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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di previdenza iscritta al n. 2809 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA con l'Avv. Harald Bonura Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Alessandra Rosella Controparte_1 Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 4359/2024 dell'11.4.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare parzialmente la sentenza di cui in epigrafe, nelle parti e per le ragioni sopraindicate;
e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso in opposizione esperito in primo grado dal geom. con rigetto integrale Controparte_1
1 dello stesso e condanna del contribuente al pagamento di tutti i contributi in oggetto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “respingere in quanto inammissibile e/o infondato il ricorso in appello formulato da per i motivi di cui alla presente memoria. In ogni caso, Parte_1 riportandosi alle conclusioni rassegnate in primo grado: a) accogliere l'opposizione per i motivi già indicati e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata ridurre, nella misura che riterrà equa, la somma eventualmente dovuta;
c) Condannare in ogni caso l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In subordine, si chiede la compensazione delle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2023, presentava opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 939/2023 emesso dal Tribunale di Roma l'11.2.2023 e notificatogli il
2.3.2023, su domanda della che gli ingiungeva il pagamento della somma di Parte_1
€ 42.701,38 a titolo di contributi obbligatori, oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni, relativamente agli anni di imposta 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
A sostegno dell'opposizione, deduceva in primo luogo che non gli era mai stato preventivamente notificato alcun avviso di accertamento, violando le norme procedimentali ed il suo diritto di difesa. Lamentava, poi, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla in sede monitoria. Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione Parte_1 quinquennale dei crediti relativi alle annualità 2010, 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018.
Con memoria depositata in data 17 novembre 2023, si costituiva in giudizio la
[...] che, in primo luogo, eccepiva la tardività dell'opposizione. Deduceva, poi, che per Pt_1 gli anni di imposta 2010, 2011 e 2014 il non avesse impugnato gli avvisi di CP_1 addebito notificatigli dall' con conseguente Controparte_2 inammissibilità parziale del ricorso. Rappresentava, inoltre, che in ogni caso non vi è alcuna normativa che condiziona l'ingiunzione di pagamento alla previa notificazione di un atto prodromico. Ancora, allegava che la documentazione presentata in sede monitoria era certamente idonea alla prova del credito, dal momento che consisteva in attestazioni e certificazioni prodotte dall'Ente, con valore di prova legale del debito previdenziale. Infine, contestava l'eccezione di prescrizione, anzitutto perché allegava che dopo la notificazione dei
2 ruoli esecutivi erano stati notificate altre comunicazioni previdenziali e solleciti di pagamento;
inoltre, perché ai sensi degli artt. 17 e 19 della l. n. 773/1982, il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa previdenziale della dichiarazione dei redditi, con il corollario che l'omessa presentazione ne impedisce il decorso: per tale ragione, dal momento che il non aveva mai adempiuto al suo obbligo CP_1 dichiarativo per le annualità in questione, la prescrizione non sarebbe mai iniziata a decorrere.
Il Tribunale del lavoro di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando l'intervenuta prescrizione dei soli crediti relativi alle annualità 2010 e 2011, dal momento che non vi era prova della notifica delle cartelle da parte della né di altre comunicazioni Pt_1 interruttive del termine estintivo.
Di conseguenza, così statuiva: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara prescritti i crediti relativi alle annualità 2010 e 2011; condanna parte opponente al pagamento della somma di € 33.948,29 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in relazione alle annualità 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; compensa nella misura di un quinto le spese legali, che liquida per l'intero in € 4.638,00 oltre spese, iva e cpa, ponendo a carico della parte opponente la restante parte.”.
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 interpone tempestivo appello la
[...]
Si difende con memoria depositata in data 27 maggio 2025. Pt_1 Controparte_1
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e trascritte in epigrafe, è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del gravame, la articola due motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ed ha, di conseguenza, dichiarato prescritti i crediti relativi alle annualità 2010 e 2011. Ritiene, al contrario, di aver positivamente assolto il suo onere probatorio allegando i prospetti dei ruoli che formerebbero, in via presuntiva, un principio di prova della avvenuta notifica delle cartelle. Sottolinea, a riguardo, che tali prospetti non sono stati disconosciuti dall'odierno appellato e che ciò avrebbe formato quantomeno una pista probatoria tale
3 da onerare il giudice dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di acquisizione della documentazione dell' in merito all'attività notificatoria – poteri, CP_2 Controparte_3
a dire dell'appellante, già sollecitati vanamente dalla nel corso del giudizio di primo grado – Pt_1 al fine di verificare l'ammissibilità dell'opposizione ed il rispetto del termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5 del d.lgs. n. 46/1999.
Con il secondo motivo di appello, la si duole della errata valutazione degli atti Parte_1 interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle cartelle di pagamento. In particolare, con riferimento all'annualità 2010, allega di aver notificato un sollecito di pagamento in data 2 dicembre 2019 e una diffida stragiudiziale in data 20 luglio 2022; con riferimento all'annualità
2011, allega di aver notificato un sollecito di pagamento in data 31 gennaio 2019 ed una diffida stragiudiziale in data 20 luglio 2022. Nemmeno tali atti interruttivi erano stati specificamente disconosciuti da controparte. Inoltre, ritiene l'Ente appellante che il giudice abbia errato nell'individuazione del dies a quo della decorrenza del termine quinquennale, dal momento che la giurisprudenza di legittimità interpreta l'art. 19, comma 2 della l. n. 773/1982 nel senso che il termine estintivo non inizia a decorrere finché il professionista non abbia provveduto alla dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari. Nel caso di specie, il non avrebbe mai CP_1 assolto tale onere dichiarativo.
L'appello è fondato in relazione a questa ultima parte del secondo motivo.
In via preliminare, il Collegio rileva che l'appello oggi all'esame verte esclusivamente sul riesame del motivo di opposizione costituito dall'eccezione di prescrizione dei crediti della relativi Pt_1 alle annualità 2010 e 2011. Il in altre parole, non ha proposto appello incidentale CP_1 avverso la parte della sentenza gravata che lo ha condannato al pagamento dei crediti relativi alle ulteriori annualità di imposta (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021), liquidati nel totale in €
33.948,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale ultima statuizione, dunque, deve considerarsi ormai passata in giudicato.
Fatta tale dovuta premessa, in applicazione del noto principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. n. 363/2019) va esaminata ed accolta l'ultima difesa spiegata nel secondo motivo dell'appello proposto dalla Parte_1
Il Tribunale di Roma ha correttamente rilevato che, in linea generale ed ai sensi dell'art. 19, comma
2 della l. n 773/1982, il dies a quo della prescrizione decorre dal termine assegnato al contribuente dall'art. 17 della stessa legge per le dichiarazioni dei redditi rilevanti ai fini IRPEF percepiti e del volume degli affari rilevante ai fini IVA realizzato, che cade il 16 settembre dell'anno successivo a quello di imposta. Non ha, tuttavia, tenuto conto della specifica difesa della che viene Pt_1
4 riproposta nell'odierno grado, secondo cui il avrebbe omesso di provvedere alle CP_1 suddette dichiarazioni, né ne ha tratto le dovute conclusioni.
Sul punto, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che il termine di prescrizione quinquennale degli obblighi contributivi verso la non inizia a Parte_1 decorrere in caso di omessa dichiarazione di cui all'art. 17 della l. n. 773/1982 da parte del professionista (Cass. 15787/2023; Cass. n. 4981/2014; Cass. n. 6259/2011). Si tratta, a rigore, non già di una ipotesi di sospensione della prescrizione, bensì di una fattispecie nella quale il termine estintivo non inizia nemmeno a decorrere, proprio in quanto collegato all'onere dichiarativo del contribuente.
In particolare, la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 15787/2023, ha così statuito in conformità con quanto sin qui enunciato: “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995,
n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del Pt_1 volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza
n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 –
01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a Parte_2 quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.”.
È chiaro, dunque, che il principio sin qui enunciato, di non decorrenza della prescrizione in caso di omessa dichiarazione dei redditi e del volume degli affari, ha una portata certamente ristretta, dal momento che non trova invece applicazione in caso di denuncia incompleta o infedele, che può piuttosto dar luogo a sanzioni (Cass. n. 4981/2014); dovendosi considerare che le dichiarazioni
IRPEF e del volume di affari IVA debbono comunque essere inviate dal professionista anche se negative (art. 17, comma 1 l. 773/1982 e art. 6, comma 1 Regolamento).
Nella stessa decisione, inoltre, il giudice della nomofilachia ha puntualizzato che «Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da Pt_1
5 comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e Pt_1 determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF».
Nel caso in esame, la deduce che il professionista appellato abbia completamente omesso di Pt_1 presentare la dichiarazione dei redditi e del volume degli affari per gli anni 2010 e 2011. Rivendica, pertanto, l'applicazione del principio della non decorrenza del termine di prescrizione.
Il Collegio rileva che tale allegazione di parte appellata, proposta sin dalla memoria difensiva di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dal Né quest'ultimo ha mai allegato CP_1 di aver inviato tali dichiarazioni rilevanti ai fini del decorso della prescrizione;
e nemmeno è presente in atti alcuna documentazione che attesti l'avvenuta comunicazione alla Cassa delle dichiarazioni di cui all'art. 17 della l. n. 773/1982: né per l'annualità 2010 né per l'annualità 2011.
Tutto ciò che il allega, difatti, è una pec del 2023 con la quale gli è stato comunicato il CP_1 parziale sgravio dei contributi relativi ad annualità diverse dal 2010 e 2011, dunque ininfluente ai fini della presente disamina.
L'appellato, in definitiva, non si difende in alcun modo rispetto all'argomentazione della in Pt_1 esame, non avendo fornito alcun elemento probatorio volto a disattenderla né tantomeno avendo in contrario dedotto alcunché nel proprio atto difensivo.
Per tale ragione, si deve ritenere che la prescrizione quinquennale non ha mai iniziato a decorrere, né per i crediti relativi all'annualità 2010 né per quelli relativi all'annualità 2011.
Il Collegio precisa anche, ad abundantiam, che, se pure si volessero prendere in considerazione le cartelle di pagamento relative alle annualità 2010 e 2011 ai fini di un'indagine relativa alla prescrizione con decorrenza successiva alla (eventuale) notifica delle stesse, non si giungerebbe comunque a diversa conclusione.
Infatti, la cartella relativa all'anno 2010 sarebbe stata notificata, secondo quanto dedotto dalla il 14 luglio 2015, per cui, anche a voler ritenere (a tutto concedere e in via ipotetica) tale Pt_1 notifica il dies a quo per il decorso di una prescrizione successiva, questa sarebbe maturata il 14 luglio 2020. Tuttavia, l'appellante ha anche provato di aver notificato un sollecito di pagamento in data 2 dicembre 2019, dunque entro il termine dei cinque anni successivi.
Analogamente, con riguardo alla cartella relativa all'anno 2011, che sarebbe stata notificata il 29 ottobre 2014, la prescrizione sarebbe maturata il 29 ottobre 2019; ma l'appellante ha provato di aver notificato un sollecito di pagamento in data 31 gennaio 2019, dunque entro i cinque anni successivi.
6 Tali solleciti di pagamento, differentemente da quanto asserito da parte appellata, sono infatti assolutamente idonei ad interrompere i relativi termini di prescrizione, in quanto entrambi connotati dal carattere della specificità rispetto ai contributi richiesti e non pagati, dettagliatamente riportati in una tabella ad essi allegata.
Per tutto quanto sin qui affermato, l'appello deve essere integralmente accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, che va confermata nel resto per omesso gravame, deve Controparte_1 essere condannato a pagare alla la maggior somma di € 42.701,38, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Ciò in quanto il decreto ingiuntivo originario è stato ormai revocato in via definitiva dal Tribunale di Roma e non può più costituire titolo idoneo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (cfr.
Cass. n. 20868/2017); e pertanto alla condanna monitoria deve sostituirsi quella al pagamento di una somma di pari importo con i medesimi accessori indicati dal Tribunale.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese di giudizio del doppio grado, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vanno poste interamente a carico di Controparte_1 in quanto totalmente soccombente, elidendo anche la parziale compensazione disposta in primo grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso depositato Parte_1
l'11.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4359/2024 dell'11 aprile 2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- In totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna a pagare la maggior somma di € 42.701,38, oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- Condanna al rimborso delle spese di lite del doppio grado, che liquida Controparte_1 in € 4.638,00 quanto al giudizio di primo grado ed € 3.000,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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