Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in sede di rinvio il giorno 14 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2662 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
C.F. ), con sede in Roma, via Mantova n. 1, in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, anche Controparte_1 disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi (C.F. – PEC CodiceFiscale_1
) e dall'Avv. Francesco Giammaria (C.F. Email_1 C.F._2
– PEC ), in virtù di procura alla lite apposta in
[...] Email_2 calce al ricorso in appello e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro
Pace sito in Napoli, Via Duomo, 152. I procuratori hanno dichiarato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 del DL 18/10/2021 n. 179 convertito in L. 17/12/2012 n. 221, che tutte le comunicazioni e le notificazioni devono essere eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_3
Appellante in riassunzione
E
nato a [...] il [...], residente ivi alla Piazzetta Ascensione n. 4, Controparte_2
C.F. rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti CodiceFiscale_3
Francescopaolo Ragozini, C.F. e Davide Vivenzio, C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, con studio in Napoli alla Via G. Verdi n. 18, in virtù di procura in calce al presente atto. I
[...]
sottoscritti avvocati dichiarano che intendono ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133-134,
170 e 176 c.p.c. agli indirizzi PEC: Email_4
Appellato in riassunzione
OGGETTO: RIASSUNZIONE A SEGUITO DELLA ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE N. 2542/2023,
PUBBLICATA IN DATA 2.08.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2.11.2023 la Parte_1
(d'ora innanzi indicata con l'acronimo ) ha riassunto - a seguito del
[...] Pt_1 giudizio di cassazione con rinvio avente ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
4415/2018 con cui era dichiarata l'inammissibilità dell'appello per intempestività- il gravame proposto dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2067/2016 pubblicata il Pt_1
7.03.2016.
Ha esposto l'appellante in riassunzione che la Suprema Corte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, aveva ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità del ricorso, aveva riconosciuto la tempestività dell'appello ed aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
4415/2018 depositata il 21.09.2018, rimettendo le parti dinanzi alla stessa Corte, in diversa composizione, per la valutazione del merito della controversia.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla che ha insistito per Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate già in sede di gravame proposto con ricorso depositato il 15.04.2016.
All'esito della integrazione del contraddittorio, si è costituito l'appellato in epigrafe che ha resistito al gravame di cui ha chiesto disporsi il rigetto. L'appellato, peraltro, ha invocato il giudicato esterno sulla questione oggetto di causa, richiamando la pronuncia della Corte di Appello, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta per contributo di solidarietà in relazione ad un diverso periodo del rapporto previdenziale.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Infine, acquisite le note di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
§§§§
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato per la ragion liquida di seguito esposta. 3
Appare opportuno premettere che con la sentenza n. 2067/2016 il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, accertava l'illegittimità del prelievo operato dalla a titolo di contributo di Pt_1 solidarietà sui ratei di pensione, per il quinquennio 2009-2013, aveva condannato la al Pt_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 42.536,39, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e spese del giudizio.
La proponeva appello e sosteneva, con articolate argomentazioni, che la decisione CP_3 del primo giudice era errata, in quanto non aveva posto in essere il giudizio di ragionevolezza sulle norme istitutive del contributo di solidarietà, essendosi limitata a rilevare che esso doveva ritenersi illegittimo per il sol fatto di ridurre il quantum dei trattamenti pensionistici in corso di erogazione.
Insisteva, quindi, nella legittimità del prelievo operato e concludeva per la riforma della statuizione gravata ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio, sul presupposto che, ai sensi del D.lgs. n. 509/1994 (ritenuto violato dalla sentenza impugnata), gli Istituti previdenziali privatizzati possono adottare provvedimenti che non sono atti amministrativi o normativi di secondo grado ma provvedimenti idonei ad incidere sul dettato normativo e, quindi, anche sul quantum delle erogazioni pensionistiche, anche in corso.
Riteneva, inoltre che le modifiche intervenute al dettato normativo hanno reso ancora più stringenti i parametri di equilibrio economico finanziario degli istituti privatizzati consentendo, meglio imponendo, l'adozione dei necessari conseguenti provvedimenti.
Sulla legittimità dell'operato della richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. Pt_1
173/2016 che, confermando la legittimità del contributo di solidarietà imposto ex art. 1 comma 486 della Legge n. 147/2013, confermerebbe, la legittimità di quanto stabilito dall'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e le conseguenti trattenute Pt_1 effettuate a tale titolo sul trattamento pensionistico dell'appellato, oggetto del presente giudizio, in quanto non solo non violano la suddetta normativa, ma ne costituiscono un legittimo adempimento.
Si costituiva in giudizio l'appellato che resisteva al gravame e ribadendo la fondatezza della propria domanda chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione.
In particolare, evidenziava la natura patrimoniale del contributo di solidarietà sancito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 e la contrarietà del regolamento istituivo del contributo in argomento al principio sancito dall'art. 23 della Costituzione secondo cui: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge”. Inoltre, evidenziava che dai dati di bilancio della anno 2015 emergevano notevoli avanzi correnti via via Pt_1 crescenti, circostanza che non idonea a giustificare l'adozione dei provvedimenti restrittivi per cui è causa, neppure ai fini dell'equilibrio di gestione. Infine, rilevava l'irretroattività dell'art. 1 comma 763 4
della Legge n. 296/2006, con cui era stata introdotta, per esigenze di bilancio, la possibilità per gli
Enti privatizzati, di adottare misure che possano incidere sulle erogazioni pensionistiche, in quanto nella norma è precisato che “sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della presente legge”.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi in parte espressi in diverse pronunce sia della giurisprudenza di legittimità che di questa Corte (Corte di Appello di Napoli
Sent. n. 2314/2022; 2541/2022; 152/2019; 2390/2019; 208/2019 e 6994/2018).
L'ente previdenziale -ben consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito- sottolinea l'esigenza di un ripensamento e, al fine di avvalorare la necessità di mutare l'orientamento espresso, muove dalla premessa che il trattamento pensionistico non sia intangibile e che anche la possa incidere sul relativo Pt_1 ammontare, a condizione di rispettare il principio di ragionevolezza.
La non adotterebbe meri provvedimenti amministrativi e, grazie all'autonomia Pt_1 conferita dal D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, avrebbe il potere di dettare norme giuridiche, idonee ad abrogare disposizioni di rango legislativo, o ad apportarvi deroghe.
L'ente previdenziale articola due motivi di appello.
Con il primo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e con la Delib. 28 Pt_1 ottobre 2008; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 24, comma 24 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n. 214; degli artt. 3 e 38 Cost.
Le disposizioni dettate dalla nell'introdurre il contributo di solidarietà per il Pt_1 quinquennio 2009-2013, si prefiggerebbero di salvaguardare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, imposto dal legislatore in termini cogenti, da ultimo con il D.L. n. 201 del 2011 e non confliggerebbero con alcuna norma dell'ordinamento.
Le disposizioni citate, che non si potrebbero relegare nell'ambito dei meri provvedimenti amministrativi, sarebbero coerenti con i principi sanciti dagli artt. 3 e 38 Cost. e rappresenterebbero applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296, art. 1, comma 763, come interpretato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.
L'unico limite all'autonomia normativa della risiederebbe nel principio di Pt_1 ragionevolezza. Ad avviso dell'appellante, si dovrebbe avere riguardo alle specificità del provvedimento adottato, per verificare se, in concreto, contravvenga al canone di ragionevolezza 5
di cui all'art. 3 Cost. e deduce che con tale sindacato la sentenza impugnata avrebbe trascurato di cimentarsi.
Nel caso di specie, il contributo si attesterebbe sulla percentuale massima del 7% dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sarebbe applicato sulle sole quote di pensione calcolate secondo il metodo retributivo e crescerebbe in misura proporzionale all'importo del trattamento previdenziale, lasciando indenni i trattamenti d'importo inferiore a quello annuo di
Euro 10.629,84. Sarebbero soddisfatte tutte le condizioni enunciate dalla giurisprudenza costituzionale: la ragionevolezza, la proporzionalità, la tutela dell'affidamento, la finalità di puntellare l'equilibrio delle gestioni previdenziali (sentenza n. 173 del 2016).
Al contrario, colliderebbe con il principio di eguaglianza un sistema che riducesse il quantum del trattamento pensionistico per i soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, senza toccare la posizione dei soggetti iscritti agli enti previdenziali privatizzati.
Secondo il criterio ermeneutico "Ubi lex voluit, ibi dixit", in difetto di un espresso divieto, la avrebbe il potere d'imporre il contributo di solidarietà, poichè solo così potrebbe attuare Pt_1 quella equità intergenerazionale che il legislatore le indica come obiettivo.
Nè si potrebbero desumere argomenti di segno contrario dal fatto che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, consenta alle Casse di adottare provvedimenti rigorosamente tipizzati. Non solo tale tassatività sarebbe stata superata dalla L. n. 296 del 2006, ma l'introduzione del contributo di solidarietà non avrebbe attinenza con il sistema del "pro rata", che è contemplato dai provvedimenti di cui al citato art. 3 della L. n. 335 del 1995, comma 12, e sarebbe invece riconducibile all'autonomia normativa spettante agli enti previdenziali privatizzati in virtù del D.Lgs.
n. 509 del 1994.
Con il D.L. n. 201 del 2011 art. 24, comma 24, il contributo di solidarietà sarebbe stato imposto anche agli enti previdenziali privatizzati e, anche da questo punto di vista, troverebbe conferma la piena legittimità di un prelievo che altrimenti il legislatore non avrebbe potuto prescrivere.
Con la seconda censura la denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 147 Pt_1 del 2013, art. 1, comma 488, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 in combinato disposto con l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale e con la Delib. 28 ottobre 2008.
La sentenza del Tribunale di Napoli avrebbe violato e dato falsa applicazione alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, che ha fugato ogni dubbio interpretativo in ordine alla legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali in tema di contributo di solidarietà. 6
Tale normativa d'interpretazione autentica avrebbe considerato non solo efficaci, ma anche legittimi atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali privatizzati e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, purchè fossero finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Questa finalità sarebbe insita nel contributo di solidarietà, strettamente correlato all'introduzione del sistema di calcolo contributivo della pensione. Sarebbero dunque legittime le trattenute effettuate per il periodo 2009-2013 in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.
Le doglianze non meritano accoglimento sulla scorta di quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 13.04.2023 n. 9893 che ha deciso questioni del tutto sovrapponibili a quelle in esame.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato: “I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l'intima connessione che li lega. Gli argomenti, indicati dalla parte ricorrente al fine di sollecitare una rimeditazione dell'orientamento già espresso da questa Corte, non possono essere condivisi, alla luce delle ragioni illustrate anche di recente nella disamina delle analoghe deduzioni svolte dalla Pt_1
3.- Quanto all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, asse portante del ricorso, giova ribadire che la potestà degli enti rinviene un limite fondamentale, legato al contenuto dei provvedimenti e ai principi cui tali provvedimenti sono chiamati a conformarsi.
Nell'esercizio della loro autonomia, gli enti in questione possono variare le aliquote contributive, riparametrare i coefficienti di rendimento oppure ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, a condizione di rispettare il principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate (Cass.civ., sez.lav., 30 novembre 2009 n. 25212; negli stessi termini, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 20 giugno 2012, n. 10280).
Esula da tali provvedimenti, che rappresentano un numerus clausus, la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti.
Una trattenuta così congegnata non integra nè una variazione delle aliquote contributive, nè una riparametrazione dei coefficienti di rendimento. Essa non si colloca neppure nell'alveo di "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" (sentenza n. 25212 del 2009, cit.).
Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata", sancito in relazione alle anzianità già maturate che concorrono a determinare il trattamento medesimo.
