Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.191/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv.Enrico Grego e Parte_1
Tomaso Grego, presso il cui studio sito in Genova Via Roma 5/8 è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Pepe , presso Controparte_1
il cui studio sito in Genova
Via XII Ottobre n. 12/2 scala B è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
-Appellata –
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Russo, Parte_2
presso il cui studio sito in in Genova, Via XII Ottobre n. 12 int.
2 scala Bè elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
1
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n. 2244/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data
07.06.2024, comunicata il 6.08.2024, nel procedimento R.G.
9072/2023, non notificata,
1. in via principale, revocare in toto l'assegno di mantenimento di
750,00 euro mensili a carico di e disposto in favore Parte_1
del figlio (nato a [...] il [...]) a far Parte_2
data dalla domanda o con la decorrenza meglio ritenuta;
2. in subordine, salvo gravame, ridurre l'assegno stesso ad un importo non superiore a 200,00 euro mensili o quella diversa somma meglio ritenuta;
3. sempre in subordine, salvo gravame, dichiarare che l'assegno di concorso al mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente al figlio, (nella misura come indicata sub 2); Parte_2
4. vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine,
salvo gravame, con compensazione totale. “
Per l'appellata:
“chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di voler rigettare l'appello proposto da e , conseguentemente, confermare la Parte_1
sentenza impugnata.
Con vittoria di spese anche del secondo grado.”
Per l'appellato : Pt_1
“ Si insta affinché venga rigettato il ricorso e confermata la sentenza impugnata.
2 Vinte le spese di lite.”
Per la Procura Generale:
“
IN FATTO E DIRITTO
1.Il Tribunale di Genova con sentenza n.3205 del 16 novembre 2017 stabiliva che il padre versasse ogni mese alla madre Parte_1
un contributo di 750,00 Euro mensili al Controparte_1
mantenimento del figlio (nato il [...]) Parte_2
Con ricorso del 9 ottobre 2023 domandava che il Parte_1
contributo a suo carico fosse revocato o ridotto a non più di 200,00
Euro in quanto il figlio, interrotto il percorso scolastico si atteggiava a musicista trap e rifiutava ogni attività lavorativa.
Non era quindi più meritevole di ricevere il contributo in quanto né studiava né lavorava.
Si costituivano separatamente e Parte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di modifica e facendo notare come il figlio avesse stipulato un contratto di lavoro Parte_2
a chiamata per lavorare presso una trattoria.
2.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2244 del 6 agosto 2024 respingeva il ricorso.
Il Tribunale osservava che se era vero che oltre all'ipotesi che il figlio fosse diventato maggiorenne il diritto al mantenimento veniva meno se il figlio abusava del diritto rifiutando proposte di lavoro e non impegnandosi nella sua ricerca nella presente fattispecie non ricorrevano gli estremi di tale abuso.
L'onere probatorio a carico del figlio aumentava con il passare dell'età.
Infatti il minore aveva solo 19 anni al momento della proposizione del ricorso , aveva avuto una crisi nell'impegno scolastico ed
3 avendo maturato solo recentemente la decisione di non iscriversi al quarto dell'Istituto tecnico “Enaudi Casaregis Galilei” a seguito di una serie di insuccessi scolastici ed il tempo per cercare lavoro era stato poco.
In ogni caso era riuscito a trovare un lavoretto con un contratto a chiamata in una vicina trattoria.
Né poteva accogliersi la richiesta del padre di riduzione dell'assegno trattandosi di un lavoro saltuario e irrisorio.
Condannava al pagamento delle spese legali del Parte_1
procedimento .
3. proponeva appello contro la sentenza. Parte_1
In via preliminare l'appellante osservava che da una parte il figlio aveva rifiutato tante proposte di lavoro da lui segnalategli;
dall'altra che comunque i guadagni derivantigli dal lavoretto alla trattoria non erano affatto irrisori in quanto facendo i calcoli gli procuravano oltre 900,00 € al mese (6 ore x 8,04 euro = 48,23 euro al giorno per 5 giorni = 241,20 a settimana x 4 settimane = 964,80
euro mensili), importi a cui si dovevano aggiungere cospicue mance.
Primo motivo di appello.
Non spettava al genitore provare che il minore non avesse più diritto al mantenimento ma era il figlio a dovere provare di averne ancora il diritto come statuito dalla Cassazione con sentenza Cass. civ.,
Sez. I, 20/09/2023, n. 26875,
Secondo motivo di appello
Era errato definire irrisorio uno stipendio di 1000 Euro al mese
Terzo motivo di appello
Il Tribunale non aveva tenuto conto che Il padre gli aveva inviato ben 5 offerte di lavoro che non avendo interessato il figlio erano la dimostrazione che questo guadagnava bene
4 Quarto motivo di appello
Il figlio non aveva prodotto le buste paga né i propri conti correnti violando gli obblighi posti a suo carico degli art. 473 bis n. 12 e
16 c.p.c.
Quinto motivo di appello.
Il dato anagrafico, ossia che il ragazzo non aveva ancora 20 anni,
era irrilevante ed ultroneo avendo lo stesso abbandonato gli studi avendo raggiunto solo la seconda superiore che di solito si raggiunge a 15 anni.
Ritenere rilevante l'età significava dare al figlio una rilevante
“immunità economica” che non trovava giustificazione.
Sesto motivo di appello.
Smettendo prima di studiare e poi non iscrivendosi a scuola il figlio era rimasto inerte e si era attivato solo su sollecitazione del suo difensore per ottenere il rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento.
Settimo motivo di appello.
La condanna alle spese era ingiusta in quanto l'appellante aveva ragione sia in fatto che in diritto.
In ogni caso chiedeva che il contributo al mantenimento fosse versato direttamente al figlio.
4.Si costituivano e chiedendo il Parte_2 Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La osservava che il non versava le spese CP_1 Pt_1
straordinarie, che il lavoro in trattoria era un lavoro a chiamata,
che in una trattoria di campagna ligure si ottenevano ben poche mance.
5 Il padre aveva poi proposto offerte di lavoro a caso, ad esempio di fare il cameriere a Camogli quando il figlio viveva a Serra Riccò
con i ristoranti che di solito chiudono a mezzanotte quando non esistono treni per tale cittadina.
L'udienza di comparizione delle parti si era svolta solo due mesi dopo l'inizio del lavoro e c'era ben poco da produrre all'epoca.
Circa le spese alla soccombenza giustamente seguiva la condanna alle spese.
5. da parte sua precisava che il suo guadagno netto Parte_2
era di circa 500-600 Euro al mese e che non si trattava di un contratto a tempo indeterminato ma di un contratto a chiamata.
Era una situazione precaria ma che consentiva all'appellato di fare una prima esperienza lavorativa.
Il padre non aveva mai fatto pervenire offerte lavorative prima dell'inizio del giudizio, (in effetti le proposte sono inviate nel gennaio 2024) e dopo quelle inviate allora, al solo scopo di dimostrare che il figlio non aveva voglia di lavorare, non ne erano arrivate altre.
Produceva tutti i cedolini del 2023 e parte del 2024.
Alla sua età un ragazzo era adolescente ancora irrisolto e l'appellante mai aveva fatto un cenno a quello che il padre avrebbe potuto fare per aiutare il figlio.
Poiché una parte della documentazione depositata da
[...]
non risultava visibile in consolle la Corte dava un termine Parte_2
per il suo nuovo deposito.
Le parti precisavano le loro richieste all'udienza del 12 febbraio
2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
era decisa in camera di consiglio.
6 Le argomentazioni addotte dall'appellante per sostenere di non dovere più versare un contributo al mantenimento del figlio risultano del tutto infondate.
a circa 18 anni di fronte al permanere di rilevanti Parte_2
difficoltà scolastiche ha deciso di interrompere gli studi.
E' una cosa che può capitare e per cui il ragazzo non può essere automaticamente colpevolizzato e che non giustifica la revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Il padre aveva inviato al figlio delle segnalazioni di annunci di offerte di lavoro, ma tale invio risulta successivo all'inizio della causa e con offerte relative a posto di lavoro difficili da raggiungere.
Non si è trattato pertanto di un valido aiuto quanto piuttosto di una mossa strumentale per avvantaggiarsi nel corso della presente causa.
Dalla documentazione prodotta da risulta che Parte_2
questo meritevolmente ha cercato un lavoro ed ha trovato un posto come aiuto cameriere a chiamata in una trattoria la “Trattoria La
Campora di Magnanego Carlo” in Serra Riccò Via Serra con contratto del 13 ottobre 2023.
Dal CUD 2024 emerge che per i quasi tre mesi di lavoro
[...]
ha percepito Euro .1690,98 Euro lordi. Parte_2
ha prodotto poi numerose buste paga del 2024 che Parte_2
documentano da un redito netto di 363,00 Euro nel gennaio 2024 a
560,00 Euro netti del giugno 2024.
Nuovamente infondate sono le argomentazioni dell'appellante per sostenere che il figlio in realtà guadagna almeno 1000,00 Euro al mese e che incrementati da ricche mance.
7 Il fatto di una continuità contributiva non smentisce la natura del contratto di lavoro intermittente in quanto semplicemente mese per mese l'appellato viene chiamato.
I calcoli delle ore di lavoro del figlio fatti dall'appellante sono mere ipotesi prive di qualsiasi supporto probatorio e smentiti dalle buste paga.
Quanto alle asserite ricche mance si tratta di una presunzione che sulla base della comune esperienza può farsi forse per locali alla moda frequentati da ricchi turisti sulla costa ma non certo per una trattoria di campagna sui monti liguri.
Si deve pertanto escludere da una parte che abbia Parte_2
perso il diritto al contributo al mantenimento in quanto sarebbe inerte né studiando né lavorando;
dall'altra che lo stesso sia ormai economicamente autosufficiente.
La percezione da parte del figlio di una somma mensile con il suo lavoro giustifica una parziale riduzione del contributo al mantenimento del figlio da 750,00 a 550,00 Euro al mese a partire dal marzo 2025.
La riduzione è inferiore alle somme percepite come stipendio in quanto:
-bisogna tenere conto delle cresciute esigenze di Parte_2
e delle spese per recarsi sul luogo di lavoro;
-si tratta sempre di un contratto a tempo determinato;
-si vuole evitare un effetto disincentivante per il figlio a continuare l'inserimento nel mondo dle lavoro che sicuramente si verificherebbe in caso di perfetta corrispondenza aumento dle proprio stipendio e diminuzione dell'assegno di mantenimento.
8 Deve infine respingersi la domanda avanzata per la prima volta da nell'atto di appello di versare direttamente al Parte_1
figlio il contributo.
E' infatti orientamento giurisprudenziale consolidato che in assenza di una richiesta del figlio di pagamento diretto non sia accoglibile la richiesta del genitore di scegliere a chi versare il contributo scegliendo di versarlo al figlio.
Tribunale , Torino , sez. VII , 28/05/2022 , n. 2321
“In mancanza di espressa domanda, non può essere disposto il versamento diretto del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, permanendo - in caso di convivenza con l'altro genitore - la legittimazione in capo a tale genitore.”
Tribunale , Savona , 09/12/2020
“Il genitore separato o divorziato obbligato al mantenimento del
figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente non può
pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo
anziché del genitore istante. Infatti il figlio, in quanto titolare
del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in
quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro
genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui
materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché
concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno
dall'obbligato, con la conseguenza che il genitore obbligato non ha
alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti
adempiere.”
Tribunale , Ancona , 01/04/2019 , n. 608
“Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio
maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con
9 l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica
domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti
di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito
dell'introduzione dell' art. 155 quinquies c.c. , ad opera della L.
8 febbraio 2006, n. 54 , sia il figlio, in quanto titolare del
diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in
quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro
genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui
materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché
concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno
dall'obbligato; di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna
autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”
Tribunale , Modena , sez. II , 17/02/2016
“In assenza di domanda da parte della prole maggiorenne, non può
essere disposto il
versamento diretto del contributo al mantenimento nelle mani della prole stessa.”
Corte appello , Roma , sez. I , 02/05/2022 , n. 2833
“In caso di divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non
può essere versato dal genitore obbligato, in mancanza di esplicita
domanda del figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo
poiché, sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto
titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi
legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la
.decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”
Cassazione civile , sez. I , 12/11/2021 , n. 34100
“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato
del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e
10 convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza
della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di
assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di
quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché,
sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti
autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il
menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al
principio della domanda.”
Tribunale , Pisa , 01/04/2020 , n. 393
“Soltanto la domanda autonoma del figlio volta ad ottenere il
mantenimento diretto può negare il concorrente diritto del proprio
genitore a percepire il relativo assegno, dimostrando tale domanda
la volontà dell'avente diritto di gestire in autonomia le risorse
destinate al mantenimento. Difatti il genitore tenuto al
mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente
autosufficiente non può autonomamente scegliere il soggetto nei confronti del quale adempiere l'obbligazione e pertanto non può
pretendere, in mancanza di specifica domanda del figlio, di assolvere
la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del
genitore istante, il quale ha chiesto in sede giudiziale il
mantenimento del figlio.”
Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione dalla la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
11 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Genova con sentenza n. 2244 del 6 agosto
2024 in parziale accoglimento dell'appello riduce il contributo
mensile per il mantenimento del figlio a carico di Parte_1
ad Euro 550,00 al mese ,rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, a partire dal marzo 2025.
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Spese del giudizio di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
12