imbarcazione;
di aver negato quanto affermato da controparte, manifestando altresì la propria disponibilità a rinegoziare il prezzo di acquisto, senza tuttavia alcuna risposta positiva;
che integrando la cauzione una garanzia reale per l'adempimento di un obbligo e a fronte di alcun inadempimento di parte attrice, sussisteva il diritto alla restituzione di quanto versato. In sede di prima udienza il g.i., accertata la regolarità della notifica, aveva dichiarato la contumacia del sig. e, ritenuta la Controparte_1
causa matura per la decisione, aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale al 10.12.2019. Con sentenza n. 850/2019 in data 10.12.2019, il Tribunale di
Mantova aveva accolto la domanda della società attrice e condannato a restituire Controparte_1
a la somma di euro 30.000,00, maggiorata di interessi legali dal 13/10/17 all'effettivo Parte_1
soddisfo, oltre che a rifondere le spese di causa. In data 09.01.2020, notificava Controparte_1
a atto di citazione in appello formulando le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 850/2019, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio portante il n.R.G. 3584/2018; - Nel merito, dichiarare l'inesistenza della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza n. 850/2019, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio portante il n.R.G. 3584/2018 e dell'intero giudizio di primo grado;
- In subordine, dichiarare la nullità e/o comunque con qualsivoglia statuizione
l'inefficacia della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza n. 850/2019 resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio portante il n.R.G.
3584/2018, e, per l'effetto, rimettere la causa al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 354 c.p.c. -
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. In data 09.03.2022, la Corte d'Appello di Brescia, ritenendo nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con sentenza n. 310/2022, disponeva: “dichiara la nullità della citazione introduttiva del giudizio, degli atti successivi e conseguenti ed in particolare dell'impugnata sentenza n.850/2019 del Tribunale di
Mantova; secondo il combinato disposto degli articoli 354 e 353 cpc rimanda pertanto le parti davanti al primo giudice, con termine di legge (art.353, secondo comma, cpc) per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Mantova;
Condanna la società appellata a rimborsare all'appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva, nonché a rimborsarle quanto eventualmente corrisposto in attuazione della sentenza impugnata, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo”.
Con comparsa di riassunzione del 10.6.2022, regolarmente notificata, richiamava Parte_1 integralmente l'atto di citazione del 9.10.2018 introduttivo del giudizio e insisteva per la condanna del sig. alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre interessi nei termini indicati CP_1
nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva contestando l'avversa pretesa. Parte convenuta eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova essendo competente il Tribunale di Palermo, in quanto nella città di Palermo si trovava il luogo di residenza e il domicilio abituale del consumatore, tale dovendosi ritenere il convenuto. Nel merito, parte convenuta rilevava: che la somma corrisposta dalla non era altro che il corrispettivo Parte_1
(parziale) del servizio di charter nautico della imbarcazione Magnum Marine 70'', di proprietà del dr. della quale il dr. Presidente e legale rappresentante della CP_1 Persona_1 Pt_1
aveva fruito per più giorni in compagnia di una pluralità di persone;
che era la stessa società
[...]
attrice, infatti, ad avere rappresentato come, per provare il natante, il dr. si era presentato a Per_1
Palermo in compagnia di due minori e di un'accompagnatrice; che non era chiaro a che titolo la prova di un'imbarcazione destinata a essere acquistata da una società per azioni fosse stata fatta, per più giorni, da soggetti del tutto estranei alla società, per di più minori d'età e che, dunque, in alcun modo potevano rappresentarla;
che l'effettivo intento del dr. non era quello di verificare lo stato Per_1 dell'imbarcazione ai fini dell'eventuale acquisto, ma quello di trascorrere un piacevole periodo di relax in compagnia dei suoi affetti più cari e in una bella settimana autunnale;
che tale servizio integrava tutti gli estremi del charter nautico per rendere il quale il proprietario dell'imbarcazione mette i natante al servizio del cliente e dei suoi ospiti, fornendo loro l'assistenza di personale necessaria e chiedendo, per ogni giorno di fruizione, un corrispettivo;
che era la stessa società attrice a rappresentare che, per tre giorni la prima volta, e per quattro la seconda, il convenuto aveva messo a disposizione del dr. e dei suoi ospiti l'imbarcazione e il personale di bordo e i marinai erano Per_1
stati pagati dal dr. per le prestazioni eseguite in favore degli utilizzatori, prestazioni che CP_1
dovevano qualificarsi come servizio di charter nautico, reso a 4 persone e per un totale di 7 giorni;
che, non avendo il dr. corrisposto alcun corrispettivo per tali prestazioni, il dr. Per_1 CP_1
aveva imputato, in conto (parziale) del prezzo dovuto, il bonifico di 30.000 euro ricevuto. Parte convenuta domandava, pertanto, - in via riconvenzionale - che il corrispettivo del servizio reso fosse accertato, in relazione ai correnti valori di mercato e quantificato in una somma non inferiore a €
35.000,00 e che, per conseguenza, la società attrice fosse condannata a pagare la differenza, pari a €
5.000 euro, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, riservandosi di produrre, con la seconda memoria istruttoria, apposita consulenza tecnica di parte che asseverasse la congruità del corrispettivo così indicato. Il convenuto rilevava altresì che, sempre sostenendo di voler comprare l'imbarcazione del dr. la società attrice, due anni più tardi e a partire dal marzo 2021, CP_1
aveva nuovamente richiesto, per il tramite dei suoi legali, di poter acquistare l'imbarcazione, prevedendo che la trattativa si articolasse in più steps e, per consentire l'effettuazione della perizia in banchina, il dr. aveva dovuto provvedere, a sue spese, a far tirare a secco il natante, lungo CP_1
più di 21 metri e della stazza di oltre 40 tonnellate sopportando i conseguenti costi e aveva effettuato una serie di interventi (alaggio, carenaggio, verniciatura, sostituzione tubi idraulici).che erano costati circa 11.000 euro;
che, per la per la prova in mare, durata circa due ore, il dr. aveva inoltre CP_1
messo a disposizione un altro marinaio alle sue dipendenze e, sempre per la prova in mare, il motore era portato al massimo dei giri, con un consumo - la cui spesa era stata sopportata dal convenuto - di non meno di 1.300 litri, con conseguente esborso di non meno di € 1.950,00; che, richiesta la prova a secco ed eseguita la prova in mare, il dr. senza nulla più comunicare in ordine all'acquisto, Per_1
lasciava cadere la trattativa;
che la condotta del dr. integrava gli estremi della responsabilità Per_1
precontrattuale nella forma canonica dell'interruzione ingiustificata delle trattative, con la conseguenza che gli esborsi sostenuti dal dr. - come quantificati in non meno di euro CP_1
12.950 – dovevano essere oggetto di risarcimento. In subordine, la difesa del convenuto rilevava che, in ogni caso, la società attrice aveva goduto, in occasione degli eventi dell'ottobre 2017, di un ingiustificato arricchimento, quantificabile nel prezzo che avrebbe altrimenti corrisposto per godere del servizio di charter ricevuto (pari, come detto, a non meno di 35.000 euro), con la conseguenza che, ex art. 2041 c.c., il dr. aveva comunque titolo per essere indennizzato della somma CP_1
di cui si era ingiustificatamente arricchita, in suo danno, la società attrice. Parte convenuta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Con decreto in data 6.12.2022, su istanza delle parti, veniva differita l'udienza di comparizione al
2.5.2023 al fine di consentire l'espletamento della procedura di negoziazione assistita già attivata dalle parti. All'esito dell'udienza del 2.5.2023 - in cui veniva depositato verbale di mancato accordo in sede di negoziazione assistita -, su richiesta delle parti, erano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.11.2023 fissata per decidere sulle istanze istruttorie delle parti, con ordinanza del 6.1.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 1.10.2024 ed era quindi trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti, con concessione di temini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dalla documentazione in emerge che, a fronte della dichiarazione di interesse all'acquisto del
70 verso corrispettivo non superiore a euro 600.000,00 e della specifica CP_2 richiesta di effettuare una perizia sull'imbarcazione, il convenuto si è dichiarato disponibile chiedendo tuttavia che fosse presente il sig. e verso il pagamento di un “deposito a CP_3 titolo di cauzione” pari a euro 30.000,00; è parimenti documentale il versamento a mezzo bonifico della predetta somma da parte dell'attor in data 13/10/17, confermato dal tenore delle comunicazioni successivamente intercorse tra le parti e i rispettivi legali e prodotto in atti;
dalla corrispondenza prodotta in atti emerge poi che, a fronte della richiesta di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, in considerazione della revoca della dichiarazione di interesse, il convenuto, pur manifestando la propria disponibilità a restituire il deposito cauzionale, ha eccepito un controcredito in compensazione pari a circa 35.000,00 in quanto l'attore avrebbe goduto della imbarcazione per un totale di 7 giorni anche con propri ospiti nel mese di ottobre 2017; l'attrice ha, per contro, rilevato che l'utilizzo della imbarcazione nei giorni di ottobre 2017 era stato limitato agli accordi presi per l'effettuazione della perizia, all'esito della quale era emerso che l'imbarcazione presentava delle problematiche riconducibili al circuito di raffreddamento con infiltrazioni di acqua nel motore continuando comunque a manifestare disponibilità a una rinegoziazione del prezzo.
Tale risultando l'oggetto del contendere, è pacifica l'intervenuta conclusione di un contratto avente ad oggetto il deposito cauzionale (“deposito a titolo di cauzione”) della somma di € 30.000,00 e sulla base di tale titolo allegato e provato, l'attrice chiede la restituzione della cauzione unitamente agli interessi. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla qualificazione del contratto nei termini già espressi dal Tribunale di Mantova con la sentenza n. 850/2019 del 10.12.2019: nell'ambito dei mezzi di rafforzamento del contratto, la cauzione ha natura reale e consiste in una somma di denaro che viene accantonata in previsione di un futuro debito che è incerto, esistendo tanto ipotesi di cauzioni previste ex lege (ad es. nel contratto di locazione) quanto ipotesi di cauzioni convenzionali, come avvenuto nel presente giudizio;
la Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “Il deposito cauzionale, come generalmente affermato in dottrina sulla scorta dei caratteri comuni delle varie forme di cauzione diffuse nei rapporti commerciali, costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Più precisamente, la cauzione consiste nella consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante. La funzione è quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.” (Cass. Civ. n. 4411/2004). La stessa parte attrice rileva come venga nella specie in considerazione un “contratto innominato sui generis”, da tenersi distinto dalla caparra confirmatoria e dalla clausola penale.
Ciò premesso, il convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova per essere competente il foro del consumatore, nella specie indicato nel Tribunale di Palermo,, città in cui il sig. ha la residenza e il domicilio. CP_1
L'eccezione è fondata.
Risulta dalla visura camerale versata agli atti dall'attrice con le memorie istruttorie (doc. n. 7 di parte attrice) che svolge anche attività di “commercio di auto e barche”; per contro, non Parte_1
emerge che il convenuto abbia preso parte alla trattativa - in cui è stata versata la cauzione secondo le descritte pattuizioni -, per finalità inerenti ad un'attività imprenditoriale o professionale: nulla è stato al riguardo specificamente dedotto e provato dalla società attrice nella sua indubbia qualità di
“professionista”.
Si rammenta che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata nel Capo XI bis del codice civile, è applicabile ai contratti stipulati tra il
“consumatore” e il “professionista” a prescindere dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale esso costituisca atto di esercizio della professione e che rientri nel quadro della medesima, in quanto volto a realizzarne una connessa finalità, ed altro soggetto (consumatore) per il quale, per quanto il medesimo possa essere “professionista”, il contratto sia invece finalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria (cfr. Cass. N. 18785/2010). La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D. Lgs. n. 206/2005: compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di
Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
Ai sensi dell'art. 33, co. 2, lettera (u) del citato D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (...) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”: tanto, perché, secondo il disposto dell'art. 66-bis del citato decreto, “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte: “Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti” (cfr. Cass.
n.1951/2018). La prova della intercorsa trattativa costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass.
12/01/2015, n. 181). Sempre la Corte precisa che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria, e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che “il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”: pertanto, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate (Cass. n. 1951/2018, cit.).
Principi ribaditi nei seguenti termini: “ Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la
S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale)” (cfr. Cass. n. 8268/2020). Ciò considerato, nel caso di specie - ove non risulta essere stato sottoscritto alcun contratto contenente una “clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore” (cfr. citata sentenza della Cassazione), sulla base deduzioni delle parti e della documentazione dalle medesime prodotta, è stato acclarato che, stante la conclusione del contratto riguardante il “deposito a titolo di cauzione”, non è intercorsa tra le parti nessuna specifica trattativa per la deroga convenzionale del foro.
Tenuto conto delle definizioni contenute nell'art. 3 del codice del consumo di “consumatore” quale
“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” , e di “professionista” “ persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma”, non è dubitabile che anche la fattispecie negoziale in esame sia riconducibile ad un contratto assoggettato alla competenza territoriale “inderogabile” del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (se ubicati nel territorio dello Stato).
Deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova per essere competente il Tribunale di Palermo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate, in applicazione del DM
55/14 come aggiornato con D.M. n . 147/2022, tenuto conto della assenza di attività istruttoria in corso di causa e della ridotta articolazione delle questioni trattate, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento come segue: fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase di istruttoria/trattazione: € 903,00; fase decisionale: € 1.453,00: compenso €
3.809,00.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata o assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Mantova e, conseguentemente, la competenza del Tribunale di Palermo;
fissa alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa al Giudice territorialmente competente;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a spese CP_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Mantova, 14.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1600/2022 promossa da:
(Cod. Fisc. e P. IVA ) con l'avv. Marco Dal Dosso Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ) con l'avv. Roberto Natoli Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Parte attrice: condannarsi il Dr. alla restituzione alla società attrice Controparte_1 Pt_1
come sopra legalmente rappresentata, della somma di €30.000,00= (trentamila Euro) oltre
[...]
agli interessi legali dal 13 ottobre 2017 all'effettivo saldo;
- compensi professionali, spese, 15% rimb. forf. spese generali, 4% CPA ed IVA, se dovuta, interamente rifuse;
Parte convenuta: “- preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del
Tribunale di Palermo;
- nel merito, accertare e dichiarare che la società attrice ha goduto di un servizio di charter nautico, dal 15 al 18 ottobre 2017 e dal 20 al 22 ottobre 2017, per il quale non ha corrisposto alcun corrispettivo;
- accertare e dichiarare che, in ragione della tipologia dell'imbarcazione e della durata del servizio ricevuto, il corrispettivo dovuto, secondo i correnti prezzi di mercato, ascende a non meno di euro 35.000,00; - per l'effetto, condannare la Parte_1
al pagamento di una cifra non inferiore a euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari alla differenza tra quanto già corrisposto e il corrispettivo dovuto per il servizio ricevuto;
- in subordine, accertare e dichiarare che la società attrice ha goduto di un ingiustificato arricchimento, pari a non meno di 35.000 euro, per i fatti esposti in narrativa;
- per l'effetto, condannare la società attrice a corrispondere un indennizzo in una somma non inferiore a 5.000 euro pari alla differenza tra quanto già corrisposto e l'indebito arricchimento della - in ogni caso, accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative svoltesi per l'acquisto dell'imbarcazione Magnum Marine 70, protrattesi dal mese di marzo 2021 al mese di giugno 2021; - per l'effetto, condannare la al risarcimento di un danno non inferiore a Parte_1
euro 12.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 9.10.2018 la società conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...]
al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 30.000,00 oltre a CP_1
interessi legali dal 13/10/17 sino al saldo, esponendo: di aver trasmesso in data 10/10/17 al convenuto la “dichiarazione di interesse” all'acquisto della imbarcazione MAGNUM MARINAE 70 di proprietà dello stesso, chiedendo di poter effettuare una perizia sullo stato della imbarcazione, sia a terra che in mare, sostenendone lo spese;
che controparte aveva risposto positivamente e chiesto un deposito cauzionale di euro 30.000,00, versato con bonifico da parte attrice;
che erano state effettuate le verifiche tecniche e prove in mare – a spese di parte attrice – all'esito delle quali era emersa la necessità di notevoli interventi di manutenzione, che la proprietà si dichiarava disposta a intraprendere;
che, dopo aver richiesto la disponibilità a rinegoziare il prezzo della imbarcazione, e in assenza di risposta da controparte, la società attrice aveva chiesto la restituzione di quanto versato in deposito cauzionale;
che, a fronte di tale richiesta, il legale di controparte aveva risposto che, ferma la disponibilità alla restituzione, parte attrice aveva goduto della imbarcazione a titolo personale per 7 giorni e quindi erano dovuti euro 35.000,00 per il noleggio della imbarcazione;
di aver negato quanto affermato da controparte, manifestando altresì la propria disponibilità a rinegoziare il prezzo di acquisto, senza tuttavia alcuna risposta positiva;
che integrando la cauzione una garanzia reale per l'adempimento di un obbligo e a fronte di alcun inadempimento di parte attrice, sussisteva il diritto alla restituzione di quanto versato. In sede di prima udienza il g.i., accertata la regolarità della notifica, aveva dichiarato la contumacia del sig. e, ritenuta la Controparte_1
causa matura per la decisione, aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale al 10.12.2019. Con sentenza n. 850/2019 in data 10.12.2019, il Tribunale di
Mantova aveva accolto la domanda della società attrice e condannato a restituire Controparte_1
a la somma di euro 30.000,00, maggiorata di interessi legali dal 13/10/17 all'effettivo Parte_1
soddisfo, oltre che a rifondere le spese di causa. In data 09.01.2020, notificava Controparte_1
a atto di citazione in appello formulando le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 850/2019, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio portante il n.R.G. 3584/2018; - Nel merito, dichiarare l'inesistenza della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza n. 850/2019, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio portante il n.R.G. 3584/2018 e dell'intero giudizio di primo grado;
- In subordine, dichiarare la nullità e/o comunque con qualsivoglia statuizione
l'inefficacia della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza n. 850/2019 resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio portante il n.R.G.
3584/2018, e, per l'effetto, rimettere la causa al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 354 c.p.c. -
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.”. In data 09.03.2022, la Corte d'Appello di Brescia, ritenendo nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con sentenza n. 310/2022, disponeva: “dichiara la nullità della citazione introduttiva del giudizio, degli atti successivi e conseguenti ed in particolare dell'impugnata sentenza n.850/2019 del Tribunale di
Mantova; secondo il combinato disposto degli articoli 354 e 353 cpc rimanda pertanto le parti davanti al primo giudice, con termine di legge (art.353, secondo comma, cpc) per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Mantova;
Condanna la società appellata a rimborsare all'appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva, nonché a rimborsarle quanto eventualmente corrisposto in attuazione della sentenza impugnata, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento a quella del saldo”.
Con comparsa di riassunzione del 10.6.2022, regolarmente notificata, richiamava Parte_1 integralmente l'atto di citazione del 9.10.2018 introduttivo del giudizio e insisteva per la condanna del sig. alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre interessi nei termini indicati CP_1
nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva contestando l'avversa pretesa. Parte convenuta eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova essendo competente il Tribunale di Palermo, in quanto nella città di Palermo si trovava il luogo di residenza e il domicilio abituale del consumatore, tale dovendosi ritenere il convenuto. Nel merito, parte convenuta rilevava: che la somma corrisposta dalla non era altro che il corrispettivo Parte_1
(parziale) del servizio di charter nautico della imbarcazione Magnum Marine 70'', di proprietà del dr. della quale il dr. Presidente e legale rappresentante della CP_1 Persona_1 Pt_1
aveva fruito per più giorni in compagnia di una pluralità di persone;
che era la stessa società
[...]
attrice, infatti, ad avere rappresentato come, per provare il natante, il dr. si era presentato a Per_1
Palermo in compagnia di due minori e di un'accompagnatrice; che non era chiaro a che titolo la prova di un'imbarcazione destinata a essere acquistata da una società per azioni fosse stata fatta, per più giorni, da soggetti del tutto estranei alla società, per di più minori d'età e che, dunque, in alcun modo potevano rappresentarla;
che l'effettivo intento del dr. non era quello di verificare lo stato Per_1 dell'imbarcazione ai fini dell'eventuale acquisto, ma quello di trascorrere un piacevole periodo di relax in compagnia dei suoi affetti più cari e in una bella settimana autunnale;
che tale servizio integrava tutti gli estremi del charter nautico per rendere il quale il proprietario dell'imbarcazione mette i natante al servizio del cliente e dei suoi ospiti, fornendo loro l'assistenza di personale necessaria e chiedendo, per ogni giorno di fruizione, un corrispettivo;
che era la stessa società attrice a rappresentare che, per tre giorni la prima volta, e per quattro la seconda, il convenuto aveva messo a disposizione del dr. e dei suoi ospiti l'imbarcazione e il personale di bordo e i marinai erano Per_1
stati pagati dal dr. per le prestazioni eseguite in favore degli utilizzatori, prestazioni che CP_1
dovevano qualificarsi come servizio di charter nautico, reso a 4 persone e per un totale di 7 giorni;
che, non avendo il dr. corrisposto alcun corrispettivo per tali prestazioni, il dr. Per_1 CP_1
aveva imputato, in conto (parziale) del prezzo dovuto, il bonifico di 30.000 euro ricevuto. Parte convenuta domandava, pertanto, - in via riconvenzionale - che il corrispettivo del servizio reso fosse accertato, in relazione ai correnti valori di mercato e quantificato in una somma non inferiore a €
35.000,00 e che, per conseguenza, la società attrice fosse condannata a pagare la differenza, pari a €
5.000 euro, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, riservandosi di produrre, con la seconda memoria istruttoria, apposita consulenza tecnica di parte che asseverasse la congruità del corrispettivo così indicato. Il convenuto rilevava altresì che, sempre sostenendo di voler comprare l'imbarcazione del dr. la società attrice, due anni più tardi e a partire dal marzo 2021, CP_1
aveva nuovamente richiesto, per il tramite dei suoi legali, di poter acquistare l'imbarcazione, prevedendo che la trattativa si articolasse in più steps e, per consentire l'effettuazione della perizia in banchina, il dr. aveva dovuto provvedere, a sue spese, a far tirare a secco il natante, lungo CP_1
più di 21 metri e della stazza di oltre 40 tonnellate sopportando i conseguenti costi e aveva effettuato una serie di interventi (alaggio, carenaggio, verniciatura, sostituzione tubi idraulici).che erano costati circa 11.000 euro;
che, per la per la prova in mare, durata circa due ore, il dr. aveva inoltre CP_1
messo a disposizione un altro marinaio alle sue dipendenze e, sempre per la prova in mare, il motore era portato al massimo dei giri, con un consumo - la cui spesa era stata sopportata dal convenuto - di non meno di 1.300 litri, con conseguente esborso di non meno di € 1.950,00; che, richiesta la prova a secco ed eseguita la prova in mare, il dr. senza nulla più comunicare in ordine all'acquisto, Per_1
lasciava cadere la trattativa;
che la condotta del dr. integrava gli estremi della responsabilità Per_1
precontrattuale nella forma canonica dell'interruzione ingiustificata delle trattative, con la conseguenza che gli esborsi sostenuti dal dr. - come quantificati in non meno di euro CP_1
12.950 – dovevano essere oggetto di risarcimento. In subordine, la difesa del convenuto rilevava che, in ogni caso, la società attrice aveva goduto, in occasione degli eventi dell'ottobre 2017, di un ingiustificato arricchimento, quantificabile nel prezzo che avrebbe altrimenti corrisposto per godere del servizio di charter ricevuto (pari, come detto, a non meno di 35.000 euro), con la conseguenza che, ex art. 2041 c.c., il dr. aveva comunque titolo per essere indennizzato della somma CP_1
di cui si era ingiustificatamente arricchita, in suo danno, la società attrice. Parte convenuta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Con decreto in data 6.12.2022, su istanza delle parti, veniva differita l'udienza di comparizione al
2.5.2023 al fine di consentire l'espletamento della procedura di negoziazione assistita già attivata dalle parti. All'esito dell'udienza del 2.5.2023 - in cui veniva depositato verbale di mancato accordo in sede di negoziazione assistita -, su richiesta delle parti, erano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.11.2023 fissata per decidere sulle istanze istruttorie delle parti, con ordinanza del 6.1.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 1.10.2024 ed era quindi trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti, con concessione di temini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Dalla documentazione in emerge che, a fronte della dichiarazione di interesse all'acquisto del
70 verso corrispettivo non superiore a euro 600.000,00 e della specifica CP_2 richiesta di effettuare una perizia sull'imbarcazione, il convenuto si è dichiarato disponibile chiedendo tuttavia che fosse presente il sig. e verso il pagamento di un “deposito a CP_3 titolo di cauzione” pari a euro 30.000,00; è parimenti documentale il versamento a mezzo bonifico della predetta somma da parte dell'attor in data 13/10/17, confermato dal tenore delle comunicazioni successivamente intercorse tra le parti e i rispettivi legali e prodotto in atti;
dalla corrispondenza prodotta in atti emerge poi che, a fronte della richiesta di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, in considerazione della revoca della dichiarazione di interesse, il convenuto, pur manifestando la propria disponibilità a restituire il deposito cauzionale, ha eccepito un controcredito in compensazione pari a circa 35.000,00 in quanto l'attore avrebbe goduto della imbarcazione per un totale di 7 giorni anche con propri ospiti nel mese di ottobre 2017; l'attrice ha, per contro, rilevato che l'utilizzo della imbarcazione nei giorni di ottobre 2017 era stato limitato agli accordi presi per l'effettuazione della perizia, all'esito della quale era emerso che l'imbarcazione presentava delle problematiche riconducibili al circuito di raffreddamento con infiltrazioni di acqua nel motore continuando comunque a manifestare disponibilità a una rinegoziazione del prezzo.
Tale risultando l'oggetto del contendere, è pacifica l'intervenuta conclusione di un contratto avente ad oggetto il deposito cauzionale (“deposito a titolo di cauzione”) della somma di € 30.000,00 e sulla base di tale titolo allegato e provato, l'attrice chiede la restituzione della cauzione unitamente agli interessi. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla qualificazione del contratto nei termini già espressi dal Tribunale di Mantova con la sentenza n. 850/2019 del 10.12.2019: nell'ambito dei mezzi di rafforzamento del contratto, la cauzione ha natura reale e consiste in una somma di denaro che viene accantonata in previsione di un futuro debito che è incerto, esistendo tanto ipotesi di cauzioni previste ex lege (ad es. nel contratto di locazione) quanto ipotesi di cauzioni convenzionali, come avvenuto nel presente giudizio;
la Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “Il deposito cauzionale, come generalmente affermato in dottrina sulla scorta dei caratteri comuni delle varie forme di cauzione diffuse nei rapporti commerciali, costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Più precisamente, la cauzione consiste nella consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante. La funzione è quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.” (Cass. Civ. n. 4411/2004). La stessa parte attrice rileva come venga nella specie in considerazione un “contratto innominato sui generis”, da tenersi distinto dalla caparra confirmatoria e dalla clausola penale.
Ciò premesso, il convenuto eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova per essere competente il foro del consumatore, nella specie indicato nel Tribunale di Palermo,, città in cui il sig. ha la residenza e il domicilio. CP_1
L'eccezione è fondata.
Risulta dalla visura camerale versata agli atti dall'attrice con le memorie istruttorie (doc. n. 7 di parte attrice) che svolge anche attività di “commercio di auto e barche”; per contro, non Parte_1
emerge che il convenuto abbia preso parte alla trattativa - in cui è stata versata la cauzione secondo le descritte pattuizioni -, per finalità inerenti ad un'attività imprenditoriale o professionale: nulla è stato al riguardo specificamente dedotto e provato dalla società attrice nella sua indubbia qualità di
“professionista”.
Si rammenta che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), in cui è stata riversata quella dettata nel Capo XI bis del codice civile, è applicabile ai contratti stipulati tra il
“consumatore” e il “professionista” a prescindere dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante che risulti concluso un contratto tra un soggetto (professionista) per il quale esso costituisca atto di esercizio della professione e che rientri nel quadro della medesima, in quanto volto a realizzarne una connessa finalità, ed altro soggetto (consumatore) per il quale, per quanto il medesimo possa essere “professionista”, il contratto sia invece finalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale sua propria (cfr. Cass. N. 18785/2010). La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D. Lgs. n. 206/2005: compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del presunto consumatore (Corte di
Appello Firenze, sent. 30.05.2022, n. 1091).
Ai sensi dell'art. 33, co. 2, lettera (u) del citato D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (...) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”: tanto, perché, secondo il disposto dell'art. 66-bis del citato decreto, “per le controversie civili inerenti all'applicazione delle sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte: “Il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti” (cfr. Cass.
n.1951/2018). La prova della intercorsa trattativa costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass.
12/01/2015, n. 181). Sempre la Corte precisa che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria, e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che “il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”: pertanto, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate (Cass. n. 1951/2018, cit.).
Principi ribaditi nei seguenti termini: “ Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la
S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale)” (cfr. Cass. n. 8268/2020). Ciò considerato, nel caso di specie - ove non risulta essere stato sottoscritto alcun contratto contenente una “clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore” (cfr. citata sentenza della Cassazione), sulla base deduzioni delle parti e della documentazione dalle medesime prodotta, è stato acclarato che, stante la conclusione del contratto riguardante il “deposito a titolo di cauzione”, non è intercorsa tra le parti nessuna specifica trattativa per la deroga convenzionale del foro.
Tenuto conto delle definizioni contenute nell'art. 3 del codice del consumo di “consumatore” quale
“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” , e di “professionista” “ persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma”, non è dubitabile che anche la fattispecie negoziale in esame sia riconducibile ad un contratto assoggettato alla competenza territoriale “inderogabile” del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (se ubicati nel territorio dello Stato).
Deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova per essere competente il Tribunale di Palermo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate, in applicazione del DM
55/14 come aggiornato con D.M. n . 147/2022, tenuto conto della assenza di attività istruttoria in corso di causa e della ridotta articolazione delle questioni trattate, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento come segue: fase di studio della controversia: € 851,00; fase introduttiva del giudizio: € 602,00; fase di istruttoria/trattazione: € 903,00; fase decisionale: € 1.453,00: compenso €
3.809,00.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata o assorbita, così provvede: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Mantova e, conseguentemente, la competenza del Tribunale di Palermo;
fissa alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa al Giudice territorialmente competente;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre a spese CP_1
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Mantova, 14.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni