Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7481
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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La "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione delle servitù, postula un comportamento del proprietario del bene che, volontariamente anche se non spontaneamente e per spirito di liberalità, metta il bene medesimo a disposizione di una collettività di persone considerate "uti cives", consentendone in modo continuativo l'uso, al fine di soddisfare le esigenze di un numero indeterminato di individui.

Commentario1

  • 1Servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam”: elementi costitutivi e prova
    Sergio Di Mariano · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2019

    La “dicatio ad patriam”, quale modalità di costituzione di una servitù di uso pubblico, deve essere provata dalla Amministrazione Pubblica che la invoca, con particolare riferimento alla protrazione ultraventennale dell'uso pubblico. Il proprietario del bene assoggettato a servitù di uso pubblico è tenuto ad un comportamento passivo, consistente nella tolleranza all'esercizio della servitù da parte della collettività e deve, pertanto, evitare di compiere atti che possano rendere impossibile o eccessivamente gravosa l'esercizio della stessa. Con sentenza n. 2701/18 depositata il 05/12/2018, il Giudice di Pace di Catania ha affrontato la questione relativa alla costituzione di una servitù …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7481
Data del deposito : 4 giugno 2001

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