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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 2577/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2577/2022 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1976 con l'Avv. PANFILO ESTEFANA RICORRENTE E
) nata a [...] il 09/08/1981 Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ORLANDO FRANCO RESISTENTE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI, parte ricorrente: - dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21.08.2010, trascritto presso il Comune di Viterbo al N. 71, P. 2, S.A. dell'anno 2010, contratto in Viterbo tra il IG. Pt_1
e la IG.ra ; - confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione
[...] Controparte_1 consensuale omologati dall'intestato Tribunale e, segnatamente, assegnare la casa coniugale al IG.
ed ordinare alla IG.ra di provvedere al trasferimento a titolo gratuito Parte_1 Controparte_1 della sua quota di proprietà pari al 50% indiviso innanzi a Notaio indicato dal con Parte_1 spese a carico tutte di quest'ultimo; - non determinare alcuna somma a titolo di assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge, entrambi economicamente indipendenti come già dichiarato dalle parti in sede di separazione consensuale, in ogni caso, con vittoria di spese, competente e compensi professionali di giudizio. Parte resistente: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio;
2) In ordine alla casa coniugale confermare il provvedimento di separazione, con l'impegno della sig a cedere al sig il proprio 50% di proprietà nei termini e CP_1 Pt_1 condizioni disposte nell'atto di separazione;
3) In ordine alle condizioni economiche, preliminarmente si chiede la restituzione delle somme dalla stessa anticipate per l'acquisto della abitazione per come evidenziato e di ogni altra somma che il ricorrente abbia usufruito dalla locazione dell'immobile di Allumiere;
4) Determinare un assegno divorzile a carico del IG Pt_1 ed a favore della IG di una somma di euro 900,00, o quella maggiore o minore ritenuta di CP_1 giustizia. 5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione avendo lo stesso anticipato le prime e non riscosso e seconde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con dando atto, nell'atto introduttivo, della Controparte_1 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n.898/1970. A fondamento della domanda parte istante deduceva: a) che in data 21.08.2010 aveva contratto matrimonio concordatario in Viterbo con la IG.ra , con atto trascritto presso il Controparte_1 competente ufficio dello stato civile al N. 71, P. 2, S.A. dell'anno 2010; b) che dal predetto matrimonio non erano nati figli;
c) che con provvedimento del 18.7.2012, il Tribunale di Viterbo aveva omologato l'accordo di separazione tra coniugi che stabiliva “ i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa ex domicilio coniugale in Allumiere Via Beata Maria De Mattias s.n.c. distinta in Catasto al Foglio 23, P.lla 91,
Sub. 21, piano terzo, int. 8 della scala A viene affidata con tutto quanto contenuto al marito e la
IG.ra si obbliga ad intervenire avanti al Notaio indicato e pagato dal marito per Controparte_1 trasferirgli gratuitamente la sua quota di proprietà del 50% indiviso, dietro correlativo obbligo del di accollarsi per intero il mutuo ipotecario ivi gravante e di cui all'atto Notaio Parte_1
del 30.05.2011 Rep. 55165/30509. 3. La IG.ra provvederà a ritirare dall'ex Persona_1 CP_1 domicilio coniugale entro giorni 30 i propri effetti personali.
4. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutto quanto era in comproprietà e che reciprocamente non hanno più nulla da pretendere l'un l'altro.
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
6. I coniugi si rilasciano sin d'ora il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero”; d) che dal momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (05.07.2012) i coniugi non avevano più vissuto insieme e che, pertanto, doveva ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di ricostituzione della unione familiare;
e) che lavorava come dipendente in una panetteria percependo una retribuzione di euro 1.200,00 mensili;
f) che per la casa familiare, di proprietà al 50% con la IG.ra il aveva sempre ottemperato al CP_1 Pt_1 pagamento di tutte le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del bene. Aggiungeva, inoltre, che la IG.ra a seguito della separazione, aveva CP_1 instaurato una convivenza, tutt'oggi in essere, more uxorio con altro uomo. Alla luce di tali circostanze chiedeva emettersi sentenza di divorzio, confermando i provvedimenti già assunti in sede di separazione consensuale omologati dall'intestato Tribunale e rigettando ogni eventuale richiesta di assegno divorzile.
Costituendosi in giudizio la IG.ra aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 contestando le deduzioni di merito di parte ricorrente, articolando infine specifiche conclusioni anche in via riconvenzionale alle quali si riportava, deducendo, in particolare: a) che il trasferimento della propria quota al 50% non aveva avuto luogo a causa del contegno del IG. il quale, anziché indicare il notaio presso cui andare Pt_1 per la relativa pratica e sostenere le spese occorrenti come previsto nell'accordo di separazione, non si era reso disponibile alla conclusione della indicata operazione;
b) che il dopo la separazione, aveva usufruito economicamente dell'immobile Pt_1 persino locandolo e ciò senza aver corrisposto nulla alla resistente;
c) che, inoltre, la resistente all'atto dell'acquisto dell'immobile, aveva effettuato un versamento di euro 38.000,00 per la caparra dell'immobile ed aveva, in costanza di matrimonio, provveduto anche a sanare un debito del resistente, somme in relazione ai quali spiegava in via riconvenzionale domanda di restituzione;
d) che gli indicati eventi, unitamente alla intervenuta separazione, avevano avuto un impatto fortemente negativo sulla sua situazione economica patrimoniale rispetto a quella pregressa, tali da giustificare una richiesta di un assegno divorzile;
ciò anche in considerazione del fatto che la stessa non percepiva più alcun reddito risultando iscritta dal 2017 nelle liste di collocamento lavorativo. Alla luce di tali circostanze, aderendo alla domanda di divorzio chiedeva disporsi in suo favore ed a carico del il pagamento di un assegno divorzile pari ad euro Pt_1
900,00, nonché la restituzione sia delle somme dalla stessa anticipate per l'acquisto della abitazione, sia di quelle da quest'ultimo percepite in forza della locazione dell'immobile familiare. All'esito della prima udienza di comparizione e della discussione, dopo aver sentito le parti ed emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, al termine del giudizio di merito, non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti tale pronuncia. A tal riguardo risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di tale domanda in particolare: l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i medesimi ed, infine, la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione, non essendo stata, inoltre, eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art. 5 della L. 74/1987. Alla luce di tanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 dovendosi ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla richiesta di concessione di un assegno divorzile, tale istanza non appare fondata. Come già indicato nel provvedimento emesso all'esito della prima udienza di comparizione delle parti - a seguito della quale alcun ulteriore elemento è stato acquisito né mai richiesto - in merito a tale aspetto si osserva come sia ormai consolidato il principio che attribuisce a tale contributo sia una funzione assistenziale, che una funzione perequativo compensativa. In tale contesto il giudice è tenuto: in un primo momento, a formulare un giudizio di adeguatezza in merito alle risorse reddituali del coniuge richiedente l'assegno, subordinando la spettanza dello stesso alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e alla impossibilità oggettiva di procurarseli;
in un secondo momento, a valorizzare la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, tenendo altresì in considerazione “il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., SSUU n.
18287/2018, Cass IV n. 11472/2021). Nel caso in esame difettano gli indicati presupposti. Deve preliminarmente rilevarsi come la richiedente l'assegno divorzile non abbia fornito prova alcuna con riguardo alla insussistenza di mezzi adeguati per il proprio sostentamento, né in merito alla impossibilità a procurarseli, essendosi limitata a rappresentare, in maniera generica non avendo mai allegato nulla al riguardo, soltanto di trovarsi in condizioni economiche peggiori rispetto a quelle in cui versava al momento della separazione, circostanza, questa, oltretutto, contestata. Risulta, inoltre - dato pacifico - che la resistente abbia iniziato una stabile e continuativa relazione con un nuovo compagno, con il quale convive a Parte_2 nella abitazione di proprietà dello stesso. Tale dato, considerando la sua indubbia rilevanza, induce ulteriormente questo Tribunale ad escludere, ancora sotto il profilo assistenziale, il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, considerando come l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con la pregressa fase di convivenza matrimoniale (Cass. Sez. Un. 32198/2021). Anche con riguardo alla natura perequativa dell'assegno divorzile, alcuna prova è stata fornita né articolata da parte della resistente;
in particolare, si osserva come la richiedente non abbia svolto allegazione alcuna attestante rinunce operate dalla stessa al fine di favorire le attività professionali del marito, dedicandosi, invece, alla cura dei familiari - tanto più che dall'unione dei coniugi non erano nati figli. Occorre, poi, evidenziare la durata del matrimonio, elemento di assoluto rilievo, che nel caso in esame era stato particolarmente breve (due anni). Alla luce di tali circostanze, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.
Parte resistente ha poi avanzato ulteriori richieste dirette, nello specifico, a confermare il provvedimento di separazione che conteneva l'impegno della ricorrente a cedere al la propria quota del 50% di proprietà nei termini e condizioni disposte nell'atto Pt_1 di separazione oltre che a disporre la restituzione di somme che erano state anticipate per l'acquisto della abitazione, In merito a tale aspetto si segnala che per consolidata giurisprudenza la connessione tra cause aventi ad oggetto la richiesta di condanna a restituzioni di beni e quelle relative a procedimenti di separazione e/o divorzio (connessione che nel caso in esame non è data rinvenire) non può essere invocata in quanto “l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36,), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Cass. I, n. 11828/2009).
Alla luce di tali considerazioni tali domande sono inammissibili. Le spese del processo devono essere poste a carico di parte resistente attesa la soccombenza sulle domande riguardanti l'assegno divorzile e quelle ulteriori ritenute connesse. Deve, inoltre, considerarsi l'assoluta assenza di produzioni e/o richieste istruttorie ad opera del procuratore di parte resistente in merito alle indicate domande proposte (calcolo delle spese, valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi di tre fasi di legge).
Spese compensate sussistendo specifiche ragioni legate alla controversa questione relativa alla domanda di assegno divorzile (Corte Cost. n. 77/ 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Viterbo, il
21.08.2010 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...] (atto n. 71, Anno 2010, Parte II, CP_1
Serie A), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Rigetta la richiesta di assegno divorzile e dichiara inammissibili le altre domande avanzate da;
Controparte_1
3. Condanna al pagamento delle spese processuali, spese che si Controparte_1 liquidano in euro 2.900, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11.03.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2577/2022 avente ad oggetto: dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1976 con l'Avv. PANFILO ESTEFANA RICORRENTE E
) nata a [...] il 09/08/1981 Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. ORLANDO FRANCO RESISTENTE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI, parte ricorrente: - dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21.08.2010, trascritto presso il Comune di Viterbo al N. 71, P. 2, S.A. dell'anno 2010, contratto in Viterbo tra il IG. Pt_1
e la IG.ra ; - confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione
[...] Controparte_1 consensuale omologati dall'intestato Tribunale e, segnatamente, assegnare la casa coniugale al IG.
ed ordinare alla IG.ra di provvedere al trasferimento a titolo gratuito Parte_1 Controparte_1 della sua quota di proprietà pari al 50% indiviso innanzi a Notaio indicato dal con Parte_1 spese a carico tutte di quest'ultimo; - non determinare alcuna somma a titolo di assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge, entrambi economicamente indipendenti come già dichiarato dalle parti in sede di separazione consensuale, in ogni caso, con vittoria di spese, competente e compensi professionali di giudizio. Parte resistente: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio;
2) In ordine alla casa coniugale confermare il provvedimento di separazione, con l'impegno della sig a cedere al sig il proprio 50% di proprietà nei termini e CP_1 Pt_1 condizioni disposte nell'atto di separazione;
3) In ordine alle condizioni economiche, preliminarmente si chiede la restituzione delle somme dalla stessa anticipate per l'acquisto della abitazione per come evidenziato e di ogni altra somma che il ricorrente abbia usufruito dalla locazione dell'immobile di Allumiere;
4) Determinare un assegno divorzile a carico del IG Pt_1 ed a favore della IG di una somma di euro 900,00, o quella maggiore o minore ritenuta di CP_1 giustizia. 5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione avendo lo stesso anticipato le prime e non riscosso e seconde.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con dando atto, nell'atto introduttivo, della Controparte_1 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n.898/1970. A fondamento della domanda parte istante deduceva: a) che in data 21.08.2010 aveva contratto matrimonio concordatario in Viterbo con la IG.ra , con atto trascritto presso il Controparte_1 competente ufficio dello stato civile al N. 71, P. 2, S.A. dell'anno 2010; b) che dal predetto matrimonio non erano nati figli;
c) che con provvedimento del 18.7.2012, il Tribunale di Viterbo aveva omologato l'accordo di separazione tra coniugi che stabiliva “ i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa ex domicilio coniugale in Allumiere Via Beata Maria De Mattias s.n.c. distinta in Catasto al Foglio 23, P.lla 91,
Sub. 21, piano terzo, int. 8 della scala A viene affidata con tutto quanto contenuto al marito e la
IG.ra si obbliga ad intervenire avanti al Notaio indicato e pagato dal marito per Controparte_1 trasferirgli gratuitamente la sua quota di proprietà del 50% indiviso, dietro correlativo obbligo del di accollarsi per intero il mutuo ipotecario ivi gravante e di cui all'atto Notaio Parte_1
del 30.05.2011 Rep. 55165/30509. 3. La IG.ra provvederà a ritirare dall'ex Persona_1 CP_1 domicilio coniugale entro giorni 30 i propri effetti personali.
4. I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione di tutto quanto era in comproprietà e che reciprocamente non hanno più nulla da pretendere l'un l'altro.
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
6. I coniugi si rilasciano sin d'ora il nulla osta al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero”; d) che dal momento della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (05.07.2012) i coniugi non avevano più vissuto insieme e che, pertanto, doveva ritenersi definitivamente venuta meno la possibilità di ricostituzione della unione familiare;
e) che lavorava come dipendente in una panetteria percependo una retribuzione di euro 1.200,00 mensili;
f) che per la casa familiare, di proprietà al 50% con la IG.ra il aveva sempre ottemperato al CP_1 Pt_1 pagamento di tutte le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del bene. Aggiungeva, inoltre, che la IG.ra a seguito della separazione, aveva CP_1 instaurato una convivenza, tutt'oggi in essere, more uxorio con altro uomo. Alla luce di tali circostanze chiedeva emettersi sentenza di divorzio, confermando i provvedimenti già assunti in sede di separazione consensuale omologati dall'intestato Tribunale e rigettando ogni eventuale richiesta di assegno divorzile.
Costituendosi in giudizio la IG.ra aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 contestando le deduzioni di merito di parte ricorrente, articolando infine specifiche conclusioni anche in via riconvenzionale alle quali si riportava, deducendo, in particolare: a) che il trasferimento della propria quota al 50% non aveva avuto luogo a causa del contegno del IG. il quale, anziché indicare il notaio presso cui andare Pt_1 per la relativa pratica e sostenere le spese occorrenti come previsto nell'accordo di separazione, non si era reso disponibile alla conclusione della indicata operazione;
b) che il dopo la separazione, aveva usufruito economicamente dell'immobile Pt_1 persino locandolo e ciò senza aver corrisposto nulla alla resistente;
c) che, inoltre, la resistente all'atto dell'acquisto dell'immobile, aveva effettuato un versamento di euro 38.000,00 per la caparra dell'immobile ed aveva, in costanza di matrimonio, provveduto anche a sanare un debito del resistente, somme in relazione ai quali spiegava in via riconvenzionale domanda di restituzione;
d) che gli indicati eventi, unitamente alla intervenuta separazione, avevano avuto un impatto fortemente negativo sulla sua situazione economica patrimoniale rispetto a quella pregressa, tali da giustificare una richiesta di un assegno divorzile;
ciò anche in considerazione del fatto che la stessa non percepiva più alcun reddito risultando iscritta dal 2017 nelle liste di collocamento lavorativo. Alla luce di tali circostanze, aderendo alla domanda di divorzio chiedeva disporsi in suo favore ed a carico del il pagamento di un assegno divorzile pari ad euro Pt_1
900,00, nonché la restituzione sia delle somme dalla stessa anticipate per l'acquisto della abitazione, sia di quelle da quest'ultimo percepite in forza della locazione dell'immobile familiare. All'esito della prima udienza di comparizione e della discussione, dopo aver sentito le parti ed emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, al termine del giudizio di merito, non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti tale pronuncia. A tal riguardo risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di tale domanda in particolare: l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i medesimi ed, infine, la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione, non essendo stata, inoltre, eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art. 5 della L. 74/1987. Alla luce di tanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 dovendosi ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla richiesta di concessione di un assegno divorzile, tale istanza non appare fondata. Come già indicato nel provvedimento emesso all'esito della prima udienza di comparizione delle parti - a seguito della quale alcun ulteriore elemento è stato acquisito né mai richiesto - in merito a tale aspetto si osserva come sia ormai consolidato il principio che attribuisce a tale contributo sia una funzione assistenziale, che una funzione perequativo compensativa. In tale contesto il giudice è tenuto: in un primo momento, a formulare un giudizio di adeguatezza in merito alle risorse reddituali del coniuge richiedente l'assegno, subordinando la spettanza dello stesso alla inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità di quest'ultimo e alla impossibilità oggettiva di procurarseli;
in un secondo momento, a valorizzare la funzione perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, tramite analisi comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, tenendo altresì in considerazione “il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass., SSUU n.
18287/2018, Cass IV n. 11472/2021). Nel caso in esame difettano gli indicati presupposti. Deve preliminarmente rilevarsi come la richiedente l'assegno divorzile non abbia fornito prova alcuna con riguardo alla insussistenza di mezzi adeguati per il proprio sostentamento, né in merito alla impossibilità a procurarseli, essendosi limitata a rappresentare, in maniera generica non avendo mai allegato nulla al riguardo, soltanto di trovarsi in condizioni economiche peggiori rispetto a quelle in cui versava al momento della separazione, circostanza, questa, oltretutto, contestata. Risulta, inoltre - dato pacifico - che la resistente abbia iniziato una stabile e continuativa relazione con un nuovo compagno, con il quale convive a Parte_2 nella abitazione di proprietà dello stesso. Tale dato, considerando la sua indubbia rilevanza, induce ulteriormente questo Tribunale ad escludere, ancora sotto il profilo assistenziale, il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, considerando come l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni connessione con la pregressa fase di convivenza matrimoniale (Cass. Sez. Un. 32198/2021). Anche con riguardo alla natura perequativa dell'assegno divorzile, alcuna prova è stata fornita né articolata da parte della resistente;
in particolare, si osserva come la richiedente non abbia svolto allegazione alcuna attestante rinunce operate dalla stessa al fine di favorire le attività professionali del marito, dedicandosi, invece, alla cura dei familiari - tanto più che dall'unione dei coniugi non erano nati figli. Occorre, poi, evidenziare la durata del matrimonio, elemento di assoluto rilievo, che nel caso in esame era stato particolarmente breve (due anni). Alla luce di tali circostanze, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.
Parte resistente ha poi avanzato ulteriori richieste dirette, nello specifico, a confermare il provvedimento di separazione che conteneva l'impegno della ricorrente a cedere al la propria quota del 50% di proprietà nei termini e condizioni disposte nell'atto Pt_1 di separazione oltre che a disporre la restituzione di somme che erano state anticipate per l'acquisto della abitazione, In merito a tale aspetto si segnala che per consolidata giurisprudenza la connessione tra cause aventi ad oggetto la richiesta di condanna a restituzioni di beni e quelle relative a procedimenti di separazione e/o divorzio (connessione che nel caso in esame non è data rinvenire) non può essere invocata in quanto “l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36,), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Cass. I, n. 11828/2009).
Alla luce di tali considerazioni tali domande sono inammissibili. Le spese del processo devono essere poste a carico di parte resistente attesa la soccombenza sulle domande riguardanti l'assegno divorzile e quelle ulteriori ritenute connesse. Deve, inoltre, considerarsi l'assoluta assenza di produzioni e/o richieste istruttorie ad opera del procuratore di parte resistente in merito alle indicate domande proposte (calcolo delle spese, valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi di tre fasi di legge).
Spese compensate sussistendo specifiche ragioni legate alla controversa questione relativa alla domanda di assegno divorzile (Corte Cost. n. 77/ 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Viterbo, il
21.08.2010 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...] (atto n. 71, Anno 2010, Parte II, CP_1
Serie A), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Rigetta la richiesta di assegno divorzile e dichiara inammissibili le altre domande avanzate da;
Controparte_1
3. Condanna al pagamento delle spese processuali, spese che si Controparte_1 liquidano in euro 2.900, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 11.03.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco