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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.11.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2682.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07.05.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via cautelare: - inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione delle comunicazioni di debito nella parte relativa al recupero disponendo, di conseguenza, la sospensione della trattenuta mensile dell'importo di euro 100,90 dalla pensione di cui la ricorrente è titolare, cat. VOART n. 13466682; nel merito:
1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimi e/o nulli i provvedimenti di indebito impugnati relativi alla disoccupazione agricola e ai trattamenti di famiglia per il periodo che va dal 01.01.2003 al 31.12.2003, nonché all'indennità di malattia per il periodo che va dal 01.01.2004 al 16.04.2004, per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 4.155,67 e, conseguentemente, dichiarare l'irripetibilità della predetta somma;
2. Condannare, di conseguenza, l alla restituzione delle somme trattenute nelle Controparte_2 more del giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta dall'Ente per violazione del minimo vitale e, di conseguenza, dichiarare non dovuta da parte della ricorrente la somma di € 4.155,67. Condannare, di conseguenza, l' in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 restituzione delle somme trattenute nel corso del giudizio;
4. Condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito.” Ha dedotto, nello specifico: in data 11.03.2024 e 12.03.2024 la ricorrente veniva raggiunta da tre comunicazioni di indebito con le quali l' – sede di Nola – la CP_1 informava di aver percepito pagamenti non dovuti e, pertanto, ne chiedeva la restituzione;
con una prima comunicazione l' informava che, con precedente CP_1 lettera del 28.04.2014, aveva comunicato che per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 la ricorrente aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione disoccupazione agricola per un importo complessivo di euro 1.595,88 ; con la seconda comunicazione informava che, con precedente comunicazione del 28.04.2014, aveva comunicato che per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione assegni familiari per un importo complessivo di euro 1.567,92; con la terza ed ultima comunicazione informava che, con precedente comunicazione del 28.04.2014, aveva comunicato che per il periodo dal 01.03.2004 al 16.04.2004 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità malattia e maternità per un importo complessivo di euro 991,87. Veniva, altresì, comunicato che l'importo totale di euro 4.155,67 sarebbe stato recuperato sulla pensione VOART n. 13466682 della sig.ra Parte_1 attraverso una trattenuta mensile, a partire dalla prima rata utile;
difatti, l' dalla CP_1 mensilità di maggio aveva iniziato a trattenere l'importo di € 100,90 (v. cedolino pensione maggio 2024). Ha quindi eccepito l'illegittimità della richiesta restitutoria per genericità della motivazione, per intervenuta prescrizione del credito contributivo, per violazione del cd. minimo vitale.
Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e di diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' convenuto. Controparte_3
A seguito del verbale di accertamento ispettivo del 12.6.2007, il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'azienda per gli anni 1998, 2002, 2003 e Parte_2
2004 veniva annullato perché ritenuto fittizio. Pertanto, divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione per la mancata impugnazione del medesimo, le prestazioni di malattia e disoccupazione erogate sul presupposto dell'esistenza di detto rapporto di lavoro divenivano indebite. In particolare, le prestazioni indebite riscosse erano gli assegni familiari per l'anno 2003, la malattia per l'anno 2004 (mensilità di marzo, aprile e maggio) e la disoccupazione agricola per gli anni 2003 e 2004 per il complessivo importo di euro 4706,00. Orbene, l' ha invocato la restituzione delle somme illegittimamente riscosse CP_1 dapprima con distinte missive, tutte inviate in data 2.7.2013 e ricevute in data 11.7.2013, per gli assegni familiari, l'indennità di malattia, disoccupazione agricola 2003 e disoccupazione agricola 2004 e poi con successive missive, tutte inviate in data 16.4.2014, ricevute in data 7.5.2014 per gli assegni familiari, l'indennità di malattia, disoccupazione agricola 2003 e disoccupazione agricola 2004. Ciò posto, considerato il termine decennale di prescrizione in tema di indebito e la sussistenza delle suddette missive, la prescrizione è maturata parzialmente per le prestazioni riscosse sino all'11.07.2003 (prima lettera interruttiva è dell'11.7.2013). Ne consegue che le prestazioni riscosse a far data dall'11.7.2003 sono indebite e pertanto oggetto di legittima ripetizione da parte dell' . CP_1
Occorre quindi valutare la questione concernente la legittimità delle trattenute mensili operate dall sull'importo della pensione di cui beneficia la ricorrente, in quanto CP_1 lesive del “minimo vitale”. La giurisprudenza di legittimità ha a riguardo affermato che “Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.” (Cass. n. 18755 del 07/08/2013). In considerazione della finalità della normativa, tale limite vale anche per le trattenute e gli arretrati, in quanto “ in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione ( Cass. n. 206/2016; Cass. n. 9001/2003).” In conclusione, la ripetizione deve ritenersi inesigibile e pertanto va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sulla pensione di cui beneficia CP_1 la ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza. Di conseguenza l' va condannato alla restituzione delle somme già trattenute. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara la parziale illegittimità del provvedimento di indebito impugnato e non dovute le somme richieste dall' sino all'11.07.2003; CP_1 dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' e condanna l' CP_1 CP_1 alla restituzione delle somme già trattenute;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.11.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.11.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2682.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 07.05.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“in via cautelare: - inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione delle comunicazioni di debito nella parte relativa al recupero disponendo, di conseguenza, la sospensione della trattenuta mensile dell'importo di euro 100,90 dalla pensione di cui la ricorrente è titolare, cat. VOART n. 13466682; nel merito:
1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimi e/o nulli i provvedimenti di indebito impugnati relativi alla disoccupazione agricola e ai trattamenti di famiglia per il periodo che va dal 01.01.2003 al 31.12.2003, nonché all'indennità di malattia per il periodo che va dal 01.01.2004 al 16.04.2004, per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 4.155,67 e, conseguentemente, dichiarare l'irripetibilità della predetta somma;
2. Condannare, di conseguenza, l alla restituzione delle somme trattenute nelle Controparte_2 more del giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta dall'Ente per violazione del minimo vitale e, di conseguenza, dichiarare non dovuta da parte della ricorrente la somma di € 4.155,67. Condannare, di conseguenza, l' in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 restituzione delle somme trattenute nel corso del giudizio;
4. Condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore costituito.” Ha dedotto, nello specifico: in data 11.03.2024 e 12.03.2024 la ricorrente veniva raggiunta da tre comunicazioni di indebito con le quali l' – sede di Nola – la CP_1 informava di aver percepito pagamenti non dovuti e, pertanto, ne chiedeva la restituzione;
con una prima comunicazione l' informava che, con precedente CP_1 lettera del 28.04.2014, aveva comunicato che per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 la ricorrente aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione disoccupazione agricola per un importo complessivo di euro 1.595,88 ; con la seconda comunicazione informava che, con precedente comunicazione del 28.04.2014, aveva comunicato che per il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione assegni familiari per un importo complessivo di euro 1.567,92; con la terza ed ultima comunicazione informava che, con precedente comunicazione del 28.04.2014, aveva comunicato che per il periodo dal 01.03.2004 al 16.04.2004 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità malattia e maternità per un importo complessivo di euro 991,87. Veniva, altresì, comunicato che l'importo totale di euro 4.155,67 sarebbe stato recuperato sulla pensione VOART n. 13466682 della sig.ra Parte_1 attraverso una trattenuta mensile, a partire dalla prima rata utile;
difatti, l' dalla CP_1 mensilità di maggio aveva iniziato a trattenere l'importo di € 100,90 (v. cedolino pensione maggio 2024). Ha quindi eccepito l'illegittimità della richiesta restitutoria per genericità della motivazione, per intervenuta prescrizione del credito contributivo, per violazione del cd. minimo vitale.
Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato nei termini e per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e di diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' convenuto. Controparte_3
A seguito del verbale di accertamento ispettivo del 12.6.2007, il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'azienda per gli anni 1998, 2002, 2003 e Parte_2
2004 veniva annullato perché ritenuto fittizio. Pertanto, divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione per la mancata impugnazione del medesimo, le prestazioni di malattia e disoccupazione erogate sul presupposto dell'esistenza di detto rapporto di lavoro divenivano indebite. In particolare, le prestazioni indebite riscosse erano gli assegni familiari per l'anno 2003, la malattia per l'anno 2004 (mensilità di marzo, aprile e maggio) e la disoccupazione agricola per gli anni 2003 e 2004 per il complessivo importo di euro 4706,00. Orbene, l' ha invocato la restituzione delle somme illegittimamente riscosse CP_1 dapprima con distinte missive, tutte inviate in data 2.7.2013 e ricevute in data 11.7.2013, per gli assegni familiari, l'indennità di malattia, disoccupazione agricola 2003 e disoccupazione agricola 2004 e poi con successive missive, tutte inviate in data 16.4.2014, ricevute in data 7.5.2014 per gli assegni familiari, l'indennità di malattia, disoccupazione agricola 2003 e disoccupazione agricola 2004. Ciò posto, considerato il termine decennale di prescrizione in tema di indebito e la sussistenza delle suddette missive, la prescrizione è maturata parzialmente per le prestazioni riscosse sino all'11.07.2003 (prima lettera interruttiva è dell'11.7.2013). Ne consegue che le prestazioni riscosse a far data dall'11.7.2003 sono indebite e pertanto oggetto di legittima ripetizione da parte dell' . CP_1
Occorre quindi valutare la questione concernente la legittimità delle trattenute mensili operate dall sull'importo della pensione di cui beneficia la ricorrente, in quanto CP_1 lesive del “minimo vitale”. La giurisprudenza di legittimità ha a riguardo affermato che “Ai sensi dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. "minimo vitale"), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto - ex art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - la parte residua.” (Cass. n. 18755 del 07/08/2013). In considerazione della finalità della normativa, tale limite vale anche per le trattenute e gli arretrati, in quanto “ in tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di CP_1 avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione ( Cass. n. 206/2016; Cass. n. 9001/2003).” In conclusione, la ripetizione deve ritenersi inesigibile e pertanto va dichiarata l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' sulla pensione di cui beneficia CP_1 la ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di sopravvivenza. Di conseguenza l' va condannato alla restituzione delle somme già trattenute. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara la parziale illegittimità del provvedimento di indebito impugnato e non dovute le somme richieste dall' sino all'11.07.2003; CP_1 dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili operate dall' e condanna l' CP_1 CP_1 alla restituzione delle somme già trattenute;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.11.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè