TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3238/2023 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lupica Capra che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Laurana 59 CP_1
1 R E S I S T E N T E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere dichiarato invalido con una riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo e per usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 14.10.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…CONCLUSIONI Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle
considerazioni testè espresse, si è del parere, in risposta al quesito posto dall'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro, che l'assicurato presenti ad oggi, CP_2 Parte_1
2 (così come presentava all'epoca in cui fu sottoposto avisita di revisione), un quadro
clinico tale da NON determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro
in occupazioni confacenti e, pertanto, tale da NON poter consentire il mantenimento del
beneficio. Si è, in definitiva, del parere che sia da ritenere il Parte_2
provvedimento medico-legale adottato dall'Istituto Assicuratore, di NON confermare il
diritto alla corresponsione del beneficio di cui alla legge 222/94, precedentemente - a
ragione - concesso.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
3 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3238/2023 promosso da
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Termini Imerese, Via Falcone e Borsellino n. 79 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Lupica Capra che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Palermo, Via Laurana 59 CP_1
1 R E S I S T E N T E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 dopo la prevista dichiarazione di dissenso, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere dichiarato invalido con una riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo e per usufruire del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 14.10.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “…CONCLUSIONI Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle
considerazioni testè espresse, si è del parere, in risposta al quesito posto dall'Ill.mo Sig.
Giudice del Lavoro, che l'assicurato presenti ad oggi, CP_2 Parte_1
2 (così come presentava all'epoca in cui fu sottoposto avisita di revisione), un quadro
clinico tale da NON determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro
in occupazioni confacenti e, pertanto, tale da NON poter consentire il mantenimento del
beneficio. Si è, in definitiva, del parere che sia da ritenere il Parte_2
provvedimento medico-legale adottato dall'Istituto Assicuratore, di NON confermare il
diritto alla corresponsione del beneficio di cui alla legge 222/94, precedentemente - a
ragione - concesso.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
3 respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda e per l'effetto dichiara parte ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 28 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
4