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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 545/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 545 dell'anno 2016 e vertente
TRA
, (C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARLINI SALVATORE C.F._1
presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata
( , giusta procura stesa su documento separato ed allegata alla Email_1
busta telematica contenente il ricorso introduttivo;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) - ora
[...] P.IVA_1 Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
domiciliato presso gli Uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di siti in CP_1
(07100 – SS) alla Via Lelio Basso, n.16, rappresentato e difeso dall'avv. CARIA CP_1
MARIA TERESA giusta delega ex art. 6, comma 9, D. Lgs. 150/2001, allegata alla busta telematica contenente la memoria difensiva;
resistente
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 15.01.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs.
165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con ricorso ex art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6, D. Lgs. 1 settembre 2011, n.
150 e contestuale istanza di sospensione, iscritto a ruolo in data 17.03.2016,
[...]
ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Tempio Pausania, il Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “si chiede che il
[...]
Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, previo decreto di fissazione di udienza e di tutti gli adempimenti di legge, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata - se del caso con annullamento di ogni altro atto ad essa presupposto, inerente, connesso o consequenziale ivi compreso il rapporto
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n. 359 del 15 aprile 2014 e il verbale unico di accertamento e notificazione n.
SS00000/2014 - 947-01 del 16/04/2014, relativi alla posizione lavorativa dei sigg.
e - assolvendo il ricorrente da ogni Persona_1 Controparte_3
avversa pretesa e condannando parte convenuta al totale rimborso delle spese così come sopra precisate. Con vittoria di spese legali, diritti e onorari del giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha dedotto: 1) che con ordinanza-ingiunzione n.
435 del 26.10.2015, la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di ha CP_1
intimato al Sig. , titolare dell'omonima ditta individuale odierna Parte_1
ricorrente, il pagamento di € 78.516,50 a titolo di sanzioni per gli illeciti amministrativi asseritamente derivanti dall'avere impiegato i lavoratori (dal 30.11.2008 Persona_1
al 18.04.2012) e (dal 18.09.2010 al 20.04.2012) senza Controparte_3
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, con omissione delle comunicazioni obbligatorie agli Enti preposti ed ai lavoratori e consequenziale applicazione delle sanzioni previste per legge;
2) che ulteriori sanzioni sono state irrogate in conseguenza della asserita omessa registrazione sul Libro Unico dei dati relativi ai predetti lavoratori, per il periodo compreso tra febbraio 2013 e gennaio
2014; 3) di aver previamente impugnato l'ordinanza-ingiunzione in parola mediante ricorso amministrativo ex artt. 16, comma 1, e 17, comma 2, D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, con contestuale istanza di sospensione, trasmesso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro presso la Direzione Interregionale di Roma (tramite la DTL resistente), con
PEC del 20.11.2015; 4) di aver incardinato il presente giudizio alla luce dell'inutile spirare del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17 D. Lgs. 124/2004; 5) di non aver impiegato irregolarmente i lavoratori Sig.ri e Persona_1 Controparte_3
i quali, nel periodo oggetto di contestazione, erano dipendenti regolarmente
[...]
assunti dalla F.A.G. Serramenti di DE RA (unico soggetto ad impartire direttive ai due lavoratori ed a pagare le relative prestazioni); 6) di non aver potuto presentare una richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 né scritti difensivi avverso il verbale unico di accertamento n. SS00000/2014-947-01 del 16.04.2014, in quanto mai comunicatogli dall'Ente accertatore;
7) l'arbitrarietà della quantificazione
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della sanzione irrogata, alla luce dell'indeterminatezza dei criteri utilizzati dall'Ente accertatore.
Con memoria difensiva depositata in data 30.09.2016, si è costituito in giudizio il
Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, con condanna alle spese di lite.
A tal fine, parte resistente ha esposto che: 1) a seguito di accertamenti ispettivi eseguiti presso la sede della (Verbale Parte_1
Unico di Accertamento e Notificazione n. SS00000/2014-947-01 del 16.04.2014) emergeva il lavoro irregolare, alle dipendenze della stessa, dei Sig.ri e Persona_1
occupati per 5 giorni la settimana con orario full-time; Controparte_3
2) tutte le violazioni contestate sono state integralmente confermate dagli stessi lavoratori;
3) per espressa previsione di legge (art. 2770 c.c. e art. 10 D. Lgs. 124/2004), confortata da costante orientamento giurisprudenziale in tal senso, le risultanze degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni rese agli Ispettori nell'ambito dell'accertamento ispettivo fanno piena fede, fino a querela di falso;
4) pertanto, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione proposta da parte ricorrente sono prive di fondamento.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione dei testi di parte ricorrente, Sig.ri (cfr. verbale udienza del 07.12.2018) e Persona_1 Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 15.02.2019).
All'udienza del 07.12.2018, nessuno è comparso per parte resistente ed il Giudice, in accoglimento dell'istanza in tal senso formulata dal ricorrente, ha dichiarato la decadenza del Controparte_1
dalla prova.
All'udienza successiva (cfr. verbale di udienza del 15.02.2019), l'Ente resistente, previa produzione di documentazione attestante lo stato di malattia del Funzionario delegato
RA IA ER e la consequenziale impossibilità per la stessa di presenziare
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all'udienza del 07.12.2018 (certificato medico e comunicazione PEC del 07.12.2018), ha chiesto di essere riammessa all'audizione del teste non comparso all'udienza del
07.12.2018.
Con decreto del 09.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con trattazione scritta secondo la normativa vigente, di cui all'art. 127 ter c.p.c., rinviando alla data del 15.01.2025.
Con riguardo al valore probatorio del verbale di accertamento si osserva che secondo il prevalente orientamento di legittimità i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (tra le altre Cass. n. 3525/2005, n. 15073/2008).
Tale indirizzo si è poi consolidato con la precisazione che sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo (ex multis Cass. n. 166/2014): “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti
o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini
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della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (nello stesso senso, v. Cass. n. 6565/2007,
n. 9919/2006, n. 11946/2005).
Si evidenzia inoltre che con riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori al personale ispettivo, quale fonte delle conseguenze sanzionatorie connesse al verbale, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di privilegiare le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo rispetto a quelle rese dagli stessi lavoratori in giudizio (cfr. Cass. n. 19026/2019).
La Corte di cassazione, da ultimo, ha altresì evidenziato che “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03,
Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (cfr. Cass. n. 24208/2020).
Così ricostruite le coordinate ermeneutiche applicabili al caso di specie è dunque possibile esaminare le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio.
Si procederà in primo luogo ad analizzare le dichiarazioni rese dai testimoni chiesti dal ricorrente.
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All'udienza del 07.12.2018, il teste (n. a il 22.07.1951) ha Persona_1 CP_1
dichiarato: “(…) sono stato dipendente della ditta ricorrente dal mese di novembre del
2008 sino al novembre del 2012, preciso che sono stato regolarmente pagato fino ad aprile 2012, poi non ho più percepito lo stipendio. Non vi è in corso alcuna causa con la ditta per il recupero delle somme non corrisposte, ho solo denunciato la situazione all' ”. Sentito sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo, il Controparte_2
teste ha così risposto: sul capo a): “Si è vero, erano titolari i due fratelli DE RA
e . Preciso che sono stato assunto dal novembre del 2008 fino ad aprile del 2012 Pt_1
da e in detto periodo non ero assicurato però sono stato retribuito;
per Parte_1
quanto riguarda nel periodo di cui mi si chiede era Controparte_3
dipendente della F.a.g. Serramenti di DE RA. Ne sono a conoscenza perché me lo ha riferito lui e perché ho visto le buste paga da cui risultava che era pagato dalla
F.a.g. di DE RA. (…) Non ho mai fatto alcun colloquio di Parte_1
assunzione con ”; sul capo b): “Non è vero, ho già risposto per quanto Parte_1
mi riguarda e per quanto riguarda ”. CP_3
All'udienza del 15.02.2019, la testimone (n. a Tempio Pausania il Testimone_1
26.12.1976) ha dichiarato: “(…) sono la sorella del ricorrente , Parte_1
disinteressata”. Sentita sui capitoli di prova dedotti da parte ricorrente nel ricorso introduttivo così dichiara: sul capo a) “Si è vero, ne sono a conoscenza in quanto quando mi recavo da mio fratello di fronte al capannone vi era l'attività Fag Parte_1
Serramenti di mio fratello RA DE e vedevo e Persona_1 [...]
lavorare per lui, non ricordo esattamente le date ma ricordo che Controparte_3
vi hanno lavorato per un lungo periodo”; sul capo b): “Si è vero, ho assistito a dei pagamenti da parte di mio fratello RA ai signori di cui mi si chiede. Pagamenti avvenuti sia con assegni che in contanti ed ho assistito anche quando veniva data loro la busta paga. (…) Preciso che mi recavo quotidianamente a trovare i miei genitori che abitano nell'appartamento dove vi sono le attività di miei fratelli. In tali occasioni entravo a salutarli e qualche volta ho fatto da segretaria ad entrambi”.
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Tutti i lavoratori hanno dichiarato in sede ispettiva di aver lavorato, nei periodi oggetto di contestazione, alle dipendenze di Parte_1
Segnatamente, il 21.12.2014 ha dichiarato: “ad integrazione e Persona_1
completamento della richiesta di intervento datata 11.12.2013, dichiaro quanto segue: - ho iniziato a lavorare nella prima decade di novembre 2008, alle dipendenze del sig.
in qualità di falegname a tempo pieno presso la falegnameria sita a Parte_1
Tempio Pausania zona industriale. Ho lavorato ininterrottamente per tutto il 2008, 2009 fino al giugno 2010; Sono rimasto assente tutto il mese di giugno 2010 luglio 2010, agosto 2010 punto da settembre 2010 ho lavorato senza interruzione, sino all'ottobre
2012; non ho lavorato pur rimanendo assicurato da novembre 2012 a gennaio 2013; ho subito un infortunio sul lavoro il 19/04/2012 ma la ditta mi ha considerato assente per malattia;
sono stato assente per malattia dal 19/04/2012 al 07/0 7/2012; ho sempre presentato la documentazione relativa ad uno stato di malattia;
non ricordo quando c'è stato il passaggio dalla ditta a RA DE;
[…] ricordo che il Parte_1
sig. che è di nazionalità portoghese, della Costa verde, era sempre presente al CP_3
lavoro mentre non ricorso se è stato un periodo assente”. Persona_2
il 21.02.2014 ha dichiarato: “sono stato dipendente Controparte_3
della ditta esercente produzione di infissi in Tempio Pausania dal Parte_1
19/05/2006 al 31/08/2009 in qualità di apprendista falegname;
Sono stato qualificato falegname e sono stato licenziato il 17/09/2010; Ho però continuato a lavorare senza alcuna copertura assicurativa sino a quando in data 21/04/2012 sono stato assunto dalla ditta F.A.G. di DE RA in qualità di apprendista falegname […] Ricordo dalla fine del 2008 di avere avuto come collega anche che quotidianamente Persona_1
arrivava al lavoro da Oschiri;
a effettuava i miei stessi orari;
ero Per_1 Per_1
presente nel momento in cui ha avuto un infortunio in falegnameria Persona_1
tagliandosi un dito con la pialla. L'infortunio è avvenuto in data9/04/2012; Ehi mi sono rivolto alla Filleia CGIL di Tempio Pausania per il tentativo di recupero retributivo dal luglio 2013 al 28.01.2014”.
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La testimonianza resa da non può ritenersi attendibile quanto alle Persona_1
affermazioni sul rapporto di lavoro del in quanto palesemente in contrasto CP_3
con le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede ispettiva nonché con le dichiarazioni del rese sempre in sede ispettiva dove afferma che che è di nazionalità Per_1 CP_3
portoghese, della Costa Verde, era sempre presente al lavoro”.
A ulteriore riprova dell'inattendibilità della testimonianza di depone la Persona_1
circostanza, confermata in sede ispettiva, che fu proprio lui ad attivare la richiesta di intervento della Direzione Territoriale del Lavoro di in data 11.12.2013. CP_1
Deve ritenersi parimenti inattendibile la testimonianza di , sorella di Testimone_2
e di RA DE, la quale, benché non impiegata nell'attività ha Parte_1
affermato di che e fossero dipendenti di RA DE e di avere Per_1 CP_3
assistito a dei pagamenti in loro favore.
Il vincolo di parentela del teste , in concorso con le contrastanti Testimone_2
deposizioni rese in sede ispettiva dai lavoratori deve essere considerato per ritenere inattendibili le deposizioni rese dalla stessa.
La censura in ordine alla indeterminatezza della sanzione irrogata è inammissibile in quanto del tutto generica, non avendo il ricorrente allegato alcuna ipotesi alternativa relativa al calcolo delle giornate di lavoro svolte dai lavoratori ed essendosi lo stesso limitato a negare di essere stato il loro datore di lavoro. Dalla disamina dell'ordinanza, peraltro, e dal rapporto del 15.4.2014 dalla medesima richiamato nelle premesse, si evincono chiaramente i giorni di lavoro effettivo dei lavoratori rilevati e i criteri di calcolo delle sanzioni irrogate.
In considerazione di quanto precede, deve ritenersi che l'istruttoria espletata abbia pienamente confermato i fatti per come accertati dagli ispettori e la sussistenza della responsabilità in capo al titolare dell'azienda per gli illeciti contestati, mentre è rimasta totalmente priva di riscontro la ricostruzione alternativa fornita dal ricorrente.
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Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura media di cui al dispositivo, ridotta del 20% ai sensi dell'art. 9, c. 2 D.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 435 del
26.10.2015; condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_2
liquida in € 10.716,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA ove dovute.
Tempio Pausania, lì 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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