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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 210 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro Parte_1 C.F._1
(CZ), via Pugliese n. 30, presso lo studio dell'avv. Eugenio Guerino che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla via Leonardo da Vinci n. 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Barbieri, che la rappresenta e difende giusta procura alla liti in atti
APPELLATA
residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed il Sig. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Carlopoli, Via M. Bianchi il 12.02.2017 alle ore 8:00 circa, per colpa esclusiva del veicolo Fiat Scudo tg. CA 913 NY di proprietà e condotto da che, uscendo dal parcheggio, nell'effettuare una manovra di retromarcia, lo Controparte_2 investiva facendolo cadere rovinosamente a terra provocandogli lesioni personali. In particolare, esponeva che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell' i Lamezia Terme dove i sanitari diagnosticavano una CP_3 frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro con successivo intervento chirurgico presso la
[...]
in Lamezia Terme. Controparte_4
Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza della domanda per
[...] carenza del nesso causale tra i danni riportati e la descritta dinamica del sinistro, alla luce delle risultanze dell'investigatore di parte e delle dichiarazioni sui social per cui chiedeva che venisse rigettata la domanda. Espletata l'istruttoria (prova per testi), disposta la CTU medico-legale, in data 24.6.2019, il Giudice di prime cure pronunciava la sentenza n. 848/2019 depositata il 26.6.2019, con cui rigettava la domanda attorea per mancato raggiungimento della prova ex art. 2697 c.c. e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite e della CTU medico legale.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 27.1.2020 proponeva gravame avverso la detta Pt_1 sentenza n. 848/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, lamentando l'erronea valutazione della prova documentale e testimoniale offerta e chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna dell' al pagamento della somma di € 20.000,00 oltre interessi e Controparte_5 rivalutazione monetaria nonché il pagamento delle spese legali. Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.5.2020, Controparte_5 la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c e, nel merito contestava il contenuto dell'atto di appello e chiedeva il rigetto del gravame, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti magistrati, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, seppur ritualmente citato, non Controparte_2 ha inteso costituirsi nel giudizio de quo. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall' Controparte_5 per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
[...]
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'odierna appellata. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione della compagnia assicurativa di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.. Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”. Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione. Rigettate le questioni preliminari, appare doveroso precisare che l'odierno giudicante deve fare una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Fatta questa premessa, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni sulle modalità con cui sarebbe avvenuto l'urto. Se è indubbio che “le lesioni riscontrate possono essere compatibili con quanto esposto sull'atto di citazione di cui è causa, trattandosi di esito in conseguenza di traumatismo”, per come ribadito nella relazione del CTU medico-legale a firma del dott. , è, viceversa, incerta la dinamica Persona_1 perché nell'atto di citazione viene descritto che , mentre usciva da un parcheggio a Controparte_2 bordo strada, effettuava una retromarcia ed investiva, col lato posteriore del mezzo, il Sig. , Pt_1 che perdeva l'equilibrio e cadeva e terra;
diversamente, nel verbale di Pronto Soccorso del nosocomio di Soveria Mannelli, “mentre stava spingendo un'auto è ritornata in retromarcia colpendo la Pt_1 gamba sinistra”. L'ulteriore dinamica è quella ipotizzata dalla compagnia assicurativa ed estrapolata da un post acquisito da un noto sito web, sul profilo di , il quale avrebbe dichiarato di essere Parte_1 inciampato ed essersi procurato un danno;
questa ricostruzione del fatto non appare rilevante, pertinente e verosimile perché non suffragata da alcun altro riscontro probatorio. Esaminando, nuovamente, la deposizione di , unico teste che avrebbe assistito al Testimone_1 sinistro, egli conferma la dinamica per come esplicitata nell'atto di citazione rilevando di percorrere in macchina, nelle circostanze di tempo, la Via Bianchi in Carlopoli, di avere visto esclusivamente “l'attimo in cui si è verificato l'urto” ma “di non avere fatto caso a dove l'attore sia stato urtato dall'auto” né “dove fosse rivolta la parte anteriore perché è stato un attimo”. Invero, tali dichiarazioni appaiono generiche e lacunose perché se è vero che il ha visto il Tes_1 conducente del furgone bianco effettuare la manovra di retromarcia ed investire con Controparte_2 la parte posteriore l'attore, avrebbe dovute vedere e sapere dove era rivolta la parte anteriore del veicolo. Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice appaiono così inattendibili e sono, tra l'altro, incompatibili con l'ulteriore documentazione prodotta in atti, quale il verbale di pronto soccorso relativo all'accesso nell'ospedale di Soveria Mannelli. Da detto verbale di Pronto Soccorso si evince che il sinistro si è verificato mentre l'attore stava spingendo un'auto che è ritornata in retromarcia e lo ha colpito alla gamba sinistra. In ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso, si ricorda che i referti rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè precostituito a garanzia della pubblica fede (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass. civ. sez. Il, sent. n. 8500 del 22.04.2005); detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni. Dunque, alla luce di tutto quanto appena precisato, si ritiene che non sia stata fornita sufficiente prova del verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte dalla parte attrice e della responsabilità del conducente del veicolo tg. CA 913 NY nella causazione del sinistro e, quindi, la responsabilità del conducente dello stesso. Alla luce delle prove acquisite è emersa la genericità dei fatti di causa che non era stata superata nemmeno in fase istruttoria. Le spese di lite vengono compensate stante il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
-compensa le spese di lite. Lamezia Terme, 16 aprile 2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco