Sentenza 16 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2013, n. 24937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24937 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 05/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 4070
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 11872/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB LU N. IL 17/12/1978;
avverso l'ordinanza n. 2854/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZA, del 12/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio il quale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 dicembre 2012 il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, ha rigettato l'istanza proposta da RB UC di remissione del debito per spese processuali e di mantenimento in carcere, pari ad Euro 192312,25, ritenendo insussistente sia il presupposto della regolarità della condotta, risultando dalle informative di polizia che l'istante, dopo l'ultima condanna, pur essendosi dato a stabile lavoro, non aveva però evitato frequentazioni con pregiudicati;
sia il presupposto delle disagiate condizioni economiche, risultando dalle informative della Guardia di Finanza di Cosenza che l'istante, pur non avendo prodotto reddito per l'anno 2010, era titolare di partita IVA per lo svolgimento di attività di ristorazione con somministrazione ed in data 26 gennaio 2010 aveva posto in essere un negozio giuridico relativo alla compravendita di un'azienda del valore di Euro 12.236,00, circostanza che induceva a ritenere sussistente un occultamento dei redditi prodotti.
2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza), deducendo, più specificamente, che il giudice del merito: a) aveva valutato la regolarità della condotta facendo riferimento al periodo successivo alla condanna (id est alla condotta in libertà) e non invece al periodo di de-tenzione (inframuraria e domiciliare) non breve, sofferto dell'istante; b) aveva ritenuto che un unico ed occasionale incontro con pregiudicati potesse integrare, di per sè solo, una condotta irregolare, pur in assenza, nella segnalazione, di qualsiasi accertamento circa l'effettiva consapevolezza da parte dell'istante di tale condizione soggettiva delle persone incontrate;
c) aveva ritenuto insussistente il presupposto delle disagiate condizioni economiche, valorizzando il solo dato dell'acquisizione da parte dell'istante, nei primi mesi del 2010, di un locale di ristorazione, incongruamente desumendo da tale evento, induttivamente, un non accertato occultamento di redditi, prescindendo completamente da qualsiasi riferimento al reddito prodotto da tale attività e, quel che più rileva, all'entità del debito oggetto dell'istanza di remissione, al cui pagamento il ricorrente non era obiettivamente in grado di provvedere con le sue scarne risorse economiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione proposta nell'interesse di RB UC è fondata per le ragioni di seguito esposte.
La decisione reiettiva del richiesto beneficio risulta infatti incongruamente basata, per un verso, sul carattere asseritamente non disagiato delle condizioni economiche dell'istante, che consentirebbero l'adempimento del suo debito verso l'erario (apprezzamento questo, per altro, svolto senza procedere ad un'esaustiva comparazione, in concreto, fra la situazione economica del RB e l'entità effettiva del debito in discussione); per altro verso, sulla valutazione, quale elemento ostativo alla concessione del beneficio, del comportamento tenuto in libertà dall'istante, negativamente apprezzato, enfatizzando il contenuto di un'informativa dei Carabinieri, che si limitava ad indicazioni nominative e cronologiche relative ad alcuni individui con i quali l'interessato era stato "notato e controllato".
Al riguardo occorre però considerare che in base alla più recente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 1, n. 13611 del 13/03/2012 - dep. 12/04/2012, Valenti, Rv. 252291) alla quale il Collegio intende dare continuità, ai fini della remissione del debito in favore di condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto "regolare condotta", detto ultimo requisito, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, va verificato con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, come già poteva desumersi dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui richiamava, per la nozione di "regolare condotta", l'art. 30-ter, u.c. stesso ordinamento, e come appare oggi indubitabile, alla stregua del sopravvenuto art. 6 del cit. T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, nel disciplinare il medesimo istituto (a seguito dell'abrogazione del citato art. 56 dell'ordinamento penitenziario), distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, viceversa, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario (Cass., Sez. 1, 19/06/2003, n. 29193). Ciò posto si appalesa in violazione di legge la motivazione impugnata, là dove, in contrasto con il principio detto, ha ritenuto insussistente il requisito della regolare condotta dell'istante non già in riferimento a quella tenuta nel corso della de-tenzione, ma evocando la condotta tenuta in libertà.
5.2 Il provvedimento impugnato, per altro, si appalesa, sfornito di motivazione laddove si tiene presente l'evoluzione interpretativa operata nel tempo dal giudice di legittimità in relazione all'istituto della remissione del debito erariale derivante dalle spese del processo e da quelle per il mantenimento in carcere, evoluzione peraltro evocata ed invocata dalla difesa ricorrente. Anche la disponibilità di risorse economiche in grado di soddisfare il debito erariale non esclude di per sè lo stato di disagio economico, hanno affermato i supremi giudici (Cass., Sez. 1, 3.06.1997 n. 2932; Cass., Sez. 1, 15 febbraio 2008, Scaturchio) allorché l'adempimento del debito determinerebbe per il debitore gravi difficoltà nel far fronte ad elementari esigenze di vita. Ed invero, sempre secondo il superiore insegnamento (Cass. pen., sez. 2, 28.12.1984 n. 3926; Sez. 1, 2008, ric. Scaturchio cit.) ricorre il requisito di legge dello stato di indigenza nella ipotesi in cui l'adempimento del debito, comportando un notevole squilibrio del bilancio domestico, determinerebbe una seria compromissione delle possibilità di recupero e di reinserimento sociale dell'interessato. Senza omettere la fondamentale considerazione, sempre affermata dal giudice di legittimità (Cass. pen. 8 marzo 1994, Spagnolo) che il requisito delle disagiate condizioni economiche non va inteso nel senso che sia necessario uno stato di assoluta indigenza, essendo sufficiente una situazione caratterizzata da difficoltà e ristrettezze economiche che, in riferimento a parametri di normalità, non consentono di far fronte alle fondamentali esigenze di vita.
E nel caso di specie il debito erariale supera la considerevole somma di Euro 192.000,00.
Dalle esposte considerazioni discende la necessità, per il decidente investito della domanda di remissione del debito per spese processuali, di una valutazione complessiva circa le condizioni economiche del richiedente, da operare con criteri di ragionevolezza, valutazione non disgiunta da puntuali considerazioni in ordine agli effetti dell'adempimento della pretesa erariale sulle condizioni di vita dell'interessato e sulle conseguenze relative alle finalità costituzionali della detenzione.
6. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Cosenza perché riesamini la domanda del ricorrente alla luce dei principi e dei rilievi argomentativi innanzi indicati.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 novembre 2013 annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014