Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16790/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/05/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1
(Na) al Viale Dei Pini Nord n. 28, presso lo studio dell'Avv. BISOGNI FERDINANDO (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ),in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Piazza Plebiscito n. 1 in CP_1
- Appellata contumace
È presente il difensore dell'appellante che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
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TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Giugliano in Campania Parte_1 C.F._1
(Na) al Viale Dei Pini Nord n. 28, presso lo studio dell'Avv. BISOGNI FERDINANDO (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ),in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Piazza Plebiscito n. 1 in CP_1
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 7.07.2022, la sig.ra Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 1450/2022, pubblicata il 19.01.2022 dal Giudice di
[...]
Pace di in persona della Dott.ssa Brognoli Raffaella, nel procedimento recante CP_1
R.G. n. 85407/2019, con cui veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza Ingiunzione n.
MITPRNAUTG 00020925 del 17.01.2017, Rif. Prot. proc. MITPRNAUTG 00374311 del
20.09.2016, notificata il 14.11.2019 all'appellante, che ingiungeva il pagamento della somma di 353,62 euro.
Tale ingiunzione traeva origine dal verbale di contestazione n. SCV/0004773630,
R.G. n. 2154960, del 01.04.2016, notificato il 04.05.2016, per la violazione di cui all'art. 142 co. 8 C.d.S., per aver “superato di oltre 10 km/h e non oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocità previsti per la categoria di veicolo”, commessa in data 1.04.2016 alle ore 16:25 sulla Tangenziale di Napoli A56 direzione est al km 2,315, accertata attraverso il sistema SICVe di misurazione della velocità.
Con l'atto di appello l'appellante ha lamentato l'omessa, errata e contradditoria motivazione in merito alle eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione alla tardività dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione prefetti-
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zia ed all'omessa prova della taratura del sistema di rilevamento delle velocità SICVe
Tutor.
Con il primo motivo di appello, la parte lamenta che “il Giudicante di prime cure ha totalmente omesso di valutare l'eccezione formulata in primo grado dall'odierno appellante, con la quale evidenziava la tardiva emissione dell'Ordinanza Ingiunzione, oltre il termine di giorni 210 dalla data di ricezione del Ricorso in Opposizione al verba- le”.
Pur condividendosi l'assunto afferente all'omessa valutazione, questo Giudice, chiamato a valutare detta eccezione, la ritiene infondata per l'elementare evidenza che la documentazione prodotta dall'appellante non è idonea a provare che il Ricorso al
Prefetto sia pervenuto in data 15 giugno 2016.
Invero la ricevuta di invio e l'avviso di ricevimento presenti nella produzione di parte si riferiscono ad una raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata dall'Avvocato Ferdinando Bisogni (cfr. individuazione del mittente), laddove il ricorso al Prefetto risulta riferibile esclusivamente alla ricorrente, signora la Parte_1
quale, nel corpo dello stesso, si è limitata unicamente ad individuare lo studio del difensore quale domicilio eletto cui inoltrare le comunicazioni in ordine all'esito dell'impugnativa.
Non vi è certezza alcuna, pertanto, che la missiva inoltrata dall'Avvocato Bisogni sia concretamente riferibile al ricorso che ha dato origine all'ordinanza prefettizia impugnata.
Il motivo va, pertanto, disatteso.
Con il secondo motivo di appello la signora assume che “il Giudi- Parte_1
cante di prime cure ha altresì omesso di esprimersi in merito alla eccezione sollevata dall'Appellante nel giudizio di primo grado, circa la regolarità ed attendibilità del sistema di rilevamento della velocità Sicve – Tutor, in quanto nel verbale non vi era
l'attestazione che fosse stato effettuato il Controllo Periodico D.Lgs n. 215/1996 e del
D.Lgs. n. 81/2008. Nè, tantomeno, era stata offerta alcuna prova documentale dalla
P.A., rimasta contumace”.
Ha, quindi, richiamato pronunzie della Corte Costituzionale (sentenza n.
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113/2015) e della Corte di Cassazione (sez. II, con la Sentenza n. 22499/2018).
Va, in primo luogo, riconosciuta la fondatezza dell'omessa valutazione, da parte del Giudice di Pace, del motivo di impugnativa correlato al difetto di prova della taratura dell'apparecchiatura e dei controlli di regolare funzionamento.
Sul punto occorre segnalare che nel verbale notificato all'appellante si rinviene la laconica indicazione che l'infrazione era stata accertata a mezzo del sistema SICVe omologato con decreto n.3999 del 24 dicembre 2004 e successive estensioni.
Al contempo va segnalato che la resistente amministrazione, nel corso del giudi- zio di primo grado, ha omesso di costituirsi ed, in ogni caso, di depositare documenta- zione;
in particolare non ha prodotto certificati di taratura o di regolazione funziona- mento né ha fornito concreti elementi di prova a sostegno delle periodiche verifiche di funzionalità effettuate.
Orbene occorre quindi accertare se sia sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione irrogata, la mera menzione, nel verbale di accertamento, della regolare omologazione dell'apparecchio (mediante richiamo al relativo decreto, nel caso di specie n.3999 del 24 dicembre 2004, ovvero data quanto mai lontana da quella dell'accertamento) ovvero se l'Amministrazione sia tenuta a fornire la prova della omologazione, della taratura e della manutenzione dello strumento elettronico di rilevazione.
Questo Tribunale, conformemente alle numerose pronunzie di merito rese sul punto, ritiene di dover aderire alla seconda opzione.
Preme infatti evidenziare che, quanto alla necessità di verifiche periodiche di fun- zionamento dell'apparecchio elettronico di rilevazione della velocità, la Corte Costitu- zionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015 ha dichiarato illegittimo l'art. 45 comma 6
d.lgs. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero essere sottoposte alle predette verifiche periodiche, e ciò sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori.
La mancanza di dette verifiche è, infatti, suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità
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a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, anche se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovuti all'invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di compromettere l'affidabilità, con potenzia- le compromissione anche della "fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale".
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui sopra, tutte le ap- parecchiature di misurazione della velocità devono, quindi, essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Civ. 533/2018), non essendo sufficiente che il verbale riporti il certifica- to di taratura ed il regolare compimento di verifiche di funzionalità.
Osserva il Tribunale che la prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura al momento della contestazione dell'infrazione non può ritenersi insita, o meglio, ricollegarsi al peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente è la querela di falso.
Nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento, infatti, il predetto verbale fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione senso-riale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese
(Cass. Civ. 6565/2007); evidentemente, il verbale non riveste fede privilegiata, e quindi non può far fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione, frutto di mera perce- zione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento della strumentazione elettronica, allorché e nell'istante in cui ebbe a rilevare a carico dell'appellante il contestato eccesso di velocità.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie, con particolare riferimento al valore probatorio da attribuire al verbale di accertamento nei termini sopra indicati, si osserva che la prova della omologazione e della taratura nonché della sottoposizione dell'apparecchio a periodici controlli di funzionalità avrebbe dovuto essere fornita
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dall'appellata amministrazione, che, invece, nulla ha documentato al riguardo;
né tale onere probatorio può essere eluso mediante il semplice richiamo al diritto di accesso alla documentazione, contenuto nel verbale, atteso che, qualora tale diritto non sia stato azionato ed il verbale sia stato impugnato in sede giudiziale, sarà, in ogni caso, onere dell'amministrazione produrre tale documentazione, accompagnando, eventual- mente tale produzione, ad una richiesta di statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite che valorizzi l'inerzia del trasgressore.
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'articolo
142 comma 8 codice della strada, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchi autovelox, non è infatti necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura (Cass. Civ. 17574/2021).
In buona sostanza la prova della effettuazione della taratura, unitamente alla di- mostrazione del compimento delle periodiche verifiche di funzionamento, deve essere fornita dall'amministrazione attraverso la produzione delle relative certificazioni (Cass.
Civ. 11776/2020; 32369/2018; 9645/2016).
La Corte costituzionale con la citata sentenza 113 del 2015 ha inoltre evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione dell'articolo 45 decreto legislativo
285/1992 ed il successivo articolo 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle viola- zioni.
È tale disposizione che invero armonizza in modo razionale le esigenze della tute- la della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertamento delle violazioni e dall'irro- gazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.
Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità del
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mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato (vedi ancora sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015), fermo però che le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento mediante la taratura ed il controllo periodico.
Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di con- temperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato.
Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate (Cass. Civ. 5227/2018).
Pertanto, la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pre- giudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto; a fronte di tale contestazione sarà l'amministrazione gravata dall'onere di depositare la certificazione di taratura.
Le contestazioni dell'opponente, odierno appellante, circa la mancanza di taratu- ra e dei controlli di funzionamento afferisce direttamente all'idoneità della fonte di prova impiegata per l'accertamento dell'infrazione, idoneità che l'amministrazione è tenuta a dimostrare.
Solo ove tale prova sia stata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annulla-mento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunque malfun- zionante (Cass. Civ. 5227/2018).
Tali principi sono stati di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione con specifico riferimento al sistema di rilevamento della velocità denominato “tutor”; invero con la sentenza del 06/03/2023 n.6579 ha specificamente confermato che
“l'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparec- chiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di conte-
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stazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodi-ca, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata”.
Nel caso in esame, la resistente amministrazione non ha fornito prova né della omologazione, né della taratura dell'apparecchio elettronico di rilevamento della velocità, né, ancora, delle periodiche verifiche di funzionamento concretamente effettuate.
Per le considerazioni che precedono, in riforma dell'impugnata sentenza, va an- nullata l'ordinanza ingiunzione prefettizia sopra indicata nei suoi estremi.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/ 2014 (scaglione fino ad euro 5.200,00, valori minimi in ragione della serialità e semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio), con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
➢ accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla ordinanza Ingiunzione n. MITPRNAUTG 00020925 del 17.01.2017, Rif. Prot. proc.
MIT-PRNAUTG 00374311 del 20.09.2016;
➢ condanna la al pagamento delle spese processuali relative al Controparte_1
primo grado di giudizio, in favore di che si liquidano in euro 43,00 Parte_1
per spese (solo ove sia documentato il pagamento del contributo unificato) ed eu- ro 160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese gene- rali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
➢ condanna la al pagamento delle spese processuali del secondo Controparte_1
8
grado di giudizio, in favore di che si liquidano in euro 64,50 per spe- Parte_1
se (solo ove sia documentato il pagamento del contributo unificato e del bollo) ed
€ 200,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore di- chiaratosi antistatario.
È verbale
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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