Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2025, proposto dalla Provincia di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di San Cipriano Picentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, alla via G.V. Quaranta n. 5 e domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino, nonché dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-Quanto al ricorso introduttivo:
a) della determinazione del Comune di San Cipriano Picentino prot. n. 2024000180803 del 13.12.2024, resa a conclusione della conferenza dei servizi indetta nel procedimento di approvazione della Variante al Piano Urbanistico Comunale, adottata con delibera di G.C. n.47 del 01/03/2024 e adeguata alle osservazioni accolte con Delibere di G.C. n.91 del 07/06/2024 e n.114 del 08/08/2024; b) della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino n. 61 del 30.12.2024 recante Variante al Piano Urbanistico Comunale vigente (l.r. 16/2004 e ss.mm.ii. e regolamento n.5/2011) - approvazione
-Quanto al ricorso incidentale presentato dal Comune:
1) del Decreto del Vice Presidente della Provincia di LE n. 166 dell’11.12.2024, con il quale la variante al PUC adottata dall’esponente Comune con la deliberazione di G.C. n. 47 dell’1/3/2024 è stata dichiarata “ non coerente alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2012 ”;
2) della nota prot. 202400113376 dell’8.11.2024, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Strategica della Provincia di LE, di richiesta di chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della predetta variante al PUC adottata dall’esponente Comune con la deliberazione di G.C. n. 47 dell’1.3.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso con il quale la Provincia di LE ha chiesto l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino n. 61 del 30.12.2024 recante “ Variante al Piano Urbanistico Comunale vigente (l.r. 16/2004 e ss.mm.ii.e Regolamento n.5/2011) - approvazione ”. L’impugnativa concerne, altresì, la prodromica determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (prot. 2024000180803 del 13.12.2024), nonché i correlati atti di approvazione della variante medesima.
2. Nel richiamare le vicende di causa parte ricorrente ha rappresentato che in data 11.10.2024 il Comune aveva convocato una Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri di competenza, e tra gli altri, di quello della Provincia, così come previsto dagli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento Regionale n. 5/2011, da rendersi nell’ambito del procedimento di approvazione della Variante al Piano Urbanistico Comunale.
Mediante la nota Prot. PSA202400113376 dell’8.11.2024 la Provincia aveva evidenziato un’incompletezza documentale in ordine alla variante di Piano trasmessa e rilevato, inoltre, molteplici profili di distonia rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. I rilievi critici erano stati inoltre ribaditi dalla Provincia nel Decreto presidenziale n. 166 dell’11.12.2024, contenente la definitiva “ Dichiarazione di non coerenza strategica ” ai sensi dell’art. 3 L.R. 5/2011.
2.1 In particolare nella nota dell’8.11.2024 la Provincia aveva rilevato che: “1) il dimensionamento operato dal Comune non rispetta il numero di alloggi stabiliti nelle conferenze d’ambito, prevedendo 1036 alloggi in luogo dei 430 spettanti; 2) “Il dimensionamento degli insediamenti produttivi-artigianali e commerciali non risulta coerente con quanto previsto dagli artt.127 e segg. delle NTA del PTCP; 3) Analoghe considerazioni valgono per gli ambiti turistico-ricettivi il cui dimensionamento non è coerente con gli indirizzi di cui agli articoli 119 e 128 delle NTA del PTCP; 4. La variante non risulta conforme a quanto indicato all’art. 34 delle NTA del PTCP in merito alla rete ecologica; 5) “La variante al PUC individua le zone “I - Aggregati edilizi prevalentemente siti in contesti agricoli”, non coerenti con quanto indicato all’art. 85 delle NTA del PTCP; 6) Risultano incongruenze nella sovrapposizione della perimetrazione tra gli ambiti definiti dallo strutturale e le relative zone omogenee indicate nel programmatico; 7) La variante al PUC di San Cipriano risulta essere altresì incoerente rispetto all’art. 126 delle NTA del PTCP relativamente al dimensionamento degli standard pubblici di cui al DM 1444/68. Le aree per istruzione di cui alla lettera a) art. 3 del DM 1444/68 sono allo stato inferiori al minimo previsto. Tale quota non risulta essere stata colmata dalle previsioni del PUC”; 8) “La natura/dicitura delle zone B risulta non conforme alle definizioni e ai requisiti previsti dall’art. 2 del DM 1444/68 per dette zone”. Di fatto risultando incoerente con quanto indicato all’articolo 92 delle NTA del PTCP; 9) “Le perimetrazioni di ambiti di riqualificazione di cui alla L.R. 13/2022 comprendono differenti zone omogenee. Si rilevano delle incoerenze con la L.R. 13/2022 anche in relazione ai “casi di esclusione” degli incentivi di cui all ’art 4 della richiamata legge”; 10) In merito alle aree di cava la Variante è incoerente con gli articoli 86 e 87 delle NTA del PTCP”.
3. La Conferenza di Servizi si era conclusa con esito positivo, mediante la determinazione prot. n. 2024000180803 del 13.12.2024, nella quale il Comune aveva preliminarmente affermato l’inammissibilità, per tardività, della nota dell’8.11.2024 e comunque ritenuto infondate nel merito le criticità ivi sollevate dall’Ente provinciale. Alla determinazione della conferenza era poi seguita la delibera consiliare n. 61 del 30.12.2024 con la quale il Comune aveva approvato definitivamente la variante oggetto del procedimento.
4. La Provincia ha impugnato nell’odierno giudizio le determinazioni comunali di approvazione della variante di piano, articolando una pluralità di censure, variamente scandite nei motivi di ricorso, come di seguito rubricate e sintetizzate: “ 1. Violazione di legge (artt. 3, 4 e 5 del regolamento della Regione Campania del 4.8.2011 n. 5, 14 e segg., l. 7.8.1990 n. 241 e s.m. e i; 2, 2-ter, 3, 4, 7, 8, 11 e 18, l.r.c. 22.12.2004 n. 16 e s.m. e i.). Violazione dei principi del giusto procedimento, buon andamento e imparzialità. difetto di motivazione e di istruttoria. eccesso di potere (presupposto erroneo - arbitrarietà - perplessità - travisamento - sviamento; 2. Violazione di legge (artt. 3, 4, 5, 9 del regolamento della Regione Campania del 4.8.2011 n. 5; 2, 2-ter, 3, 4, 7, 8, 11, 18, 23, 28 e 32, l.r.c. 22.12.2004 n. 16 e s.m. e i.; 14 e segg., l. 7.8.1990 n. 241 e s.m. e i). Violazione dei principi del giusto procedimento, buon andamento ed imparzialità. difetto di motivazione e di istruttoria. eccesso di potere (presupposto erroneo - arbitrarietà - perplessità - irrazionalità - illogicità - sviamento)”.
4.1 In estrema sintesi, nel primo motivo di ricorso e in parte del secondo, la Provincia ha innanzitutto affermata la tempestività - ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Reg. Reg. n. 5/2011 - della propria valutazione di non coerenza espressa nella nota dell’8.11.2024, recante le considerazioni poi trasfuse nella successiva determinazione dell’11.12.2024 (n. 166/2024); in secondo luogo l’Amministrazione deducente ha dedotto l’illegittimità dell’atto conclusivo della conferenza dei servizi e dei conseguenti atti comunali di approvazione.
Inoltre, tenuto conto della carenza di ogni riferimento alle obiezioni rilevate in corso di procedimento, la ricorrente ha altresì censurato la deliberazione consiliare n. 61/2025 con la quale il Comune ha approvato gli atti della conferenza dei servizi senza dar conto delle obiezioni emerse nel corso del procedimento. Nella restante parte del secondo motivo, invece, seppure in via subordinata, la Provincia ha argomentato in ordine al fatto che la variante, sotto molteplici profili, non si presentasse compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, motivando in ordine alle singole e già elencate criticità dell’atto oggi controverso.
4.2 Dal canto suo, l’Amministrazione resistente, richiamando i contenuti degli atti impugnati, si è difesa affermando innanzitutto che il parere espresso dalla Provincia in data 8.11.2024 sarebbe stato tardivo e comunque avrebbe avuto natura obbligatoria e non vincolante per il Comune. Ciò precisato la difesa comunale ha dedotto che la conferenza dei servizi indetta sarebbe stata da qualificare quale conferenza decisoria asincrona, così come peraltro dichiarato nell’atto conclusivo del procedimento, definito quale “ Determinazione conclusiva della CdS riporta un esplicito riferimento alla Conferenza di servizi “in forma Decisoria e con modalità ASINCRONA ai sensi dell’art. 14 e 14 bis della L.241/90 e ss.mm.ii” . Detto specifico modulo procedimentale, ha proseguito la difesa civica, prevede il termine perentorio di quindici giorni per la richiesta di integrazioni documentali. E secondo questa impostazione l’applicazione del prefato termine avrebbe reso tardivi anche i rilievi mossi al Comune con la nota dell’8.11.2024, tenuto conto che la conferenza era stata avviata in data 11.10.2024.
5. Nell’imminenza della camera di consiglio del 12.3.2025 il Comune ha proposto un ricorso incidentale rivolto all’annullamento delle già indicate note della Provincia dell’8 e 11 novembre 2025. All’esito dell’udienza cautelare, con ordinanza n.289/2025 il Tribunale ha disposto la tempestiva fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10.
6. In vista della trattazione del merito le parti hanno quindi depositato ulteriori memorie e documenti insistendo nelle rispettive conclusioni. All’odierna udienza pubblica, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1 Il ricorso principale è fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue. Al contrario, per quanto si avrà modo di motivare nel prosieguo, il ricorso incidentale è infondato e va quindi respinto.
7. Principiando dalla disamina del ricorso principale il Collegio reputa utile svolgere alcune preliminari considerazioni sul procedimento di approvazione del PUC oggetto di controversia.
Com’è noto, difatti, le determinazioni di adozione e, per quanto qui rileva, di approvazione di un piano urbanistico costituiscono l’esito di un complesso procedimento nel quale esercitano la propria competenza tutti i soggetti istituzionali investiti dei compiti pianificatori.
In particolare “ Nell'ambito della Regione Campania, all'ente provinciale è riservato...il compito di vagliare la coerenza di questo con il piano territoriale di coordinamento provinciale e di promuovere quindi, secondo un determinato iter, gli eventuali adeguamenti a ciò necessari. L'intero procedimento, per come disciplinato da queste norme è finalizzato ad attuare, nel quadro del principio di leale cooperazione, un coordinamento tra i vari attori istituzionali deputati al governo del territorio, in un'ottica di ordinato assetto di formazione del piano ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 31/07/2017, n.4015).
Nel procedimento, in disparte la previsione di forme di consultazione di “ tutti i soggetti pubblici e privati” (art. 7 reg. regionale n. 5/2011, cit.), assumono un valore fondamentale i pareri di coerenza resi dalla Provincia e dalla Regione.
Cosicché, sebbene la competenza primaria resti quella del Comune (cfr. art. 3 Reg. Reg. n. 5/2011 su cui infra ) “ quest'ultima, tuttavia, risulta subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni di coerenza da parte della Provincia e della Regione (art. 3 co. 4 reg. reg. 5/2011, cit.) ” (TAR Campania, Napoli sez. VIII, n. 7928/2022).
Quanto sopra rileva per l’inquadramento generale delle vicende di causa, ma più ancora per evidenziare come la partecipazione al procedimento di approvazione da parte della Provincia, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, non sia in alcun modo parificabile alla espressione dei pareri e delle osservazioni da rendersi da parte degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento.
8. Svolta questa premessa, ai fini dell’accoglimento del ricorso risulta dirimente il primo motivo nella parte in cui la Provincia ha lamentato che la nota dell’8.11.2024, contenente il parere parzialmente negativo e, comunque, i rilievi della Provincia di LE sulla variante da esaminare, era stata espressa tempestivamente e con le modalità previste dalla disciplina (di fonte regionale) applicabile ratione materiae.
8.1 Di conseguenza, seguendo questa plausibile interpretazione, piuttosto che emettere i provvedimenti impugnati il Comune avrebbe dovuto approfondire il contraddittorio anche nella sede propria della già prevista seduta della conferenza dei servizi; altrimenti, ove inteso quale arresto procedimentale, avrebbe ben potuto impugnare il decreto presidenziale dell’11.12.2024 recante le definitive determinazioni della Provincia.
9. Il Collegio reputa che seguendo la disciplina normativa di fonte prevalentemente regionale applicabile alla fattispecie, i rilievi espressi dalla Provincia in sede procedimentale siano stati tempestivi.
10. Per addivenire alla conclusione appena anticipata va inquadrata la natura e la tipologia delle osservazioni mosse dalla Provincia nella nota dell’8.11.2024 e va correttamente qualificato il modulo procedimentale di conferenza dei servizi seguito nel procedimento comunale.
10.1 Muovendo dalla disamina del corretto inquadramento delle osservazioni mosse dalla ricorrente nella nota dell’8.11.2024 il Collegio osserva che procedimento de quo risulta regolato dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 del Regolamento della Regione Campania n. 5/2011 (introdotto in virtù di quanto previsto all’art. 43 bis della L.R. 16/2004): in particolare, l’art. 4 del Regolamento, nell’ipotesi che qui ricorre di approvazione di una variante al PUC, richiama lo stesso schema procedimentale configurato dall’art. 3 per l’approvazione del Piano, prevedendo tuttavia il dimezzamento dei termini di durata da sessanta a trenta giorni.
Il riferimento alla disciplina applicabile è contenuto anche nei provvedimenti oggetto d’impugnazione (Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi Prot. 2024000180803 del 13.12.2024 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2024). Detti provvedimenti, difatti, tra i parametri normativi regolatori del procedimento attivato recano innanzitutto il richiamo all’art. 3 del Regolamento citato “ per all’acquisizione dei pareri, a norma dell’art.3 c. 4 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.201 ” (Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi Prot. 2024000180803 del 13.12.2024) “ conformemente al procedimento di formazione previsto dall’art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 ” (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.12.2024).
11.Ebbene, l’art. 3, comma 4 appena citato stabilisce che l’Ente provinciale “ dichiara, entro sessanta giorni (n.d.r. 30 in caso di variante) dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente”.
11.1 Questo schema non viene meno nell’ipotesi in cui il prefato parere debba essere espresso nell’ambito della conferenza dei servizi, disciplinata a sua volta dall’art. 7 comma 4 dello stesso Regolamento, il quale stabilisce che “ l’amministrazione procedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione, sotto forma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni di cui al comma 4 dell’articolo 3 ”.
11.1.1 La disposizione contempla che l’intervento coordinatore della Provincia si possa perciò inserire anche nella dinamica procedimentale di una cd. “conferenza di pianificazione”, per la cui morfologia il Regolamento richiama in via generale il modulo della conferenza di servizi, prevedendo tuttavia al comma 5 che “ La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione” .
11.2 Nella vicenda odierna la Provincia ha indubitabilmente espresso le proprie considerazioni, contenenti riserve e rilievi di criticità sul PUC, riferendosi ad aspetti di propria precipua competenza.
Ciò è avvenuto nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’atto di avvio della conferenza: difatti la trasmissione del Piano è intervenuta l’11.10.2024 (con l’indizione della conferenza dei servizi); le osservazioni (parere) della Provincia, recanti un’espressa richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale sono state trasmesse al Comune in data 8.11.2024 e quindi entro il termine previsto dal citato comma 4 dell’art. 3 del Regolamento n. 5/2011.
11.2.1 In ogni caso, senza che sia neppure necessario prendere posizione sulla natura perentoria o meno del termine in questione, l’art. 3, comma 4 ne prevede la decorrenza a partire dalla trasmissione del “ piano completo di tutti gli elaborati ”. Dunque, la completezza documentale integra il presupposto di operatività del termine prescritto.
Quanto appena osservato rileva nella vicenda odierna posto che la Provincia nella nota dell’8.11.2024 aveva altresì richiesto al Comune talune specifiche integrazioni documentali, sul presupposto che alcuni atti fossero incompleti e comunque illegibili perché contenuti in files non scaricabili. E ciò avrebbe dovuto indurre il Comune a una ben diversa accuratezza istruttoria, trasmettendo le integrazioni e fornendo chiarimenti, quand’anche avesse ritenuto infondate le considerazioni e i rilievi svolti dalla Provincia di LE.
12. L’amministrazione comunale, diversamente da quanto affermato nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi impugnata, aveva in concreto utilizzato proprio lo schema della “conferenza di pianificazione” prevista dal suddetto art. 7, comma 4. Del resto il Comune stesso aveva proceduto alla convocazione della seduta della conferenza, avendo stimato “ necessario e opportuno, al fine dell’acquisizione dei pareri necessari alla approvazione del PUC, indire Conferenza di Servizi, a norma dell’art. 3, comma 4, del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04/08/2011 e dell’art. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 ” (documento n. 3 presente negli Allegati al ricorso). Lo schema procedimentale attivato dal Comune si è quindi fondato sull’integrazione tra gli artt. 3, comma 4 e 7, comma 4 del Regolamento 5/2011.
13. Il motivo di ricorso va dunque accolto, posto che l’acclarata insussistenza della tardività del parere (osservazioni) dalla stessa espresso in data 8.11.2024 ha reso illegittima la sua mancata valutazione da parte del Comune, pregiudicando inevitabilmente il provvedimento impugnato, reso, a questo punto, in assenza dello specifico dispiegarsi del contraddittorio procedimentale normato dal Regolamento n. 5/2011.
13.1 L’accoglimento della censura nei termini anzidetti svaluta altresì l’obiezione della difesa comunale tendente a sostenere la natura obbligatoria ma non vincolante del parere che la Provincia era chiamata a esprimere. Difatti, a fronte del parere e delle integrazioni rese tempestivamente nella nota dell’8.11.2024, per l’accoglimento della censura istruttoria in esame risulta sufficiente che le determinazioni comunali siano state emesse pregiudicando la indefettibile verifica procedimentale e a fortiori il confronto sulle anzidette osservazioni della Provincia.
14. Quand’anche fosse per mera completezza espositiva, al Collegio preme non di meno sottolineare che alle medesime conclusioni si perviene (perverrebbe) anche dando prevalenza alla disciplina generale della conferenza dei servizi dettata dagli art. 14 e ss. L. 241/1990, seppure integrata con le disposizioni regionali esaminate ai capi precedenti.
14.1 In quest’ottica è da condividere la prospettiva ermeneutica coltivata dalla Provincia, la quale ha sostenuto che la conferenza in questione avrebbe dovuto essere ascritta a un’ipotesi di conferenza istruttoria e non già decisoria (pag. 3 motivo 1). La prima modalità, difatti, è propria delle ipotesi nelle quali un procedimento appartiene alla competenza di un’unica amministrazione, ancorchè debbano convergere nel procedimento atti, assensi - comunque denominati - provenienti da altre amministrazioni.
14.1.1 Ebbene, ad avviso del Collegio, detta ipotesi si realizza per l’appunto nell’attuale geometria della legislazione regionale in tema di pianificazione urbanistica. Difatti, come di recente sottolineato da un condivisibile orientamento espressosi sull’argomento, la Regione “ con l’entrata in vigore della novella del 2011 e in un’ottica di snellimento del relativo procedimento, ha attribuito il potere decisionale in materia di adozione e approvazione del PUC esclusivamente in capo all’amministrazione comunale, avendo espressamente abrogato l’art. 24 della legge 16/2004 che era ispirato invece al modello dell’atto complesso, sulla falsariga del piano regolatore generale di cui all’art. 8 e ss. della legge 17 agosto 1942 n. 1150” (TAR Campania, Napoli, sez. VI n. 161/2024); alla Provincia è invece “ riservato... il compito di vagliare, a séguito della trasmissione del Piano, la coerenza di quest’ultimo con il piano territoriale di coordinamento provinciale, e di promuovere quindi, secondo un determinato iter, gli eventuali adeguamenti a ciò necessari...” (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII n. 4015/2017 cit.).
14.2 Nel delineato quadro normativo, ascrivendo il modulo - in base alle considerazioni fin qui svolte - alla conferenza istruttoria, in base a quanto disposto dallo stesso art. 14 comma 1 L. n. 241/1990 “ Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente ”. Facendo applicazione di quest’ultimo inciso, dalla piana lettura dell’atto d’indizione risulta che la modalità prescelta dall’Amministrazione per lo svolgimento del modulo procedimentale non era certo stata quella della conferenza in modalità semplificata e asincrona di cui all’art. 14 bis comma 2. Difatti, seguendo la diversa previsione contenuta nel comma 5 dello stesso articolo, il Comune aveva indicato la data per lo svolgimento di una “ riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter...” . Il che rende irrilevante l’isolato dato letterale di segno contrario contenuto nell’oggetto della determinazione impugnata, nel quale il Comune aveva qualificato come semplificata e asincrona la conferenza dei servizi indetta.
Difatti, come si evince dall’inequivocabile contenuto letterale dell’indizione della conferenza dei servizi il Comune aveva convocato “ la riunione di Conferenza per il giorno 13 dicembre 2024, alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare di questo Comune ”; e per queste ipotesi, nelle quali sia dunque prevista la convocazione in modalità sincrona della conferenza, il richiamato art. 14 ter stabilisce che è proprio nell’ambito della predetta riunione che “3.Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ”. Nel caso in esame, già con la nota dell’8.11.2024 la Provincia aveva espresso le ampie argomentazioni e osservazioni critiche rispetto alla variante proposta. Di poi, con la determinazione n. 166 dell’11.12.2024 la stessa Amministrazione aveva manifestato il definitivo giudizio di non congruenza con la disciplina del PTP di propria competenza.
Dunque, anche dando seguito alla prefata prospettiva interpretativa del Comune e dunque valorizzando primariamente la sola disciplina rinvenibile nelle disposizioni di fonte nazionale rinvenibile negli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, i rilievi e la determinazione di non congruenza espressi dalla Provincia sarebbero stati senz’altro tempestivi. Di qui la fondatezza delle censure mosse dalla Provincia.
14.3 Non guasta a questo punto aggiungere che alle medesime conclusioni si addiverrebbe addirittura anche a voler seguire l’ulteriore prospettiva interpretativa del Comune secondo la quale la conferenza sarebbe stata di natura decisoria e non istruttoria. Difatti, stante l’acclarata e già valutata indizione di una conferenza in modalità sincrona, la sua disciplina avrebbe ricalcato lo svolgimento di cui si è appena dato conto: con la convocazione della riunione in presenza il Comune aveva scelto di non applicare i termini della conferenza asincrona di cui al citato comma 2 dell’art. 14 bis, bensì le diverse e summenzionate modalità che avrebbero consentito, come poi avvenuto, l’espressione delle determinazioni delle Amministrazioni fino al momento della riunione della conferenza dei servizi.
15. Il Collegio si è inoltre ben avveduto del fatto che l’Amministrazione comunale, pur evidenziando la tardività della richiesta della Provincia, nel provvedimento conclusivo della conferenza abbia esposto talune argomentazioni attinenti al merito delle obiezioni formulate. Non di meno tale modo di procedere ha integrato una violazione della dialettica procedimentale che presiede allo svolgimento dell’istruttoria nel quadro della conferenza di servizi: l’Amministrazione comunale, piuttosto che sollecitare il contraddittorio e l’interlocuzione sui punti critici, ha difatti inteso determinarsi unilateralmente.
15.1 A questo punto, stante il segnalato difetto istruttorio e la latitudine dell’accoglimento fondato sul vulnus procedimentale, il merito delle singole obiezioni contenute nel parere provinciale si sottrae all’esame del Collegio. Ciò si impone alla luce dell’art. 34, comma 2, cpa, ai sensi del quale “ in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”. Rispetto a questo precipuo profilo il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale la violazione delle regole dell’istruttoria procedimentale inerenti la Conferenza dei Servizi, poiché impedisce “ agli altri soggetti portatori di interessi pubblici coinvolti nel procedimento di esprimere la propria posizione e, quindi, di esercitare i poteri in attribuzione” “dal punto di vista processuale ...rende obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali, dato che si versa in una situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che assorbire tutte le altre censure” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, n.53/2024).
16. Il vulnus istruttorio rilevato ha altresì pregiudicato la legittimità del successivo deliberato consiliare. L’art. 3, comma 5, del Regolamento regionale n. 5/2011 stabilisce difatti che “ il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’amministrazione provinciale […]”. Le obiezioni della Provincia sarebbero dovute dunque rifluire nella discussione e nella deliberazione consiliare. In contrasto con il chiaro dettato normativo appena richiamato, la delibera comunale impugnata non ha in alcun modo preso in considerazione le osservazioni, recte , le obiezioni mosse dalla Provincia; anzi nel provvedimento consiliare non compare alcun cenno nemmeno alla presunta tardività delle stesse osservazioni della Provincia, le quali, a questo punto, sono state impropriamente valutate dal Comune tamquam non esset.
17. Le considerazioni che hanno condotto all’accoglimento del ricorso principale consentono al Collegio di occuparsi del ricorso incidentale proposto dal Comune rilevandone agevolmente l’infondatezza. Il che, poi, consente di non soffermarsi sulle pur non trascurabili eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente principale in ordine all’ammissibilità dell’atto.
18. Ebbene, il ricorso incidentale si è fondato sull’unico presupposto della tardività del parere espresso dalla Provincia in data 8.11.2024. In ragione di questa impostazione, difatti, l’atto in questione non sarebbe stato idoneo, come invece previsto dalla disciplina innanzi già richiamata, all’interruzione dei termini di definizione del procedimento. E, di conseguenza, in questa non condivisibile prospettiva, anche la determinazione finale della Provincia dell’11.12.2024 sarebbe stata emessa fuori termine.
Tuttavia le considerazioni già svolte e che hanno condotto all’accoglimento del ricorso principale risultano di per sé idonee a disattendere le censure contenute nel ricorso incidentale che pertanto è infondato e va respinto : difatti, come rilevato nei capi precedenti, i rilievi della Provincia sono stati espressi tempestivamente, con la conseguenza che il Comune, nel ritenerli erroneamente inammissibili giudicandoli tardivi, ha illegittimamente pretermesso una decisiva fase istruttoria interna al procedimento.
19.Conclusivamente il ricorso principale va accolto con conseguente annullamento dell’atto comunale di approvazione della conferenza dei servizi e della pedissequa deliberazione del Consiglio comunale n. 61/2025. In considerazione della tipologia di accoglimento, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sulla variante al PUC comunale solo dopo aver valutato, nelle giuste sedi, le obiezioni già rappresentate dalla Provincia nell’ambito della tempestiva nota dell’8.11.2024 illegittimamente ritenuta tardiva.
Il ricorso incidentale è invece infondato e va quindi respinto.
18. La complessità e la peculiare natura del contenzioso, tenuto conto altresì della natura della controversia e della qualità delle parti, conducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi resa dal Comune di San Cipriano Picentino prot. n. 2024000180803 del 13.12.2024 e la delibera consiliare del Comune n. 61 del 30.12.2024 di approvazione della variante;
- respinge il ricorso incidentale proposto dal Comune di San Cipriano Picentino.
- compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO