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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2000/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Andrea Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Giuliano Marchi con domicilio eletto presso il suo studio come da mandato depositato nel fascicolo telematico, appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 776/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 3.5.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via preliminare cautelare: confermarsi la sospensione già disposta dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese.
Nel merito, in via principale:
o in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando la parziale illegittimità e nullità del precetto opposto della signora notificato il 15.03.2022 e la non debenza da parte del signor CP_1 dell'importo di € 6.477,37 o della minore o maggiore somma ritenuta Pt_1 di giustizia, dichiarandolo quindi valido e efficace per la somma capitale di €
34.542,84 o per minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
o in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata eliminando la statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti del signor e condannando invece la signora a rifondere al signor Pt_1 CP_1 Pt_1
le spese di lite di primo grado del presente giudizio di opposizione da liquidarsi nella misura di € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a spese generali
(15%), IVA e CPA o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via subordinata:
o in accoglimento del solo secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata annullando la statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti del signor e condannando invece la signora a rifondere al Pt_1 CP_1
signor le spese di lite di primo grado del presente giudizio di Pt_1 opposizione da liquidarsi nella misura di € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Nel merito, in ogni caso:
o con vittoria di spese e competenze del presente grado di appello, oltre che del primo grado come già richiesto.
Per parte appellata:
In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto.
Nel merito
pag. 2/10 Rigettarsi l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto.
In ogni caso compensi di lite rifusi con la maggiorazione del 30 per cento prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. 55/14, art. 4, comma 1- bis introdotto dal D.M. 37/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione al precetto, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: l'invalidità del precetto per mancato richiamo degli importi dei CP_1
singoli titoli esecutivi e per erroneo richiamo all'ordinanza distributiva della precedente esecuzione immobiliare per la determinazione del capitale oggetto di intimazione;
l'inesistenza del credito derivante dai titoli giudiziali azionati (sentenza n. 143/2015 del
Tribunale di Venezia e ordinanza n. 217/2016 della Corte di Appello di Venezia);
l'erroneità dell'importo precettato pari ad euro € 41.561,41, di cui, in subordine, chiedeva la riquantificazione.
A sostegno dell'opposizione in particolare deduceva che:
➢ aveva già subito dalla signora un'esecuzione Parte_1 CP_1
immobiliare della casa d'abitazione, iniziata con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 19 dicembre 2014, iscritta al numero 15 del 2015 avanti il Tribunale di Venezia e conclusasi con ordinanza distributiva del 6 giugno 2017 depositata il 7 giugno 2017.
➢ La procedura esecutiva era stata promossa su titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 34/2004 del Tribunale di Venezia che condannava il sig. a Pt_1 pagare la somma di € 15.493,71 e yen 14.880.000, oltre a interessi, importo inizialmente convertito dalla creditrice in euro 220.974,25 (atto di precetto notificato il 30 ottobre 2014) e poi, a seguito di controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., correttamente quantificato nell'ordinanza distributiva in € 204.887,58
, importo che con le spese legali della procedura esecutiva e del precetto è arrivato ad € 210.973,44.
pag. 3/10 ➢ All'esito della procedura, alla signora veniva distribuita, oltre alla somma CP_1 di € 19.496,37 in prededuzione (per spese varie della procedura esecutiva, escluse spese legali), la somma di €205.763,75 (spese legali procedura esecutiva, precetto, interessi e capitale sentenza n. 34/2004).
➢ Nella medesima procedura esecutiva la stessa signora aveva effettuato una CP_1 serie di interventi tardivi in quanto depositati in data successiva all'udienza per la vendita dell'immobile pignorato fissata per il 25.09.2015: un primo intervento in data 15 ottobre 2015, in forza della sentenza n. 143/2015 del Tribunale di
Venezia, in cui il signor era stato condannato a pagare, a titolo di Pt_1 rifusione di spese legali, l'importo di € 16.000,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per un totale di € 23.345,92; un secondo intervento, in data 10 febbraio 2016, in forza dell'ordinanza ex 348-bis c.p.c. Corte d'Appello di
Venezia rep. 217/2016 R.G. 1861/2015 C.C., in cui il signor era stato Pt_1
condannato a pagare, a titolo di rifusione di spese legali, l'importo di € 6.780,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'ulteriore importo di € 3.390,00, per un totale di € 13.282,83.
➢ I suddetti interventi, in quanto tardivi, non furono utili per la partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e dunque i relativi importi così come quantificati dal GE (euro 1080,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e CPA) dovevano ritenersi non dovuti.
➢ Parimenti da ritenersi non dovute le spese liquidate con sentenza 143/15 in quanto poi compensate in sede di ricorso per Cassazione nonchè della somma liquidata ex art. 96 c.p.c. con ordinanza della Corte di Appello del 217/2016 RG
1861/15 per carenza dei presupposti.
Si costituiva in giudizio riconoscendo come non dovuto l'importo di euro CP_1
€ 2.649,24, determinato da un erroneo calcolo della somma distribuita in sede di procedura esecutiva immobiliare, chiedendo, per il resto, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva in parte l'opposizione, accertando la non debenza della somma di € 2.649,24 (come riconosciuto dalla stessa convenuta) nonché delle spese per gli interventi nella procedura esecutiva come liquidate nell'ordinanza distributiva del 6.06.2017, detraendo quanto liquidato dal G.E.
pag. 4/10 nell'ordinanza 6.7.2017 ovvero euro 1.080,00 oltre accessori per ciascun intervento, rilevando come il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24571 del 05/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3720 del 14/02/2020).
Rigettava, per il resto, l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- validità del precetto, in quanto notificato con gli allegati titoli esecutivi, costituiti dalla sentenza 143/15 e dall'ordinanza della Corte di Appello 16.12.15 RG 1861/15, poichè l'ordinanza di assegnazione era stata richiamata ai soli fini dei conteggi:
l'importo dovuto al creditore, in ogni caso, è stato quantificato sulla base proprio dei titoli esecutivi, i quali sono stati notificati unitamente all'atto di precetto e, pertanto, non può sostenersi la tesi dell'invalidità di quest'ultimo;
- debenza delle somme dovute in virtù della sentenza 143/15, in quanto la compensazione delle spese legali deliberata dalla Cassazione con ordinanza 5486/2019 era limitata alle spese del giudizio di Cassazione (né poteva essere altrimenti ex art. 385 co. 2 c.p.c.) e della somma dovuta in virtù della condanna ex art. 96 c.p.c. statuita con pronuncia già passata in giudicato e, dunque, non contestabile in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza chiedendone la Pt_1
(parziale) riforma in punto di quantificazione dell'importo precettato (punto 2 del dispositivo) e condanna alle spese (punto 3 del dispositivo) per i seguenti motivi:
1. Il Tribunale afferma la validità e l'efficacia della residua somma precettata, compiendo una semplice sottrazione delle specifiche voci oggetto di accoglimento dell'opposizione rispetto a quanto precettato dalla signor CP_1
senza calcolare gli importi dovuti a partire dai titoli esecutivi che, ove pag. 5/10 correttamente calcolati, avrebbero portato ad un importo azionabile pari a euro
34.542,84.
2. Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in quanto è la signora a doversi ritenere CP_1
soccombente essendovi stato un accoglimento parziale dell'opposizione proposta da Pt_1
Si costituiva tempestivamente resistendo al gravame. CP_1
Sospesa ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza appellata limitatamente al capo sulle spese, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18.3.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti.
2. L'appello è fondato.
2.1. L'appellante deduce che il Tribunale, indicando nel dispositivo della sentenza soltanto gli importi da sottrarsi dall'importo totale dell'atto di precetto e dichiarando
“che l'intimazione al precetto opposto è valida ed efficace per la residua somma precettata” ha “creato” un importo di € 35.219,27 di validità ed efficacia, che differisce di € 676,43 rispetto al reale capitale azionabile sulla base dei titoli così calcolato:
€ 5.209,69 capitale residuo di cui alla sentenza n. 34/2004 Trib. Venezia;
€ 23.345,92 capitale spese soccombenza sentenza n. 143/2015 Trib. Venezia;
€ 9.892,83 capitale spese soccomb. ordinanza 15.01.2016 R.G.1861/2015 CdA Venezia;
€ 3.390,00 capitale art. 96 c.p.c. ordinanza 15.01.2016 R.G.1861/2015 CdA Venezia;
€ – 7.295,60 capitale in compensazione spese soccomb. sent. n. 936/2021 CdA Venezia;
per un totale di € 34.542,84 di capitale attualmente azionabile.
In effetti l'art. 480 c.p.c. prevede che “il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo” e l'ordinanza distributiva non è titolo esecutivo.
Lo stesso giudice di primo grado, nel rigettare il motivo afferente la nullità del precetto, ha sostenuto che l'importo dovuto al creditore “è stato quantificato sulla base proprio dei titoli esecutivi” allegati al precetto, mentre il richiamo all'ordinanza di assegnazione da parte della sig.ra risulta operato solo ai fini di fornire una concisa descrizione CP_1
delle articolate vicende relative alla procedura n. 15/2015.
pag. 6/10 Se, dunque, è pacifico che l'importo dovuto vada calcolato sulla base dei titoli esecutivi, va osservato che il precetto è stato notificato per complessivi euro 41.020,21 così calcolati: euro 251.403,32 quale capitale di cui all'ordinanza 6.6.2017 (ovvero l'ordinanza distributiva del GE) – euro 203.087,51 quale somma assegnata alla in esito alla CP_1
procedura esecutiva (su cui veniva riconosciuto immediatamente l'errore di quantificazione in difetto per euro 2.649,24) – euro 7.295,60 in virtù di un credito vantato da posto in compensazione. Pt_1
Il giudice di primo grado ha effettuato una pronuncia per differenza, accertando la non debenza da parte del sig. delle somme di € 2.649,24 nonché di euro 2.160,00 Pt_1
(1.080,00 x2) oltre spese generali e accessori per i due interventi e confermando la validità ed efficacia del precetto per la somma residua.
Tuttavia la somma precettata contiene un errore di calcolo con riferimento alle somme dovute in virtù della sentenza n. 143/2015 Trib. Venezia e dell'ordinanza 217/.2016
R.G.1861/2015, mutuato dall'importo indicato nell'ordinanza distributiva, che, tuttavia, come evidenziato, non costituisce il titolo esecutivo, dovendosi fare invece riferimento, come pacificamente chiarito anche dal giudice di primo grado, ai titoli esecutivi.
E allora:
- le spese di soccombenza della sentenza del Tribunale di Venezia 143/15 sono pari ad euro 16.000 oltre spese generali IVA e CPA per complessivi euro 23.345,92 come indicato da parte appellante e non euro 25.275,38 come presupposto in precetto sulla base della quantificazione fatta dal GE;
- le spese di soccombenza dell'ordinanza della Corte Appello di Venezia
R.G.1861/2015 sono pari ad euro 6.780,00 oltre spese generali, IVA e CPA per un totale di euro 9.892,83, che, sommati ai 3.390,00 della somma liquidata ex art. 96 c.p.c.
(sulla cui legittima debenza accertata con la sentenza di primo grado non è stato proposto appello), determinano un importo finale pari ad euro 13.282,83 come indicato da parte appellante e non euro 15.154,50 come presupposto in precetto sulla base della quantificazione fatta dal GE.
L'appellata sul punto si limita a far riferimento alla determinazione fatta nella procedura esecutiva che, tuttavia, per le ragioni esposte, non può essere posta alla base della pag. 7/10 quantificazione del dovuto, dovendosi fare riferimento unicamente ai titoli azionati e che costituiscono la base di calcolo.
Dunque il capo 2 della sentenza dovrà essere riformato con l'indicazione dell'importo frutto del ricalcolo, che va effettuato sulla base delle statuizioni del giudice di primo grado passate in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione e delle differenze degli importi derivanti dai titoli esecutivi.
Il credito azionabile risulta dunque pari ad euro 34.569,84 così determinato: euro 5.236,69 capitale residuo di cui alla sentenza n. 34/2004 Trib. Venezia (e non
5209,69 come indicato dall'appellante essendo stata riconosciuta la non debenza ulteriore di euro 2.649,24 – capo 1 della sentenza passato in giudicato - rispetto ai
203.087,51 già detratti sull'importo complessivo dovuto di euro € 210.973,44) + euro
23.345,92 sentenza n. 143/2015 Trib. Venezia + euro 13.282,83 ordinanza 217/16 Corte di Appello Venezia - euro 7.295,60 credito in compensazione.
2.2. La Corte di Cassazione a sez. un., 31/10/2022, n.32061 (proprio in un caso di opposizione a precetto accolta per una differenza quantitativa minima) ha precisato che
“il rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice non integra soccombenza reciproca” chiarendo che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado poteva – come ha fatto - compensare le spese (in tutto o in parte) ma mai porre a carico del le spese in favore della Pt_1
tenuto conto che egli è risultato vittorioso su due dei cinque motivi di opposizione CP_1
(precisamente il primo e il quarto).
3. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata per quanto riguarda i capi 2 e 3 ad integrale accoglimento dell'appello.
pag. 8/10 Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass.
Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in attuazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno compensate nella misura di 2/5 e per i residui 3/5 poste a carico della in ragione della soccombenza rispetto ai motivi sub 2 e 4 CP_1 dell'opposizione al precetto e in grado di appello.
Gli onorari vengono liquidati sulla base dei parametri di cui D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del quantum richiesto e riconosciuto (Cass.Sez. 3 Ordinanza n.
18465 del 05/07/2024, Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022), delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 776/2023 del
Tribunale di Venezia pubblicata il 3.5.2023, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- dichiara che l'intimazione al precetto opposto è valida ed efficace per la somma di euro 34.569,84;
- compensa nella misura di 2/5 le spese del giudizio di primo grado e condanna a rifondere a i residui 3/5, liquidati per l'intero in CP_1 Parte_1
pag. 9/10 euro 3.397,00 per onorari oltre spese generali della misura del 15% e IVA e
CPA come per legge;
2. compensa nella misura di 2/5 le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a i residui 3/5, liquidati per l'intero in CP_1 Parte_1
euro 2.915,00 oltre spese generali della misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2000/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Andrea Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Giuliano Marchi con domicilio eletto presso il suo studio come da mandato depositato nel fascicolo telematico, appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 776/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata il 3.5.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via preliminare cautelare: confermarsi la sospensione già disposta dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese.
Nel merito, in via principale:
o in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando la parziale illegittimità e nullità del precetto opposto della signora notificato il 15.03.2022 e la non debenza da parte del signor CP_1 dell'importo di € 6.477,37 o della minore o maggiore somma ritenuta Pt_1 di giustizia, dichiarandolo quindi valido e efficace per la somma capitale di €
34.542,84 o per minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
o in accoglimento del secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata eliminando la statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti del signor e condannando invece la signora a rifondere al signor Pt_1 CP_1 Pt_1
le spese di lite di primo grado del presente giudizio di opposizione da liquidarsi nella misura di € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a spese generali
(15%), IVA e CPA o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Nel merito, in via subordinata:
o in accoglimento del solo secondo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata annullando la statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti del signor e condannando invece la signora a rifondere al Pt_1 CP_1
signor le spese di lite di primo grado del presente giudizio di Pt_1 opposizione da liquidarsi nella misura di € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Nel merito, in ogni caso:
o con vittoria di spese e competenze del presente grado di appello, oltre che del primo grado come già richiesto.
Per parte appellata:
In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto.
Nel merito
pag. 2/10 Rigettarsi l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto.
In ogni caso compensi di lite rifusi con la maggiorazione del 30 per cento prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. 55/14, art. 4, comma 1- bis introdotto dal D.M. 37/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione al precetto, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: l'invalidità del precetto per mancato richiamo degli importi dei CP_1
singoli titoli esecutivi e per erroneo richiamo all'ordinanza distributiva della precedente esecuzione immobiliare per la determinazione del capitale oggetto di intimazione;
l'inesistenza del credito derivante dai titoli giudiziali azionati (sentenza n. 143/2015 del
Tribunale di Venezia e ordinanza n. 217/2016 della Corte di Appello di Venezia);
l'erroneità dell'importo precettato pari ad euro € 41.561,41, di cui, in subordine, chiedeva la riquantificazione.
A sostegno dell'opposizione in particolare deduceva che:
➢ aveva già subito dalla signora un'esecuzione Parte_1 CP_1
immobiliare della casa d'abitazione, iniziata con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 19 dicembre 2014, iscritta al numero 15 del 2015 avanti il Tribunale di Venezia e conclusasi con ordinanza distributiva del 6 giugno 2017 depositata il 7 giugno 2017.
➢ La procedura esecutiva era stata promossa su titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 34/2004 del Tribunale di Venezia che condannava il sig. a Pt_1 pagare la somma di € 15.493,71 e yen 14.880.000, oltre a interessi, importo inizialmente convertito dalla creditrice in euro 220.974,25 (atto di precetto notificato il 30 ottobre 2014) e poi, a seguito di controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., correttamente quantificato nell'ordinanza distributiva in € 204.887,58
, importo che con le spese legali della procedura esecutiva e del precetto è arrivato ad € 210.973,44.
pag. 3/10 ➢ All'esito della procedura, alla signora veniva distribuita, oltre alla somma CP_1 di € 19.496,37 in prededuzione (per spese varie della procedura esecutiva, escluse spese legali), la somma di €205.763,75 (spese legali procedura esecutiva, precetto, interessi e capitale sentenza n. 34/2004).
➢ Nella medesima procedura esecutiva la stessa signora aveva effettuato una CP_1 serie di interventi tardivi in quanto depositati in data successiva all'udienza per la vendita dell'immobile pignorato fissata per il 25.09.2015: un primo intervento in data 15 ottobre 2015, in forza della sentenza n. 143/2015 del Tribunale di
Venezia, in cui il signor era stato condannato a pagare, a titolo di Pt_1 rifusione di spese legali, l'importo di € 16.000,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per un totale di € 23.345,92; un secondo intervento, in data 10 febbraio 2016, in forza dell'ordinanza ex 348-bis c.p.c. Corte d'Appello di
Venezia rep. 217/2016 R.G. 1861/2015 C.C., in cui il signor era stato Pt_1
condannato a pagare, a titolo di rifusione di spese legali, l'importo di € 6.780,00, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'ulteriore importo di € 3.390,00, per un totale di € 13.282,83.
➢ I suddetti interventi, in quanto tardivi, non furono utili per la partecipazione alla distribuzione della somma ricavata e dunque i relativi importi così come quantificati dal GE (euro 1080,00 ciascuno oltre spese generali, IVA e CPA) dovevano ritenersi non dovuti.
➢ Parimenti da ritenersi non dovute le spese liquidate con sentenza 143/15 in quanto poi compensate in sede di ricorso per Cassazione nonchè della somma liquidata ex art. 96 c.p.c. con ordinanza della Corte di Appello del 217/2016 RG
1861/15 per carenza dei presupposti.
Si costituiva in giudizio riconoscendo come non dovuto l'importo di euro CP_1
€ 2.649,24, determinato da un erroneo calcolo della somma distribuita in sede di procedura esecutiva immobiliare, chiedendo, per il resto, il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva in parte l'opposizione, accertando la non debenza della somma di € 2.649,24 (come riconosciuto dalla stessa convenuta) nonché delle spese per gli interventi nella procedura esecutiva come liquidate nell'ordinanza distributiva del 6.06.2017, detraendo quanto liquidato dal G.E.
pag. 4/10 nell'ordinanza 6.7.2017 ovvero euro 1.080,00 oltre accessori per ciascun intervento, rilevando come il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24571 del 05/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3720 del 14/02/2020).
Rigettava, per il resto, l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:
- validità del precetto, in quanto notificato con gli allegati titoli esecutivi, costituiti dalla sentenza 143/15 e dall'ordinanza della Corte di Appello 16.12.15 RG 1861/15, poichè l'ordinanza di assegnazione era stata richiamata ai soli fini dei conteggi:
l'importo dovuto al creditore, in ogni caso, è stato quantificato sulla base proprio dei titoli esecutivi, i quali sono stati notificati unitamente all'atto di precetto e, pertanto, non può sostenersi la tesi dell'invalidità di quest'ultimo;
- debenza delle somme dovute in virtù della sentenza 143/15, in quanto la compensazione delle spese legali deliberata dalla Cassazione con ordinanza 5486/2019 era limitata alle spese del giudizio di Cassazione (né poteva essere altrimenti ex art. 385 co. 2 c.p.c.) e della somma dovuta in virtù della condanna ex art. 96 c.p.c. statuita con pronuncia già passata in giudicato e, dunque, non contestabile in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Con atto di citazione in appello ha impugnato la sentenza chiedendone la Pt_1
(parziale) riforma in punto di quantificazione dell'importo precettato (punto 2 del dispositivo) e condanna alle spese (punto 3 del dispositivo) per i seguenti motivi:
1. Il Tribunale afferma la validità e l'efficacia della residua somma precettata, compiendo una semplice sottrazione delle specifiche voci oggetto di accoglimento dell'opposizione rispetto a quanto precettato dalla signor CP_1
senza calcolare gli importi dovuti a partire dai titoli esecutivi che, ove pag. 5/10 correttamente calcolati, avrebbero portato ad un importo azionabile pari a euro
34.542,84.
2. Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in quanto è la signora a doversi ritenere CP_1
soccombente essendovi stato un accoglimento parziale dell'opposizione proposta da Pt_1
Si costituiva tempestivamente resistendo al gravame. CP_1
Sospesa ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza appellata limitatamente al capo sulle spese, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. e riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18.3.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti.
2. L'appello è fondato.
2.1. L'appellante deduce che il Tribunale, indicando nel dispositivo della sentenza soltanto gli importi da sottrarsi dall'importo totale dell'atto di precetto e dichiarando
“che l'intimazione al precetto opposto è valida ed efficace per la residua somma precettata” ha “creato” un importo di € 35.219,27 di validità ed efficacia, che differisce di € 676,43 rispetto al reale capitale azionabile sulla base dei titoli così calcolato:
€ 5.209,69 capitale residuo di cui alla sentenza n. 34/2004 Trib. Venezia;
€ 23.345,92 capitale spese soccombenza sentenza n. 143/2015 Trib. Venezia;
€ 9.892,83 capitale spese soccomb. ordinanza 15.01.2016 R.G.1861/2015 CdA Venezia;
€ 3.390,00 capitale art. 96 c.p.c. ordinanza 15.01.2016 R.G.1861/2015 CdA Venezia;
€ – 7.295,60 capitale in compensazione spese soccomb. sent. n. 936/2021 CdA Venezia;
per un totale di € 34.542,84 di capitale attualmente azionabile.
In effetti l'art. 480 c.p.c. prevede che “il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo” e l'ordinanza distributiva non è titolo esecutivo.
Lo stesso giudice di primo grado, nel rigettare il motivo afferente la nullità del precetto, ha sostenuto che l'importo dovuto al creditore “è stato quantificato sulla base proprio dei titoli esecutivi” allegati al precetto, mentre il richiamo all'ordinanza di assegnazione da parte della sig.ra risulta operato solo ai fini di fornire una concisa descrizione CP_1
delle articolate vicende relative alla procedura n. 15/2015.
pag. 6/10 Se, dunque, è pacifico che l'importo dovuto vada calcolato sulla base dei titoli esecutivi, va osservato che il precetto è stato notificato per complessivi euro 41.020,21 così calcolati: euro 251.403,32 quale capitale di cui all'ordinanza 6.6.2017 (ovvero l'ordinanza distributiva del GE) – euro 203.087,51 quale somma assegnata alla in esito alla CP_1
procedura esecutiva (su cui veniva riconosciuto immediatamente l'errore di quantificazione in difetto per euro 2.649,24) – euro 7.295,60 in virtù di un credito vantato da posto in compensazione. Pt_1
Il giudice di primo grado ha effettuato una pronuncia per differenza, accertando la non debenza da parte del sig. delle somme di € 2.649,24 nonché di euro 2.160,00 Pt_1
(1.080,00 x2) oltre spese generali e accessori per i due interventi e confermando la validità ed efficacia del precetto per la somma residua.
Tuttavia la somma precettata contiene un errore di calcolo con riferimento alle somme dovute in virtù della sentenza n. 143/2015 Trib. Venezia e dell'ordinanza 217/.2016
R.G.1861/2015, mutuato dall'importo indicato nell'ordinanza distributiva, che, tuttavia, come evidenziato, non costituisce il titolo esecutivo, dovendosi fare invece riferimento, come pacificamente chiarito anche dal giudice di primo grado, ai titoli esecutivi.
E allora:
- le spese di soccombenza della sentenza del Tribunale di Venezia 143/15 sono pari ad euro 16.000 oltre spese generali IVA e CPA per complessivi euro 23.345,92 come indicato da parte appellante e non euro 25.275,38 come presupposto in precetto sulla base della quantificazione fatta dal GE;
- le spese di soccombenza dell'ordinanza della Corte Appello di Venezia
R.G.1861/2015 sono pari ad euro 6.780,00 oltre spese generali, IVA e CPA per un totale di euro 9.892,83, che, sommati ai 3.390,00 della somma liquidata ex art. 96 c.p.c.
(sulla cui legittima debenza accertata con la sentenza di primo grado non è stato proposto appello), determinano un importo finale pari ad euro 13.282,83 come indicato da parte appellante e non euro 15.154,50 come presupposto in precetto sulla base della quantificazione fatta dal GE.
L'appellata sul punto si limita a far riferimento alla determinazione fatta nella procedura esecutiva che, tuttavia, per le ragioni esposte, non può essere posta alla base della pag. 7/10 quantificazione del dovuto, dovendosi fare riferimento unicamente ai titoli azionati e che costituiscono la base di calcolo.
Dunque il capo 2 della sentenza dovrà essere riformato con l'indicazione dell'importo frutto del ricalcolo, che va effettuato sulla base delle statuizioni del giudice di primo grado passate in giudicato in quanto non oggetto di impugnazione e delle differenze degli importi derivanti dai titoli esecutivi.
Il credito azionabile risulta dunque pari ad euro 34.569,84 così determinato: euro 5.236,69 capitale residuo di cui alla sentenza n. 34/2004 Trib. Venezia (e non
5209,69 come indicato dall'appellante essendo stata riconosciuta la non debenza ulteriore di euro 2.649,24 – capo 1 della sentenza passato in giudicato - rispetto ai
203.087,51 già detratti sull'importo complessivo dovuto di euro € 210.973,44) + euro
23.345,92 sentenza n. 143/2015 Trib. Venezia + euro 13.282,83 ordinanza 217/16 Corte di Appello Venezia - euro 7.295,60 credito in compensazione.
2.2. La Corte di Cassazione a sez. un., 31/10/2022, n.32061 (proprio in un caso di opposizione a precetto accolta per una differenza quantitativa minima) ha precisato che
“il rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice non integra soccombenza reciproca” chiarendo che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado poteva – come ha fatto - compensare le spese (in tutto o in parte) ma mai porre a carico del le spese in favore della Pt_1
tenuto conto che egli è risultato vittorioso su due dei cinque motivi di opposizione CP_1
(precisamente il primo e il quarto).
3. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata per quanto riguarda i capi 2 e 3 ad integrale accoglimento dell'appello.
pag. 8/10 Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass.
Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in attuazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno compensate nella misura di 2/5 e per i residui 3/5 poste a carico della in ragione della soccombenza rispetto ai motivi sub 2 e 4 CP_1 dell'opposizione al precetto e in grado di appello.
Gli onorari vengono liquidati sulla base dei parametri di cui D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del quantum richiesto e riconosciuto (Cass.Sez. 3 Ordinanza n.
18465 del 05/07/2024, Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022), delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 776/2023 del
Tribunale di Venezia pubblicata il 3.5.2023, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- dichiara che l'intimazione al precetto opposto è valida ed efficace per la somma di euro 34.569,84;
- compensa nella misura di 2/5 le spese del giudizio di primo grado e condanna a rifondere a i residui 3/5, liquidati per l'intero in CP_1 Parte_1
pag. 9/10 euro 3.397,00 per onorari oltre spese generali della misura del 15% e IVA e
CPA come per legge;
2. compensa nella misura di 2/5 le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a i residui 3/5, liquidati per l'intero in CP_1 Parte_1
euro 2.915,00 oltre spese generali della misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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