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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile,
nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
2) dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
3) dott.ssa Antonella Paone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9536/2024 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c. e vertente
T R A
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Parte_1
capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, avente numero di codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso – Belluno n.
, iscritta al n. 35892.9 dell ' Elenco delle società veicolo di P.IVA_1
cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Part Provvedimento di Banca d 'Italia del 7 giugno 2017 (la “ ” ) rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 20 aprile 2022 in autentica notaio Dott. Per_1
Notaio in Sacile - Rep. N. 33134 – Racc. n. 22224 –registrata a Pordenone
[...]
in data 26 aprile 2022 al n. 5704 Serie 1T, da con sede legale in Parte_2
Milano Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di
Milano1Monza -Brianza- DI , , società esercente l'attività di recupero P.IVA_2
crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat.
13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del Procuratore
[...] , nata a [...] il giorno 19 maggio 1978, domiciliata per l'incarico in Milano, Pt_3
Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale in virtù di procura C.F._1
conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio CP_1
Dott. di Milano del 8 marzo 2022 – Rep. n. 8698 Racc. n. 5041, Persona_2
registrata a Milano 2 in data 16 aprile 2022 al n. 262779 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv.Pasquale Crimaldi, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio sito in Acerra, in via G.Calzolaio n. 16
Ricorrente
E
(c.f. indicato: ); Controparte_2 C.F._2
Resistente Contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, la ha proposto reclamo Parte_1
ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 11/2023 R.G.E. emessa dall'intestato Tribunale nella persona del G.E.
dott.ssa Margherita Lojodice e comunicata in data 7.11.2024.
Il ricorso è stato ritualmente comunicato alla controparte, che tuttavia non si è
costituita, entro il termine concessole, sicché ne va dichiarata la contumacia.
1.2. All'esito della camera di consiglio del 21.1.2025 il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto.
2. Al riguardo, si osserva che il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 497 c.p.c. per non aver il creditore depositato istanza di vendita entro il termine perentorio di 45 giorni previsto dalla norma vigente ratione temporis.
2.1. Il reclamante assume l'erroneità dell'ordinanza sulla scorta dei motivi di seguito sinteticamente riportati:
- il termine di 45 giorni indicato dalla Giudice reclamata per il deposito dell'istanza di vendita, è stato introdotto dall'art. 3 comma 39 lettera a), n. 2, del D.L.vo 10 Ottobre 2022 n. 149 a decorrere dal 28 febbraio 2023, non applicabile al procedimento de quo, iscritto a ruolo in data 9.1.2023;
- il termine di cui all'art. 567 c.p.c. in relazione all'art. 497 c.p.c., ratione temporis applicabile, era di giorni 60 dalla iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare,
avvenuta nel caso di specie, in data 09/01/23. D'altra parte, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 497 c.p.c., post riforma AB, secondo dottrina maggioritaria e giurisprudenza consolidata, non potrebbe non prendere in considerazione la natura di atto a fasi progressive del pignoramento immobiliare;
- il compimento dell'atto di pignoramento immobiliare previsto dall'art. 497 c.p.c.
post riforma AB, dies a quo dal quale far partire i 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita, andrebbe considerato dalla sua trascrizione, termine ultimo del suo compimento e del deposito della istanza di vendita.
Parte reclamante ha sostenuto le ragioni che precedono richiamando l'orientamento consacrato da ultimo con la sentenza del 14/03/24 n. 6873/24 Cassazione Civile Sez. III
in virtù del quale il pignoramento configura una fattispecie a formazione progressiva,
composta da due adempimenti, differenti quanto a modalità ed effetti: la notificazione dell'atto
ex art. 555 cod. proc. civ. con la contestuale ingiunzione rivolta dall'ufficiale giudiziario al
debitore, la quale segna l'inizio del processo esecutivo e determina il sorgere del vincolo di
indisponibilità sul bene staggito;
la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, la
quale completa il pignoramento e ne consente la produzione degli effetti sostanziali di
opponibilità nei riguardi dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori
concorrenti.
3. Le argomentazioni spese dal reclamante, sebbene condivisibili quanto alla configurazione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, non tengono conto di quanto affermato proprio dalla Suprema Corte in un precedente espressamente richiamato dall'ultimo arresto sopra citato, con specifico riguardo al termine previsto dall'art. 497 c.p.c. che, si precisa, post modifica del 2015 e prima della riforma AB (la notifica del pignoramento nella specie risale pacificamente al 2018) prevedeva e prevede tuttora letteralmente: “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono decorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita”.
Ci si riferisce alla sentenza n. 7998/2015, che addivenendo alla configurazione del pignoramento caldeggiata dal reclamante opera dei distinguo, onde conferire alla notifica una valenza propria:
-è innegabile che l'ingiunzione ai sensi dell'art. 492 c.p.c., quindi la notificazione dell'atto
che la contiene, ai sensi - per il pignoramento immobiliare - dell'art. 555 c.p.c., sia atto
necessario e sufficiente al sorgere di effetti che sono autonomamente rilevanti: non solo
indisponibilità del bene e obbligo della custodia in capo al debitore, ma anche atto di inizio
del processo esecutivo. Quest'ultimo effetto tipicamente processuale, in collegamento a
quanto disposto dall'art. 491 c.p.c., è reso palese, quanto al pignoramento immobiliare,
dall'art. 557c.p.c. per quanto già evidenziato nella sentenza n. 525/65, secondo cui "è,
infatti, dopo la notifica del pignoramento che l'ufficiale giudiziario deve depositare l'atto
nella cancelleria del tribunale competente, quasi a sancire, attraverso l'inserimento di esso
nel fascicolo dell'esecuzione, l'esistenza giuridica del vincolo processuale (art. 557 c.p.c.).
Il rilievo è evidentemente da intendersi riferito al testo dell'art. 557 c.p.c., vigente prima
della sostituzione effettuata con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 18, comma 1, lett.
c), convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162. Peraltro, va
sottolineato che il testo in vigore dopo questa sostituzione - al quale può farsi soltanto
qualche cenno - pur avendo spostato dall'ufficiale giudiziario al creditore pignorante
l'onere del deposito nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la copia
conforme, oltre che del titolo esecutivo e del precetto, anche dell'atto di pignoramento (nel
termine perentorio di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, a
pena di inefficacia del pignoramento), prevede comunque che il fascicolo dell'esecuzione
venga formato dal cancelliere al momento di tale deposito (che, a far data dal 31 marzo
2015, dovrà avere luogo esclusivamente con modalità telematiche: cfr. D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, art. 16 bis, comma 2, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 18, comma 4, cit.). La norma di recente sostituita
commina l'inefficacia del pignoramento quando, nel termine predetto di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, non siano state depositate "la nota di
iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto":
resta perciò irrilevante, ai fini della formazione del fascicolo, secondo la disciplina
attualmente vigente, così come nel vigore dell'originario testo dell'art. 557 c.p.c., il
deposito della nota di trascrizione…Va perciò ribadito che il pignoramento è l'atto
d'inizio del processo esecutivo e che, per quanto riguarda l'espropriazione
immobiliare, la pendenza dell'esecuzione si ha dal momento in cui il
pignoramento viene notificato." (sent. citata in motivazione).
Sulla scorta di tale premessa la stessa Suprema Corte, nella medesima sentenza,
considerati gli effetti autonomi prodotti dalla notifica dell'atto di pignoramento, con specifico riguardo al termine ex art. 497 c.p.c. afferma:
il termine di efficacia del pignoramento immobiliare dell'art. 497 c.p.c., decorre dalla data
di notificazione dell'atto, sicchè entro novanta giorni (ridotto a 45 dalla modifica intervenuta nel 2015) da questa deve essere presentata l'istanza di vendita.
Le ragioni di fondo di queste conclusioni sono quelle espresse nel precedente di legittimità
di cui a Cass. n. 575/65, ripetute da Cass. n. 9237/97, dovendosi sottolineare, quanto
all'art. 497 c.p.c., che la ratio del termine imposto dalla norma è quella di limitare nel
tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento. Pertanto, anche
ragioni sistematiche inducono a ritenere che debba decorrere dalla data di imposizione di
quel vincolo e quindi dalla data della notificazione e contestuale ingiunzione, piuttosto che
dalla data della trascrizione. Non va trascurata, infatti, la considerazione che questa
potrebbe essere ritardata dal creditore, cui l'art. 555 c.p.c., u.c., non impone alcun termine
per compiere la formalità.
Le ragioni che precedono, rispetto alle quali il provvedimento reclamato si pone perfettamente in linea, sono condivise da questo Collegio, in quanto qualora si stabilisse la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 497 dalla trascrizione del pignoramento, per la quale l'art. 555 c.p.c. non prevede termine, si finirebbe per effettuare un'interpretazione difforme dalla ratio acceleratoria della norma. Si aggiunge, per inciso, con riguardo al richiamo operato dall'art. 567 c.p.c. oggi vigente all'art. 497 c.p.c., sottolineato dal reclamante per sostenere, con un ragionamento non supportato alla lettera della norma, sopra già riportata, che il termine da considerarsi pre-AB per la presentazione dell'istanza di vendita fosse di 60 giorni, che esso ha una funzione a sua volta acceleratoria:
-prima della riforma la scansione temporale contemplava un termine di 45 giorni
(ex art. 497 c.p.c.) dalla notifica del pignoramento per la presentazione dell'istanza di vendita e di 60 giorni da quest'ultima, prorogabili di altri 60, per il deposito di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c.
-con la riforma AB entro l'unico termine di 45 giorni ex art. 497 c.p.c. si consuma anche il termine per il deposito di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c. (di qui il richiamo normativo), prorogabile di ulteriori 45 giorni.
4. Traendo le conclusioni dalle premesse argomentative sopra esposte afferma il
Collegio che correttamente il GE reclamato ha calcolato, al fine di verificare la tempestività dell'istanza di vendita, il termine di 45 giorni previsto dall'art. 497 c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis, rimasta immutata post riforma
AB) dalla notifica del pignoramento e altrettanto correttamente ha tratto le sue conclusioni addivenendo alla pronuncia di estinzione: a fronte di una notifica avvenuta il 13.12.2022 l'istanza di vendita è stata depositata in data 9.2.2023.
Alla luce di tanto il reclamo va rigettato.
5. Stante la mancata costituzione del resistente, va dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
6. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di effettuare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. N. 4315 del 2020, l'accertamento in ordine al se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9536/2024 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta il reclamo;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Si comunichi.
Aversa, camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Antonella Paone dott. Michelangelo Petruzziello