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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 413/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e, per esso, quale amministratore di CP_1 C.F._1 sostegno, in virtù del decreto di nomina del Tribunale di Genova del 19/03/2018, CP_2
(C.F.: ), autorizzato con decreto del giudice tutelare del Tribunale di Genova C.F._2 dell'1/03/2024, elettivamente domiciliato in SALITA DI SANTA CATERINA, N. 6/2, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BARBARA BENAZZI che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. MAURO BARRACO, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: e P. I.V.A.: ), già Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, e, per essa, quale mandataria in forza di
[...] procura notarile, (C.F.: e P. I.V.A.: ), già Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_5
PIAZZA CORVETTO, N. 2/9A, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brichetto, e
1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
E CONTRO
C.F. e P. I.V.A.: ); Controparte_6 P.IVA_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta, accogliere l'odierno appello per uno o più dei motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2727/2023, emessa dal
Tribunale di Genova in data 03.11.2023 e in pari data pubblicata mediante deposito, in esito al giudizio di primo grado R.G. 1820/2021, non notificata:
a) accertare e dichiarare, in capo all'appellata e/o all'appellata Controparte_6
, il difetto di legittimazione ad agire e/o ad intervenire e/o di titolarità Controparte_3 del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per l'effetto
b) revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali
15%, cpa e iva come per legge.”;
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c.
● rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente, eventuali richieste tardive di sospensione della sentenza impugnata;
● dichiarare, comunque, il passaggio in giudicato delle parti di sentenza non impugnate. Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
in via subordinata:
2 ● nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita non dovesse confermare la sentenza appellata, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento,
in qualità di cessionaria, è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_3 CP_1
della somma di € 9.574,35 oltre agli interessi di mora dalla domanda all'effettivo soddisfo
[...] ovvero della somma che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio.”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva al Tribunale di Genova Controparte_6 di ingiungere a il pagamento della somma di € 9.574,35, oltre alle spese del CP_1 giudizio monitorio, deducendo che:
- in data 27/10/2006, aveva stipulato con un contratto di prestito CP_1 Controparte_7 personale contro cessione del quinto della pensione, il cui rimborso era avvenuto solo parzialmente, residuando la somma azionata in via monitoria;
- in data 10/02/2017, Banca Intesa San AO S.p.A. era succeduta nella posizione di CP_7
[...]
- con contratto di cessione di crediti del 30/10/2017, pubblicato in G.U. in data 11/11/2017, Banca
Intesa San AO S.p.A. aveva ceduto in blocco ex art. 58 T.U.B. a Controparte_6 diversi crediti, tra i quali quello derivante dal contratto di prestito oggetto di causa.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda monitoria, emettendo il decreto ingiuntivo n. 2919 del
16/11/2020.
3. Con atto di citazione notificato il 18/02/2021 in opposizione a tale decreto ingiuntivo,
[...]
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, CP_1 Controparte_6 eccependo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, derivante da incapacità processuale per essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto opposto;
- la parziale insussistenza del credito ingiunto, derivante dal mancato conteggio delle rate del prestito dal medesimo versate dal 2017 al 2018 a seguito di accordo transattivo con Banca Intesa
San AO S.p.A. inerente il saldo a stralcio di € 4.200,00;
- l'assenza di valore probatorio ai fini dell'esistenza del credito dell'estratto contabile prodotto da
Controparte_6
3 - in subordine, la nullità delle clausole del contratto del 2006 per usurarietà della pattuizione degli interessi moratori e per illegittima capitalizzazione, chiedendo, al riguardo, il licenziamento di
C.T.U.
Alla prima udienza, l'opponente eccepiva altresì la carenza di prova circa la titolarità del credito azionato in capo all'opposta, assumendo l'insufficienza, a tal fine, della produzione del solo estratto della Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, chiedeva: CP_1
- in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, la riduzione della somma pretesa da controparte;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
4. Si costituiva nel giudizio di primo grado deducendo che: Controparte_6
- l'opposizione era inammissibile, in quanto proposta tardivamente;
- l'opponente era privo di legittimazione processuale, non avendo prodotto l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno;
- l'opposta era titolare del credito oggetto di giudizio e tale credito era esistente, a fronte della documentazione prodotta che comprendeva, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella G.U., anche l'estratto conto del finanziamento nel quale erano presenti anche i pagamenti parziali effettuati da controparte, tenendo conto dell'accordo transattivo;
- l'accordo transattivo prevedeva un termine essenziale ex art. 1457 c.c. per l'estinzione del debito e, siccome il pagamento concordato non era avvenuto nel termine, l'accordo era da intendersi risolto di diritto;
- era infondata la contestazione di controparte circa l'usurarietà del tasso di mora e riguardante l'asserita illegittima capitalizzazione.
Pertanto, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività del Controparte_6 decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Con sentenza non definitiva n. 300 del 4/02/2022, il Tribunale rigettava le eccezioni pregiudiziali di tardività dell'opposizione, di carenza di legittimazione attiva e processuale dell'opponente.
Inoltre, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ritenendo non provata l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta tra Banca Intesa San AO S.p.A. e Controparte_6
4 6. Interveniva nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. deducendo Controparte_3 di essere nuova titolare del credito oggetto di causa, a seguito di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., aderendo alle difese svolte da e chiedendone l'estromissione. Controparte_6
7. L'opponente contestava la legittimazione attiva e/o la titolarità del credito oggetto del giudizio in capo all'interveniente, per la mancanza di prova della titolarità del credito in origine in capo a e per la mancata inclusione dello stesso nella cessione in blocco a Controparte_6 [...]
Controparte_3
8. Con sentenza n. 2727 del 3/11/2023, il Tribunale di Genova:
- rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto CP_1 ingiuntivo;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_3
[...]
In particolare, il Tribunale riteneva provata l'esistenza del credito oggetto di causa e la titolarità dello stesso, da ultimo, in capo a in quanto, Controparte_3 Controparte_6
e oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco tra Controparte_3
Banca Intesa San AO S.p.A. e (in cui sono ricompresi i crediti Controparte_6 derivanti dalla cessione del quinto), avevano prodotto in giudizio:
- l'allegato alla G.U. nel quale era presente l'indicazione della posizione debitoria oggetto di causa con l'importo corrispondente a quello azionato in via monitoria;
- il contratto di finanziamento del 2006;
- la proposta transattiva di pagamento di € 4.200,00 in 60 rate mensili da € 70,00 accettata da Banca
Intesa San AO S.p.A., avente valore di riconoscimento di debito;
- l'atto di cessione dei crediti in blocco da ad Controparte_6 Controparte_3 ed il relativo estratto della Gazzetta Ufficiale, nel quale erano indicati i crediti derivanti da finanziamento con cessione del quinto, nonché l'allegato ad essa nel quale era indicato l'importo azionato in giudizio.
Inoltre, il Tribunale riteneva risolto l'accordo transattivo per € 4.200,00 ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto non era stato pagato quanto concordato nei termini stabiliti e rilevava che la somma azionata in via monitoria ricomprendeva le rate versate dal . CP_1
Infine, riteneva infondate le eccezioni di nullità parziale del contratto di finanziamento per usurarietà del tasso di mora pattuito e per illegittima capitalizzazione, in quanto, pur prevedendo il contratto di finanziamento del 2006 un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ossia a rata costante, da un mero calcolo basato sul confronto tra le pattuizioni e il tasso soglia applicabile
5 all'epoca della stipulazione del finanziamento, non risultava né il superamento della soglia da parte degli interessi usurari, né la lamentata illegittima capitalizzazione.
Quanto alla posizione processuale di a seguito dell'intervento in Controparte_6 giudizio di il Tribunale rigettava la richiesta di quest'ultima di Controparte_3 estromissione dell'originaria opposta, non avendo l'opponente prestato il consenso ex art. 111 c.p.c.
9. In data 18/04/2024, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando due CP_1 motivi di impugnazione.
9.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la titolarità del credito oggetto di giudizio in capo a
[...]
in quanto i documenti prodotti in giudizio non erano idonei a provare tale Controparte_6 circostanza. Nello specifico, l'appellante deduce che:
- la produzione del contratto di finanziamento e dell'accordo transattivo non erano idonei alla prova dell'intervenuta cessione del credito tra quelli ceduti in blocco da Banca Intesa San AO S.p.A.;
- del contratto di cessione del 30/10/2017 erano state prodotte in giudizio solo la prima e l'ultima pagina, mancando del tutto il testo contrattuale;
- l'estratto dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. dell'11/11/2017 prevedeva criteri di individuazione dei crediti ceduti generici e indeterminati che dovevano essere soddisfatti in via cumulativa, cosa che non era per il credito oggetto di causa. In particolare, l'appellante osserva che, tra i criteri elencati nell'avviso, si fa riferimento a quelli aventi ad oggetto la cessione del quinto dello stipendio, mentre il credito del presente giudizio ineriva alla cessione del quinto della pensione;
- l'opposta non aveva dato prova del fatto che il credito oggetto di causa non rientrasse tra i criteri escludenti elencati in detto avviso;
- l'estratto del tabulato di cessione allegato alla pubblicazione in G.U., in ragione del suo contenuto, non era possibile riferirlo né all'avviso di pubblicazione come suo allegato, né al contratto di cessione.
Secondo l'appellante, la mancata prova della titolarità del credito controverso in capo a
[...] determinava l'assenza di titolarità dello stesso in capo alla successiva cessionaria Controparte_6
Controparte_3
9.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la titolarità del credito oggetto di giudizio, da ultimo, in capo a in quanto i documenti prodotti in giudizio non erano idonei a Controparte_3 provare neanche la cessione del credito a quest'ultima. Nello specifico, l'appellante deduce che:
6 - il documento prodotto, inerente al contratto di cessione del 13/12/2022, era privo di firma digitale, quindi privo di valore probatorio;
- il contenuto di tale documento non permetteva di risalire al credito oggetto di causa, in quanto faceva riferimento ad un allegato relativo ad un elenco di crediti non esistente;
- il doc. 6, che riteneva essere l'elenco dei crediti nel quale era Controparte_3 ricompreso quello de quo, presentava dei codici identificativi diversi da quello del credito oggetto di causa;
- posto che l'art. 6 dell'asserito contratto di cessione subordinava il perfezionamento della cessione ai seguenti precisi adempimenti ex art. 58 T.U.B., l'appellata non aveva provato di avere: iscritto tale cessione nel Registro delle Imprese, depositato presso un Notaio di fiducia la lista dei crediti ceduti, prodotto copia della comunicazione dell'avvenuta cessione a mezzo raccomandata a/r al debitore ceduto . Inoltre, secondo l'appellante, controparte non aveva provato che il credito CP_1 oggetto di causa rispondeva a tutti i requisiti cumulativi elencati nell'estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione in blocco in G.U. del 24/12/2022, né che esso non rispondeva ai criteri escludenti in esso indicati.
10. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'avvenuta acquiescenza parziale della sentenza di primo grado, non avendo l'appellante impugnato i capi della decisione inerenti alla titolarità attiva del rapporto controverso in capo a e all'usurarietà degli interessi di mora e Controparte_6 all'anatocismo.
Nel merito, l'appellata sostiene l'infondatezza dell'appello, in quanto:
- la sentenza aveva correttamente motivato nel riconoscere la legittimazione attiva di
[...]
e poi di in quanto, per integrare tale condizione Controparte_6 Controparte_3 dell'azione, è sufficiente l'affermazione della titolarità del diritto da parte dell'attore;
- l'eccezione di controparte inerente alla carenza di titolarità attiva del credito controverso era inammissibile, in quanto tardivamente proposta nella prima memoria istruttoria e, comunque, infondata nel merito, siccome aveva prodotto tutti i documenti (anche Controparte_6 nella seconda memoria istruttoria) attestanti: i diversi passaggi societari, le intervenute cessioni in blocco e la presenza del credito de quo nelle due cessioni occorse, pur essendo sufficiente in tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, la produzione degli avvisi di cessione pubblicati in
7 G.U. dotati di un elencazione delle categorie dei crediti ceduti che permetta una chiara ed inequivocabile individuazione dei rapporti effettivamente ceduti.
11. non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della notifica Controparte_6 dell'impugnazione nei suoi confronti, era dichiarata contumace.
11. non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della notifica Controparte_6 dell'impugnazione nei suoi confronti, era dichiarata contumace.
12. Anteriormente alla prima udienza, in data 15/07/2024, l'Avv. Mauro Barraco depositava la rinuncia al mandato conferitogli da . CP_1
13. All'udienza del 30/10/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
14. L'appello non appare manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. alla luce del tenore delle censure svolte e deve ritenersi circoscritto alla contestazione della titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento del 27/10/2006, prima in capo a e Controparte_6 successivamente in capo a con conseguente passaggio in giudicato di Controparte_3 tutte le statuizioni, di rito e di merito, inerenti all'esistenza del credito stesso e alla validità del contratto di finanziamento.
15. Tuttavia, il gravame è meritevole di rigetto, per le seguenti ragioni.
16. Il primo motivo di appello è infondato.
16.1 In primo luogo, non è fondato il rilievo di inammissibilità della censura proposta dall'appellata per tardività dell'eccezione di carenza di titolarità del credito ceduto in capo a Controparte_6
in quanto, posto che il difetto di titolarità attiva differisce dalla carenza di legittimazione ad
[...] agire, siccome inerente al merito della controversia, deve rilevarsi che:
“62. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
63. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
64. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
8 65. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” (Cass. Civ., S.U., 16/02/2016,
n. 2951).
16.2 Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1 non ha contestato la titolarità del credito oggetto di causa in capo a in Controparte_6 forza della cessione da Banca Intesa San AO S.p.A., ma, nel merito, si è limitato ad eccepire l'inesistenza del credito vantato per intervenuto accordo transattivo e l'invalidità delle clausole del contratto di finanziamento per usurarietà degli interessi di mora pattuiti e per illegittima capitalizzazione. Tali difese sono incompatibili con la contestazione della titolarità attiva del credito in capo all'originaria creditrice opposta, con la conseguente operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., dovendo l'opponente, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, prendere posizione sui fatti dedotti dal creditore già con l'atto di citazione. L'operatività del meccanismo processuale ex art. 115 c.p.c. nel caso di specie non è ostacolata dalla contestazione della titolarità del credito in capo a compiuta dal Controparte_6 CP_1 successivamente in prima udienza e con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., in quanto l'effetto probatorio ex art. 115 c.p.c. si realizza già con lo scambio degli atti introduttivi, avendo il convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore con la comparsa di costituzione e risposta attraverso una contestazione specifica degli stessi. Dal momento che il era CP_1 opponente, quindi convenuto in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., S.U., 18/09/2020, n.
19596), egli aveva l'onere di contestare la titolarità del credito in capo alla prima cessionaria già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, siccome ciò non è avvenuto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è possibile valutare tale condotta processuale come elemento di prova della sussistenza della titolarità del credito in capo a al momento Controparte_6 dell'instaurazione del giudizio di opposizione. In tal senso, il sopra menzionato arresto delle Sezioni
Unite ha stabilito che “Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167 c.p.c., comma 1) e “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115 c.p.c., comma 1).
56. Il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione
9 non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr.Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), "a fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.”.
16.3 A corroborare la prova della titolarità attiva del credito in primis in capo a Controparte_6 vi sono anche i documenti prodotti in giudizio e, in particolare: il contratto di finanziamento
[...] del 27/06/2006, il contratto di cessione in blocco di crediti da Banca Intesa San AO S.p.A. a del 30/10/2017 con il relativo allegato 3.1 inerente all'elenco dei crediti Controparte_6 ceduti e l'estratto dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale cessione in blocco dell'11/11/2017.
16.4 Al riguardo deve ritenersi ammissibile la nuova produzione in appello del contratto di cessione del 30/10/2017 effettuata da in quanto trattasi non di un documento Controparte_3 nuovo, bensì dello stesso documento già in atti e depositato in via integrale. Inoltre, non vi sono ragioni per ritenere che il nuovo documento sia di contenuto diverso da quello prodotto in primo grado da provvisto solo della prima e dell'ultima pagina del contratto, in Controparte_6 quanto la parte inziale e quella finale coincidono con rispettive parti del documento da ultimo prodotto in appello.
16.5 Inoltre, il contratto di cessione in blocco del 30/10/2017 fa riferimento all'alienazione di crediti inerenti alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione e il riferimento alla sola cessione del quinto dello stipendio, non anche della pensione, contenuto nell'avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'11/11/2017 non appare rilevante nel senso lamentato dall'appellante. Ciò in quanto, da un lato, tale riferimento non appare doversi intendere in senso letterale, bensì come riguardante la cessione del quinto di emolumenti di carattere periodico inerenti alla retribuzione lavorativa ovvero al trattamento pensionistico ad esso connessa e, dall'altro, l'avviso di cessione prevede tale caratteristica come criterio alternativo rispetto ad altri: “vi. crediti che traggano origine, alternativamente, da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure rapporti di finanziamento assistiti da cessione del quinto dello stipendio ovvero da delegazione di pagamento;
”; tra di essi, vi è pure il riferimento a crediti che traggono origine da rapporti di credito personale, tra i quali è comunque collocabile quello di specie.
10 16.6 Quanto all'allegato 3.1 del contratto di cessione del 30/10/2017, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi facente riferimento al credito per cui è causa, perché in esso
(seppur sia poco leggibile) compaiono i nomi del debitore e dell'originario CP_1 creditore cedente Banca Intesa San AO S.p.A., oltre all'importo del credito ceduto.
16.7 Con riferimento all'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/11/2017, si rileva che esso appare idoneo alla prova dell'intervenuta cessione in favore di in quanto presenta un doppio elenco specifico e dettagliato di criteri di Controparte_6 identificazione, in positivo e in negativo, dei crediti da considerarsi oggetto della cessione.
16.8 Nello specifico, tale avviso di cessione elenca i seguenti criteri “positivi”:
“i. crediti che alla Data di Riferimento risultavano classificati nella categoria "Esposizioni deteriorate" ("Non-performing exposures") e alla Data di Conclusione del Contratto di Cessione continuavano ad essere ricompresi in tale categoria, nella accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia(cfr. in particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 -
"Matrice dei conti" e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi", entrambe come successivamente modificate);
ii. crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Data di Riferimento non era superiore a
Euro 145.559,75 con riferimento all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore;
iii. crediti in relazione ai quali la DE abbia inviato ai clienti debitori un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera raccomandata recante data 16 ottobre 2017; iv. crediti denominati in Euro;
v. crediti vantati nei confronti di almeno una persona fisica e/o giuridica residente in Italia oppure nella Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
vi. crediti che traggano origine, alternativamente, da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure rapporti di finanziamento assistiti da cessione del quinto dello stipendio ovvero da delegazione di pagamento;
vii. crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana.”.
La semplice lettura di tali criteri consente di affermare la rispondenza agli stessi del credito per cui
è causa, dal momento che esso risulta essere:
- un credito rientrante nella categoria delle “esposizioni deteriorate” al momento della cessione;
- un credito inferiore a € 145.559,75;
- oggetto di un'intimazione di pagamento a carico del mediante raccomandata a/r; CP_1
11 - un credito denominato in Euro;
- un credito vantato nei confronti di una persona fisica residente in Italia al tempo della conclusione del finanziamento regolato dalla legge italiana;
- derivante da un rapporto di cessione del quinto dello stipendio ovvero da un rapporto di credito personale.
16.9 Con riferimento alla prova della non riconducibilità del credito de quo ad uno o più criteri di esclusione, deve, anzitutto, puntualizzarsi che trattasi di fatti negativi, per la cui prova la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.” (Cass. Civ., Sez. I, 11/04/2024, n. 9757). Tanto premesso, l'avviso di cessione elenca i seguenti criteri “negativi”:
“a) crediti assistiti da ipoteca volontaria su immobili situati in Italia;
b) crediti conseguenti a finanziamenti e/o mutui agevolati di qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (b) opererà in relazione ai finanziamenti e/o mutui per i quali
l'agevolazione risulti effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata al 31 maggio
2017;
c) crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi da un sindacato di istituti di credito in cui la
DE sia capofila e la cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore;
d) crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in quiescenza) del Gruppo IntesaSanpaolo;
e) crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite in tutto o in parte da consorzi fidi e/o di garanzia comunque denominati;
f) crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da filiali estere del CP_8
;
[...]
12 g) crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a banche e/o altre istituzioni finanziarie;
h) crediti relativi a mutui e/o operazioni di finanziamento di tipo agrario ex art. 43 d.lgs. 385/1993
e/o di tipo artigiano comunque denominate;
i) crediti relativi a mutui concessi con emissione di cartelle fondiarie;
j) crediti relativi a mutui rinegoziati ai sensi del D.L.27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n.
126/2008;
k) crediti relativi a mutui che alla Data di Conclusione del contratto di cessione risultano ora garantiti dalla società MT;
Controparte_9
l) crediti rivenienti da escussione di garanzie personali prestate dalla DE;
m) crediti in relazione ai quali, alla data del 23 ottobre 2017, siano pendenti procedimenti giudiziali promossi nei confronti della DE e/o nei quali la stessa agisca quale convenuta o imputata (i.e., a titolo esemplificativo, giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, altri procedimenti passivi relativi, inter alia, all'accertamento e/o condanna al risarcimento di danni, procedimenti penali relativi al credito ed alla sua concessione);”.
Le allegazioni dedotte dalle parti e gli elementi di prova presenti in giudizio con riferimento alla persona del debitore e del creditore originario, nonché riguardo alla natura del credito consentono di escludere, anche solo in via presuntiva, la riconducibilità del credito oggetto di causa ad uno o più criteri indicati nel secondo elenco dell'avviso di cessione.
16.10 Pertanto, deve affermarsi l'intervenuta cessione, in un primo momento, del credito de quo da
Banca Intesa San AO S.p.A. a Controparte_6
17. Il secondo motivo di appello è infondato. CP_ 17.1 Anche rispetto alla cessione del credito da a Controparte_6 CP_3 vi sono diversi elementi di prova a favore della sua esistenza ed efficacia, tra i quali il
[...] contratto di cessione del 13/12/2022, la relativa lista dei crediti ceduti “Annex” e l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022.
17.2 In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di non autenticità del documento informatico riguardante il contratto di cessione in blocco del 13/12/2022, in quanto tardiva, poiché il CP_1 non ha disconosciuto il documento nella prima difesa utile successiva alla sua produzione nel giudizio grado da parte di come previsto dalla legge, ma sollevandola Controparte_3 solo con l'atto di appello.
17.3 Inoltre, la lista di crediti ceduti “Annex” riporta i nomi del debitore e dell'originario creditore
(Banca Intesa San AO S.p.A.) e l'importo del credito oggetto di causa. Di talché, costituisce
13 valido elemento di prova che contribuisce, insieme agli altri, ad attestare l'avvenuta cessione del credito da a Controparte_6 Controparte_3
17.4 È stato altresì prodotto in giudizio l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco in
Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 che deve ritenersi idoneo alla prova della cessione, unitamente al menzionato contratto di cessione e alla relativa lista di crediti ceduti (“Annex”), in quanto anche tale avviso presenta un doppio elenco specifico e dettagliato di criteri di identificazione, in positivo e in negativo, dei crediti da considerarsi oggetto della cessione.
17.5 Nello specifico, tale avviso riporta i seguenti criteri “positivi”:
“(a) crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Dat di Riferimento non era superiore a
Euro 286.000,00 (duecentottantaseimila//00), con riferimento all'esposizione complessiva nei confronti del singolo EB Ceduto;
(b) crediti che traggano origine, alternativamente, da (i) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi;
(ii) rapporti di credito personale;
(iii) finanziamenti non garantiti;
(iv) aperture di credito;
(v) carte di credito;
(vi) leasing;
(vii) cessioni del quinto dello stipendio o pensione;
(viii) delegazioni di pagamento;
(c) crediti denominati in euro o in lire;
(d) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
e
(e) crediti indicati nella lista denominata “Lista Amaltea” e depositata in data 12 dicembre 2022 presso il notaio , con studio in via Masaccio n. 187, 50132 Firenze;
”. Persona_1
Anche in tal caso, le caratteristiche del credito oggetto di causa coincidono con quelle riportate nell'elenco menzionato. Al riguardo, deve osservarsi che la lista “Amaltea” prodotta da
[...] in allegato al documento notarile del 12/12/2022 riporta il nome della cedente Controparte_3 originario (Banca Intesa San AO S.p.A.), quello della cedente ( e i Controparte_6 codici EB (4867053), TE (4867053) e PR (6120624) che coincidono con i rispettivi codici presenti nella lista “Annex” allegata al contratto di cessione in blocco del 13/12/2022.
17.6 Inoltre, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 riporta i seguenti criteri di esclusione:
“(a) crediti in relazione ai quali alla Data di Riferimento sussistano (i) procedimenti penali pendenti nei confronti della DE e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (ii) procedimenti civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della DE in relazione ai Crediti, ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa della DE, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della DE;
14 (b) crediti derivanti da contratti stipulati da Santa Barbara S.p.A.”.
Anche per tali criteri valgono le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo di appello e, avuto riguardo alle allegazioni e produzioni compiute in giudizio, è possibile presumere che il credito oggetto di causa non risponda ad alcuno dei criteri escludenti sopra elencati.
17.7 In ogni caso, a corroborare la prova dell'intervenuta cessione del credito de quo da
[...]
a vi è un ulteriore elemento dirimente dato Controparte_6 Controparte_3 dall'ammissione nel primo grado giudizio della conclusione di tale cessione proprio da parte della cedente con le sue note di trattazione scritta del 26/03/2023, successive Controparte_6 all'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di A ciò deve aggiungersi che, Controparte_3 nel presente giudizio di appello, è rimasta contumace, confermando con Controparte_6 tale condotta processuale di non avere interesse al giudizio per intervenuta cessione pro soluto del credito inizialmente vantato nei confronti del . Tale condotta di CP_1 Controparte_6 assume valore dirimente rispetto alla prova della cessione, in quanto la cedente è l'unico soggetto che, se non fosse intervenuta realmente la cessione, avrebbe avuto interesse a contestare quanto dedotto da rimanendo, invece, di regola, indifferente per il debitore Controparte_3 ceduto l'identità del soggetto creditore a cui deve la prestazione. CP_1
17.8 Di conseguenza, deve affermarsi la titolarità del credito oggetto di causa in capo a
[...]
Controparte_3
18. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
19. Le spese legali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, per il presente grado di giudizio, in € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.911,00 per la fase di decisione, in base ai parametri medi ex D.M.
147/2022), oltre 15% spese generali C.P.A. e I.V.A.
19.1 Si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. CP_1
2727 del 3/11/2023 che conferma;
2) condanna al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio che CP_1 liquida in € 5.809,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
15 3) dichiara che l'appello è stato integralmente rigettato, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Genova, 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
16
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 413/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e, per esso, quale amministratore di CP_1 C.F._1 sostegno, in virtù del decreto di nomina del Tribunale di Genova del 19/03/2018, CP_2
(C.F.: ), autorizzato con decreto del giudice tutelare del Tribunale di Genova C.F._2 dell'1/03/2024, elettivamente domiciliato in SALITA DI SANTA CATERINA, N. 6/2, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BARBARA BENAZZI che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. MAURO BARRACO, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: e P. I.V.A.: ), già Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, e, per essa, quale mandataria in forza di
[...] procura notarile, (C.F.: e P. I.V.A.: ), già Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_5
PIAZZA CORVETTO, N. 2/9A, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brichetto, e
1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
E CONTRO
C.F. e P. I.V.A.: ); Controparte_6 P.IVA_4
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e respinta, accogliere l'odierno appello per uno o più dei motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2727/2023, emessa dal
Tribunale di Genova in data 03.11.2023 e in pari data pubblicata mediante deposito, in esito al giudizio di primo grado R.G. 1820/2021, non notificata:
a) accertare e dichiarare, in capo all'appellata e/o all'appellata Controparte_6
, il difetto di legittimazione ad agire e/o ad intervenire e/o di titolarità Controparte_3 del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per l'effetto
b) revocare il predetto decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali
15%, cpa e iva come per legge.”;
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis c.p.c.
● rigettare, per tutte le ragioni esposte nel presente, eventuali richieste tardive di sospensione della sentenza impugnata;
● dichiarare, comunque, il passaggio in giudicato delle parti di sentenza non impugnate. Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
in via subordinata:
2 ● nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita non dovesse confermare la sentenza appellata, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento,
in qualità di cessionaria, è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_3 CP_1
della somma di € 9.574,35 oltre agli interessi di mora dalla domanda all'effettivo soddisfo
[...] ovvero della somma che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio.”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva al Tribunale di Genova Controparte_6 di ingiungere a il pagamento della somma di € 9.574,35, oltre alle spese del CP_1 giudizio monitorio, deducendo che:
- in data 27/10/2006, aveva stipulato con un contratto di prestito CP_1 Controparte_7 personale contro cessione del quinto della pensione, il cui rimborso era avvenuto solo parzialmente, residuando la somma azionata in via monitoria;
- in data 10/02/2017, Banca Intesa San AO S.p.A. era succeduta nella posizione di CP_7
[...]
- con contratto di cessione di crediti del 30/10/2017, pubblicato in G.U. in data 11/11/2017, Banca
Intesa San AO S.p.A. aveva ceduto in blocco ex art. 58 T.U.B. a Controparte_6 diversi crediti, tra i quali quello derivante dal contratto di prestito oggetto di causa.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda monitoria, emettendo il decreto ingiuntivo n. 2919 del
16/11/2020.
3. Con atto di citazione notificato il 18/02/2021 in opposizione a tale decreto ingiuntivo,
[...]
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, CP_1 Controparte_6 eccependo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, derivante da incapacità processuale per essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- l'inesistenza e/o la nullità della notifica del decreto opposto;
- la parziale insussistenza del credito ingiunto, derivante dal mancato conteggio delle rate del prestito dal medesimo versate dal 2017 al 2018 a seguito di accordo transattivo con Banca Intesa
San AO S.p.A. inerente il saldo a stralcio di € 4.200,00;
- l'assenza di valore probatorio ai fini dell'esistenza del credito dell'estratto contabile prodotto da
Controparte_6
3 - in subordine, la nullità delle clausole del contratto del 2006 per usurarietà della pattuizione degli interessi moratori e per illegittima capitalizzazione, chiedendo, al riguardo, il licenziamento di
C.T.U.
Alla prima udienza, l'opponente eccepiva altresì la carenza di prova circa la titolarità del credito azionato in capo all'opposta, assumendo l'insufficienza, a tal fine, della produzione del solo estratto della Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, chiedeva: CP_1
- in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, la riduzione della somma pretesa da controparte;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
4. Si costituiva nel giudizio di primo grado deducendo che: Controparte_6
- l'opposizione era inammissibile, in quanto proposta tardivamente;
- l'opponente era privo di legittimazione processuale, non avendo prodotto l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno;
- l'opposta era titolare del credito oggetto di giudizio e tale credito era esistente, a fronte della documentazione prodotta che comprendeva, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella G.U., anche l'estratto conto del finanziamento nel quale erano presenti anche i pagamenti parziali effettuati da controparte, tenendo conto dell'accordo transattivo;
- l'accordo transattivo prevedeva un termine essenziale ex art. 1457 c.c. per l'estinzione del debito e, siccome il pagamento concordato non era avvenuto nel termine, l'accordo era da intendersi risolto di diritto;
- era infondata la contestazione di controparte circa l'usurarietà del tasso di mora e riguardante l'asserita illegittima capitalizzazione.
Pertanto, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività del Controparte_6 decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Con sentenza non definitiva n. 300 del 4/02/2022, il Tribunale rigettava le eccezioni pregiudiziali di tardività dell'opposizione, di carenza di legittimazione attiva e processuale dell'opponente.
Inoltre, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ritenendo non provata l'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta tra Banca Intesa San AO S.p.A. e Controparte_6
4 6. Interveniva nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. deducendo Controparte_3 di essere nuova titolare del credito oggetto di causa, a seguito di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., aderendo alle difese svolte da e chiedendone l'estromissione. Controparte_6
7. L'opponente contestava la legittimazione attiva e/o la titolarità del credito oggetto del giudizio in capo all'interveniente, per la mancanza di prova della titolarità del credito in origine in capo a e per la mancata inclusione dello stesso nella cessione in blocco a Controparte_6 [...]
Controparte_3
8. Con sentenza n. 2727 del 3/11/2023, il Tribunale di Genova:
- rigettava l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermava il decreto CP_1 ingiuntivo;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Controparte_3
[...]
In particolare, il Tribunale riteneva provata l'esistenza del credito oggetto di causa e la titolarità dello stesso, da ultimo, in capo a in quanto, Controparte_3 Controparte_6
e oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco tra Controparte_3
Banca Intesa San AO S.p.A. e (in cui sono ricompresi i crediti Controparte_6 derivanti dalla cessione del quinto), avevano prodotto in giudizio:
- l'allegato alla G.U. nel quale era presente l'indicazione della posizione debitoria oggetto di causa con l'importo corrispondente a quello azionato in via monitoria;
- il contratto di finanziamento del 2006;
- la proposta transattiva di pagamento di € 4.200,00 in 60 rate mensili da € 70,00 accettata da Banca
Intesa San AO S.p.A., avente valore di riconoscimento di debito;
- l'atto di cessione dei crediti in blocco da ad Controparte_6 Controparte_3 ed il relativo estratto della Gazzetta Ufficiale, nel quale erano indicati i crediti derivanti da finanziamento con cessione del quinto, nonché l'allegato ad essa nel quale era indicato l'importo azionato in giudizio.
Inoltre, il Tribunale riteneva risolto l'accordo transattivo per € 4.200,00 ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto non era stato pagato quanto concordato nei termini stabiliti e rilevava che la somma azionata in via monitoria ricomprendeva le rate versate dal . CP_1
Infine, riteneva infondate le eccezioni di nullità parziale del contratto di finanziamento per usurarietà del tasso di mora pattuito e per illegittima capitalizzazione, in quanto, pur prevedendo il contratto di finanziamento del 2006 un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ossia a rata costante, da un mero calcolo basato sul confronto tra le pattuizioni e il tasso soglia applicabile
5 all'epoca della stipulazione del finanziamento, non risultava né il superamento della soglia da parte degli interessi usurari, né la lamentata illegittima capitalizzazione.
Quanto alla posizione processuale di a seguito dell'intervento in Controparte_6 giudizio di il Tribunale rigettava la richiesta di quest'ultima di Controparte_3 estromissione dell'originaria opposta, non avendo l'opponente prestato il consenso ex art. 111 c.p.c.
9. In data 18/04/2024, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando due CP_1 motivi di impugnazione.
9.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la titolarità del credito oggetto di giudizio in capo a
[...]
in quanto i documenti prodotti in giudizio non erano idonei a provare tale Controparte_6 circostanza. Nello specifico, l'appellante deduce che:
- la produzione del contratto di finanziamento e dell'accordo transattivo non erano idonei alla prova dell'intervenuta cessione del credito tra quelli ceduti in blocco da Banca Intesa San AO S.p.A.;
- del contratto di cessione del 30/10/2017 erano state prodotte in giudizio solo la prima e l'ultima pagina, mancando del tutto il testo contrattuale;
- l'estratto dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. dell'11/11/2017 prevedeva criteri di individuazione dei crediti ceduti generici e indeterminati che dovevano essere soddisfatti in via cumulativa, cosa che non era per il credito oggetto di causa. In particolare, l'appellante osserva che, tra i criteri elencati nell'avviso, si fa riferimento a quelli aventi ad oggetto la cessione del quinto dello stipendio, mentre il credito del presente giudizio ineriva alla cessione del quinto della pensione;
- l'opposta non aveva dato prova del fatto che il credito oggetto di causa non rientrasse tra i criteri escludenti elencati in detto avviso;
- l'estratto del tabulato di cessione allegato alla pubblicazione in G.U., in ragione del suo contenuto, non era possibile riferirlo né all'avviso di pubblicazione come suo allegato, né al contratto di cessione.
Secondo l'appellante, la mancata prova della titolarità del credito controverso in capo a
[...] determinava l'assenza di titolarità dello stesso in capo alla successiva cessionaria Controparte_6
Controparte_3
9.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la titolarità del credito oggetto di giudizio, da ultimo, in capo a in quanto i documenti prodotti in giudizio non erano idonei a Controparte_3 provare neanche la cessione del credito a quest'ultima. Nello specifico, l'appellante deduce che:
6 - il documento prodotto, inerente al contratto di cessione del 13/12/2022, era privo di firma digitale, quindi privo di valore probatorio;
- il contenuto di tale documento non permetteva di risalire al credito oggetto di causa, in quanto faceva riferimento ad un allegato relativo ad un elenco di crediti non esistente;
- il doc. 6, che riteneva essere l'elenco dei crediti nel quale era Controparte_3 ricompreso quello de quo, presentava dei codici identificativi diversi da quello del credito oggetto di causa;
- posto che l'art. 6 dell'asserito contratto di cessione subordinava il perfezionamento della cessione ai seguenti precisi adempimenti ex art. 58 T.U.B., l'appellata non aveva provato di avere: iscritto tale cessione nel Registro delle Imprese, depositato presso un Notaio di fiducia la lista dei crediti ceduti, prodotto copia della comunicazione dell'avvenuta cessione a mezzo raccomandata a/r al debitore ceduto . Inoltre, secondo l'appellante, controparte non aveva provato che il credito CP_1 oggetto di causa rispondeva a tutti i requisiti cumulativi elencati nell'estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione in blocco in G.U. del 24/12/2022, né che esso non rispondeva ai criteri escludenti in esso indicati.
10. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., nonché l'avvenuta acquiescenza parziale della sentenza di primo grado, non avendo l'appellante impugnato i capi della decisione inerenti alla titolarità attiva del rapporto controverso in capo a e all'usurarietà degli interessi di mora e Controparte_6 all'anatocismo.
Nel merito, l'appellata sostiene l'infondatezza dell'appello, in quanto:
- la sentenza aveva correttamente motivato nel riconoscere la legittimazione attiva di
[...]
e poi di in quanto, per integrare tale condizione Controparte_6 Controparte_3 dell'azione, è sufficiente l'affermazione della titolarità del diritto da parte dell'attore;
- l'eccezione di controparte inerente alla carenza di titolarità attiva del credito controverso era inammissibile, in quanto tardivamente proposta nella prima memoria istruttoria e, comunque, infondata nel merito, siccome aveva prodotto tutti i documenti (anche Controparte_6 nella seconda memoria istruttoria) attestanti: i diversi passaggi societari, le intervenute cessioni in blocco e la presenza del credito de quo nelle due cessioni occorse, pur essendo sufficiente in tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, la produzione degli avvisi di cessione pubblicati in
7 G.U. dotati di un elencazione delle categorie dei crediti ceduti che permetta una chiara ed inequivocabile individuazione dei rapporti effettivamente ceduti.
11. non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della notifica Controparte_6 dell'impugnazione nei suoi confronti, era dichiarata contumace.
11. non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della notifica Controparte_6 dell'impugnazione nei suoi confronti, era dichiarata contumace.
12. Anteriormente alla prima udienza, in data 15/07/2024, l'Avv. Mauro Barraco depositava la rinuncia al mandato conferitogli da . CP_1
13. All'udienza del 30/10/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
14. L'appello non appare manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. alla luce del tenore delle censure svolte e deve ritenersi circoscritto alla contestazione della titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento del 27/10/2006, prima in capo a e Controparte_6 successivamente in capo a con conseguente passaggio in giudicato di Controparte_3 tutte le statuizioni, di rito e di merito, inerenti all'esistenza del credito stesso e alla validità del contratto di finanziamento.
15. Tuttavia, il gravame è meritevole di rigetto, per le seguenti ragioni.
16. Il primo motivo di appello è infondato.
16.1 In primo luogo, non è fondato il rilievo di inammissibilità della censura proposta dall'appellata per tardività dell'eccezione di carenza di titolarità del credito ceduto in capo a Controparte_6
in quanto, posto che il difetto di titolarità attiva differisce dalla carenza di legittimazione ad
[...] agire, siccome inerente al merito della controversia, deve rilevarsi che:
“62. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare.
63. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
64. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
8 65. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” (Cass. Civ., S.U., 16/02/2016,
n. 2951).
16.2 Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1 non ha contestato la titolarità del credito oggetto di causa in capo a in Controparte_6 forza della cessione da Banca Intesa San AO S.p.A., ma, nel merito, si è limitato ad eccepire l'inesistenza del credito vantato per intervenuto accordo transattivo e l'invalidità delle clausole del contratto di finanziamento per usurarietà degli interessi di mora pattuiti e per illegittima capitalizzazione. Tali difese sono incompatibili con la contestazione della titolarità attiva del credito in capo all'originaria creditrice opposta, con la conseguente operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., dovendo l'opponente, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, prendere posizione sui fatti dedotti dal creditore già con l'atto di citazione. L'operatività del meccanismo processuale ex art. 115 c.p.c. nel caso di specie non è ostacolata dalla contestazione della titolarità del credito in capo a compiuta dal Controparte_6 CP_1 successivamente in prima udienza e con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., in quanto l'effetto probatorio ex art. 115 c.p.c. si realizza già con lo scambio degli atti introduttivi, avendo il convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore con la comparsa di costituzione e risposta attraverso una contestazione specifica degli stessi. Dal momento che il era CP_1 opponente, quindi convenuto in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., S.U., 18/09/2020, n.
19596), egli aveva l'onere di contestare la titolarità del credito in capo alla prima cessionaria già con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, siccome ciò non è avvenuto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è possibile valutare tale condotta processuale come elemento di prova della sussistenza della titolarità del credito in capo a al momento Controparte_6 dell'instaurazione del giudizio di opposizione. In tal senso, il sopra menzionato arresto delle Sezioni
Unite ha stabilito che “Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167 c.p.c., comma 1) e “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonchè i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” (art. 115 c.p.c., comma 1).
56. Il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione
9 non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare
l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr.Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), "a fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.”.
16.3 A corroborare la prova della titolarità attiva del credito in primis in capo a Controparte_6 vi sono anche i documenti prodotti in giudizio e, in particolare: il contratto di finanziamento
[...] del 27/06/2006, il contratto di cessione in blocco di crediti da Banca Intesa San AO S.p.A. a del 30/10/2017 con il relativo allegato 3.1 inerente all'elenco dei crediti Controparte_6 ceduti e l'estratto dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale cessione in blocco dell'11/11/2017.
16.4 Al riguardo deve ritenersi ammissibile la nuova produzione in appello del contratto di cessione del 30/10/2017 effettuata da in quanto trattasi non di un documento Controparte_3 nuovo, bensì dello stesso documento già in atti e depositato in via integrale. Inoltre, non vi sono ragioni per ritenere che il nuovo documento sia di contenuto diverso da quello prodotto in primo grado da provvisto solo della prima e dell'ultima pagina del contratto, in Controparte_6 quanto la parte inziale e quella finale coincidono con rispettive parti del documento da ultimo prodotto in appello.
16.5 Inoltre, il contratto di cessione in blocco del 30/10/2017 fa riferimento all'alienazione di crediti inerenti alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione e il riferimento alla sola cessione del quinto dello stipendio, non anche della pensione, contenuto nell'avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'11/11/2017 non appare rilevante nel senso lamentato dall'appellante. Ciò in quanto, da un lato, tale riferimento non appare doversi intendere in senso letterale, bensì come riguardante la cessione del quinto di emolumenti di carattere periodico inerenti alla retribuzione lavorativa ovvero al trattamento pensionistico ad esso connessa e, dall'altro, l'avviso di cessione prevede tale caratteristica come criterio alternativo rispetto ad altri: “vi. crediti che traggano origine, alternativamente, da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure rapporti di finanziamento assistiti da cessione del quinto dello stipendio ovvero da delegazione di pagamento;
”; tra di essi, vi è pure il riferimento a crediti che traggono origine da rapporti di credito personale, tra i quali è comunque collocabile quello di specie.
10 16.6 Quanto all'allegato 3.1 del contratto di cessione del 30/10/2017, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi facente riferimento al credito per cui è causa, perché in esso
(seppur sia poco leggibile) compaiono i nomi del debitore e dell'originario CP_1 creditore cedente Banca Intesa San AO S.p.A., oltre all'importo del credito ceduto.
16.7 Con riferimento all'idoneità dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/11/2017, si rileva che esso appare idoneo alla prova dell'intervenuta cessione in favore di in quanto presenta un doppio elenco specifico e dettagliato di criteri di Controparte_6 identificazione, in positivo e in negativo, dei crediti da considerarsi oggetto della cessione.
16.8 Nello specifico, tale avviso di cessione elenca i seguenti criteri “positivi”:
“i. crediti che alla Data di Riferimento risultavano classificati nella categoria "Esposizioni deteriorate" ("Non-performing exposures") e alla Data di Conclusione del Contratto di Cessione continuavano ad essere ricompresi in tale categoria, nella accezione di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca d'Italia(cfr. in particolare Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 -
"Matrice dei conti" e Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 "Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi", entrambe come successivamente modificate);
ii. crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Data di Riferimento non era superiore a
Euro 145.559,75 con riferimento all'esposizione complessiva nei confronti del singolo debitore;
iii. crediti in relazione ai quali la DE abbia inviato ai clienti debitori un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera raccomandata recante data 16 ottobre 2017; iv. crediti denominati in Euro;
v. crediti vantati nei confronti di almeno una persona fisica e/o giuridica residente in Italia oppure nella Repubblica di San Marino al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
vi. crediti che traggano origine, alternativamente, da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure rapporti di finanziamento assistiti da cessione del quinto dello stipendio ovvero da delegazione di pagamento;
vii. crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana.”.
La semplice lettura di tali criteri consente di affermare la rispondenza agli stessi del credito per cui
è causa, dal momento che esso risulta essere:
- un credito rientrante nella categoria delle “esposizioni deteriorate” al momento della cessione;
- un credito inferiore a € 145.559,75;
- oggetto di un'intimazione di pagamento a carico del mediante raccomandata a/r; CP_1
11 - un credito denominato in Euro;
- un credito vantato nei confronti di una persona fisica residente in Italia al tempo della conclusione del finanziamento regolato dalla legge italiana;
- derivante da un rapporto di cessione del quinto dello stipendio ovvero da un rapporto di credito personale.
16.9 Con riferimento alla prova della non riconducibilità del credito de quo ad uno o più criteri di esclusione, deve, anzitutto, puntualizzarsi che trattasi di fatti negativi, per la cui prova la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.” (Cass. Civ., Sez. I, 11/04/2024, n. 9757). Tanto premesso, l'avviso di cessione elenca i seguenti criteri “negativi”:
“a) crediti assistiti da ipoteca volontaria su immobili situati in Italia;
b) crediti conseguenti a finanziamenti e/o mutui agevolati di qualunque tipologia usufruenti di contributi in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici e/o organizzazioni internazionali.
L'esclusione di cui al presente punto (b) opererà in relazione ai finanziamenti e/o mutui per i quali
l'agevolazione risulti effettivamente in essere e/o non sia stata in alcun modo revocata al 31 maggio
2017;
c) crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi da un sindacato di istituti di credito in cui la
DE sia capofila e la cui convenzione interbancaria sia ancora in vigore;
d) crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a personale dipendente (in servizio ovvero in quiescenza) del Gruppo IntesaSanpaolo;
e) crediti relativi a posizioni di qualunque tipologia garantite in tutto o in parte da consorzi fidi e/o di garanzia comunque denominati;
f) crediti nascenti da finanziamenti originariamente concessi da filiali estere del CP_8
;
[...]
12 g) crediti relativi a finanziamenti e/o mutui concessi a banche e/o altre istituzioni finanziarie;
h) crediti relativi a mutui e/o operazioni di finanziamento di tipo agrario ex art. 43 d.lgs. 385/1993
e/o di tipo artigiano comunque denominate;
i) crediti relativi a mutui concessi con emissione di cartelle fondiarie;
j) crediti relativi a mutui rinegoziati ai sensi del D.L.27.05.2008 n. 93, convertito nella L. n.
126/2008;
k) crediti relativi a mutui che alla Data di Conclusione del contratto di cessione risultano ora garantiti dalla società MT;
Controparte_9
l) crediti rivenienti da escussione di garanzie personali prestate dalla DE;
m) crediti in relazione ai quali, alla data del 23 ottobre 2017, siano pendenti procedimenti giudiziali promossi nei confronti della DE e/o nei quali la stessa agisca quale convenuta o imputata (i.e., a titolo esemplificativo, giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, altri procedimenti passivi relativi, inter alia, all'accertamento e/o condanna al risarcimento di danni, procedimenti penali relativi al credito ed alla sua concessione);”.
Le allegazioni dedotte dalle parti e gli elementi di prova presenti in giudizio con riferimento alla persona del debitore e del creditore originario, nonché riguardo alla natura del credito consentono di escludere, anche solo in via presuntiva, la riconducibilità del credito oggetto di causa ad uno o più criteri indicati nel secondo elenco dell'avviso di cessione.
16.10 Pertanto, deve affermarsi l'intervenuta cessione, in un primo momento, del credito de quo da
Banca Intesa San AO S.p.A. a Controparte_6
17. Il secondo motivo di appello è infondato. CP_ 17.1 Anche rispetto alla cessione del credito da a Controparte_6 CP_3 vi sono diversi elementi di prova a favore della sua esistenza ed efficacia, tra i quali il
[...] contratto di cessione del 13/12/2022, la relativa lista dei crediti ceduti “Annex” e l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022.
17.2 In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di non autenticità del documento informatico riguardante il contratto di cessione in blocco del 13/12/2022, in quanto tardiva, poiché il CP_1 non ha disconosciuto il documento nella prima difesa utile successiva alla sua produzione nel giudizio grado da parte di come previsto dalla legge, ma sollevandola Controparte_3 solo con l'atto di appello.
17.3 Inoltre, la lista di crediti ceduti “Annex” riporta i nomi del debitore e dell'originario creditore
(Banca Intesa San AO S.p.A.) e l'importo del credito oggetto di causa. Di talché, costituisce
13 valido elemento di prova che contribuisce, insieme agli altri, ad attestare l'avvenuta cessione del credito da a Controparte_6 Controparte_3
17.4 È stato altresì prodotto in giudizio l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco in
Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 che deve ritenersi idoneo alla prova della cessione, unitamente al menzionato contratto di cessione e alla relativa lista di crediti ceduti (“Annex”), in quanto anche tale avviso presenta un doppio elenco specifico e dettagliato di criteri di identificazione, in positivo e in negativo, dei crediti da considerarsi oggetto della cessione.
17.5 Nello specifico, tale avviso riporta i seguenti criteri “positivi”:
“(a) crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Dat di Riferimento non era superiore a
Euro 286.000,00 (duecentottantaseimila//00), con riferimento all'esposizione complessiva nei confronti del singolo EB Ceduto;
(b) crediti che traggano origine, alternativamente, da (i) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi;
(ii) rapporti di credito personale;
(iii) finanziamenti non garantiti;
(iv) aperture di credito;
(v) carte di credito;
(vi) leasing;
(vii) cessioni del quinto dello stipendio o pensione;
(viii) delegazioni di pagamento;
(c) crediti denominati in euro o in lire;
(d) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
e
(e) crediti indicati nella lista denominata “Lista Amaltea” e depositata in data 12 dicembre 2022 presso il notaio , con studio in via Masaccio n. 187, 50132 Firenze;
”. Persona_1
Anche in tal caso, le caratteristiche del credito oggetto di causa coincidono con quelle riportate nell'elenco menzionato. Al riguardo, deve osservarsi che la lista “Amaltea” prodotta da
[...] in allegato al documento notarile del 12/12/2022 riporta il nome della cedente Controparte_3 originario (Banca Intesa San AO S.p.A.), quello della cedente ( e i Controparte_6 codici EB (4867053), TE (4867053) e PR (6120624) che coincidono con i rispettivi codici presenti nella lista “Annex” allegata al contratto di cessione in blocco del 13/12/2022.
17.6 Inoltre, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 riporta i seguenti criteri di esclusione:
“(a) crediti in relazione ai quali alla Data di Riferimento sussistano (i) procedimenti penali pendenti nei confronti della DE e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (ii) procedimenti civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della DE in relazione ai Crediti, ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa della DE, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della DE;
14 (b) crediti derivanti da contratti stipulati da Santa Barbara S.p.A.”.
Anche per tali criteri valgono le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo di appello e, avuto riguardo alle allegazioni e produzioni compiute in giudizio, è possibile presumere che il credito oggetto di causa non risponda ad alcuno dei criteri escludenti sopra elencati.
17.7 In ogni caso, a corroborare la prova dell'intervenuta cessione del credito de quo da
[...]
a vi è un ulteriore elemento dirimente dato Controparte_6 Controparte_3 dall'ammissione nel primo grado giudizio della conclusione di tale cessione proprio da parte della cedente con le sue note di trattazione scritta del 26/03/2023, successive Controparte_6 all'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di A ciò deve aggiungersi che, Controparte_3 nel presente giudizio di appello, è rimasta contumace, confermando con Controparte_6 tale condotta processuale di non avere interesse al giudizio per intervenuta cessione pro soluto del credito inizialmente vantato nei confronti del . Tale condotta di CP_1 Controparte_6 assume valore dirimente rispetto alla prova della cessione, in quanto la cedente è l'unico soggetto che, se non fosse intervenuta realmente la cessione, avrebbe avuto interesse a contestare quanto dedotto da rimanendo, invece, di regola, indifferente per il debitore Controparte_3 ceduto l'identità del soggetto creditore a cui deve la prestazione. CP_1
17.8 Di conseguenza, deve affermarsi la titolarità del credito oggetto di causa in capo a
[...]
Controparte_3
18. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
19. Le spese legali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, per il presente grado di giudizio, in € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.911,00 per la fase di decisione, in base ai parametri medi ex D.M.
147/2022), oltre 15% spese generali C.P.A. e I.V.A.
19.1 Si dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. CP_1
2727 del 3/11/2023 che conferma;
2) condanna al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio che CP_1 liquida in € 5.809,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
15 3) dichiara che l'appello è stato integralmente rigettato, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Genova, 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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