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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13464 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. LOMBARDI EDUARDO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Lucci, n. 137;
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. NATY FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via R. Bracco, n. 15;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024, e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_2 in Napoli il 20/06/1992, e che dalla loro unione era nato il figlio
1 (nato a [...] il [...]), esponevano che nel corso Per_1 degli anni la loro unione, un tempo felice, si era progressivamente incrinata per diversità di carattere e di interessi che erano causa di continui dissidi e dissapori;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
06/09/2024, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) per il figlio maggiorenne poiché Persona_2 economicamente autosufficiente sul piano economico non verrà corrisposta alcuna somma a titolo di mantenimento;
2) il Sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra Controparte_2
la somma di euro 100,00 rivalutabili annualmente Controparte_1 secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione relativa alla divisione di beni mobili ed immobili in comune
e degli arredi della casa coniugale, degli effetti personali, gioielli e doni di nozze.
4) I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare gli eventuali cambiamenti di domicilio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente
2 decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1
e (atto n. 198, parte II, S. A, SEZ.
[...] Controparte_2
C, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/4/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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