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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Parte 1
Molfetta
Ricorrente
CONTRO
CP 1 in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato '
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato come bracciante agricola, svolgendo mansioni comportanti continue sollecitazioni su tutta la colonna vertebrale esponeva di aver presentato, in data
29.9.2020, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (instabilità vertebrale da esiti di erniectomie L5-S1).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' CP 1 che contestava gli avversi assunti richiamando le valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: "In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione".
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente nel Tes periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. Tes 1 e ) – è stata disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la stessa e le mansioni svolte dall'istante nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue: “La sig.ra Parte 1 ha presentato domanda per il riconoscimento della seguente malattia professionale: ernie discali lombari;
domanda respinta dall CP_1 "in quanto la Parte 1 non è stata adibita a specifica mansione tabellata per ernia discale lombare: esposizioni a vibrazioni trasmesse al corpo intero nè mobilizzazione manuale di carichi;
attività questa che è risultata residuale".
Non vi è dubbio che la mobilizzazione manuale di carichi non possa essere considerata come l'attività principale svolta dalla ricorrente, ma ritengo si debba tenere presente che la signora Parte 1 ha svolto a partire dal 1979, ( con oltre 150 giornate di lavoro annuali ed in aziende agricole non solo in provincia di Brindisi ma anche in quelle di
Taranto e Bari) l'attività di bracciante agricola impegnata in diverse lavorazioni che hanno comportato un sovraccarico funzionale del rachide lombare con posture prolungate in flessione del tronco e con impegno muscolare lombare con conseguente sovraccarico biomeccanico dei dischi lombari”, concludendo dunque che l'attività lavorativa svolta dall'istante sia da considerare concausa nel determinismo della malattia denunciata con postumi valutabili al 6%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì il parere concorde espresso dal ctp dell' CP 1 e l'assenza di contestazioni idonee a validamente contrastarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' CP_1 condannato al pagamento del dovuto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1, così provvede:
Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 29.9.2020 e, per l' effetto, condanna l'CP 1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Brindisi, 25.9.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Parte 1
Molfetta
Ricorrente
CONTRO
CP 1 in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato '
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato come bracciante agricola, svolgendo mansioni comportanti continue sollecitazioni su tutta la colonna vertebrale esponeva di aver presentato, in data
29.9.2020, domanda per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (instabilità vertebrale da esiti di erniectomie L5-S1).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2 convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' CP 1 che contestava gli avversi assunti richiamando le valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: "In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione".
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente nel Tes periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. Tes 1 e ) – è stata disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la stessa e le mansioni svolte dall'istante nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue: “La sig.ra Parte 1 ha presentato domanda per il riconoscimento della seguente malattia professionale: ernie discali lombari;
domanda respinta dall CP_1 "in quanto la Parte 1 non è stata adibita a specifica mansione tabellata per ernia discale lombare: esposizioni a vibrazioni trasmesse al corpo intero nè mobilizzazione manuale di carichi;
attività questa che è risultata residuale".
Non vi è dubbio che la mobilizzazione manuale di carichi non possa essere considerata come l'attività principale svolta dalla ricorrente, ma ritengo si debba tenere presente che la signora Parte 1 ha svolto a partire dal 1979, ( con oltre 150 giornate di lavoro annuali ed in aziende agricole non solo in provincia di Brindisi ma anche in quelle di
Taranto e Bari) l'attività di bracciante agricola impegnata in diverse lavorazioni che hanno comportato un sovraccarico funzionale del rachide lombare con posture prolungate in flessione del tronco e con impegno muscolare lombare con conseguente sovraccarico biomeccanico dei dischi lombari”, concludendo dunque che l'attività lavorativa svolta dall'istante sia da considerare concausa nel determinismo della malattia denunciata con postumi valutabili al 6%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì il parere concorde espresso dal ctp dell' CP 1 e l'assenza di contestazioni idonee a validamente contrastarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' CP_1 condannato al pagamento del dovuto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1, così provvede:
Dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 29.9.2020 e, per l' effetto, condanna l'CP 1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Brindisi, 25.9.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere