Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6063/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6063/2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Caggiano, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Nicola Belsito, in virtù di procura in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 10.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.2020 [nata a [...] Parte_1
(Canada) il 21/05/1978, C.F. ], premesso di aver contratto C.F._1
1
matrimonio con [nato il [...] in [...] Controparte_1
(SA), C.F. ] in data 23.7.2020 in Salerno e che dall'unione è C.F._2 nata la figlia (24.11.2011), chiedeva di pronunciarsi la separazione Per_1 personale spiegando domanda di addebito nei confronti del coniuge.
La ricorrente domandava, inoltre: 1) l'affidamento della figlia minore con collocazione presso di sé; 2) una disciplina del diritto di visita padre-figlia; 3) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 500,00 mensili per il suo mantenimento;
5) la condanna del resistente al risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione del mantenimento per la ricorrente e per la figlia minore . Per_1
Con comparsa depositata in data 8.1.2021 si costituiva il quale Controparte_1 aderiva alla richiesta di pronunciare la separazione personale dei coniugi chiedendone l'addebito alla ricorrente.
Il resistente chiedeva altresì: 1) l'affido congiunto della minore con collocamento presso la madre e disciplina del suo diritto di visita;
2) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per la minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
3) il rigetto della domanda di addebito e di quella di mantenimento formulate dalla ricorrente.
Espletata l'udienza presidenziale il 19.1.2021 e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva con ordinanza resa in pari data i provvedimenti provvisori.
Espletata la prova testimoniale ed ascoltata la minore alla udienza del
22.11.2022, alla udienza del 10.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la
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riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti. Di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione ascrivendo l'irreversibilità della crisi del matrimonio alla condotta dell'altro coniuge.
Precisamente la ricorrente ha dedotto che “il Sig. ha perpetrato Controparte_1 condotte non rispettose dei doveri e vincoli coniugali, intrecciando diverse relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, in aggiunta a censurabili abitudini di vita e comportamenti violenti assunti nei confronti della ricorrente e di propri familiari. Ogni sforzo della Sig.r teso ad aiutare il Sig. Parte_1 nell'affrontare e risolvere positivamente le problematiche Controparte_1 derivanti dalla sua dipendenza dall'acool, ed a recuperare la loro unione matrimoniale, è stato vanificato dal perseverare dello stesso nei suoi comportamenti, sebbene consapevole che tale suo atteggiamento avrebbe inevitabilmente ed irreversibilmente compromesso il loro rapporto coniugale, e la serenità della figlia minore In particolare, dal 03/08/2019 la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. vivono e sono separati di fatto, dopo che la
[...] Controparte_1 ricorrente, in tale data, ha avuto la ennesima conferma che il suo coniuge continuava a perpetrare condotte non rispettose dei doveri e vincoli coniugali, avendolo sorpreso, sulla barca che possiede di circa 13 metri, nel corso di un incontro amoroso extramatrimoniale con la donna che ha badato alla figlia
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dalla sua nascita, ed al quale ha assistito involontariamente anche la Per_1 predetta figlia minore, che ivi si era recata insieme alla madre per trascorrere tutti insieme il pomeriggio. Tale circostanza, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ha reso impraticabile la prosecuzione della vita matrimoniale per colpa esclusiva del resistente, soprattutto nell'interesse dell'integrità psico- fisica della loro figlia minore ” (cfr. pagg. 2 - 3 della memoria integrativa Per_1 ex art. 709, comma 3, c.p.c.).
Il resistente ha contestato la versione dei fatti fornita dalla ricorrente (con particolare riferimento alla relazione extraconiugale con la babysitter) ed ha di contro allegato che “Tra i coniugi si era, infatti, da tempo interrotto ogni dialogo e la frattura era stata sottolineata fin dal 2017 dalla indisponibilità della sig.ra a dar seguito ad una inattesa gravidanza, però favorevolmente accolta dal Pt_1 sig. che poté solo subire la diversa decisione della moglie” (cfr. pag. 2 CP_1 della comparsa di costituzione).
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma
2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795).
Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020,
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n. 16691).
Ciò premesso va evidenziata l'evidente infondatezza della domanda di addebito formulata dal resistente in quanto genericamente articolata e rimasta totalmente sfornita di prova rispetto alla sussistenza del nesso causale con particolare riferimento al profilo temporale (lo fa riferimento a fatti avvenuti nel CP_1
2017 mentre risulta pacifico che la separazione di fatto tra le parti risale ad oltre due anni dopo).
Per quanto, invece, attiene alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente all'esito della prova testimoniale è emersa ampia prova sia delle plurime relazioni extraconiugali poste in essere dal resistente negli ultimi due anni antecedenti al deflagrare della crisi coniugale, sia delle condotte violente ed aggressive poste in essere dallo nei confronti della ricorrente. CP_1
In particolare, va evidenziato che:
1) il teste ha riferito “io e lo abbiamo fatto qualche volta Testimone_1 CP_1 viaggi insieme perché andavamo insieme a delle fiere anche all'estero e l'ho visto personalmente accompagnarsi a delle donne;
… preciso che qualche volta CP_1
è partito già dall'Italia in compagnia di una donna che poi ha frequentato durante tutto il tempo del soggiorno e cioè per tre/quattro giorni;
ci siamo incontrati con lo anche a pranzo o a cena relativamente alla circostanza CP_1 di cui ho detto;
… confermo che e la signora cui si accompagnava CP_1 dormivano nella stessa camera di albergo, in quanto io, qualche volta, ero sullo stesso loro piano non in camere attigue;
… preciso che qualcuna delle donne che frequentava lo l'ho vista frequentarsi con lo stesso anche a Salerno e poi CP_1
l'ho rivista in uno dei viaggi di lavoro fatti insieme allo posso inoltre CP_1 precisare che tali circostanze mi sono state note fino al primo semestre del 2019;”
(cfr. verb. ud. 27.6.2022);
2) la teste ha riferito “per quanto riferitomi dallo stesso in Tes_2 CP_1 alcuni colloqui avuti con me, alludeva a frequentazioni che egli aveva soprattutto quando era fuori per lavoro… non so se le frequentazioni di cui mi parlava fossero delle vere e proprie relazioni… le frequentazioni di cui parlava lo CP_1 erano con donne… è capitato che strattonasse la moglie e alcune volte le CP_1
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ha dato anche uno schiaffo … la sig.ra mi raccontava a volte degli Pt_1 atteggiamenti violenti del marito nei suoi confronti;
voglio precisare che una volta la mi ha telefonato chiedendomi aiuto perché il marito voleva entrare a tutti Pt_1
i costi nella stanza;
sentivo a telefono la voce di e sentivo che stavano Per_2 litigando;
mi sono recata a casa loro e ho incontrato lui che usciva da casa furioso;
quando ho visto la ho notato su di lei segni di una colluttazione;
preciso che Pt_1 alcune volte sono stata anche in barca con loro e a volte li sentivo litigare” (cfr. verb. ud. 8.11.2022);
3) il teste – figlio della ricorrente - ha riferito “confermo la Testimone_3 circostanza per esservi stato presente;
in tali situazioni io cercavo di prendere mia sorella per allontanarla;
capitava che quando beveva, strattonava Per_3 CP_1 mia madre e cercavo di allontanarmi durante questi episodi… era Per_2 irascibile ma tali suoi comportamenti consistenti in strattoni o insulti nei confronti di mia madre, aumentavano quando questi beveva” (cfr. verb. ud.
30.5.2023).
Com'è noto, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. civ., sez. I, 17.1.2017, n. 977; Cass. civ., sez. VI,
14.8.2015, n. 16859).
Grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr.
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Cass. civ., sez. I, 06/08/2020, n. 16735), onere nel caso di specie per nulla assolto dallo CP_1
Quanto alle condotte violente ed aggressive, va ricordato che va ricordato che le stesse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez.
VI, 19 febbraio 2018, n. 3925), restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
In definitiva discende da quanto sin qui esposto l'accoglimento della domanda di addebito della ricorrente.
B) Dal matrimonio è nata la figlia minore (24.11.2011) ascoltata alla Per_1
udienza del 22.11.2022.
Va evidenziato che nel corso del giudizio, anche alla luce dell'ascolto della minore, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione,
l'istruzione e la crescita della minore.
Pertanto, va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore.
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Tenuto conto delle richieste avanzate dalla minore in sede di ascolto, salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere la minore tutti i CP_1 mercoledì dalle ore 19:00 sino al mattino successivo con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o alla residenza materna entro le ore 10:00 in periodo non scolastico, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
18:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
In ordine, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie all'esito degli accertamenti patrimoniali delegati alla Guardia di Finanza è emerso che: 1) la ricorrente, di anni 46, lavora come impiegata
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presso la “Salerno Ponteggi s.r.l.” percependo uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili (cfr. estratto conto in atti); ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito lordo di 27.562,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo di
22.978,00 euro e per l'anno di imposta 2019 un lordo reddito imponibile di
14.756,00 euro;
vive in un immobile di sua proprietà con la minore e con il primo figlio maggiorenne nato da un precedente matrimonio;
2) il resistente, di anni 66,
è un imprenditore nel settore conciario e convive con la sig.ra ; Persona_4 risulta titolare della ditta individuale “Leather World” che ha dichiarato per l'anno 2020 un volume di affari di euro 66.083,000 e per l'anno 2021 un volume di affari di 360.830,00 euro;
è legale rappresentante del Consorzio Blue Sky e liquidatore della in liquidazione;
ha svolto negli Controparte_2 anni passati il ruolo di rappresentante legale di varie società operanti nel settore conciario;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito imponibile di
14.640,00 euro per l'anno 2020 un reddito imponibile di 1.200,00; lavora come consulente;
dopo essersi trasferito per un periodo in Puglia (per ragioni di lavoro)
è tornato stabilmente a vivere in Salerno;
è proprietario di un immobile sito in
Palinuro; in sede presidenziale aveva dichiarato la sua disponibilità a versare un assegno di euro 500,00 per la figlia;
ha rapporti in essere con vari istituti di credito e, in particolare, sul c/c acceso presso la Banca Monte Pruno emergono continue e plurime movimentazioni di somme liquide di denaro;
ha comprato alla minore un cavallo e sostiene – per sua stessa ammissione – tutti i costi del maneggio e della partecipazione alle gare ippiche;
3) nessuna delle parti ha depositato dichiarazioni reddituali aggiornate.
Non pare, inoltre, inopportuno ricordare che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (come quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento o di divorzio) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr.
Cass. civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6386; Cass. civ., sez. VI, 16/09/2015, n. 18196).
In definitiva, considerate le maggiori esigenze della minore connesse all'età e la
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circostanza che il padre non sostiene più costi di viaggio per vedere la minore
(valutati in sede presidenziale), si ritiene di dover quantificare a decorrere dalla presente pronuncia in euro 750,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
C) Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della Pt_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
Nel caso di specie il Collegio reputa condivisibile la valutazione operata in sede presidenziale in ordine alla assenza dei presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno di mantenimento.
Invero, come evidenziato sub C), la stessa è titolare di uno stabile e congruo reddito da attività lavorativa e vive in un immobile di sua proprietà esclusiva.
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D) Va in ultimo rilevata l'inammissibilità della domanda risarcitoria e di quella di ripetizione somme (per il mantenimento della minore) proposte dalla ricorrente.
Invero, in forza del disposto dell'art. 40 c.p.c., è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione e pagamento di somme o risarcitorie che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sent. 26.07.2011; ex pluribus
Cass. 22.10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404).
E) Le spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda di addebito, vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- Dichiara la separazione personale di [nata a [...] Parte_1 il 21/05/1978, C.F. ] e [nato il [...] C.F._1 Controparte_1 in Mercato San Severino (SA), C.F. ] con addebito al C.F._2 marito;
- rigetta la domanda di addebito del resistente;
- affida la figlia minore (24.11.2011) congiuntamente ad entrambi Persona_5
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza saranno assunte di comune accordo;
dispone che i
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genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà tenere la minore tutti i CP_1 mercoledì dalle ore 19:00 sino al mattino successivo con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o alla residenza materna entro le ore 10:00 in periodo non scolastico, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
18:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 750,00 - oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat - l'assegno di mantenimento per la minore che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1
; Parte_1
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore purché previamente concordate o documentate ed urgenti;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
12 Proc. R.G. n. 6063/2020
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, spese che liquida in complessivi euro 5.177,00 – di cui euro Parte_1
100,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale - oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile competente per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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