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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
IA IG GI
Enrica DI TURSI - GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 743 del R.G. 2025
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Assuntina Bruno Parte_1
ATTORE
E
– rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Miolli ed Alessandra Controparte_1
Malvani
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 1-10-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle
conclusioni di cui al relativo verbale.
Il P.M. ha concluso come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18-2-2025 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con in data 2-10-1993, dal quale erano Controparte_1
nati i figli e attualmente maggiorenni ed autonomi. Ha evidenziato l'istante che Per_1 Per_2
con sentenza di questo Tribunale del 29-3-2010 era stata omologata la separazione tra le parti ed in seguito la convivenza non era più ripresa;
ha inoltre chiesto revoca dell'assegno di concorso al mantenimento dei figli e già posto a suo carico dalla pronuncia Per_1 Per_2
di separazione.
Il convenuto si è costituito in giudizio confermando la raggiunta Controparte_1
autosufficienza economica dei figli e non si è opposto alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nell'udienza del 1-10-2025 è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Palagiano il 2-10-1993, sono separati in forza di sentenza del 29-3-2010 di questo Tribunale. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge,
riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve inoltre essere disposta la revoca dell'assegno già posto a carico di per Parte_1
concorso al mantenimento dei figli e , attualmente maggiorenni Persona_3 Persona_4
e dei quali non è stata contestata la raggiunta autonomia economica.
Non sono state proposte domande di assegno di divorzio.
La natura della causa e la non opposizione del convenuto comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagiano il 2-
10-1993 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Palagiano dell'anno 1993 (atto n.68 , p. II serie A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'obbligo posto a carico di di versamento di assegno per concorso Parte_1
al mantenimento dei figli e;
Persona_3 Persona_4
4) nulla per assegno di divorzio;
5) spese compensate.
Così deciso il 1-10-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.