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1 settembre 1985
1 settembre 1985
Art. 8. 1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuita una indennita' mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.
Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennita' di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.
3. E' fatta salva la facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza.
Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.
2. L'indennita' di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.
3. E' fatta salva la facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza.
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- 1. Delega per riorganizzazione Governo, Presidenza del Consiglio ed enti pubbliciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2002 · 1.1202772
Giurisprudenza • 22
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9171Provvedimento: […] 1. I ricorrenti, meglio indicati in epigrafe del ricorso di primo grado, appartenenti alle Forze di Polizia ed assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 400/1988, hanno adito il TAR Lazio, al fine di sentir accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di presidenza prevista dall'articolo 8 Legge 455/1985, per il periodo dal 1° gennaio 1994 alla data del ricorso, maggiorate degli accessori dovuti per interessi e rivalutazione.Leggi di più...
- giudicato·
- indennità di presidenza·
- ne bis in idem·
- art. 32 legge 400/1988·
- cumulo indennità·
- art. 73 c.p.a.·
- indennità di pubblica sicurezza·
- prescrizione·
- art. 87 c.p.a.·
- ricostruzione carriera