Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 366
TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, presieduta dal dott. Michelangelo Petruzziello, con la dott.ssa Antonella Paone in qualità di giudice relatore. La controversia riguarda un reclamo ex art. 630 c.p.c. presentato da una società contro un'ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare. La parte reclamante sosteneva che il termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita, indicato dal giudice di primo grado, non fosse applicabile al suo caso, in quanto il procedimento era stato iscritto prima dell'entrata in vigore della norma che lo prevedeva.

Il giudice ha respinto il reclamo, confermando la decisione del giudice di primo grado. Ha argomentato che, secondo la normativa vigente, il termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data di notificazione dell'atto e non dalla sua trascrizione. Inoltre, ha sottolineato che la ratio della norma è quella di limitare nel tempo il vincolo sul debitore, e che l'interpretazione proposta dalla parte reclamante non sarebbe coerente con tale obiettivo. Infine, il collegio ha dichiarato la contumacia della parte resistente e ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese di lite, evidenziando l'infondatezza dell'impugnazione e l'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 366
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 366
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

    Testo completo