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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2145 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
c.f. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(FEDERAZIONE RUSSA) il 02/02/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato BOCCHI
SA e dall'Abogado SI RR
(ricorrente) contro
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato LA PLACA PAOLO
(resistente)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 02/10/2025 “le parti, all'esito di ampia discussione, dichiarano di aver raggiunto un accordo e chiedono che sia pronunciata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 1) i figli minori e vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 permanenza presso l'uno e l'altro genitore secondo il seguente il regime:
a) per il periodo di un anno da oggi, i figli minori saranno collocati presso il padre dalla domenica sera ore 16,30/17,00 quando la madre li porterà presso il padre sino al venerdì all'uscita da scuola quando il padre li porterà presso la madre;
b) decorso l'anno (2.10.2026), i figli minori manterranno la residenza anagrafica presso il padre con collocazione sostanzialmente paritetica presso l'uno e l'altro genitore, permanendo presso la madre dal mercoledì ore 17,00 quando il padre provvederà ad accompagnarli presso la madre sino alla domenica sera ore 17,00 quando la madre riaccompagnerà i figli presso il padre;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà tenere i figli una settimana, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà tenere i figli tre giorni, alternando il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
f) le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
g) i figli staranno con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa della mamma e staranno con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa del papà;
2) fino al 2.10.2026 il sig. si farà carico integrale del mantenimento sia ordinario che CP_1 straordinario di entrambi i figli, con percezione del 100% dell'assegno unico universale, tenuto conto del calendario concordato al punto precedente;
3) a decorrere dal 3.10.2026, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé; le spese straordinarie, da regolamentarsi in base al
Protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre;
l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla madre;
4) le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per se stessi e per i figli minori;
5) i genitori si impegnano a garantire il contatto telefonico giornaliero tra i figli e l'altro genitore;
6) spese di lite compensate.
Il sig. , stante l'intervenuto accordo, rinuncia alla domanda di addebito della separazione.” CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il ricorrente , matrimonio celebratosi in data 06/11/2010 nella Federazione Russa e Controparte_1 trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSA' (VI); che dal matrimonio erano nati i figli e , ancora minori;
che l'unione era entrata in irreversibile crisi dopo il Per_1 Per_2 progressivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale. Parte ricorrente chiedeva la separazione - con addebito al marito - alle seguenti condizioni: affido condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi presso la madre e diritto di visita per il padre;
assegnazione a favore della madre della casa familiare;
contributo al mantenimento a carico del padre per i figli e per sé stessa;
spese straordinarie all'80% a carico del padre;
assegno unico alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29/08/2025 si costituiva il resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendone l'integrale rigetto delle Controparte_1 domande di parte ricorrente. Chiedeva anch'egli che fosse pronunciata la separazione - con addebito alla moglie - ma a condizioni diverse, in particolare chiedendo l'affido condiviso dei figli ed il loro collocamento presso ciascun genitore con conseguente mantenimento diretto degli stessi a carico di entrambe le parti e spese straordinarie al 60% a carico del padre e al 40% della madre ovvero, solo in subordine, disporsi a suo carico un assegno per contributo al mantenimento dei figli per l'importo massimo di € 300,00 con spese straordinarie al 50%.
Ai fini dell'udienza di prima comparizione, fissata per il 02/10/2025, la ricorrente depositava, rispettivamente in data 11/09/2025 ed in data 26/09/2025, le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. modificando le proprie conclusioni circa le condizioni di separazione, in particolare con riferimento al collocamento dei figli minori e al loro mantenimento per il periodo di un anno dalla nascita del nascituro, trovandosi ella in stato di gravidanza.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo secondo le condizioni di cui in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, va dichiarata la separazione personale delle parti. Deve infatti ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi
3 vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale.
Poiché entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in maniera concorde devono dunque ritenersi abbandonate ulteriori, diverse domande, proposte all'atto della costituzione in giudizio e successivamente escluse, per espressa dichiarazione delle parti o perché incompatibili, dalle conclusioni congiunte dai coniugi definitivamente formulate;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre, per un anno dal 02/10/2025,
e con diritto di visita per la madre e, successivamente, una volta decorso l'anno, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta a che si faccia carico in via esclusiva il padre del mantenimento ordinario e straordinario dei figli, così come concordato dalle parti, per un anno dal
02/10/2025, soluzione che si ritiene congrua ed adeguata alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
successivamente, decorso l'anno, sarà onere di entrambi i genitori provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nonché alle spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé stessi e per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio in data 06/11/2010 nella Federazione Russa con atto trascritto al CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSA' (VI) al n. 43, parte II, serie C, anno 2010 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSA' (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento
4 della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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