TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
ER IO -Presidente
RI SA EN -Giudice est.
RIno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'avv. Antonino
Biondo, presso il cui studio in Rosarno è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stefania Gullo, presso il cui studio in Palmi è elettivamente domiciliato;
-resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate l'8.5.2025 da parte ricorrente:
“Chiede che l'ill.mo Tribunale Voglia: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre e quindi confermare l'affidamento dei figli in maniera esclusiva in favore della ricorrente;
3) porre - confermare a carico di un assegno mensile pari euro CP_1
300,00, a titolo di mantenimento dei figli (150,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, o altra somma che riterrà di giustizia, oltre il contributo del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. 4) Prorogare il divieto di avvicinamento, anche alla luce delle condotte successive tenute dal a far data successiva al 14.5.2024 ovvero dal CP_1 provvedimento stesso di adozione del Giudice reso in pari data. Sul punto si rappresenta che vi è altro proced. penale pendente presso il Tribunale di Palmi (cfr. richiesta giudizio
1 immediato - p. pen n. 1570/2024 R.G.N.R. - n. 714/2024 R.G.T. ove il imputato per CP_1 il reato di cui all'art. 572 c.p. è stato altresì destinatario di ordinanza/applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento ex .art 282-ter c.p.p. da parte del Gip di Palmi Dott.
Petrone.)”.
Dalla memoria di costituzione: “(Il Tribunale Voglia) - dichiarare la separazione personale dei coniugi respingendo la richiesta di addebito in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla moglie quale affidataria dei figli minori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 13 febbraio 2024, – premesso di Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il 16.10.2010 in CP_1
Rosarno; che dall'unione sono nati due figli, (25.2.2013) e Per_1 CP_2
(15.3.2016); che l'ultima casa familiare è sita in Rosarno;
che la convivenza, a causa di divergenze caratteriali e intemperanze, è divenuta intollerabile per esclusiva colpa del marito, il quale ha tenuto un comportamento aggressivo verso la moglie, vittima di violenze e maltrattamenti anche in presenza dei figli minori, tanto che, a seguito di denuncia, pende nei confronti del un procedimento penale (n. 2304/2021 RGNR) per il reato di cui CP_1 all'art. 572, secondo comma, c.p.; che il marito ha spontaneamente lasciato la casa familiare a settembre 2021; che, a causa di questi atteggiamenti, ella ritiene opportuno l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori;
di essere disoccupata e di percepire unicamente gli assegni familiari, mentre il marito lavora alle dipendenze della ditta F.lli Ciurleo, nel settore della lavorazione di agrumi;
che le visite paterne possono essere regolate come da allegato piano genitoriale – tutto ciò premesso, ha concluso come in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dichiarato di aderire alla richiesta di separazione, CP_1 chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di quella di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre. In particolare, ha contestato le deduzioni avversarie, affermando che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della ricorrente, che ha assunto un comportamento scontroso nei riguardi del marito, comunicandogli la mancanza di sentimento nei suoi riguardi, e gli ha ordinato di lasciare l'abitazione; ha aggiunto che il proc. penale R.G.N.R. 2304-2021 è pendente, e che vige il principio di non colpevolezza fino alla pronuncia di condanna definitiva.
Ha anche precisato di svolgere l'attività di operaio agricolo alle dipendenze dell'Impresa
Nuova Calabria Fruit Scarl, ma a tempo determinato.
2 Alla prima udienza del 14.5.2024, sentite separatamente le parti, la ricorrente confermava di aver subito, alla presenza dei figli, i maltrattamenti già denunciati, ma precisava di ritenere rispondente all'interesse dei figli il mantenimento di rapporti con il padre, per come già naturalmente instauratisi dopo la separazione di fatto, purchè il non utilizzasse CP_1 quegli spazi per accusarla della separazione e “chiedere ai figli di intercedere perché lui possa tornare a casa”; aggiungeva di lavorare in nero per mantenere i suoi figli, dal momento che il coniuge non versava alcunchè dall'epoca della separazione. Il dichiarava: "di CP_1 tutto quello che costituisce oggetto del processo penale, io confermo solo di aver dato uno schiaffo in una sola occasione a mia moglie, perché se lo era meritato. Tutte le altre accuse non sono vere"; confermava le richieste al figlio di intercedere con la madre, Per_1 accettando di astenersi per il futuro dal reiterare il comportamento, e aggiungeva “Dal punto di vista economico non sto dando niente a mia moglie per i miei figli, perché in passato le ho dato soldi e lei ha negato di averli ricevuti, anche quelli dei libri scolastici, attualmente io compro ai miei figli quello di cui hanno bisogno, vestiti, scarpe etc., ma non voglio dare soldi a mia moglie e non gliene darò neanche se così fosse disposto”.
Alla medesima udienza non si è proceduto al tentativo di conciliazione, attesi i fatti narrati ed il procedimento penale in corso a carico del per il reato di maltrattamenti;
le parti CP_1 sono state autorizzate a vivere separati, con affidamento condiviso dei figli minori e loro collocazione presso la madre, con la previsione in capo al di un assegno mensile CP_1 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, determinato complessivamente in euro
300,00.
Inoltre, è stata disposta l'audizione di informatori per decidere sulla richiesta di divieto di avvicinamento, proposta in udienza dal difensore della ricorrente.
Nelle more, in data 5.4.2024 il PM in sede depositava le trascrizioni dei verbali d'udienza dibattimentale, contenenti la deposizione della teste, dinanzi al Giudice Testimone_1 penale, sicchè alla successiva udienza del 28.5.2024, ritenuta superflua l'audizione della stessa teste, veniva sentito solo l'informatore di parte resistente, Controparte_3
.
[...]
All'esito, con ordinanza resa in udienza, rilevato che la gravità dei comportamenti emersi
“non solo per i maltrattamenti fisici occorsi durante il matrimonio, avvenuti dinanzi alla sorella della ricorrente, sentita come teste in sede penale, ma anche per i successivi inseguimenti in auto, fino all'ultimo episodio verificatosi nell'estate del 2023, non induce, allo stato, ad una prognosi positiva sulla possibile astensione dello stesso dal CP_1 compimento di atti di minaccia e di violenza nei confronti dell'ex moglie”, veniva adottato,
3 ai sensi degli artt. 473 bis.40 e 473 bis.70 c.p.c., il divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, per la durata di mesi sei;
inoltre, “rilevato che i comportamenti violenti sono stati assunti anche in presenza dei figli minori, e ritenuto che ciò costituisca una grave lesione dell'interesse di questi ultimi” è stato disposto
“l'affidamento esclusivo di e alla madre, a Persona_2 Persona_3 Parte_2 parziale modifica dell'ordinanza già assunta all'udienza del 14 maggio u.s., fermi restando i provvedimenti in ordine alle visite paterne”, ed è stata richiesta all'
[...] operante in regime di protocollo con gli uffici giudiziari, una Controparte_4 relazione in ordine alle condizioni di vita e di salute dei minori con particolare CP_1 riferimento alle condizioni psicologiche, ai rapporti con ciascuna delle figure genitoriali e agli eventuali traumi subiti.
Acquisiti, dopo alcuni rinvii, i documenti reddituali delle parti ed una prima relazione dell' , da cui risultava la necessità di percorsi di sostegno Controparte_4 per i minori, all'udienza del 3.12.2024 è stato incaricato il Centro Famiglie della predisposizione dei necessari percorsi.
Infine, depositata la relazione sull'andamento degli incontri, all'udienza dell'8 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalla domanda di addebito e dalle denunce penali intercorse, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2021, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine alla richiesta di addebito, si deve premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (tra le molte, Cass. n.13592/2006;
Cass. n.12383/2005; Cass. n.13747/2003; Cass. n.14162/2001 Cass. n.12130/2001; Cass.
n.279/2000).
Orbene, sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che nella vicenda che qui occupa possa ritenersi dimostrata sia la violazione, da parte di del CP_1
4 dovere di assistenza morale e materiale, assunto nei confronti della moglie, che la decisiva efficienza causale, sul piano cronologico e logico, della condotta del resistente nel formarsi o, comunque, nel consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ed infatti le accuse mosse dalla al marito trovano decisivo riscontro nelle risultanze Pt_2 del procedimento penale iscritto al n. 2304/21 RGNR, in cui il è stato imputato del CP_1 delitto ex art. 572, secondo comma, c.p., “per aver, con frequenza costante, maltrattato la moglie: 1) con percosse arrecatele mentre la stessa era in stato di gravidanza, consistite in colpi a mano libera negli arti inferiori, superiori e al volto, provocandole dei lividi;
2) afferrandola per la gola;
3) Minacciandola di morte nel caso in cui la stessa avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro uomo;
4) minacciandola di portare via i figli;
5) controllando i suoi movimenti sistematicamente.
In particolare: in data 14/10/2021, di fronte alla risposta della moglie negativa alla richiesta di tornare a vivere con lui, la minacciava con le testuali parole “allora domani ti porterò via i figli”; in data 15/10/2021 minacciava di uccidere la parte offesa;
Nel dicembre 2019 l'indagato la aggrediva, dapprima verbalmente, poi le sferrava un pugno sulla faccia causando le vistose perdite di sangue dal naso;
tra il 2012 e il 2013, mentre era incinta del primo figlio , la picchiava assestandole Per_1 colpi agli arti inferiori, superiori e al volto.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori, segnatamente ai figli minorenni e , nonché ai danni di persona Persona_4 Persona_3 incinta. Con recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, comma quarto, c.p.
In Rosarno dal 2010 fino al 16 ottobre 2021”.
In particolare, le dettagliate accuse mosse dalla al marito nella denuncia del Pt_2
16.10.2021 (allegata al fascicolo di parte ricorrente) trovano puntuale riscontro, oltre che nella deposizione testimoniale della persona offesa, resa all'udienza del 28.11.2023, dinanzi al Collegio della sezione penale di questo Tribunale, sotto il vincolo dell'impegno di rito, anche: a) nella deposizione testimoniale resa il 26.3.2024, con l'impegno di rito, in sede dibattimentale dalla madre della la quale ha confermato la Pt_2 Parte_3 minaccia di morte proferita dal nei confronti della moglie (“giuro su mio padre che CP_1
l'ammazzo”), alla presenza della teste, nell'ambito della lite del 15.10.2021, oggetto della denuncia presentata il giorno successivo ai Carabinieri;
b) nella deposizione, assunta alla medesima udienza dibattimentale, della teste sorella della ricorrente, la quale Testimone_1
5 ha confermato la penosa ricostruzione dei fatti accaduti nel dicembre 2019, allorquando il rientrato a casa nell'ambito di un permesso dal regime carcerario cui era sottoposto, CP_1 sferrò un violento pugno in faccia alla moglie, causandole una perdita di sangue dal naso, alla presenza della teste;
c) nella confessione resa dal nell'ambito del presente CP_1 giudizio, all'udienza di comparizione personale del 14.5.2024, alla quale lo stesso ha dichiarato “confermo solo di aver dato uno schiaffo in una sola occasione a mia moglie, perché se lo era meritato”.
Le menzionate risultanze depongono per ritenere provato, sin da prima della separazione di fatto del 2021 e certamente nel periodo anteriore alla proposizione del ricorso per separazione (del 13.2.2024), il clima di tensione e di paura innescato dai continui ed abituali comportamenti violenti tenuti dal nei confronti della moglie, anche davanti al figlio CP_1 minore . Per_1
Deve qui aggiungersi che la deposizione della sorella della ricorrente, e quella Testimone_1 della madre, dinanzi al giudice del dibattimento penale devono ritenersi Parte_3 del tutto attendibili, perché connotate da elementi di precisione e coerenza intrinseca, oltre che coincidenti con le altre risultanze di causa e riscontrate, in particolare sull'episodio del
2019, dalle ammissioni effettuate, con valore confessorio, dallo stesso resistente CP_1
Oltre a ciò, deve rilevarsi come del tutto usuale nei casi che occupano sia l'evoluzione dell'atteggiamento della vittima, che solo all'ennesimo episodio si è risolta a denunciare le aggressioni subite.
Al contrario, le deposizioni dell'informatore presentato dal resistente all'udienza del
28.5.2024 non consentono di escludere gli episodi di violenza sopra narrati, posto che lo stesso ha dichiarato di aver iniziato a frequentare il Controparte_3 CP_1 solo dopo la sua separazione dalla moglie e di non aver assistito all'episodio (di ottobre
2021) in cui sono intervenuti i Carabinieri (del resto, i fatti denunciati sono avvenuti solo alla presenza dello stretto nucleo familiare).
Sulla scorta del quadro complessivamente sopra illustrato, ritiene il Collegio che la separazione non possa che essere addebitata ad atteso che indubitabilmente CP_1 gli episodi di violenza fisica e morale da quest'ultimo posti in essere nei confronti della moglie, per di più alla presenza dei figli minori, hanno provocato infine la definitiva rottura dell'affectio coniugalis.
Sul punto, è da condividere integralmente l'insegnamento della S.C., con cui si afferma che
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non
6 solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civile, sez. I, 7 aprile
2005, n. 7321; ibidem, 11 marzo 2006, n. 5379 e 19 maggio 2006, n. 11844 e, da ultimo, sez. VI-I, ordinanza n. 3925 del 19 febbraio 2018).
In conclusione, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve essere accolta, essendo sussistente il nesso di causalità tra la condotta del marito, apertamente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
4. In ordine all'affidamento dei figli minori della coppia, ed , va Per_1 CP_2 subito chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06
e del successivo d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. cfr. art. 337 ter, secondo comma, c.c.:
“il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo tuttavia consentito anche l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, alla luce del criterio guida dell'interesse del minore (art. 337 quater c.c.:
“Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve purtroppo rilevarsi che il comportamento mantenuto dal padre, sia prima della separazione (allorquando ha reso vittima di violenza assistita o Per_1 indiretta, per gli atti di sopraffazione verbale e fisica posti in essere nei confronti del coniuge in presenza del minore) che nelle fasi successive ed anche nel corso della presente controversia, ha già messo in pericolo la crescita serena dei minori.
Oltre a non aver più versare alcuna somma alla madre convivente per il mantenimento dei figli, dichiarando di non essere intenzionato a farlo “neanche ove così fosse disposto” (v. verbale udienza del 14.5.2024), il come si ricava dai capi d'imputazione del decreto CP_1 di giudizio immediato, emesso nei confronti del resistente in data 11.9.2024 - in data
16.7.2024 inviava alcuni messaggi sul cellulare della figlia , sui quali scriveva “digli CP_2
a mamma che sta facendo troppo la pagliaccia però” e “ non ti preoccupare arrivo Pt_2 dove dico io tranquilla con chi parli al telefono ci arrivo tranquilla ancora non ai capito o
7 con me o con nessuno capito e puoi stare tranquilla per questo tempo assicuro io può essere chi vuole a me non mi interessa niente ok mi metto pure con ” (v. decreto di CP_5 giudizio immediato nel proc. iscritto al n. 1570/2024 RGNR, depositato dalla ricorrente l'8.5.2025).
Gli elementi sopra trascritti si coniugano con le risultanze delle osservazioni compiute sui minori che, sin dal primo approccio con lo specialista incaricato, hanno rivelato malesseri e difficoltà, tali da far concludere l'esperto per la necessità di sostegno psicologico (v. relazione depositata il 23.10.2024, da cui risulta che nei disegni sulla famiglia ha Per_1 rappresentato il padre con tratti aggressivi e che mostra sentimenti di autostima CP_2 negativa e sensazione di minaccia e controllo); all'esito dei percorsi disposti in corso di causa, comunque, pare aver recuperato un buon equilibrio, mentre per si Per_1 CP_2 consiglia la prosecuzione del percorso intrapreso (v. relazione depositata il 21.3.2025).
Alla luce degli inequivoci elementi raccolti dagli esperti incaricati, coincidenti con le risultanze dell'istruttoria svolta (SIT, denunce e documenti), ritiene il Collegio che i descritti comportamenti lesivi e disfunzionali del costituiscano un pericolo per la crescita CP_1 armoniosa dei minori e per il loro benessere psico-fisico: nè esistono al momento sufficienti garanzie di superamento delle condotte disfunzionali che hanno finora caratterizzato l'agire del anche con i figli, superamento che richiederebbe quantomeno la volontaria CP_1 frequentazione di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, all'esito del quale potrebbe essere rivalutato il recupero delle competenze oggi carenti.
Considerato l'esclusivo interesse dei minori stessi, reputa dunque il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di affidamento esclusivo e collocazione dei figli presso la madre, cui va attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per i figli (come iscrizione scolastica, trasferimento di residenza, cure e trattamenti sanitari ecc.).
Tuttavia, considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine all'esistenza di rapporti consuetudinari, soprattutto con , le visite paterne possono continuare a svolgersi, Per_1 con le modalità già oggi vigenti.
Infine, ritenutane la necessità nell'interesse della minore, va altresì disposta la prosecuzione del progetto di sostegno individuale psicologico assicurato dal Servizio incaricato a CP_2
come consigliato nell'ultima relazione depositata.
[...]
8 5. Per ciò che concerne le questioni di natura economica, va subito stabilita l'entità della contribuzione del padre al mantenimento dei figli, da determinare in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c..
Nel caso che occupa, il resistente – operaio agricolo a tempo determinato – ha depositato un
CUD, attestante la percezione di reddito da lavoro nel 2022 per euro 4.832; pur in mancanza di dichiarazioni aggiornate, ha inoltre depositato l'estratto conto corrente, da cui risulta la percezione di stipendi mensili da lavoro agricolo, versati nel 2023 da diverse società (Nuova
Calabria Fruit e per importi variabili da 500 a 1.390,00 euro al mese, oltre a Controparte_6 euro 189 di A.U. erogato dall' e oltre ad indennità NASPI: appare dunque equo e CP_7 proporzionato, in relazione alla capacità di lavoro ed ai redditi prodotti, il contributo di euro
300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), così confermandosi l'assegno determinato in corso di causa.
Va inoltre stabilito che spetta alla quale madre convivente, il 100% dell'A.U. erogato Pt_2 dall' . CP_7
Resta fermo l'obbligo, per entrambi i genitori, di contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze dei figli, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
7. Avuto riguardo alla soccombenza sulla domanda di addebito, il resistente va condannato alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in favore dello Stato, con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile basso, complessivamente in euro 1.986,00 per onorario (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 574,00 per la fase introduttiva, euro 1204,00 per la fase istruttoria, euro 1.384,00 per la fase decisoria, tutto da ridurre a metà, ex art. 130 DPR 115/2002), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso Parte_2 depositato in Cancelleria il 13.02.2024, nei confronti di ogni altra istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, per colpa del marito resistente;
- affida i figli minori ed in via esclusiva alla madre, Per_1 CP_2 attribuendo alla stessa il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per i figli;
9 - conferma per le visite i provvedimenti vigenti, e dispone che i servizi incaricati proseguano il percorso di sostegno psicologico alla minore Persona_4
- condanna il resistente al pagamento, nei confronti della e a titolo di contribuito Pt_2 al mantenimento dei due figli, di una somma mensile pari ad euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice, disponendo inoltre che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) necessarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
- dispone che l'Assegno Unico erogato dall' spetti interamente alla quale madre CP_7 Pt_2 convivente dei due figli minori;
- condanna il resistente a rifondere in favore dello Stato le spese di lite, liquidate in
€1.986,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
RI SA EN ER IO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
ER IO -Presidente
RI SA EN -Giudice est.
RIno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'avv. Antonino
Biondo, presso il cui studio in Rosarno è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stefania Gullo, presso il cui studio in Palmi è elettivamente domiciliato;
-resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note di precisazione delle conclusioni, depositate l'8.5.2025 da parte ricorrente:
“Chiede che l'ill.mo Tribunale Voglia: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre e quindi confermare l'affidamento dei figli in maniera esclusiva in favore della ricorrente;
3) porre - confermare a carico di un assegno mensile pari euro CP_1
300,00, a titolo di mantenimento dei figli (150,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, o altra somma che riterrà di giustizia, oltre il contributo del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. 4) Prorogare il divieto di avvicinamento, anche alla luce delle condotte successive tenute dal a far data successiva al 14.5.2024 ovvero dal CP_1 provvedimento stesso di adozione del Giudice reso in pari data. Sul punto si rappresenta che vi è altro proced. penale pendente presso il Tribunale di Palmi (cfr. richiesta giudizio
1 immediato - p. pen n. 1570/2024 R.G.N.R. - n. 714/2024 R.G.T. ove il imputato per CP_1 il reato di cui all'art. 572 c.p. è stato altresì destinatario di ordinanza/applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento ex .art 282-ter c.p.p. da parte del Gip di Palmi Dott.
Petrone.)”.
Dalla memoria di costituzione: “(Il Tribunale Voglia) - dichiarare la separazione personale dei coniugi respingendo la richiesta di addebito in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla moglie quale affidataria dei figli minori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 13 febbraio 2024, – premesso di Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il 16.10.2010 in CP_1
Rosarno; che dall'unione sono nati due figli, (25.2.2013) e Per_1 CP_2
(15.3.2016); che l'ultima casa familiare è sita in Rosarno;
che la convivenza, a causa di divergenze caratteriali e intemperanze, è divenuta intollerabile per esclusiva colpa del marito, il quale ha tenuto un comportamento aggressivo verso la moglie, vittima di violenze e maltrattamenti anche in presenza dei figli minori, tanto che, a seguito di denuncia, pende nei confronti del un procedimento penale (n. 2304/2021 RGNR) per il reato di cui CP_1 all'art. 572, secondo comma, c.p.; che il marito ha spontaneamente lasciato la casa familiare a settembre 2021; che, a causa di questi atteggiamenti, ella ritiene opportuno l'affidamento esclusivo a sè dei figli minori;
di essere disoccupata e di percepire unicamente gli assegni familiari, mentre il marito lavora alle dipendenze della ditta F.lli Ciurleo, nel settore della lavorazione di agrumi;
che le visite paterne possono essere regolate come da allegato piano genitoriale – tutto ciò premesso, ha concluso come in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dichiarato di aderire alla richiesta di separazione, CP_1 chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di quella di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre. In particolare, ha contestato le deduzioni avversarie, affermando che la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della ricorrente, che ha assunto un comportamento scontroso nei riguardi del marito, comunicandogli la mancanza di sentimento nei suoi riguardi, e gli ha ordinato di lasciare l'abitazione; ha aggiunto che il proc. penale R.G.N.R. 2304-2021 è pendente, e che vige il principio di non colpevolezza fino alla pronuncia di condanna definitiva.
Ha anche precisato di svolgere l'attività di operaio agricolo alle dipendenze dell'Impresa
Nuova Calabria Fruit Scarl, ma a tempo determinato.
2 Alla prima udienza del 14.5.2024, sentite separatamente le parti, la ricorrente confermava di aver subito, alla presenza dei figli, i maltrattamenti già denunciati, ma precisava di ritenere rispondente all'interesse dei figli il mantenimento di rapporti con il padre, per come già naturalmente instauratisi dopo la separazione di fatto, purchè il non utilizzasse CP_1 quegli spazi per accusarla della separazione e “chiedere ai figli di intercedere perché lui possa tornare a casa”; aggiungeva di lavorare in nero per mantenere i suoi figli, dal momento che il coniuge non versava alcunchè dall'epoca della separazione. Il dichiarava: "di CP_1 tutto quello che costituisce oggetto del processo penale, io confermo solo di aver dato uno schiaffo in una sola occasione a mia moglie, perché se lo era meritato. Tutte le altre accuse non sono vere"; confermava le richieste al figlio di intercedere con la madre, Per_1 accettando di astenersi per il futuro dal reiterare il comportamento, e aggiungeva “Dal punto di vista economico non sto dando niente a mia moglie per i miei figli, perché in passato le ho dato soldi e lei ha negato di averli ricevuti, anche quelli dei libri scolastici, attualmente io compro ai miei figli quello di cui hanno bisogno, vestiti, scarpe etc., ma non voglio dare soldi a mia moglie e non gliene darò neanche se così fosse disposto”.
Alla medesima udienza non si è proceduto al tentativo di conciliazione, attesi i fatti narrati ed il procedimento penale in corso a carico del per il reato di maltrattamenti;
le parti CP_1 sono state autorizzate a vivere separati, con affidamento condiviso dei figli minori e loro collocazione presso la madre, con la previsione in capo al di un assegno mensile CP_1 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, determinato complessivamente in euro
300,00.
Inoltre, è stata disposta l'audizione di informatori per decidere sulla richiesta di divieto di avvicinamento, proposta in udienza dal difensore della ricorrente.
Nelle more, in data 5.4.2024 il PM in sede depositava le trascrizioni dei verbali d'udienza dibattimentale, contenenti la deposizione della teste, dinanzi al Giudice Testimone_1 penale, sicchè alla successiva udienza del 28.5.2024, ritenuta superflua l'audizione della stessa teste, veniva sentito solo l'informatore di parte resistente, Controparte_3
.
[...]
All'esito, con ordinanza resa in udienza, rilevato che la gravità dei comportamenti emersi
“non solo per i maltrattamenti fisici occorsi durante il matrimonio, avvenuti dinanzi alla sorella della ricorrente, sentita come teste in sede penale, ma anche per i successivi inseguimenti in auto, fino all'ultimo episodio verificatosi nell'estate del 2023, non induce, allo stato, ad una prognosi positiva sulla possibile astensione dello stesso dal CP_1 compimento di atti di minaccia e di violenza nei confronti dell'ex moglie”, veniva adottato,
3 ai sensi degli artt. 473 bis.40 e 473 bis.70 c.p.c., il divieto di avvicinamento del resistente ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, per la durata di mesi sei;
inoltre, “rilevato che i comportamenti violenti sono stati assunti anche in presenza dei figli minori, e ritenuto che ciò costituisca una grave lesione dell'interesse di questi ultimi” è stato disposto
“l'affidamento esclusivo di e alla madre, a Persona_2 Persona_3 Parte_2 parziale modifica dell'ordinanza già assunta all'udienza del 14 maggio u.s., fermi restando i provvedimenti in ordine alle visite paterne”, ed è stata richiesta all'
[...] operante in regime di protocollo con gli uffici giudiziari, una Controparte_4 relazione in ordine alle condizioni di vita e di salute dei minori con particolare CP_1 riferimento alle condizioni psicologiche, ai rapporti con ciascuna delle figure genitoriali e agli eventuali traumi subiti.
Acquisiti, dopo alcuni rinvii, i documenti reddituali delle parti ed una prima relazione dell' , da cui risultava la necessità di percorsi di sostegno Controparte_4 per i minori, all'udienza del 3.12.2024 è stato incaricato il Centro Famiglie della predisposizione dei necessari percorsi.
Infine, depositata la relazione sull'andamento degli incontri, all'udienza dell'8 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalla domanda di addebito e dalle denunce penali intercorse, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2021, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine alla richiesta di addebito, si deve premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (tra le molte, Cass. n.13592/2006;
Cass. n.12383/2005; Cass. n.13747/2003; Cass. n.14162/2001 Cass. n.12130/2001; Cass.
n.279/2000).
Orbene, sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che nella vicenda che qui occupa possa ritenersi dimostrata sia la violazione, da parte di del CP_1
4 dovere di assistenza morale e materiale, assunto nei confronti della moglie, che la decisiva efficienza causale, sul piano cronologico e logico, della condotta del resistente nel formarsi o, comunque, nel consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ed infatti le accuse mosse dalla al marito trovano decisivo riscontro nelle risultanze Pt_2 del procedimento penale iscritto al n. 2304/21 RGNR, in cui il è stato imputato del CP_1 delitto ex art. 572, secondo comma, c.p., “per aver, con frequenza costante, maltrattato la moglie: 1) con percosse arrecatele mentre la stessa era in stato di gravidanza, consistite in colpi a mano libera negli arti inferiori, superiori e al volto, provocandole dei lividi;
2) afferrandola per la gola;
3) Minacciandola di morte nel caso in cui la stessa avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro uomo;
4) minacciandola di portare via i figli;
5) controllando i suoi movimenti sistematicamente.
In particolare: in data 14/10/2021, di fronte alla risposta della moglie negativa alla richiesta di tornare a vivere con lui, la minacciava con le testuali parole “allora domani ti porterò via i figli”; in data 15/10/2021 minacciava di uccidere la parte offesa;
Nel dicembre 2019 l'indagato la aggrediva, dapprima verbalmente, poi le sferrava un pugno sulla faccia causando le vistose perdite di sangue dal naso;
tra il 2012 e il 2013, mentre era incinta del primo figlio , la picchiava assestandole Per_1 colpi agli arti inferiori, superiori e al volto.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori, segnatamente ai figli minorenni e , nonché ai danni di persona Persona_4 Persona_3 incinta. Con recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, comma quarto, c.p.
In Rosarno dal 2010 fino al 16 ottobre 2021”.
In particolare, le dettagliate accuse mosse dalla al marito nella denuncia del Pt_2
16.10.2021 (allegata al fascicolo di parte ricorrente) trovano puntuale riscontro, oltre che nella deposizione testimoniale della persona offesa, resa all'udienza del 28.11.2023, dinanzi al Collegio della sezione penale di questo Tribunale, sotto il vincolo dell'impegno di rito, anche: a) nella deposizione testimoniale resa il 26.3.2024, con l'impegno di rito, in sede dibattimentale dalla madre della la quale ha confermato la Pt_2 Parte_3 minaccia di morte proferita dal nei confronti della moglie (“giuro su mio padre che CP_1
l'ammazzo”), alla presenza della teste, nell'ambito della lite del 15.10.2021, oggetto della denuncia presentata il giorno successivo ai Carabinieri;
b) nella deposizione, assunta alla medesima udienza dibattimentale, della teste sorella della ricorrente, la quale Testimone_1
5 ha confermato la penosa ricostruzione dei fatti accaduti nel dicembre 2019, allorquando il rientrato a casa nell'ambito di un permesso dal regime carcerario cui era sottoposto, CP_1 sferrò un violento pugno in faccia alla moglie, causandole una perdita di sangue dal naso, alla presenza della teste;
c) nella confessione resa dal nell'ambito del presente CP_1 giudizio, all'udienza di comparizione personale del 14.5.2024, alla quale lo stesso ha dichiarato “confermo solo di aver dato uno schiaffo in una sola occasione a mia moglie, perché se lo era meritato”.
Le menzionate risultanze depongono per ritenere provato, sin da prima della separazione di fatto del 2021 e certamente nel periodo anteriore alla proposizione del ricorso per separazione (del 13.2.2024), il clima di tensione e di paura innescato dai continui ed abituali comportamenti violenti tenuti dal nei confronti della moglie, anche davanti al figlio CP_1 minore . Per_1
Deve qui aggiungersi che la deposizione della sorella della ricorrente, e quella Testimone_1 della madre, dinanzi al giudice del dibattimento penale devono ritenersi Parte_3 del tutto attendibili, perché connotate da elementi di precisione e coerenza intrinseca, oltre che coincidenti con le altre risultanze di causa e riscontrate, in particolare sull'episodio del
2019, dalle ammissioni effettuate, con valore confessorio, dallo stesso resistente CP_1
Oltre a ciò, deve rilevarsi come del tutto usuale nei casi che occupano sia l'evoluzione dell'atteggiamento della vittima, che solo all'ennesimo episodio si è risolta a denunciare le aggressioni subite.
Al contrario, le deposizioni dell'informatore presentato dal resistente all'udienza del
28.5.2024 non consentono di escludere gli episodi di violenza sopra narrati, posto che lo stesso ha dichiarato di aver iniziato a frequentare il Controparte_3 CP_1 solo dopo la sua separazione dalla moglie e di non aver assistito all'episodio (di ottobre
2021) in cui sono intervenuti i Carabinieri (del resto, i fatti denunciati sono avvenuti solo alla presenza dello stretto nucleo familiare).
Sulla scorta del quadro complessivamente sopra illustrato, ritiene il Collegio che la separazione non possa che essere addebitata ad atteso che indubitabilmente CP_1 gli episodi di violenza fisica e morale da quest'ultimo posti in essere nei confronti della moglie, per di più alla presenza dei figli minori, hanno provocato infine la definitiva rottura dell'affectio coniugalis.
Sul punto, è da condividere integralmente l'insegnamento della S.C., con cui si afferma che
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non
6 solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civile, sez. I, 7 aprile
2005, n. 7321; ibidem, 11 marzo 2006, n. 5379 e 19 maggio 2006, n. 11844 e, da ultimo, sez. VI-I, ordinanza n. 3925 del 19 febbraio 2018).
In conclusione, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve essere accolta, essendo sussistente il nesso di causalità tra la condotta del marito, apertamente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio, ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
4. In ordine all'affidamento dei figli minori della coppia, ed , va Per_1 CP_2 subito chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06
e del successivo d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. cfr. art. 337 ter, secondo comma, c.c.:
“il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo tuttavia consentito anche l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, alla luce del criterio guida dell'interesse del minore (art. 337 quater c.c.:
“Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve purtroppo rilevarsi che il comportamento mantenuto dal padre, sia prima della separazione (allorquando ha reso vittima di violenza assistita o Per_1 indiretta, per gli atti di sopraffazione verbale e fisica posti in essere nei confronti del coniuge in presenza del minore) che nelle fasi successive ed anche nel corso della presente controversia, ha già messo in pericolo la crescita serena dei minori.
Oltre a non aver più versare alcuna somma alla madre convivente per il mantenimento dei figli, dichiarando di non essere intenzionato a farlo “neanche ove così fosse disposto” (v. verbale udienza del 14.5.2024), il come si ricava dai capi d'imputazione del decreto CP_1 di giudizio immediato, emesso nei confronti del resistente in data 11.9.2024 - in data
16.7.2024 inviava alcuni messaggi sul cellulare della figlia , sui quali scriveva “digli CP_2
a mamma che sta facendo troppo la pagliaccia però” e “ non ti preoccupare arrivo Pt_2 dove dico io tranquilla con chi parli al telefono ci arrivo tranquilla ancora non ai capito o
7 con me o con nessuno capito e puoi stare tranquilla per questo tempo assicuro io può essere chi vuole a me non mi interessa niente ok mi metto pure con ” (v. decreto di CP_5 giudizio immediato nel proc. iscritto al n. 1570/2024 RGNR, depositato dalla ricorrente l'8.5.2025).
Gli elementi sopra trascritti si coniugano con le risultanze delle osservazioni compiute sui minori che, sin dal primo approccio con lo specialista incaricato, hanno rivelato malesseri e difficoltà, tali da far concludere l'esperto per la necessità di sostegno psicologico (v. relazione depositata il 23.10.2024, da cui risulta che nei disegni sulla famiglia ha Per_1 rappresentato il padre con tratti aggressivi e che mostra sentimenti di autostima CP_2 negativa e sensazione di minaccia e controllo); all'esito dei percorsi disposti in corso di causa, comunque, pare aver recuperato un buon equilibrio, mentre per si Per_1 CP_2 consiglia la prosecuzione del percorso intrapreso (v. relazione depositata il 21.3.2025).
Alla luce degli inequivoci elementi raccolti dagli esperti incaricati, coincidenti con le risultanze dell'istruttoria svolta (SIT, denunce e documenti), ritiene il Collegio che i descritti comportamenti lesivi e disfunzionali del costituiscano un pericolo per la crescita CP_1 armoniosa dei minori e per il loro benessere psico-fisico: nè esistono al momento sufficienti garanzie di superamento delle condotte disfunzionali che hanno finora caratterizzato l'agire del anche con i figli, superamento che richiederebbe quantomeno la volontaria CP_1 frequentazione di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, all'esito del quale potrebbe essere rivalutato il recupero delle competenze oggi carenti.
Considerato l'esclusivo interesse dei minori stessi, reputa dunque il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di affidamento esclusivo e collocazione dei figli presso la madre, cui va attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per i figli (come iscrizione scolastica, trasferimento di residenza, cure e trattamenti sanitari ecc.).
Tuttavia, considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine all'esistenza di rapporti consuetudinari, soprattutto con , le visite paterne possono continuare a svolgersi, Per_1 con le modalità già oggi vigenti.
Infine, ritenutane la necessità nell'interesse della minore, va altresì disposta la prosecuzione del progetto di sostegno individuale psicologico assicurato dal Servizio incaricato a CP_2
come consigliato nell'ultima relazione depositata.
[...]
8 5. Per ciò che concerne le questioni di natura economica, va subito stabilita l'entità della contribuzione del padre al mantenimento dei figli, da determinare in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c..
Nel caso che occupa, il resistente – operaio agricolo a tempo determinato – ha depositato un
CUD, attestante la percezione di reddito da lavoro nel 2022 per euro 4.832; pur in mancanza di dichiarazioni aggiornate, ha inoltre depositato l'estratto conto corrente, da cui risulta la percezione di stipendi mensili da lavoro agricolo, versati nel 2023 da diverse società (Nuova
Calabria Fruit e per importi variabili da 500 a 1.390,00 euro al mese, oltre a Controparte_6 euro 189 di A.U. erogato dall' e oltre ad indennità NASPI: appare dunque equo e CP_7 proporzionato, in relazione alla capacità di lavoro ed ai redditi prodotti, il contributo di euro
300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio), così confermandosi l'assegno determinato in corso di causa.
Va inoltre stabilito che spetta alla quale madre convivente, il 100% dell'A.U. erogato Pt_2 dall' . CP_7
Resta fermo l'obbligo, per entrambi i genitori, di contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze dei figli, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
7. Avuto riguardo alla soccombenza sulla domanda di addebito, il resistente va condannato alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in favore dello Stato, con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile basso, complessivamente in euro 1.986,00 per onorario (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 574,00 per la fase introduttiva, euro 1204,00 per la fase istruttoria, euro 1.384,00 per la fase decisoria, tutto da ridurre a metà, ex art. 130 DPR 115/2002), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da con ricorso Parte_2 depositato in Cancelleria il 13.02.2024, nei confronti di ogni altra istanza, CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, per colpa del marito resistente;
- affida i figli minori ed in via esclusiva alla madre, Per_1 CP_2 attribuendo alla stessa il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per i figli;
9 - conferma per le visite i provvedimenti vigenti, e dispone che i servizi incaricati proseguano il percorso di sostegno psicologico alla minore Persona_4
- condanna il resistente al pagamento, nei confronti della e a titolo di contribuito Pt_2 al mantenimento dei due figli, di una somma mensile pari ad euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice, disponendo inoltre che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) necessarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
- dispone che l'Assegno Unico erogato dall' spetti interamente alla quale madre CP_7 Pt_2 convivente dei due figli minori;
- condanna il resistente a rifondere in favore dello Stato le spese di lite, liquidate in
€1.986,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
RI SA EN ER IO
10