Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento con cui il procuratore generale rigetti l'istanza di avocazione delle indagini relativa a denuncia concernente fatti già esaminati in diverso procedimento ed in relazione ai quali il pubblico ministero ha ritenuto di non chiedere la riapertura delle indagini, trattandosi di provvedimento non avente natura giurisdizionale ed insuscettibile di essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale può essere esercitata nei soli casi previsti dagli artt. 412 e 413 cod. proc. pen., non essendo prevista per l'ipotesi dell'omessa richiesta di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen.)
Commentari • 3
- 1. Art. 413 - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 412 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penalehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 414 - Riapertura delle indaginihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2017, n. 38455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38455 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
38455-17 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Ord. n. sez. 1526 presidente rel. Paoloni Giacomo CC 19/07/2017- Maurizio Gianesini Stefano Mogini R.G. n. 8540/2017 Orlando Villoni Emilia Anna Giordano ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di ON IN, nata a [...] il [...], persona offesa, avverso il decreto del 06/02/2017 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;
esaminati il ricorso e gli atti ad esso relativi;
udita in camera di consiglio la relazione del presidente Giacomo Paoloni. FATTO E DIRITTO 1. Per mezzo del difensore la persona offesa da ipotizzato reato di calunnia (correlato all'originaria accusa di bancarotta fraudolenta rivoltale) IN TI impugna per cassazione, denunciandone l'asserita "abnormità", il decreto con cui il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di avocazione delle indagini relative al procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Latina al n. 2481/16 del registro dei fatti non costituenti reato (mod. 45). Dedotta abnormità del provvedimento reiettivo dell'istanza (abnormità riaffermata con memoria 11/07/2017) discendente da pregiudiziale "illegittimità, ingiustizia e omissività", traducentesi in sostanziale diniego dell'esercizio dell'azione penale, del provvedimento con cui il pubblico ministero di Latina ha respinto il 26/01/2017, disponendo l'archiviazione, il predetto procedimento n. 2481/16-mod. 45, facendo rinvio alle emergenze di più complesse indagini svoltesi presso l'autorità Fad" giudiziaria di GI (competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.) nei confronti dell'ex giudice fallimentare Antonio Lollo e di più curatori fallimentari, tra cui il commercialista Marco Viola, resisi protagonisti di plurimi episodi di corruzione nella gestione di numerosi fallimenti dichiarati dal Tribunale di Latina nel periodo 2007-2015 (episodi attuati nel quadro di un diffuso progetto corruttivo organizzato e diretto dal giudice Lollo, reo confesso). Illegittimità dell'operato del pubblico ministero di Latina derivante dall'aver questi acquisito materiale documentario (dichiarazioni del Lollo e del Viola rese all'A.G. perugina) e, quindi, compiuto atti di indagine senza aver richiesto, a fronte di anteriore archiviazione di procedimento relativo a doglianze della TI, la previa riapertura delle indagini al Giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 414 cod. proc. pen.
2. Le censure delineate con il ricorso, frutto di non pertinente individuazione delle norme processuali di riferimento, sono all'evidenza, prima che palesemente infondate, pacificamente indeducibili, sì da investire la stessa ricevibilità dell'atto impugnatorio, imponendone l'immediata declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.
2.1. Costituisce, in vero, dato affatto pacifico (ius receptum) che la categoria giuridica della abnormità è suscettibile di applicazione a soli atti aventi natura giurisdizionale ed è, per ciò stesso, completamente estranea ai provvedimenti del pubblico ministero (come di qualsiasi altra parte processuale), privi di valenze giurisdizionali e che, in quanto tali, non possono qualificarsi come abnormi, né possono considerarsi impugnabili (con qualsiasi mezzo e men che mai con il ricorso per cassazione, avuto riguardo alla patente preclusione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.), quand'anche in tesi virtualmente illegittimi (cfr.: Sez. U, n. 3456 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. 6 n. 12113 del 14/01/2004, Cuva, Rv. 227988). Illegittimità che ad ogni buon conto nel caso di specie certamente non è ravvisabile proprio alla luce degli elementi conoscitivi forniti dalla stessa ricorrente. Come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il Procuratore generale distrettuale può esercitare il potere di avocazione nei soli due casi tassativamente previsti dall'art. 412 cod. proc. pen., cioè in caso di inerzia del pubblico ministero in punto di esercizio dell'azione penale o, in alternativa, di omessa richiesta di archiviazione nonché in caso di fissazione dell'udienza camerale ex art. 409, comma 3, cod. proc. pen. Di tal che detto potere avocativo non è esercitabile nell'ipotesi di mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. su istanza della persona offesa (Sez. 6, n. 18175 del 04/11/2002, dep. 2003, Cocciante, Rv. 224921). Pets 2 2.2. Ciò premesso, nessuna illegittimità è ravvisabile (diversamente da quanto si adduce nel ricorso) nella mancata richiesta di riapertura delle indagini da parte del pubblico ministero di Latina. Per la semplice ragione che le censure prospettate dalla ricorrente persona offesa hanno dato luogo ad una iscrizione nel sotto-registro dei fatti non costituenti reato (reg. mod. 45 ex art. 335 cod. proc. pen.), vale a dire di fatti valutati non integranti nessuna specifica notitia criminis. L'avvenuta acquisizione di documenti presso l'A.G. di GI risponde, se mai, alla commendevole esigenza di verifica di tale assunto (esistenza o non di una reale notizia di reato) in funzione propedeutica dell'eventuale rinnovato espletamento di indagini (e, dunque, in vista di un possibile esercizio dell'azione penale), richiedente per l'appunto una previa riapertura delle indagini. L'apprezzamento negativo degli esiti di tale verifica compiuto, nel rispetto dei poteri di iniziativa suoi propri, ha determinato pubblico ministero di Latina alla legittima diretta archiviazione ("cestinazione") del procedimento iscritto nel registro mod. 45-f.n.c.r. Determinazione insuscettibile di avocazione da parte del Procuratore generale territoriale (cfr.: Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148; Sez. 7, n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926; Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085). All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equamente fissata in misura di euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 luglio 2017 Il Presidente estensore Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 1 AGO 2017 IL FUNZIONARI GIUDIZIARIO ŠAJ E T Dott.ssa Silvina PUCCHIO R T O O C N 3