Si ravvisa, in pari tempo, una lesione dell'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione proporzionata alla quantità dei contributi versati. Il rispetto della ragionevolezza, che
s'impone al legislatore quando modifichi in peius la disciplina di un rapporto di durata, non è meno 7
cogente per gli atti di rango non legislativo, che provvedano all'unilaterale riduzione del trattamento pensionistico in godimento.
4.- A diverse conclusioni non può indurre la L. n. 296 del 2006 art. 1 comma 763, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle Casse professionali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge.
La previsione richiamata, nondimeno, non si tramuta in una salvaguardia indiscriminata delle deliberazioni già assunte dagli enti, anche con riguardo alla riduzione contra legem delle prestazioni già erogate (sentenza n. 25212 del 2009, cit.; nello stesso senso, Cass. S.U. 16 settembre 2015 n. 18136, punto 11).
Lo ius superveniens, menzionato anche nell'odierno giudizio dalla "non sta ad Pt_1 indicare che tali atti, sol perchè già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge" (Cass., sez. VI-L, 8 agosto 2017, n. 19711).
Quanto alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, invocata anche nell'odierno giudizio al fine di conferire un crisma di legittimità al prelievo contestato, questa Corte ha evidenziato che le
Casse dispongono della facoltà di apprestare "le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate" (Cass., sez.lav. 8 gennaio 2015 n. 53, punto 4).
Nè il contributo di solidarietà rappresenta implicazione ineludibile del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, introdotto dalla L. n. 335 del 1995.
5.- Non induce a mutare orientamento neppure la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, evocato dalla anche in questa sede. Pt_1
Nel subordinare la legittimità degli atti e delle deliberazioni degli enti previdenziali privatizzati alla finalità di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, la previsione non include il contributo di solidarietà, che è straordinario e limitato nel tempo e dunque esorbita dalla finalità di cui si discute, proiettata in un arco temporale più esteso (Cass., sez. lav., 12 giugno 2016, n.
12338; nello stesso senso, anche Cass., sez.lav., 6 aprile 2016 n. 6702, punto 29).
6.- Quanto alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass.,sez.lav., 14 gennaio 2019 n. 603 e 10 dicembre 2018,
n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme, Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561).
La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n.
147 del 2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia 8
dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame, difatti, non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del
Considerato in diritto).
Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost." (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art.
23 Cost. L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di Pt_1 garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta.
L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa
Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez.lav., 9 dicembre 2020 n. 28055 e n. 28054).
La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo.
7.- Dai principi richiamati, ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass., sez.lav., 7 febbraio 2023 n. 3683 e 10 ottobre 2022 n. 29382), che ha vagliato e disatteso le ulteriori argomentazioni svolte dalla anche nella memoria illustrativa depositata nel presente Pt_1 giudizio, non vi sono ragioni di discostarsi”
Alla stregua dei rilievi svolti, l'appello deve essere respinto e la sentenza del Tribunale di
Napoli deve trovare conferma.
Tenuto conto della soccombenza del nel giudizio per cassazione della sentenza di CP_2 appello che aveva accolto l'eccezione di inammissibilità del gravame, si reputano sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese in misura pari ad un terzo con condanna dell'appellante in riassunzione al pagamento dei restanti due terzi calcolati sulle somme di seguito liquidate in ragione del valore della controversia e dell'espletamento di sole tre fasi processuali.
In virtù della dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.in atti le spese e i compensi professionali devono essere distratti in favore dell'avvocato Francescopaolo Ragozini.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell'obbligo dell'appellante in riassunzione di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ove sia dovuto
P.Q.M.
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La Corte, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
2542/2023 sull'appello avverso la sentenza n. 2067/2016 emessa dal Tribunale di Napoli il
7.03.2016, così provvede:1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) compensa per un terzo le spese dei tre gradi di giudizio e condanna l'appellante in riassunzione al pagamento dei rimanenti due terzi calcolati sull'importo complessivo di euro 1889,00 per il giudizio di appello;
euro 2935,00 per il giudizio di cassazione ed euro 1984,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali come da Tariffa
Forense, con distrazione;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 14.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano