Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4048 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 28/03/2025 e vertente
TRA
P. VA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello dall' avv.to Claudio Albanese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via Pietro Belon, n. 129;
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Irene CP_1 C.F._1
La Mendola in virtù di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
Roma, Via Prenestina n 390;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 647/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata il
23/05/2024
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 647/2024 pubblicata in data 23 maggio 2024 pronunciando sulle domande spiegate da così statuiva: << 1) Accoglie la CP_1
domanda; 2) Accerta e dichiara l'inadempimento della Parte_1
al contratto preliminare di compravendita inter partes sottoscritto in data 16.09.2008;
3) Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento, in Parte_1
favore di della somma di Euro 40.000,00 pari al doppio della caparra CP_1
versata, oltre interessi legali dal 10.05.2019; 4) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 580,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale. >>
Avverso detta sentenza ha proposto appello i è costituito Parte_1
per resistere al gravame. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 21 febbraio 2025 le parti concordemente chiedevano un rinvio pendendo trattative di bonario componimento;
la Corte in accoglimento dell'istanza rinviava la causa all'udienza del 21 marzo 2025. A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309
e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del
D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza
(cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
ei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Tivoli n. 647/2024 pubblicata il 23 maggio 2024, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 28/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo