Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2004, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
S.r.l. SUPERSPLENDOR, con sede a Vasto;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 160 dep. 28 maggio 1998, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 maggio 2003 dal relatore Cons. Dott. Stefano BIELLI;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 19 marzo 1996, il Tribunale dell'Aquila condannava la convenuta Amministrazione delle finanze dello Stato a rimborsare all'attrice s.r.l. SUPERSPLENDOR la somma di L. 19 milioni, oltre gli interessi legali dalla domanda (proposta con atto di citazione notificato il 20 giugno 1995) al saldo (asserendo trattarsi di indebito oggettivo percepito in buona fede), dalla società indebitamente corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per gli anni dal 1986 al 1992, prevista dall'art. 4 della tariffa allegata al d.p.R. n. 641 del 1972, e ritenuta dal giudice in contrasto con l'ordinamento comunitario (artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE); compensava tra le parti le spese di lite.
2.- Avverso la predetta sentenza, interponeva appello il TE delle finanze, il quale, in primo luogo, ribadiva la già sollevata eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito;
in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità e decadenza dell'azione, ai sensi del d.P.R. n. 641 del 1972; in terzo luogo, affermava l'infondatezza (per la compatibilità con l'ordinamento comunitario) o la prescrizione, almeno parziale, della pretesa;
in quarto luogo, invocava l'applicazione, sulla somma dovuta, degli interessi di cui all'art. 1 della l. n. 29 del 1961 e successive modificazioni. 3.- Con sentenza n. 1489, depositata il 28 maggio 1998 e non notificata, la Corte di appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale accoglimento di questo e compensando fra le parti le spese del grado, dopo aver respinto le eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito (trattandosi di un'azione di rimborso di un tributo inapplicabile per contrasto con l'ordinamento comunitario), di compatibilità della tassa in contestazione con la normativa comunitaria e di intervenuta decadenza dal rimborso (ritenendo che il termine di decadenza triennale per la richiesta di rimborso previsto dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972 decorresse, nella specie, non già dal giorno del pagamento, ma dalla data di attuazione in Italia della direttiva comunitaria n. 69/ 335/CEE, cioè dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla l. n. 427 del 1993), dichiarava che sulle somme da rimborsare erano dovuti - "come (...) chiesto (dal)l'appellante" - interessi del 3% semestrale, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 307 del 1994, convertito dalla l. n. 457 del 1994, nei modi previsti da tale normativa.
4.- Avverso tale sentenza, il TE delle finanze propone ricorso per NE (notificato il 18 gennaio 1999 e depositato il 3 febbraio 1999), articolato in due motivi.
5.- Non si costituisce in giudizio l'intimata società. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il TE ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole (deducendo violazione dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972) che il giudice di appello non abbia individuato nella data del pagamento (ma in quella di attuazione in Italia della direttiva del Consiglio n. 69/335/CEE) la decorrenza del termine triennale di decadenza dal rimborso delle tasse di concessione governativa contrastanti con l'ordinamento comunitario.
2.- La censura è manifestamente fondata (ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.) ed il motivo di ricorso va accolto.
2.1.- La Corte di appello - dopo aver (correttamente) ribadito la valutazione del giudice di primo grado circa l'illegittimità della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del d.l., n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 17 del 1985 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335 (Imposte indirette sulla raccolta di capitali), sulla scorta anche della sentenza della Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C- 178/91 - ha ritenuto inapplicabile il termine decadenziale di cui all'art. 13, comma secondo, del d.P.R. n. 641 del 1972, in difetto di una norma di ricezione nel diritto interno della direttiva CEE violata, tale da far venir meno, per il cittadino, la situazione di incertezza causata dalla formale vigenza della norma in contrasto con l'ordinamento comunitario.
2.2.- Tale ultimo assunto, sul quale verte il primo motivo di ricorso in questa sede, è manifestamente infondato.
La giurisprudenza della Corte di giustizia CE, anche in riferimento al citato art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, ha più volte sottolineato che il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza che deroghi al regime ordinario di ripetizione dell'indebito tra privati, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale: poiché nella specie risulta soddisfatto tale principio di equivalenza (applicandosi alla restituzione di tutte le tasse di concessione governativa italiane e - in generale - risultando applicabili i termini in materia tributaria anche alle richieste di ripetizione di tasse o tributi riscossi in base a leggi dichiarate contrastanti con la Costituzione italiana), la disposizione citata non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario (Corte di giustizia CE 15 settembre 1998, in causa C-231/96; 15 settembre 1998, in causa C- 260/96 ; 15 settembre 1998, nelle cause riunite C-279/96, C-280/96 e C-281/96; 22 ottobre 1998, nelle cause riunite da C-10/97 a C-22/97, la quale sottolinea l'ulteriore limite che il diritto nazionale non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario;
10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99). Proprio il duplice rilievo (a) che la contrarietà del tributo ad una direttiva comunitaria (purché questa risulti incondizionata, precisa ed emanata da un tempo ragionevole) comporta la non applicazione, da parte del giudice, della singola norma italiana illegittima (senza che venga meno in assoluto il potere impositivo statale in materia) e (b) che il contribuente ha, perciò, facoltà di formulare richiesta di rimborso di tale tributo anche prima che alla direttiva venga data attuazione nello Stato è alla base del costante orientamento di questa Corte di ritenere applicabile alla fattispecie il suddetto termine (di portata generale) di decadenza triennale, decorrente dal giorno del pagamento, per la richiesta della restituzione delle tasse sulle concessioni governative pagate "erroneamente" (indipendentemente, cioè, dalla causa dell'indebito): v., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 3458 del 1996; Cass., n. 7176 del 1999;
nn. 3422, 11316, 15259 del 2000; n. 11463 del 2001.
3.- Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente invoca l'applicazione, quale ius superveniens, dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998 (entrato in vigore il 1^ gennaio 1999), con detrazione dall'importo da rimborsare alla società delle somme da questa dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo (L. 500.000) e degli altri atti sociali (nella misura prevista per le s.r.l. in relazione a ciascun anno) e con interessi del 2,50% (decorrenti dalla domanda di rimborso) sulla somma da rimborsare.
4.- Tale motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato (ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.) e va, perciò, complessivamente rigettato.
4.1.- In relazione alla richiesta della detrazione dall'importo da rimborsare alla società della somma da questa dovuta (in base all'invocato ius superveniens) per l'iscrizione dell'atto costitutivo, va constatato che non risulta (nè è espressamente dedotto) che l'importo della tassa di prima iscrizione dell'atto costitutivo abbia costituito oggetto della domanda di rimborso o delle sentenze di merito.
Quanto, poi, alla invocata compensazione con l'importo della tassa di iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo, il ricorrente non si da cura di allegare e dimostrare che la questione abbia fatto parte della materia del contendere (non è neppure specificato se concretamente, e per quali atti, ricorrano tali iscrizioni successive alla prima).
Oltre a ciò non viene dedotta dal ricorrente la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della sopravvenuta normativa invocata, posto che non viene specificata la ragione della remuneratività di tali tasse di concessione forfetarie annuali retroattive, istituite dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, le quali sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con la citata sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE
(e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza.
Sotto entrambi questi profili, il motivo è inammissibile. 4.2.- Quanto alla censura concernente la misura degli interessi, va ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia CE: l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non è applicabile dal giudice italiano, data l'evidente violazione del principio di equivalenza con riguardo agli interessi previsti specificamente per il rimborso delle tasse di concessione governativa in discorso, derivante dalla disparità di trattamento (in peius, per il caso di tasse in contrasto con la direttiva CEE) tra ipotesi di violazione del diritto comunitario ed ipotesi di inosservanza del diritto nazionale. In riferimento proprio al regime degli interessi in discorso, infatti, la sentenza della Corte di giustizia CE del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99, ha statuito che il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi.
La normativa sugli interessi applicabile nella specie è perciò quella richiesta a suo tempo dall'appellante TE (per mero errore materiale indicata nella sentenza impugnata - che pure si richiama espressamente alle conclusioni dell'appellante, trascritte nella stessa sentenza - nell'art. 2 del d.l. n, 307 del 1994, convertito dalla l. n. 457 del 1994): il caso, cioè, è disciplinato dagli artt. 5 ed 1 della l. n. 29 del 1961 (e successive modificazioni), quale interpretata autenticamente dall'art. unico della l. n. 147 del 1962, trattandosi - come esattamente rilevato dal giudice di appello - di interessi specificamente fissati dalla legge per l'ipotesi di restituzione di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria. Tale normativa, di efficacia generale, non distinguendo tra tipi di indebito tributario, rispetta il principio di equivalenza richiamato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie.
5.- La Corte territoriale non si è attenuta ai principi esposti nel paragrafo n.
2 - di questa motivazione. La sentenza impugnata va, perciò, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Corte di appello, che si conformerà ad essi, esaminando in concreto le singole fattispecie e le prove addotte di una tempestiva richiesta di rimborso per le varie annualità oggetto della domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004