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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1910 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMIN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con Parte_1 C.F._1
IN ND (C.F. C.F._2
e nato a [...] con il Parte_2 C.F._3
URIN ND ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), Per_1 Per_2
rispettivamente in data 16.05.2010 e 24.01.2015 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. La figlia minore e il figlio minore vengono affidati ad entrambi i genitori (affido Per_1 Per_2
condiviso) con collocazione stabile presso entrambi, anche ai fini anagrafici nell'abitazione ex familiare sita a San Clemente in via X Agosto n.170, La madre rimarrà a vivere nella abitazione ex familiare sita a San Clemente in via X Agosto n.170 attualmente di proprietà del signor Parte_2
sino a quando non reperirà altra idonea abitazione.
2. Resta concordata tra le parti la possibilità per la signora di rilasciare la attuale Parte_1
abitazione ex familiare per una nuova e diversa abitazione. In tale caso i figli minori verranno collocati anagraficamente presso la nuova abitazione della madre. In questa ipotesi, il sig si Parte_2
impegna ad aiutare personalmente la sig.ra al momento dell'eventuale rilascio Parte_1
dell'abitazione ex familiare con il trasloco.
3. Con riferimento alle modalità di collocazione dei figli, i genitori concordano la seguente calendarizzazione nel caso in cui la madre rilasci la abitazione ex familiare per una nuova e diversa abitazione:
a. settimana A: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione della madre;
Per_1 Per_2
b. settimana B: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione del padre;
Per_1 Per_2
c. settimana C: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione della madre;
Per_1 Per_2
d. settimana D: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione del padre;
Per_1 Per_2
Resta beninteso che durante le suddette settimane il genitore che non collocatario avrà sempre la facoltà di trascorrere le ore della giornata con i figli minori previo accordo con l'altro genitore.
4. Il periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà regolamentato secondo il principio generale dell'alternanza e della pariteticità del tempo. L'unica precisazione riguarda la possibilità per i genitori di trascorrere dei giorni insieme con i figli e compreso il giorno di Natale. Per_1 Per_2
5. Nel periodo estivo è riconosciuto ai genitori il diritto di vedere e stare con i figli e Per_1 Per_2
per due settimane, anche non consecutive, che dovrà essere preventivamente concordato tra di loro.
6. I sig. e contribuiranno al mantenimento dei figli con Parte_1 Parte_2
corresponsione, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €.500,00 pagina 2 di 5 (cinquecento/00) a testa, rivalutabile secondo l'indice Istat. La decorrenza del versamento è prevista dal mese di Dicembre. Detta somma verrà versata dai genitori in un conto corrente comune intestato ad entrambi. Qualora le somme così versate per diverse motivazioni non risultino capienti le parti si impegnano a versare il dovuto nella misura del 50% a testa.
7. I sig.ri e concordano che le spese straordinarie verranno da loro Parte_1 Parte_2
sostenute al 50%, come previsto e disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Bologna e per la precisione: a) Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli ossia spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dei genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive preceduta dalla scelta concordata dello sport (incluse l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata della attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc…) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentati;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici od oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
b) Spese straordinarie da concordare preventivamente. In ordine a dette spese il genitore che propone le spese dovrà informare l'altro anche in relazione alla entità delle spese. Il tacito consenso dell'altro sarà presunto decorsi giorni sette dalla richiesta se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
c) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento e comunque non oltre giorni sette dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro pagina 3 di 5 ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relativa alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8. La figlia e dal punto di vista fiscale saranno a carico dei genitori in misura Per_1 Per_2
uguale.
9. I nonni paterni, nel caso in cui la mamma continuasse a lavorare, saranno un aiuto a partire dalla sottoscrizione del presente accordo.
10. I sig.ri e danno atto di avere già intrapreso un percorso di Parte_1 Parte_2
sostegno genitoriale anche per capire come gestire questa fase della separazione agli occhi dei figli.
11. I sig.ri e concordano che nei periodi di assenza forzata nella Parte_2 Parte_3
settimana di riferimento in cui sono collocatari dei figli e sarà onere dell'altro Per_1 Per_2
genitore prendersi cura dei figli.
12. I sig.ri e si impegnano a tenere in prioritaria considerazione la Parte_1 Parte_2
volontà dei figli e nella gestione della loro vita quotidiana Per_1 Per_2
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti dei figli e nati dall'unione il 16.05.2010 e 24.01.2015, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMIN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] ) con Parte_1 C.F._1
IN ND (C.F. C.F._2
e nato a [...] con il Parte_2 C.F._3
URIN ND ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 19/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), Per_1 Per_2
rispettivamente in data 16.05.2010 e 24.01.2015 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. La figlia minore e il figlio minore vengono affidati ad entrambi i genitori (affido Per_1 Per_2
condiviso) con collocazione stabile presso entrambi, anche ai fini anagrafici nell'abitazione ex familiare sita a San Clemente in via X Agosto n.170, La madre rimarrà a vivere nella abitazione ex familiare sita a San Clemente in via X Agosto n.170 attualmente di proprietà del signor Parte_2
sino a quando non reperirà altra idonea abitazione.
2. Resta concordata tra le parti la possibilità per la signora di rilasciare la attuale Parte_1
abitazione ex familiare per una nuova e diversa abitazione. In tale caso i figli minori verranno collocati anagraficamente presso la nuova abitazione della madre. In questa ipotesi, il sig si Parte_2
impegna ad aiutare personalmente la sig.ra al momento dell'eventuale rilascio Parte_1
dell'abitazione ex familiare con il trasloco.
3. Con riferimento alle modalità di collocazione dei figli, i genitori concordano la seguente calendarizzazione nel caso in cui la madre rilasci la abitazione ex familiare per una nuova e diversa abitazione:
a. settimana A: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione della madre;
Per_1 Per_2
b. settimana B: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione del padre;
Per_1 Per_2
c. settimana C: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione della madre;
Per_1 Per_2
d. settimana D: i figli minori e vengono collocati presso la abitazione del padre;
Per_1 Per_2
Resta beninteso che durante le suddette settimane il genitore che non collocatario avrà sempre la facoltà di trascorrere le ore della giornata con i figli minori previo accordo con l'altro genitore.
4. Il periodo delle vacanze natalizie e pasquali verrà regolamentato secondo il principio generale dell'alternanza e della pariteticità del tempo. L'unica precisazione riguarda la possibilità per i genitori di trascorrere dei giorni insieme con i figli e compreso il giorno di Natale. Per_1 Per_2
5. Nel periodo estivo è riconosciuto ai genitori il diritto di vedere e stare con i figli e Per_1 Per_2
per due settimane, anche non consecutive, che dovrà essere preventivamente concordato tra di loro.
6. I sig. e contribuiranno al mantenimento dei figli con Parte_1 Parte_2
corresponsione, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €.500,00 pagina 2 di 5 (cinquecento/00) a testa, rivalutabile secondo l'indice Istat. La decorrenza del versamento è prevista dal mese di Dicembre. Detta somma verrà versata dai genitori in un conto corrente comune intestato ad entrambi. Qualora le somme così versate per diverse motivazioni non risultino capienti le parti si impegnano a versare il dovuto nella misura del 50% a testa.
7. I sig.ri e concordano che le spese straordinarie verranno da loro Parte_1 Parte_2
sostenute al 50%, come previsto e disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Bologna e per la precisione: a) Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli ossia spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dei genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive preceduta dalla scelta concordata dello sport (incluse l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata della attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc…) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentati;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici od oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
b) Spese straordinarie da concordare preventivamente. In ordine a dette spese il genitore che propone le spese dovrà informare l'altro anche in relazione alla entità delle spese. Il tacito consenso dell'altro sarà presunto decorsi giorni sette dalla richiesta se quest'ultimo non avrà manifestato il proprio dissenso motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
c) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento e comunque non oltre giorni sette dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro pagina 3 di 5 ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relativa alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
8. La figlia e dal punto di vista fiscale saranno a carico dei genitori in misura Per_1 Per_2
uguale.
9. I nonni paterni, nel caso in cui la mamma continuasse a lavorare, saranno un aiuto a partire dalla sottoscrizione del presente accordo.
10. I sig.ri e danno atto di avere già intrapreso un percorso di Parte_1 Parte_2
sostegno genitoriale anche per capire come gestire questa fase della separazione agli occhi dei figli.
11. I sig.ri e concordano che nei periodi di assenza forzata nella Parte_2 Parte_3
settimana di riferimento in cui sono collocatari dei figli e sarà onere dell'altro Per_1 Per_2
genitore prendersi cura dei figli.
12. I sig.ri e si impegnano a tenere in prioritaria considerazione la Parte_1 Parte_2
volontà dei figli e nella gestione della loro vita quotidiana Per_1 Per_2
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti dei figli e nati dall'unione il 16.05.2010 e 24.01.2015, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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