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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 27.3.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n.
149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6548/2019 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità contrattuale”, pendente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, dagli Avv.ti Annaresia Coppola e
Domenico De Liguori, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sarno alla Via Nunziante, n. 24/D;
- ATTRICI -
E
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Bruno Salimbene, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Francesco Conforti, n. 11;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 27.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione all'uopo notificato, l'impresa e la società Parte_1
preliminarmente esposto: Parte_2
- che la sig.ra legale rappresentante p.t. della Parte_2 [...]
è proprietaria del complesso industriale edificato nell'area Parte_2
P.I.P. del Comune di Pagani alla via Filettine;
- che, in data 26.7.16, la sig.ra nella qualità di legale rappresentante p.t. Parte_2
della aveva sottoscritto un contratto Parte_2 preliminare con l'impresa con il quale aveva promesso di Parte_1 locare a quest'ultima il predetto immobile a far data dall'1.1.17;
- che, in data 5.12.15, l'impresa era stata immessa “nel possesso Parte_1 anticipato dell'immobile”;
- che, in data 15.2.17, si erano verificate “alcune anomalie di carattere elettrico” all'interno del complesso industriale oggetto del contratto di locazione;
- che, segnatamente, alcuni operai che stavano lavorando all'impianto idraulico avevano notato che “gli strumenti adoperati, quali trapano e/o martello pneumatico, avevano iniziato
a surriscaldarsi tanto da non poter essere più utilizzati, mentre le lampade per
l'illuminazione del deposito avevano iniziato a spegnersi e riaccendersi velocemente”;
- che, nel testé citato frangente, all'impianto elettrico erano collegate anche alcune
“apparecchiature di precisione” utilizzate dall'impresa “per Parte_1 testare i propri prodotti, quali uno spectrophotocolori e il fotogoniometro”;
- che, essendo state riscontrate anche in data 16.2.17 le dianzi descritte anomalie, la conduttrice aveva chiesto l'intervento di un tecnico di fiducia al fine d'individuare la causa delle stesse;
- che, nel mentre il tecnico de quo stava tentando di comprendere le ragioni delle problematiche manifestatesi, si era verificato un blackout, in conseguenza del quale i trasformatori per la ricarica dei sollevatori “cominciarono a sfalsarsi e ad emettere strani rumori”;
- che, all'esito dell'indagine condotta, il tecnico intervenuto aveva accertato che “a monte del contatore vi era una sovratensione dovuta alla presenza di una quarta fase sul neutro dell'impianto che scaricava 400 V al posto dei convenzionali 220 V”;
- che, intorno alle ore 11:00 del 16.2.17, era stato chiamato il numero verde dell'impresa Enel
Energia per richiedere l'immediato intervento dei tecnici della stessa;
2 - che, in pari data, era recatasi presso lo stabilimento industriale una squadra di tecnici dell'Enel Energia, che aveva provveduto a ripristinare “l'impianto esterno a monte del contatore-utenza n. 800268834, a cui era collegato l'impianto elettrico dell'immobile locato” alla Parte_1
- che nella summenzionata occasione uno degli operatori della società Enel Energia aveva dichiarato che “si era trattato di un guasto dovuto alla rottura dell'isolamento sul neutro dell'isolatore del traliccio a monte dell'impianto privato”;
- che, a seguito dell'intervento manutentivo posto in essere in data 16.2.17, l'impianto elettrico dello stabilimento aveva ripreso a funzionare regolarmente;
- che, in conseguenza della riscontrata problematica, plurimi beni mobili di proprietà dell'impresa avevano subito danni, ammontanti ad euro Parte_1
80.672,50;
- che, ad onta delle diffide a ciò preordinate, l'Enel Energia non aveva provveduto a ristorare tali pregiudizi;
hanno convenuto in giudizio l'impresa al fine di sentirla condannare al Controparte_3
risarcimento dei pregiudizi – all'uopo quantificati nell'importo di euro 80.672,50 – asseritamente patiti in conseguenza del malfunzionamento dell'impianto elettrico verificatosi nel mese febbraio dell'anno 2016, che sarebbero sostanziatisi nel danneggiamento di diversi beni mobili di proprietà della A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa delle odierne istanti ha Parte_1
dedotto, da un lato, che queste avrebbero “stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con l'impresa ; dall'altro, che nel mese di febbraio dell'anno 2016 sarebbero Controparte_3 state riscontrate, all'interno del complesso industriale edificato nell'area P.I.P. del Comune di
Pagani alla via Filettine, “alcune anomalie di carattere elettrico”, asseritamente causate dalla sovratensione “a monte del contatore […] dovuta alla presenza di una quarta fase sul neutro dell'impianto che scaricava 400 V al posto dei convenzionali 220 V”.
[... Con comparsa di risposta depositata in data 7.5.20, si è costituita in giudizio la società
(già , chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria Controparte_4 Controparte_2 avanzata dalle attrici. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della summenzionata impresa ha de facto eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società
evidenziando che nel libello introduttivo sarebbe Parte_2
stato domandato esclusivamente il risarcimento di un danno “dichiaratamente sofferto dalla sola
; quanto al merito, ha sostenuto che dovrebbe essere esclusa qualsivoglia Parte_1
responsabilità della società convenuta in relazione alla vicenda per cui è disputa, giacché, per un
3 verso, la rete di distribuzione, a monte della presa del cliente, non sarebbe “stata interessata da alcuna anomalia” e, comunque, tutta la componentistica utilizzata da sarebbe Controparte_1
“pienamente conforme alla normativa CEI e l'intera rete sottoposta a continuo monitoraggio da parte di sistemi telemetrici, che ventiquattrore su ventiquattro rilevano la regolarità del servizio ed automaticamente segnalano ogni anomalia nell'erogazione della tensione e della potenza circolante”; per l'altro, che le condizioni generali del sottoscritto contratto di fornitura di energia elettrica escluderebbero “esplicitamente la responsabilità del Distributore nella ipotesi di danni dovuti da interruzioni e a variazioni di frequenza o tensione”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale articolata dalle parti, con ordinanza resa in data 24.2.24, da un lato, è stato rilevato che il presente giudizio sia stato introdotto dopo che la società
[...] fosse stata cancellata dal registro delle imprese;
dall'altro, “constatato che Parte_1
il soggetto qualificatosi come legale rappresentante della società Parte_2
non era più – al momento del conferimento della procura alle liti al difensore
[...]
con il ministero del quale ha introdotto il presente giudizio – munito del potere di rappresentanza della prefata società”, è stato concesso, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine per la rinnovazione della procura alle liti.
All'esito dell'udienza celebrata in data 23.1.25, nel corso della quale il procuratore della parte convenuta ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio in ragione della mancata rinnovazione della procura alle liti entro il termine all'uopo assegnato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, s'impone di osservare che la società non ha provveduto a porre in Parte_2 essere la rinnovazione della procura alle liti entro il termine perentorio all'uopo assegnato, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con ordinanza resa in data 24.2.24, nel corpo della quale è stato rilevato che la sig.ra – che, nell'asserita qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_2 [...]
ha conferito agli avv.ti Annaresia Coppola e Domenico Parte_2
De Liguori la procura alle liti stesa a margine dell'atto di citazione – avesse dimesso la carica di amministratore p.t. della prefata società oltre due anni prima dell'introduzione del presente giudizio, come risulta dalla visura camerale prodotta dalla convenuta.
Orbene, tenuto conto della natura perentoria del termine concesso ai sensi dell'art. 182 c.p.c., non può che – prescindendosi, conformemente al principio della ragione più liquida, sia dallo scrutinio
4 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla Parte_2 che dall'esame dell'eccezione di difetto di capacità processuale in capo alla
[...]
che, per vero, prima facie non appaiono prive di fondamento – essere Parte_1 dichiarata, in ossequio al dettato dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Non resta che disciplinare le spese di lite: in ordine alle stesse, trova applicazione l'art. 310, quarto comma, c.p.c., a tenore del quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.
Gianluca Di Filippo, pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) nulla per le spese.
Nocera Inferiore, 8.4.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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