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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1526/2024 promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LAGANA' CARLO e elettivamente domiciliati in CORSO ST.
M. DE CORLÉANS, 19 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. LAGANA' CARLO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA pagina 1 di 3 la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Saint Pierre (AO) in Via
Piccolo San Bernardo n. 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor Parte_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non è previsto alcun assegno di mantenimento a favore dei coniugi stessi.
4. I coniugi hanno già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti con separato accordo.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
pagina 2 di 3 Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nato in [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale: C.F._1
e nata in [...] il Parte_2
13/07/1980, Codice Fiscale: C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 25 marzo 2024 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Saint Pierre al n.2 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT
PIERRE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1526/2024 promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LAGANA' CARLO e elettivamente domiciliati in CORSO ST.
M. DE CORLÉANS, 19 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. LAGANA' CARLO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA pagina 1 di 3 la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Saint Pierre (AO) in Via
Piccolo San Bernardo n. 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor Parte_1
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non è previsto alcun assegno di mantenimento a favore dei coniugi stessi.
4. I coniugi hanno già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti con separato accordo.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
pagina 2 di 3 Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nato in [...] il [...], Codice Parte_1
Fiscale: C.F._1
e nata in [...] il Parte_2
13/07/1980, Codice Fiscale: C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 25 marzo 2024 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Saint Pierre al n.2 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT
PIERRE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3