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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. MARTINI LETIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA ( VIA BURLAMACCHI 32 55100 C.F._2 LUCCA;
( ) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 Parte_2 C.F._3 00161 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 2 00195 ROMApresso il difensore avv. MARESCA ARTURO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.04 2025, adiva il Tribunale di Firenze in funzione Parte_1 di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive: indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità di presenza, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi (quest'ultima a partire dal dicembre 2014, 8) per il periodo 2013 – 2017 e indennità di presenza e di mansione impiegati per il periodo 2017 – 2021, il tutto previa eventuale declaratoria di nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 1.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le modifiche di CP_2 cui all'A.N. 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie Chiedeva inoltre di condannare la datrice al pagamento della somma di € 2.308,61 per i titoli indicati, maturata Controparte_1 dal 2013 al 2021, oltre al rimborso delle spese di lite.
ritualmente costituitasi eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei Controparte_1
1 crediti e, nel merito contestava l'esistenza dei diritti azionati e la correttezza dei conteggi prodotti.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici o comunque risultano dalla documentazione acquisita.
è stata assunta in qualità di “operatore di esercizio” da AT SpA e, partire dal Parte_1
1/12/2012, a seguito di cessione del ramo di azienda da AT SpA ad è passata Controparte_1 alle dipendenze dell'odierna convenuta,.
Dal 31/10/2021 è passata alle dipendenze di Controparte_3
A partire dal maggio 2017 ha svolto- di fatto- mansioni di impiegata e ad ottobre 2020 le è stato riconosciuto l'inquadramento come impiegata parametro 175 .
E' altresì pacifico che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio è temporalmente limitato al periodo gennaio 2013- ottobre 2021
e riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
2 b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione
3 collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che nel caso di specie è pacifico che la quantificazione della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale, effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Del tutto inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione aggiuntiva in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie
Prima di esaminare le singole voci retributive azionate deve escludersi che ai fini della computabilità rilevi la circostanza che una singola indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché ,” a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. 50. Inoltre, il fatto che un'indennità sia legata alle modalità temporali della prestazione (come per l'indennità di turno o l'indennità di lavoro domenicale) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità e alla gravosità delle mansioni stesse. ( così Corte di appello
Firenze sent. del 9 gennaio 2025 resa su fattispecie sovrapponibile).
Ciò premesso si osserva che
- l'indennità di turno, l'indennità di presenza, l'indennità mansione controllo/conducente, e il premio evitati sinistri risultano connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dall' odierna ricorrente fino al 2016, quale operatore di esercizio in quanto: l'indennità di turno è riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida” - per i quali il lavoro in turni, comprendenti anche la domenica è imposto dall'organizzazione aziendale, che prevede che le mansioni possano essere svolte solo con tale modalità ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28320 del 10/10/2023), l'indennità di presenza è connessa alla mera “presenza in servizio” ; l'indennità mansione controllo/conducente è volta a remunerare la dovuta attività di controllo della regolare obliterazione dei biglietti, mentre l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'autista;
- l'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie imposte e non dissociabili dalla mansione primaria
- l'indennità forfettaria ritardi è invece prevista per compensare un incomodo direttamente
4 connesso alla mansione e cioè il prolungamento della prestazione lavorativa , determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore ( cfr punto 26 della sentenza CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri). Per_3
Anche le indennità richieste a partire dalla data del cambio di mansioni ( da operatore di esercizio a impiegata) e cioè l'indennità di mansione e l'indennità di presenza risultano connesse in modo intrinseco alle mansioni.
Le suddette voci sono inoltre prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ( come vorrebbe intendere la difesa della convenuta ) ma deve essere valutato secondo un giudizio ex post, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga riconosciuta saltuariamente o comunque in maniera episodica. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
5 - anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste di parte ricorrente risultano quindi accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, pari a 24.
Come motivato dalla Corte di Appello di Firenze in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “ si ritiene invece che il numero dei giorni annui di ferie, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute, in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio, sia pari a 24. Le quattro settimane di ferie annue, assistite dalla garanzia del diritto eurounitario, devono infatti essere intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. 56. Sul punto infatti merita rammentare come la direttiva 2003/88 disciplini gli istituti: a) del riposo giornaliero, di cui all'art. 3, secondo cui “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore
6 consecutive”; b) del riposo settimanale, all'art. 5, che dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni [...] Pt_1 18 lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3”; c) infine delle ferie, di cui all'art. 7, già più volte citato, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
Annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. 57. Assunto questo dato, ritiene allora il collegio che, nelle quattro settimane di ferie non possano considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni della settimana. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza deve essere usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie) e nel contempo deve essere compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così c Corte di appello
Firenze sent. del 9 gennaio 2025 cit).
Risulta dunque corretta la quantificazione delle differenze dovute effettuata dalla ricorrente nei conteggi depositati in data 4.12.2025 come pari ad € 2.250,52.
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal gennaio 2013 al 30.11.2021 pari alla somma lorda di € 2.250,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna infine la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49 per cu e complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
7 Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1329/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1 LETIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI ROSSI 1 50125 FIRENZEpresso il difensore avv. MARTINI LETIZIA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA ( VIA BURLAMACCHI 32 55100 C.F._2 LUCCA;
( ) PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1 Parte_2 C.F._3 00161 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 2 00195 ROMApresso il difensore avv. MARESCA ARTURO
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.04 2025, adiva il Tribunale di Firenze in funzione Parte_1 di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive: indennità di turno, premio evitati sinistri, indennità di presenza, indennità vendita e informazioni, indennità mans. Contr/ cond. e indennità forfettaria ritardi (quest'ultima a partire dal dicembre 2014, 8) per il periodo 2013 – 2017 e indennità di presenza e di mansione impiegati per il periodo 2017 – 2021, il tutto previa eventuale declaratoria di nullità delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6c) del CCNL 23 luglio 1976 e/o del punto 5 dell' 1.5.1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12 marzo 1980 con le modifiche di CP_2 cui all'A.N. 27 novembre 2000 nella parte in cui escludono la computabilità delle indennità oggi rivendicate dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie Chiedeva inoltre di condannare la datrice al pagamento della somma di € 2.308,61 per i titoli indicati, maturata Controparte_1 dal 2013 al 2021, oltre al rimborso delle spese di lite.
ritualmente costituitasi eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei Controparte_1
1 crediti e, nel merito contestava l'esistenza dei diritti azionati e la correttezza dei conteggi prodotti.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici o comunque risultano dalla documentazione acquisita.
è stata assunta in qualità di “operatore di esercizio” da AT SpA e, partire dal Parte_1
1/12/2012, a seguito di cessione del ramo di azienda da AT SpA ad è passata Controparte_1 alle dipendenze dell'odierna convenuta,.
Dal 31/10/2021 è passata alle dipendenze di Controparte_3
A partire dal maggio 2017 ha svolto- di fatto- mansioni di impiegata e ad ottobre 2020 le è stato riconosciuto l'inquadramento come impiegata parametro 175 .
E' altresì pacifico che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto preveda che la retribuzione feriale non contempli le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio è temporalmente limitato al periodo gennaio 2013- ottobre 2021
e riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
2 b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione in più occasioni ( cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425; Cass.23/06/2022 n. 20216
e più recentemente Cass. 26/06/2023 n. 18160 ).
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione
3 collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che nel caso di specie è pacifico che la quantificazione della retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale, effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Del tutto inconferente rispetto all'oggetto del giudizio appare l'istituto della quattordicesima, retribuzione aggiuntiva in nessun modo riconducibile alla retribuzione feriale , essendo ricollegata dal CCNL alla mera presenza in servizio nell'anno di riferimento (la stessa è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) e non al godimento delle ferie
Prima di esaminare le singole voci retributive azionate deve escludersi che ai fini della computabilità rilevi la circostanza che una singola indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché ,” a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. 50. Inoltre, il fatto che un'indennità sia legata alle modalità temporali della prestazione (come per l'indennità di turno o l'indennità di lavoro domenicale) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità e alla gravosità delle mansioni stesse. ( così Corte di appello
Firenze sent. del 9 gennaio 2025 resa su fattispecie sovrapponibile).
Ciò premesso si osserva che
- l'indennità di turno, l'indennità di presenza, l'indennità mansione controllo/conducente, e il premio evitati sinistri risultano connessi in modo intrinseco alle mansioni svolte dall' odierna ricorrente fino al 2016, quale operatore di esercizio in quanto: l'indennità di turno è riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida” - per i quali il lavoro in turni, comprendenti anche la domenica è imposto dall'organizzazione aziendale, che prevede che le mansioni possano essere svolte solo con tale modalità ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28320 del 10/10/2023), l'indennità di presenza è connessa alla mera “presenza in servizio” ; l'indennità mansione controllo/conducente è volta a remunerare la dovuta attività di controllo della regolare obliterazione dei biglietti, mentre l'indennità evitati sinistri premia la professionalità dell'autista;
- l'indennità vendita e informazioni e il compenso biglietti a bordo costituiscono prestazioni accessorie imposte e non dissociabili dalla mansione primaria
- l'indennità forfettaria ritardi è invece prevista per compensare un incomodo direttamente
4 connesso alla mansione e cioè il prolungamento della prestazione lavorativa , determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore ( cfr punto 26 della sentenza CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri). Per_3
Anche le indennità richieste a partire dalla data del cambio di mansioni ( da operatore di esercizio a impiegata) e cioè l'indennità di mansione e l'indennità di presenza risultano connesse in modo intrinseco alle mansioni.
Le suddette voci sono inoltre prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ( come vorrebbe intendere la difesa della convenuta ) ma deve essere valutato secondo un giudizio ex post, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga riconosciuta saltuariamente o comunque in maniera episodica. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non prendono esplicitamente in questione i valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
5 - anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendevano evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.
Quanto all'eccezione di prescrizione si richiama la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della l. 92/12 ( che ha depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è di natura unicamente indennitaria) è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus, anche nelle aziende di maggiori dimensioni.
La suddetta consolidata interpretazione, condivisa dalla locale Corte di Appello è stata fatta propria dalla Cassazione con Sentenze n. 26246 del 6 settembre 2022 e n. 30958 del 20 ottobre
2022, alle cui diffuse e compiute motivazioni si rimanda .
Le richieste di parte ricorrente risultano quindi accoglibili, in quanto circoscritte nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della legge 92/2012 avvenuta il 18.7.2012 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento di una retribuzione media comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie coperti dalla tutela prevista dalla normativa euro unitaria e , quindi, pari a 24.
Come motivato dalla Corte di Appello di Firenze in un precedente reso su fattispecie analoga e qui richiamato ai sensi dell'art 118 disp att cpc “ si ritiene invece che il numero dei giorni annui di ferie, da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute, in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio, sia pari a 24. Le quattro settimane di ferie annue, assistite dalla garanzia del diritto eurounitario, devono infatti essere intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. 56. Sul punto infatti merita rammentare come la direttiva 2003/88 disciplini gli istituti: a) del riposo giornaliero, di cui all'art. 3, secondo cui “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore
6 consecutive”; b) del riposo settimanale, all'art. 5, che dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni [...] Pt_1 18 lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'art. 3”; c) infine delle ferie, di cui all'art. 7, già più volte citato, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
Annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. 57. Assunto questo dato, ritiene allora il collegio che, nelle quattro settimane di ferie non possano considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e sette i giorni della settimana. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza deve essere usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie) e nel contempo deve essere compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie).( così c Corte di appello
Firenze sent. del 9 gennaio 2025 cit).
Risulta dunque corretta la quantificazione delle differenze dovute effettuata dalla ricorrente nei conteggi depositati in data 4.12.2025 come pari ad € 2.250,52.
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal gennaio 2013 al 30.11.2021 pari alla somma lorda di € 2.250,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna infine la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49 per cu e complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
7 Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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