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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4737/2021 di R.G. promossa da:
Avv. rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., CP_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 25;
- appellante -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, OP
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Matteo Castioni e Giovanni
Bisazza, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Verona alla via Garibaldi n. 17, giusta procura generale alle liti in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 395/2021 depositata in data 26.02.2021 dal Giudice di
Pace di Bari nel procedimento avente R.G. n. 132/2020, non notificata.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 14.11.2024 e nei propri scritti difensivi, che qui si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 07.11.2019, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la compagnia aerea (d'ora innanzi OP per brevità o “Compagnia”), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e CP_2 dichiarare l'inadempimento di e, per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta, in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui innanzi, al pagamento della compensazione pecuniaria di € 400,00 ex art.7 Regolamento CE n.261/2004. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore esponeva di aver acquistato on-line, in data
26.07.2019, i biglietti aerei a/r per la tratta Bari-Londra (CK), con partenza il giorno CP_2
11.08.2019 alle ore 12:00 e arrivo alle 14:00 ora locale, e che, dopo il regolare imbarco dei passeggeri per il volo di andata EZY8366, il velivolo, a causa di imprecisati problemi tecnici, decollava da Bari con notevole ritardo, superiore alle 3 ore, e atterrava all'aeroporto di Londra solo alle ore 17:02 rispetto all'orario previsto delle ore 14:00, impiegando ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dall'aereo.
Rappresentava la parte attrice di aver denunciato il ritardo del volo alla Compagnia aerea con nota p.e.c. del 23.08.2019, chiedendo la corresponsione della compensazione pecuniaria CP_2 di €. 400,00, prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km.
L'attore riferiva che, con e-mail del 29.08.2019, la Compagnia aveva riscontrato la suddetta richiesta di indennizzo sostenendo che il volo EZY8366 risultava aver registrato un ritardo all'arrivo di 2 ore e 35 minuti, con la conseguenza che alcuna compensazione pecuniaria potesse essere riconosciuta.
L'attore deduceva di aver prontamente replicato al diniego ricevuto tramite e-mail inviata in pari data, evidenziando che i monitor dell'aeroporto di Londra CK indicavano l'atterraggio del volo EZY8366 effettuato alle ore 17:02 e, per tale ragione, aveva invitato, invano, la Compagnia a dimostrare a livello documentale il proprio assunto, sicché aveva instaurato il giudizio dinanzi al
Giudice di Pace, rassegnando le conclusioni riportate in premessa. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.01.2020, si costituiva in giudizio la CP_2 negando la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria pretesa dall'attore, assumendo che il ritardo registrato dal volo in questione era stato inferiore alle 3 ore, ed in particolare pari a 2 ore e
35 minuti, a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo al controllo della
Compagnia convenuta e al quale la stessa aveva cercato di porre rimedio nel minor tempo possibile.
A sostegno della propria tesi difensiva, la convenuta depositava, in allegato alla comparsa, le schermate estratte dal software gestionale “AIMS”, dalle quali risultava che il ritardo registrato all'arrivo fosse stato di sole 2 ore e 35 minuti.
La pertanto, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese CP_2
di lite.
Con l'epigrafata sentenza n. 395/2021, depositata in data 26.02.2021, il Giudice di Pace di
Bari – ritenendo che la parte convenuta avesse provato in giudizio che il volo in questione avesse subito un ritardo di 2 ore e 35 minuti all'arrivo e non di oltre 3 ore, come invece sostenuto dalla parte attrice senza allegare alcuna prova idonea ad avvalorare la propria tesi difensiva - rigettava la domanda proposta da , con compensazione tra le parti delle spese del giudizio. CP_1
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo il presente gravame CP_1
con atto di citazione in appello notificato in data 31.03.2021, instando per la riforma integrale della sentenza n. 395/2021.
L'appellante affidava le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi: 1) erronea valutazione della documentazione probatoria prodotta in giudizio dalle parti;
2) vizio di motivazione della sentenza impugnata;
3) violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c..
deduceva che la per assolvere all'onere probatorio su di essa CP_1 CP_2 incombente, aveva depositato agli atti del giudizio di primo grado una stampa della “schermata
AIMS”, che era stata tempestivamente contestata dall'attore, in quanto nell'intestazione del documento, in alto a sinistra, vi era la dicitura “Schermata 1: il volo EJU8533”, che faceva riferimento ad un volo diverso da quello oggetto di causa, contraddistinto invece dal codice alfanumerico EZY8366, dicitura che di seguito riportava l'annotazione “il volo EZY8366 operante la tratta Bari Palese (BRI)-Londra CK (LGW) del giorno 11 agosto 2019, registrava un ritardo all'arrivo pari a 2 ore e 35 minuti”; pertanto, in tesi dell'odierno appellante, il documento era stato modificato (non essendo altrimenti spiegabile l'indicazione di due diversi voli con riferimento ad una stessa “schermata AIMS”) e, quindi, di dubbia autenticità ed efficacia probatoria.
Il Giudice di primo grado, rappresentava l'appellante, aveva erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata che la con la produzione del predetto documento, avesse raggiunto la CP_2 prova della sussistenza di un ritardo inferiore alle 3 ore, ovverosia di 2 ore e 35 minuti all'arrivo, omettendo tuttavia di motivare la propria decisione anche con riferimento all'esclusione, dalla propria valutazione, delle emergenze probatorie rinvenibili dai documenti prodotti dall'attore.
Più nel dettaglio, la parte appellante contestava al Giudice di primo grado di aver omesso di trarre opportuni elementi di giudizio dalla documentazione prodotta dall'attore e di non aver operato la corretta comparazione tra i rilievi probatori evincibili, nel complesso, dagli atti del giudizio;
il deduceva che il Giudice di prime cure avesse ignorato le prove documentali prodotte in CP_1 giudizio dall'attore e, in particolare, la fotografia che raffigurava il monitor degli arrivi dell'aeroporto di Londra-CK il giorno 11.8.2019 - dove apparivano le indicazioni ufficiali sullo stato dei voli diramate dall'Autorità aeroportuale - dalla quale si poteva evincere che il volo EZY8366 era atterrato alle ore 17:02, nonchè la schermata estratta dal sito web “Flightradar 24” che confermava l'arrivo del volo de quo a Londra alle 17:02, anziché alle 14:00.
L'appellante lamentava, altresì, la violazione del principio ex art. 115 c.p.c., in quanto il
Giudice di Pace non aveva considerato, ai fini della decisione, l'allegazione contenuta nell'atto di citazione - non contestata tempestivamente da nella comparsa di costituzione in primo grado CP_2
ma solo tardivamente, in sede di note conclusive - secondo la quale dal momento dell'atterraggio erano stati impiegati ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dall'aero, che andavano computati nel complessivo ritardo accumulato dal volo oggetto di causa.
Precisava la parte appellante che, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte, non corrispondeva al vero che l'ora di arrivo dell'aereo ricomprendesse anche le attività di sbarco dei passeggeri, essendo il momento dell'atterraggio ben distinto da quello dello sbarco del passeggeri, che costituiva un'attività successiva, anch'essa soggetta ad eventuali ritardi;
l'orario di arrivo del volo era da ritenersi coincidente con il momento di apertura dei portelloni e non con quello dell'atterraggio, sicché - anche se il ritardo del volo fosse stato di 2 ore e 35 minuti, come sostenuto dalla - CP_2
andava comunque sommato il tempo impiegato per lo sbarco dei passeggeri dall'aeromobile (35 minuti), determinando un ritardo complessivo del volo di 3 ore e 10 minuti, quindi superiore al limite previsto dal Reg. CE n. 261/2004.
Per tali motivi, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto, chiedeva la condanna della al pagamento di €. 400,00 a titolo di CP_2
compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.06.2021, si costituiva nel giudizio di appello la chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare OP
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; in via principale, nell'ipotesi in cui non fosse stata rilevata l'inammissibilità dell'appello, di rigettare il proposto gravame in quanto infondato nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Nel merito, la parte appellata assumeva che la “schermata AIMS”, depositata in giudizio dalla
Compagnia, attestasse inequivocabilmente che il volo EZY8366 era giunto a destinazione con un ritardo di 2 ore e 35 minuti e che la contestazione della parte appellante sull'impossibilità di riferire la suddetta schermata al volo in discussione, per via della dicitura nell'intestazione del documento riferita ad un volo identificato con un diverso codice alfanumerico, non avrebbe potuto sottrarre al documento la propria valenza probatoria, trattandosi di un mero errore materiale, di un refuso, commesso dalla difesa della Compagnia aerea, allorché appariva ovvio che la prova fosse da rinvenirsi nella vera e propria schermata e non nelle diciture descrittive inserite dal redattore al di sopra della copia fotostatica della stessa schermata, insuscettibile di subire modificazioni o alterazioni.
Sulla valenza probatoria della “schermata AIMS”, l'appellata precisava che la stessa costituisse un sistema utilizzato da e da altre compagnie aeree al fine di registrare tutti i dati CP_2
e gli eventi relativi ad ogni singolo volo e, anche se di provenienza di parte, fosse prova idonea a dimostrare l'effettiva consistenza del ritardo accumulato dal volo.
In ordine alla violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado, eccepita dal la Compagnia evidenziava che l'appellante avesse ritenuto, erroneamente, che al ritardo di CP_1
2 ore e 35 minuti avrebbe dovuto essere sommato il periodo di tempo di 35 minuti trascorso per l'effettuazione delle operazioni di sbarco dall'aero dei passeggeri (determinando un ritardo complessivo di 3 ore e 10 minuti): in primo luogo, l'appellante non aveva fornito alcuna prova in relazione alla durata delle operazioni di sbarco dei passeggeri;
in secondo luogo, aveva dedotto una quantificazione temporale arbitraria del ritardo, atteso che per “orario di arrivo”, era da intendersi il momento di apertura dei portelloni e di effettivo sbarco dei passeggeri.
La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2023 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; depositate dalle parti le rispettive comparse conclusionali, non risultando acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, dopo alcuni rinvii tesi all'acquisizione all'incarto processuale del predetto fascicolo, all'udienza del 14.11.2024 veniva trattenuta in decisione.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dall'appellata. È bene precisare che il filtro di ammissibilità, delineato dal riformato art. 342 c.p.c., riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate.
L'inserimento, nel testo della citata norma procedurale, del richiamo alla “motivazione dell'appello”, unitariamente considerata, è stato contemplato nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Sul punto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza consolidata di merito, “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte App.
Roma, 15.01.2013); “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)” (cfr. Trib.
Roma, 21.09.2018, n. 17801).
Orbene, nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche inadeguatamente decise dal Giudice di primo grado, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo Giudice ha operato l'asserita erronea ricostruzione della fattispecie, in fatto e in diritto.
Sulla base della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame;
di conseguenza, l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellata, è infondata.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla parte appellata in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.).
Il successivo art. 348-ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per
Cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Per quel che concerne la presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento, non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa, al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto
- ma anche perché riproposta in sede oramai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; infatti, nella presente controversia, all'esito dell'udienza del 28.03.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rigetto implicito dell'eccezione proposta dalla parte appellata (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
In argomento, si espressa la Suprema Corte di Cassazione, precisando che “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello proposto è in concreto ammissibile. Venendo al merito, l'appello è fondato e merita l'accoglimento.
ha richiesto la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CP_1
CE n. 261/2004, nella misura predeterminata di €. 400,00, a causa del ritardo del volo intracomunitario EZY8366 dell'11.08.2019, ritardo superiore alle 3 ore, relativo a tratte maggiori di
1500 km.
La controversia verte sull'entità del ritardo registrato dal volo EZY8366, ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto sussistere nella fattispecie il ritardo superiore alle 3 ore, avendo la prodotto agli atti del giudizio la copia fotostatica della “schermata AIMS”, CP_2
dalla quale risultava che il volo de quo avesse subito un ritardo di 2 ore e 35 minuti, ritenendo, al contempo, che gli assunti di parte attrice non fossero stati supportati dagli atti processuali.
L'odierno appellante ha dedotto che il ritardo del volo EZY8366 Bari-Londra CP_2 dell'11.08.2019 era stato superiore alle 3 ore, asserendo di essere arrivato all'aeroporto di Londra alle
17:02 anziché alle 14:00 (oltre ad aver impiegato ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dall'aereo, per un totale di 3 ore e 37 minuti di ritardo) e, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha depositato, sin dal primo grado del giudizio, due documenti: la riproduzione fotografica del “monitor arrivi” dell'aeroporto di Londra-CK, acquisita dallo stesso passeggero l'11.08.2019, dalla quale risultava che il volo EZY8366 era giunto a destinazione alle ore 17:02 (“Landed 17:02”) (cfr. doc.
n. 7, allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado) nonché la copia fotostatica della schermata estratta dal sito web “Flightradar 24”, dalla quale parimenti si evinceva che il volo de quo era arrivato a Londra alle ore 17:02 anziché alle 14:00 (cfr. doc. n. 8, allegato alle note autorizzate ex art. 320
c.p.c. del fascicolo di parte attrice di primo grado).
Ha anche rilevato l'appellante - richiamando C.G. UE n. 452-13, contro che, Pt_1 CP_3 per individuare il momento esatto dell'arrivo del volo, andava considerata l'ora in cui era avvenuta l'effettiva apertura del portellone e che, sul punto, la prova gravava sulla Compagnia aerea.
Il ha contestato l'efficacia probatoria del documento prodotto in giudizio CP_1 dall'appellata costituito dalla “schermata AIMS”, sia per il suo carattere non ufficiale, in quanto proveniente dalla stessa Compagnia aerea e non dall'Autorità aeroportuale, sia perché ritenuto non autentico (e quindi privo di efficacia probatoria) in quanto, nell'intestazione del documento (in alto a sinistra), vi era la dicitura “Schermata 1: il volo EJU8533”, che faceva riferimento ad un volo diverso da quello oggetto di causa, contraddistinto dal codice alfanumerico EZY8366, didascalia che di seguito riportava l'annotazione “il volo EZY8366 operante la tratta Bari Palese (BRI)-Londra
CK (LGW) del giorno 11 agosto 2019, registrava un ritardo all'arrivo pari a 2 ore e 35 minuti”
(cfr. doc n. 3, allegato al fascicolo di parte convenuta di primo grado). Va premesso che le contestazioni attoree in merito all'asserita non autenticità della “schermata
AIMS”, allegata dalla Compagnia aerea, non colgono nel segno;
appare evidente che ciò che deve essere oggetto di valutazione da parte del Giudicante è la “schermata AIMS” vera e propria (che non
è risultata essere stata alterata) e non anche le didascalie esplicative inserite dal redattore del documento che contiene la copia fotostatica della schermata tratta dal suddetto software, ben potendo le predette note esplicative essere oggetto di errore materiale commesso durante la loro redazione, come è verosimile che sia avvenuto nel caso di specie.
Orbene, mette conto rilevare che, in materia, non esiste alcuna norma impositiva di una prova legale né alcuna limitazione alla libera valutazione di documenti provenienti da terzi, i quali devono essere scrutinati nel contesto degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa e della condotta delle parti.
Alla luce di questi criteri si deve osservare che parte attrice ha formulato contestazioni specifiche sull'attendibilità del documento proveniente dalla Compagnia aerea, quantificando il ritardo subito superiore alle 3 ore e allegando la prova dell'asserito ritardo tramite la produzione agli atti del giudizio di primo grado della riproduzione fotografica del “monitor arrivi” dell'aeroporto di
Londra-CK, dalla quale si evince che il volo EZY8366 era giunto a destinazione alle ore 17:02
(“Landed 17:02”) nonché la copia fotostatica della schermata estratta dal sito web “Flightradar 24”, dalla quale ugualmente si ricava che il volo de quo era arrivato a Londra alle ore 17:02 anziché alle
14:00.
Va evidenziato che sul monitor partenze-arrivi presente negli aeroporti vengono riportate le informazioni “in tempo reale” relative ai voli in arrivo e in partenza, provenienti dall'Autorità aeroportuale e, quindi, derivanti da una fonte ufficiale;
peraltro, l'arrivo del volo a Londra alle ore
17:02 anziché alle 14:00 è confermato anche dalla schermata del sito web “Flightradar24” (allegata dall'appellante), il quale offre servizi di tracciamento dei voli “live”, tramite informazioni ricevute dai transponder attivi sugli aeromobili in volo.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, dalla documentazione in atti prodotta dal emerge che il volo EZY8366 è atterrato all'aeroporto di Londra con CP_1
un ritardo superiore alle 3 ore.
Infatti, il Giudice di Pace ha ritenuto provato il ritardo del volo inferiore alle 3 ore fondando il proprio convincimento sulla “schermata AIMS” prodotta da e non considerando, ai fini CP_2
decisori, la documentazione attorea, non specificatamente contestata ex adverso.
Nella fotografia che raffigura il monitor arrivi dell'aeroporto di Londra-CK il giorno
11.08.2019 appaiono le indicazioni ufficiali sullo stato dei voli diramate dall'Autorità aeroportuale, offrendo una rappresentazione oggettiva della circostanza, in insanabile contrasto con quanto sostenuto dalla che - di
contro
- non ha specificatamente contestato la produzione CP_2
documentale attorea, né ha allegato documentazione di natura certificatoria del ritardo proveniente dall'Autorità aeroportuale, ma solo un documento originato da un software in uso alla stessa
Compagnia aerea, sicché quanto riportato nella “schermata AIMS” non è stato confermato da altri elementi probatori.
Deve sottolinearsi che l'art. 2712 c.c. dispone che le riproduzioni fotografiche e informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime e l'art. 2719 c.c. prevede che le copie hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità non è disconosciuta (cfr. Cass. Civ., n.
9773/2009); l'eventuale disconoscimento deve essere effettuato dopo la visione delle stesse (cfr.
Cass. Civ., n. 1991/2006, n. 14416/2013 e n. 10326/2014).
In plurime occasioni la Suprema Corte ha chiarito come l'onere di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale sia alla sottoscrizione o al contenuto della stessa, implichi che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. Civ., n. 16232/2004).
Nel caso di specie, deve riconoscersi piena efficacia rappresentativa al documento prodotto nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, riproducente il monitor arrivi dell'aeroporto di
Londra, non contestato dalla parte appellata, così come la schermata estratta dal sito web
“Flightradar24”, che acquisisce i dati in tempo reale sul tracciamento dei voli dagli stessi aeromobili in volo.
L'appellante ha lamentato, altresì, la violazione del principio ex art. 115 c.p.c., per non aver il
Giudice di primo grado posto a fondamento della decisione l'allegazione contenuta nella citazione - non tempestivamente contestata dalla parte convenuta - secondo la quale, dal momento dell'atterraggio, erano stati impiegati ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dei passeggeri dall'aeromobile, tempistica che avrebbe determinato un ritardo superiore alle 3 ore anche nel caso fosse stata attribuita piena valenza probatoria al documento proveniente dal attestante un CP_2
ritardo del volo di 2 ore e 35 minuti.
Sul punto, va rilevato che la circostanza asserita dall'odierno appellante effettivamente non è stata oggetto di tempestiva contestazione da parte di nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta ma solo nelle note conclusive depositate in primo grado.
A mente dall'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n.1540/2007; Cass. Civ., n.23638/2007).
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. Civ., n.
21075/2016).
Vi è da aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la necessità di estendere il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche ai fatti secondari;
tale norma, invero, ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio) (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 12065/2014). Su tali premesse, appare chiaro che “l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
6936/2004; n. 13079/2008; n. 21075/2016; n. 20170/2018; n. 16782/2019; n. 29488/2019; cfr. anche
Cass. Civ., n. 5429/2020).
Nel caso di specie - fermo restando che, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, vanno distinti i due momenti dell'atterraggio dell'aeromobile e del seguente sbarco dei passeggeri e che, ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria spettante per il ritardo del volo, occorre considerare l'orario di arrivo del volo che coincide con il momento di apertura dei portelloni e non con quello dell'atterraggio (cfr. C. G. UE n. C-452/2013, / ) - al ritardo CP_4 CP_5 del volo all'atterraggio andava, in ogni caso, sommato il tempo di ulteriori 35 minuti impiegato per lo sbarco dei passeggeri dall'aeromobile, circostanza non tempestivamente contestata dalla
Compagnia aerea, che non ha altresì allegato la prova relativa al computo, nel ritardo indicato dalla
“schermata AIMS” prodotta in giudizio di 2 ore e 35 minuti, della tempistica intercorsa tra l'atterraggio dell'aeromobile e l'apertura dei portelloni per consentire lo sbarco dei passeggeri.
Nondimeno va evidenziato che è principio consolidato che la prova dell'inadempimento contrattuale della Compagnia aerea non grava sull'attore, bensì è la Compagnia che deve provare di aver adempiuto: il creditore - che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno - deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
13533/2001).
Dunque, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di M. del 28 maggio 1999 e dal Reg. CE n . 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Reg. CE n . 261 del 2004” (cfr. Cass. Civ., n. 1584/2018).
Nel caso de quo, se è incontestata e documentalmente provata l'esistenza del titolo contrattuale di trasporto tra le parti con assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attore in primo grado, altrettanto non può dirsi rispetto alla prova, a carico della Compagnia aerea, dell'entità del ritardo inferiore alle soglie di rilevanza temporali fissate dal Reg. CE n. 261/2004.
Sulla scorta della giurisprudenza summenzionata, la relativa prova incombente sulla CP_2
non è stata raggiunta, non avendo dimostrato la Compagnia aerea che il volo EZY8366 era arrivato all'aeroporto di Londra con un ritardo inferiore alle 3 ore, tenuto conto delle allegazioni della controparte, non oggetto di contestazione, neppure generica, da parte della convenuta/appellata.
In definitiva, alla luce della documentazione prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado e delle considerazioni che precedono, il ritardo del volo in discussione va ritenuto superiore alle 3 ore, con conseguente accoglimento dell'appello, riforma integrale della sentenza appellata e diritto dell'appellante all'ottenimento della compensazione pecuniaria richiesta.
La regolamentazione delle spese di lite deve seguire il generale criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass.
Civ. n. 9695/2020).
In ragione dell'accoglimento dell'appello, va dunque riformata la statuizione della gravata sentenza in punto di spese di lite, con l'accoglimento della domanda di rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi in favore della parte appellante deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace e con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per i giudizi dinanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.100,00), con riduzione del 30% dei valori medi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso CP_1 la sentenza n. 395/2021 resa dal Giudice di Pace di Bari e depositata il 26.02.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 gravata, DICHIARA l'inadempimento della per il ritardo superiore alle tre ore del volo CP_2
EZY8366 dell'11.08.2019 per la tratta Bari Palese – Londra (CK) e, per l'effetto, CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante OP
, della somma di €. 400,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. CP_1
261/2004, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda al soddisfo;
2) CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della OP
parte appellante , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo CP_1 grado in €. 242,20 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge e per il grado di appello in €. 324,10 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, l'11.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4737/2021 di R.G. promossa da:
Avv. rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., CP_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 25;
- appellante -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, OP
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Matteo Castioni e Giovanni
Bisazza, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Verona alla via Garibaldi n. 17, giusta procura generale alle liti in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 395/2021 depositata in data 26.02.2021 dal Giudice di
Pace di Bari nel procedimento avente R.G. n. 132/2020, non notificata.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 14.11.2024 e nei propri scritti difensivi, che qui si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 07.11.2019, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la compagnia aerea (d'ora innanzi OP per brevità o “Compagnia”), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e CP_2 dichiarare l'inadempimento di e, per l'effetto, condannare la Compagnia convenuta, in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui innanzi, al pagamento della compensazione pecuniaria di € 400,00 ex art.7 Regolamento CE n.261/2004. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, l'attore esponeva di aver acquistato on-line, in data
26.07.2019, i biglietti aerei a/r per la tratta Bari-Londra (CK), con partenza il giorno CP_2
11.08.2019 alle ore 12:00 e arrivo alle 14:00 ora locale, e che, dopo il regolare imbarco dei passeggeri per il volo di andata EZY8366, il velivolo, a causa di imprecisati problemi tecnici, decollava da Bari con notevole ritardo, superiore alle 3 ore, e atterrava all'aeroporto di Londra solo alle ore 17:02 rispetto all'orario previsto delle ore 14:00, impiegando ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dall'aereo.
Rappresentava la parte attrice di aver denunciato il ritardo del volo alla Compagnia aerea con nota p.e.c. del 23.08.2019, chiedendo la corresponsione della compensazione pecuniaria CP_2 di €. 400,00, prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km.
L'attore riferiva che, con e-mail del 29.08.2019, la Compagnia aveva riscontrato la suddetta richiesta di indennizzo sostenendo che il volo EZY8366 risultava aver registrato un ritardo all'arrivo di 2 ore e 35 minuti, con la conseguenza che alcuna compensazione pecuniaria potesse essere riconosciuta.
L'attore deduceva di aver prontamente replicato al diniego ricevuto tramite e-mail inviata in pari data, evidenziando che i monitor dell'aeroporto di Londra CK indicavano l'atterraggio del volo EZY8366 effettuato alle ore 17:02 e, per tale ragione, aveva invitato, invano, la Compagnia a dimostrare a livello documentale il proprio assunto, sicché aveva instaurato il giudizio dinanzi al
Giudice di Pace, rassegnando le conclusioni riportate in premessa. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.01.2020, si costituiva in giudizio la CP_2 negando la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria pretesa dall'attore, assumendo che il ritardo registrato dal volo in questione era stato inferiore alle 3 ore, ed in particolare pari a 2 ore e
35 minuti, a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo al controllo della
Compagnia convenuta e al quale la stessa aveva cercato di porre rimedio nel minor tempo possibile.
A sostegno della propria tesi difensiva, la convenuta depositava, in allegato alla comparsa, le schermate estratte dal software gestionale “AIMS”, dalle quali risultava che il ritardo registrato all'arrivo fosse stato di sole 2 ore e 35 minuti.
La pertanto, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese CP_2
di lite.
Con l'epigrafata sentenza n. 395/2021, depositata in data 26.02.2021, il Giudice di Pace di
Bari – ritenendo che la parte convenuta avesse provato in giudizio che il volo in questione avesse subito un ritardo di 2 ore e 35 minuti all'arrivo e non di oltre 3 ore, come invece sostenuto dalla parte attrice senza allegare alcuna prova idonea ad avvalorare la propria tesi difensiva - rigettava la domanda proposta da , con compensazione tra le parti delle spese del giudizio. CP_1
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo il presente gravame CP_1
con atto di citazione in appello notificato in data 31.03.2021, instando per la riforma integrale della sentenza n. 395/2021.
L'appellante affidava le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi: 1) erronea valutazione della documentazione probatoria prodotta in giudizio dalle parti;
2) vizio di motivazione della sentenza impugnata;
3) violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c..
deduceva che la per assolvere all'onere probatorio su di essa CP_1 CP_2 incombente, aveva depositato agli atti del giudizio di primo grado una stampa della “schermata
AIMS”, che era stata tempestivamente contestata dall'attore, in quanto nell'intestazione del documento, in alto a sinistra, vi era la dicitura “Schermata 1: il volo EJU8533”, che faceva riferimento ad un volo diverso da quello oggetto di causa, contraddistinto invece dal codice alfanumerico EZY8366, dicitura che di seguito riportava l'annotazione “il volo EZY8366 operante la tratta Bari Palese (BRI)-Londra CK (LGW) del giorno 11 agosto 2019, registrava un ritardo all'arrivo pari a 2 ore e 35 minuti”; pertanto, in tesi dell'odierno appellante, il documento era stato modificato (non essendo altrimenti spiegabile l'indicazione di due diversi voli con riferimento ad una stessa “schermata AIMS”) e, quindi, di dubbia autenticità ed efficacia probatoria.
Il Giudice di primo grado, rappresentava l'appellante, aveva erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata che la con la produzione del predetto documento, avesse raggiunto la CP_2 prova della sussistenza di un ritardo inferiore alle 3 ore, ovverosia di 2 ore e 35 minuti all'arrivo, omettendo tuttavia di motivare la propria decisione anche con riferimento all'esclusione, dalla propria valutazione, delle emergenze probatorie rinvenibili dai documenti prodotti dall'attore.
Più nel dettaglio, la parte appellante contestava al Giudice di primo grado di aver omesso di trarre opportuni elementi di giudizio dalla documentazione prodotta dall'attore e di non aver operato la corretta comparazione tra i rilievi probatori evincibili, nel complesso, dagli atti del giudizio;
il deduceva che il Giudice di prime cure avesse ignorato le prove documentali prodotte in CP_1 giudizio dall'attore e, in particolare, la fotografia che raffigurava il monitor degli arrivi dell'aeroporto di Londra-CK il giorno 11.8.2019 - dove apparivano le indicazioni ufficiali sullo stato dei voli diramate dall'Autorità aeroportuale - dalla quale si poteva evincere che il volo EZY8366 era atterrato alle ore 17:02, nonchè la schermata estratta dal sito web “Flightradar 24” che confermava l'arrivo del volo de quo a Londra alle 17:02, anziché alle 14:00.
L'appellante lamentava, altresì, la violazione del principio ex art. 115 c.p.c., in quanto il
Giudice di Pace non aveva considerato, ai fini della decisione, l'allegazione contenuta nell'atto di citazione - non contestata tempestivamente da nella comparsa di costituzione in primo grado CP_2
ma solo tardivamente, in sede di note conclusive - secondo la quale dal momento dell'atterraggio erano stati impiegati ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dall'aero, che andavano computati nel complessivo ritardo accumulato dal volo oggetto di causa.
Precisava la parte appellante che, al contrario di quanto sostenuto dalla controparte, non corrispondeva al vero che l'ora di arrivo dell'aereo ricomprendesse anche le attività di sbarco dei passeggeri, essendo il momento dell'atterraggio ben distinto da quello dello sbarco del passeggeri, che costituiva un'attività successiva, anch'essa soggetta ad eventuali ritardi;
l'orario di arrivo del volo era da ritenersi coincidente con il momento di apertura dei portelloni e non con quello dell'atterraggio, sicché - anche se il ritardo del volo fosse stato di 2 ore e 35 minuti, come sostenuto dalla - CP_2
andava comunque sommato il tempo impiegato per lo sbarco dei passeggeri dall'aeromobile (35 minuti), determinando un ritardo complessivo del volo di 3 ore e 10 minuti, quindi superiore al limite previsto dal Reg. CE n. 261/2004.
Per tali motivi, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto, chiedeva la condanna della al pagamento di €. 400,00 a titolo di CP_2
compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.06.2021, si costituiva nel giudizio di appello la chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare OP
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; in via principale, nell'ipotesi in cui non fosse stata rilevata l'inammissibilità dell'appello, di rigettare il proposto gravame in quanto infondato nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Nel merito, la parte appellata assumeva che la “schermata AIMS”, depositata in giudizio dalla
Compagnia, attestasse inequivocabilmente che il volo EZY8366 era giunto a destinazione con un ritardo di 2 ore e 35 minuti e che la contestazione della parte appellante sull'impossibilità di riferire la suddetta schermata al volo in discussione, per via della dicitura nell'intestazione del documento riferita ad un volo identificato con un diverso codice alfanumerico, non avrebbe potuto sottrarre al documento la propria valenza probatoria, trattandosi di un mero errore materiale, di un refuso, commesso dalla difesa della Compagnia aerea, allorché appariva ovvio che la prova fosse da rinvenirsi nella vera e propria schermata e non nelle diciture descrittive inserite dal redattore al di sopra della copia fotostatica della stessa schermata, insuscettibile di subire modificazioni o alterazioni.
Sulla valenza probatoria della “schermata AIMS”, l'appellata precisava che la stessa costituisse un sistema utilizzato da e da altre compagnie aeree al fine di registrare tutti i dati CP_2
e gli eventi relativi ad ogni singolo volo e, anche se di provenienza di parte, fosse prova idonea a dimostrare l'effettiva consistenza del ritardo accumulato dal volo.
In ordine alla violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di primo grado, eccepita dal la Compagnia evidenziava che l'appellante avesse ritenuto, erroneamente, che al ritardo di CP_1
2 ore e 35 minuti avrebbe dovuto essere sommato il periodo di tempo di 35 minuti trascorso per l'effettuazione delle operazioni di sbarco dall'aero dei passeggeri (determinando un ritardo complessivo di 3 ore e 10 minuti): in primo luogo, l'appellante non aveva fornito alcuna prova in relazione alla durata delle operazioni di sbarco dei passeggeri;
in secondo luogo, aveva dedotto una quantificazione temporale arbitraria del ritardo, atteso che per “orario di arrivo”, era da intendersi il momento di apertura dei portelloni e di effettivo sbarco dei passeggeri.
La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2023 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; depositate dalle parti le rispettive comparse conclusionali, non risultando acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, dopo alcuni rinvii tesi all'acquisizione all'incarto processuale del predetto fascicolo, all'udienza del 14.11.2024 veniva trattenuta in decisione.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dall'appellata. È bene precisare che il filtro di ammissibilità, delineato dal riformato art. 342 c.p.c., riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate.
L'inserimento, nel testo della citata norma procedurale, del richiamo alla “motivazione dell'appello”, unitariamente considerata, è stato contemplato nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Sul punto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza consolidata di merito, “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte App.
Roma, 15.01.2013); “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)” (cfr. Trib.
Roma, 21.09.2018, n. 17801).
Orbene, nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche inadeguatamente decise dal Giudice di primo grado, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo Giudice ha operato l'asserita erronea ricostruzione della fattispecie, in fatto e in diritto.
Sulla base della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame;
di conseguenza, l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellata, è infondata.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla parte appellata in via subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.).
Il successivo art. 348-ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per
Cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Per quel che concerne la presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento, non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa, al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto
- ma anche perché riproposta in sede oramai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; infatti, nella presente controversia, all'esito dell'udienza del 28.03.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rigetto implicito dell'eccezione proposta dalla parte appellata (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
In argomento, si espressa la Suprema Corte di Cassazione, precisando che “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello proposto è in concreto ammissibile. Venendo al merito, l'appello è fondato e merita l'accoglimento.
ha richiesto la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CP_1
CE n. 261/2004, nella misura predeterminata di €. 400,00, a causa del ritardo del volo intracomunitario EZY8366 dell'11.08.2019, ritardo superiore alle 3 ore, relativo a tratte maggiori di
1500 km.
La controversia verte sull'entità del ritardo registrato dal volo EZY8366, ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto sussistere nella fattispecie il ritardo superiore alle 3 ore, avendo la prodotto agli atti del giudizio la copia fotostatica della “schermata AIMS”, CP_2
dalla quale risultava che il volo de quo avesse subito un ritardo di 2 ore e 35 minuti, ritenendo, al contempo, che gli assunti di parte attrice non fossero stati supportati dagli atti processuali.
L'odierno appellante ha dedotto che il ritardo del volo EZY8366 Bari-Londra CP_2 dell'11.08.2019 era stato superiore alle 3 ore, asserendo di essere arrivato all'aeroporto di Londra alle
17:02 anziché alle 14:00 (oltre ad aver impiegato ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dall'aereo, per un totale di 3 ore e 37 minuti di ritardo) e, a sostegno delle proprie argomentazioni, ha depositato, sin dal primo grado del giudizio, due documenti: la riproduzione fotografica del “monitor arrivi” dell'aeroporto di Londra-CK, acquisita dallo stesso passeggero l'11.08.2019, dalla quale risultava che il volo EZY8366 era giunto a destinazione alle ore 17:02 (“Landed 17:02”) (cfr. doc.
n. 7, allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado) nonché la copia fotostatica della schermata estratta dal sito web “Flightradar 24”, dalla quale parimenti si evinceva che il volo de quo era arrivato a Londra alle ore 17:02 anziché alle 14:00 (cfr. doc. n. 8, allegato alle note autorizzate ex art. 320
c.p.c. del fascicolo di parte attrice di primo grado).
Ha anche rilevato l'appellante - richiamando C.G. UE n. 452-13, contro che, Pt_1 CP_3 per individuare il momento esatto dell'arrivo del volo, andava considerata l'ora in cui era avvenuta l'effettiva apertura del portellone e che, sul punto, la prova gravava sulla Compagnia aerea.
Il ha contestato l'efficacia probatoria del documento prodotto in giudizio CP_1 dall'appellata costituito dalla “schermata AIMS”, sia per il suo carattere non ufficiale, in quanto proveniente dalla stessa Compagnia aerea e non dall'Autorità aeroportuale, sia perché ritenuto non autentico (e quindi privo di efficacia probatoria) in quanto, nell'intestazione del documento (in alto a sinistra), vi era la dicitura “Schermata 1: il volo EJU8533”, che faceva riferimento ad un volo diverso da quello oggetto di causa, contraddistinto dal codice alfanumerico EZY8366, didascalia che di seguito riportava l'annotazione “il volo EZY8366 operante la tratta Bari Palese (BRI)-Londra
CK (LGW) del giorno 11 agosto 2019, registrava un ritardo all'arrivo pari a 2 ore e 35 minuti”
(cfr. doc n. 3, allegato al fascicolo di parte convenuta di primo grado). Va premesso che le contestazioni attoree in merito all'asserita non autenticità della “schermata
AIMS”, allegata dalla Compagnia aerea, non colgono nel segno;
appare evidente che ciò che deve essere oggetto di valutazione da parte del Giudicante è la “schermata AIMS” vera e propria (che non
è risultata essere stata alterata) e non anche le didascalie esplicative inserite dal redattore del documento che contiene la copia fotostatica della schermata tratta dal suddetto software, ben potendo le predette note esplicative essere oggetto di errore materiale commesso durante la loro redazione, come è verosimile che sia avvenuto nel caso di specie.
Orbene, mette conto rilevare che, in materia, non esiste alcuna norma impositiva di una prova legale né alcuna limitazione alla libera valutazione di documenti provenienti da terzi, i quali devono essere scrutinati nel contesto degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa e della condotta delle parti.
Alla luce di questi criteri si deve osservare che parte attrice ha formulato contestazioni specifiche sull'attendibilità del documento proveniente dalla Compagnia aerea, quantificando il ritardo subito superiore alle 3 ore e allegando la prova dell'asserito ritardo tramite la produzione agli atti del giudizio di primo grado della riproduzione fotografica del “monitor arrivi” dell'aeroporto di
Londra-CK, dalla quale si evince che il volo EZY8366 era giunto a destinazione alle ore 17:02
(“Landed 17:02”) nonché la copia fotostatica della schermata estratta dal sito web “Flightradar 24”, dalla quale ugualmente si ricava che il volo de quo era arrivato a Londra alle ore 17:02 anziché alle
14:00.
Va evidenziato che sul monitor partenze-arrivi presente negli aeroporti vengono riportate le informazioni “in tempo reale” relative ai voli in arrivo e in partenza, provenienti dall'Autorità aeroportuale e, quindi, derivanti da una fonte ufficiale;
peraltro, l'arrivo del volo a Londra alle ore
17:02 anziché alle 14:00 è confermato anche dalla schermata del sito web “Flightradar24” (allegata dall'appellante), il quale offre servizi di tracciamento dei voli “live”, tramite informazioni ricevute dai transponder attivi sugli aeromobili in volo.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, dalla documentazione in atti prodotta dal emerge che il volo EZY8366 è atterrato all'aeroporto di Londra con CP_1
un ritardo superiore alle 3 ore.
Infatti, il Giudice di Pace ha ritenuto provato il ritardo del volo inferiore alle 3 ore fondando il proprio convincimento sulla “schermata AIMS” prodotta da e non considerando, ai fini CP_2
decisori, la documentazione attorea, non specificatamente contestata ex adverso.
Nella fotografia che raffigura il monitor arrivi dell'aeroporto di Londra-CK il giorno
11.08.2019 appaiono le indicazioni ufficiali sullo stato dei voli diramate dall'Autorità aeroportuale, offrendo una rappresentazione oggettiva della circostanza, in insanabile contrasto con quanto sostenuto dalla che - di
contro
- non ha specificatamente contestato la produzione CP_2
documentale attorea, né ha allegato documentazione di natura certificatoria del ritardo proveniente dall'Autorità aeroportuale, ma solo un documento originato da un software in uso alla stessa
Compagnia aerea, sicché quanto riportato nella “schermata AIMS” non è stato confermato da altri elementi probatori.
Deve sottolinearsi che l'art. 2712 c.c. dispone che le riproduzioni fotografiche e informatiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime e l'art. 2719 c.c. prevede che le copie hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità non è disconosciuta (cfr. Cass. Civ., n.
9773/2009); l'eventuale disconoscimento deve essere effettuato dopo la visione delle stesse (cfr.
Cass. Civ., n. 1991/2006, n. 14416/2013 e n. 10326/2014).
In plurime occasioni la Suprema Corte ha chiarito come l'onere di disconoscere espressamente la copia fotostatica di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale sia alla sottoscrizione o al contenuto della stessa, implichi che il disconoscimento debba essere fatto in modo formale e specifico e che, pertanto, la relativa eccezione non possa essere formulata in maniera solo generica, ma debba contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. Cass. Civ., n. 16232/2004).
Nel caso di specie, deve riconoscersi piena efficacia rappresentativa al documento prodotto nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, riproducente il monitor arrivi dell'aeroporto di
Londra, non contestato dalla parte appellata, così come la schermata estratta dal sito web
“Flightradar24”, che acquisisce i dati in tempo reale sul tracciamento dei voli dagli stessi aeromobili in volo.
L'appellante ha lamentato, altresì, la violazione del principio ex art. 115 c.p.c., per non aver il
Giudice di primo grado posto a fondamento della decisione l'allegazione contenuta nella citazione - non tempestivamente contestata dalla parte convenuta - secondo la quale, dal momento dell'atterraggio, erano stati impiegati ulteriori 35 minuti per le operazioni di sbarco dei passeggeri dall'aeromobile, tempistica che avrebbe determinato un ritardo superiore alle 3 ore anche nel caso fosse stata attribuita piena valenza probatoria al documento proveniente dal attestante un CP_2
ritardo del volo di 2 ore e 35 minuti.
Sul punto, va rilevato che la circostanza asserita dall'odierno appellante effettivamente non è stata oggetto di tempestiva contestazione da parte di nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta ma solo nelle note conclusive depositate in primo grado.
A mente dall'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n.1540/2007; Cass. Civ., n.23638/2007).
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. Civ., n.
21075/2016).
Vi è da aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la necessità di estendere il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche ai fatti secondari;
tale norma, invero, ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio) (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 12065/2014). Su tali premesse, appare chiaro che “l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
6936/2004; n. 13079/2008; n. 21075/2016; n. 20170/2018; n. 16782/2019; n. 29488/2019; cfr. anche
Cass. Civ., n. 5429/2020).
Nel caso di specie - fermo restando che, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, vanno distinti i due momenti dell'atterraggio dell'aeromobile e del seguente sbarco dei passeggeri e che, ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria spettante per il ritardo del volo, occorre considerare l'orario di arrivo del volo che coincide con il momento di apertura dei portelloni e non con quello dell'atterraggio (cfr. C. G. UE n. C-452/2013, / ) - al ritardo CP_4 CP_5 del volo all'atterraggio andava, in ogni caso, sommato il tempo di ulteriori 35 minuti impiegato per lo sbarco dei passeggeri dall'aeromobile, circostanza non tempestivamente contestata dalla
Compagnia aerea, che non ha altresì allegato la prova relativa al computo, nel ritardo indicato dalla
“schermata AIMS” prodotta in giudizio di 2 ore e 35 minuti, della tempistica intercorsa tra l'atterraggio dell'aeromobile e l'apertura dei portelloni per consentire lo sbarco dei passeggeri.
Nondimeno va evidenziato che è principio consolidato che la prova dell'inadempimento contrattuale della Compagnia aerea non grava sull'attore, bensì è la Compagnia che deve provare di aver adempiuto: il creditore - che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno - deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
13533/2001).
Dunque, “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di M. del 28 maggio 1999 e dal Reg. CE n . 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Reg. CE n . 261 del 2004” (cfr. Cass. Civ., n. 1584/2018).
Nel caso de quo, se è incontestata e documentalmente provata l'esistenza del titolo contrattuale di trasporto tra le parti con assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attore in primo grado, altrettanto non può dirsi rispetto alla prova, a carico della Compagnia aerea, dell'entità del ritardo inferiore alle soglie di rilevanza temporali fissate dal Reg. CE n. 261/2004.
Sulla scorta della giurisprudenza summenzionata, la relativa prova incombente sulla CP_2
non è stata raggiunta, non avendo dimostrato la Compagnia aerea che il volo EZY8366 era arrivato all'aeroporto di Londra con un ritardo inferiore alle 3 ore, tenuto conto delle allegazioni della controparte, non oggetto di contestazione, neppure generica, da parte della convenuta/appellata.
In definitiva, alla luce della documentazione prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado e delle considerazioni che precedono, il ritardo del volo in discussione va ritenuto superiore alle 3 ore, con conseguente accoglimento dell'appello, riforma integrale della sentenza appellata e diritto dell'appellante all'ottenimento della compensazione pecuniaria richiesta.
La regolamentazione delle spese di lite deve seguire il generale criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice di appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass.
Civ. n. 9695/2020).
In ragione dell'accoglimento dell'appello, va dunque riformata la statuizione della gravata sentenza in punto di spese di lite, con l'accoglimento della domanda di rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Alla liquidazione dei compensi in favore della parte appellante deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace e con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale per i giudizi dinanzi al Tribunale, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.100,00), con riduzione del 30% dei valori medi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso CP_1 la sentenza n. 395/2021 resa dal Giudice di Pace di Bari e depositata il 26.02.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 gravata, DICHIARA l'inadempimento della per il ritardo superiore alle tre ore del volo CP_2
EZY8366 dell'11.08.2019 per la tratta Bari Palese – Londra (CK) e, per l'effetto, CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante OP
, della somma di €. 400,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. CP_1
261/2004, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda al soddisfo;
2) CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della OP
parte appellante , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo CP_1 grado in €. 242,20 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge e per il grado di appello in €. 324,10 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, l'11.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra