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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 5.3.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1781 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “locazione”, pendente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Po n. 3, presso lo studio dell'avv. Simona Brizzi, che lo rappresenta e difende in giudizio come da procura in atti;
ATTORE - INTIMANTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO - INTIMATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietario di Parte_1 due immobili ubicati nel Comune di Santa Fiora, via Davide Lazzaretti nn. 12 e 14, concessi in locazione abitativa al sig. con contratto del 6.8.2020 - della CP_1 durata di anni 4+4 -, ha chiesto all'intestato Tribunale di convalidare lo sfratto per finita locazione al 31.7.2024, segnalando d'aver trasmesso al convenuto il diniego di rinnovo pagina 1 di 4 del contratto alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. a) della L. 431/98, per la necessità di destinare il bene ad abitazione propria e di sua madre.
All'udienza del 6.11.2024, il Giudicante rilevava d'ufficio l'inammissibilità dell'attivato procedimento di convalida, a fronte del fatto che lo stesso presupponesse l'avvenuta scadenza del contratto - per decorso del termine legale o contrattuale - al momento della notifica dell'intimazione e non fosse quindi esperibile per ottenere il rilascio dell'immobile a seguito di recesso esercitato da una delle due parti contrattuali né in caso di diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione.
Disposto pertanto il mutamento del rito, e invitate le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, con ordine all'intimante di notificare gli atti al convenuto non costituito, quest'ultimo veniva dichiarato contumace all'udienza del 5.3.2025, all'esito della quale il Giudice incamerava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della cessazione, alla scadenza del 31.7.2024, del contratto di locazione intercorrente tra
(siglato per il tramite della madre, essendo all'epoca minorenne) e Parte_1
in relazione agli immobili siti nel Comune di Santa Fiora, via Davide CP_1
Lazzaretti nn. 12 e 14, per quanto di seguito considerato.
È agli atti il contratto di locazione abitativa concluso, fra le parti, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della L. 431/1998, ossia per la durata di quattro anni a decorrere dal 1°.8.2020, salvo rinnovo per un quadriennio in caso di mancato diniego di rinnovo alla prima scadenza
(all. 1 della citazione).
L'attore ha, inoltre, dimostrato d'aver comunicato la propria disdetta al conduttore, nel rispetto del termine semestrale, a ritroso, previsto contrattualmente, con la raccomandata ricevuta dal destinatario il 22.11.2023, a motivo dell'intenzione di destinare l'immobile ad abitazione propria e di sua madre (all. 2).
Tale comunicazione negoziale (recettizia), nella parte in cui recante l'enunciazione della volontà di destinare l'immobile locato a uso abitativo proprio e della propria madre, mercé il rinvio alla disposizione di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 3 della legge sulle locazioni abitative, ha un contenuto di significazione compiutamente intellegibile,
pagina 2 di 4 puntuale e determinato, in breve idoneo a mettere al corrente il conduttore delle ragioni del denegato rinnovo.
Tanto basta a ritenere tale comunicazione idonea a produrre la cessazione del contratto, ai fini della declaratoria in dispositivo.
In proposito giova ricordare che, secondo la corte nomofilattica, “In tema di locazione di immobili destinati a uso abitativo affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, non è necessario che fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità” (cfr. Cass. n.
17577/2013).
In altri termini, a meno di voler supporre che il giudizio, introdotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 4 della L. 431/1998 e 30 della L. 392/1978, si risolva in un processo alle intenzioni, deve escludersi che il locatore sia onerato di provare la serietà dell'intento indicato a motivo del diniego di rinnovazione del contratto di locazione abitativa, alla prima scadenza, apprestando la legge dei meccanismi di controllo ex post, sufficienti allo scopo, e anche avuto riguardo alla gravità delle conseguenze sanzionatorie, in caso di abuso di disdetta (36 mensilità dell'ultimo canone percepito).
Ciò posto, la stessa comunicazione di diniego del rinnovo contrattuale versata in atti, risulta idonea a impedire la prosecuzione del rapporto locativo, oltre la data di sua prima scadenza;
non emergono circostanze da cui inferire la non realizzabilità (in concreto) dell'intento propalato dal locatore a ragione della disdetta.
Da ciò, l'accoglimento della domanda sin qui esaminata, diretta all'accertamento della legittimità del recesso e della condanna del conduttore a rilasciare il bene entro la data che, ai sensi dell'art. 56 della L. 392/1978, va fissata al 31.3.2025.
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di locazione abitativa inerente agli immobili siti nel Comune di Santa Fiora, via Davide Lazzaretti nn. 12 e 14, è cessato, per diniego di rinnovo alla prima scadenza, alla data del 31.7.2024;
2) visto l'art. 56 della L. 392/78, fissa per il rilascio la data del 31.3.2025;
3) condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in euro 307,41 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 5.3.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'udienza del 5.3.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1781 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “locazione”, pendente tra
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Grosseto, Parte_1 C.F._1 via Po n. 3, presso lo studio dell'avv. Simona Brizzi, che lo rappresenta e difende in giudizio come da procura in atti;
ATTORE - INTIMANTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO - INTIMATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietario di Parte_1 due immobili ubicati nel Comune di Santa Fiora, via Davide Lazzaretti nn. 12 e 14, concessi in locazione abitativa al sig. con contratto del 6.8.2020 - della CP_1 durata di anni 4+4 -, ha chiesto all'intestato Tribunale di convalidare lo sfratto per finita locazione al 31.7.2024, segnalando d'aver trasmesso al convenuto il diniego di rinnovo pagina 1 di 4 del contratto alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. a) della L. 431/98, per la necessità di destinare il bene ad abitazione propria e di sua madre.
All'udienza del 6.11.2024, il Giudicante rilevava d'ufficio l'inammissibilità dell'attivato procedimento di convalida, a fronte del fatto che lo stesso presupponesse l'avvenuta scadenza del contratto - per decorso del termine legale o contrattuale - al momento della notifica dell'intimazione e non fosse quindi esperibile per ottenere il rilascio dell'immobile a seguito di recesso esercitato da una delle due parti contrattuali né in caso di diniego di rinnovo alla prima scadenza del contratto di locazione.
Disposto pertanto il mutamento del rito, e invitate le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, con ordine all'intimante di notificare gli atti al convenuto non costituito, quest'ultimo veniva dichiarato contumace all'udienza del 5.3.2025, all'esito della quale il Giudice incamerava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento della cessazione, alla scadenza del 31.7.2024, del contratto di locazione intercorrente tra
(siglato per il tramite della madre, essendo all'epoca minorenne) e Parte_1
in relazione agli immobili siti nel Comune di Santa Fiora, via Davide CP_1
Lazzaretti nn. 12 e 14, per quanto di seguito considerato.
È agli atti il contratto di locazione abitativa concluso, fra le parti, ai sensi dell'art. 1, co. 3 della L. 431/1998, ossia per la durata di quattro anni a decorrere dal 1°.8.2020, salvo rinnovo per un quadriennio in caso di mancato diniego di rinnovo alla prima scadenza
(all. 1 della citazione).
L'attore ha, inoltre, dimostrato d'aver comunicato la propria disdetta al conduttore, nel rispetto del termine semestrale, a ritroso, previsto contrattualmente, con la raccomandata ricevuta dal destinatario il 22.11.2023, a motivo dell'intenzione di destinare l'immobile ad abitazione propria e di sua madre (all. 2).
Tale comunicazione negoziale (recettizia), nella parte in cui recante l'enunciazione della volontà di destinare l'immobile locato a uso abitativo proprio e della propria madre, mercé il rinvio alla disposizione di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 3 della legge sulle locazioni abitative, ha un contenuto di significazione compiutamente intellegibile,
pagina 2 di 4 puntuale e determinato, in breve idoneo a mettere al corrente il conduttore delle ragioni del denegato rinnovo.
Tanto basta a ritenere tale comunicazione idonea a produrre la cessazione del contratto, ai fini della declaratoria in dispositivo.
In proposito giova ricordare che, secondo la corte nomofilattica, “In tema di locazione di immobili destinati a uso abitativo affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, non è necessario che fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità” (cfr. Cass. n.
17577/2013).
In altri termini, a meno di voler supporre che il giudizio, introdotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co. 4 della L. 431/1998 e 30 della L. 392/1978, si risolva in un processo alle intenzioni, deve escludersi che il locatore sia onerato di provare la serietà dell'intento indicato a motivo del diniego di rinnovazione del contratto di locazione abitativa, alla prima scadenza, apprestando la legge dei meccanismi di controllo ex post, sufficienti allo scopo, e anche avuto riguardo alla gravità delle conseguenze sanzionatorie, in caso di abuso di disdetta (36 mensilità dell'ultimo canone percepito).
Ciò posto, la stessa comunicazione di diniego del rinnovo contrattuale versata in atti, risulta idonea a impedire la prosecuzione del rapporto locativo, oltre la data di sua prima scadenza;
non emergono circostanze da cui inferire la non realizzabilità (in concreto) dell'intento propalato dal locatore a ragione della disdetta.
Da ciò, l'accoglimento della domanda sin qui esaminata, diretta all'accertamento della legittimità del recesso e della condanna del conduttore a rilasciare il bene entro la data che, ai sensi dell'art. 56 della L. 392/1978, va fissata al 31.3.2025.
Le spese di lite, comprensive della mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di locazione abitativa inerente agli immobili siti nel Comune di Santa Fiora, via Davide Lazzaretti nn. 12 e 14, è cessato, per diniego di rinnovo alla prima scadenza, alla data del 31.7.2024;
2) visto l'art. 56 della L. 392/78, fissa per il rilascio la data del 31.3.2025;
3) condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in euro 307,41 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 5.3.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4