Sentenza 12 agosto 2002
Massime • 1
La cosiddetto "dicatio ad patriam" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio,al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima. Tale accertamento in fatto è compito del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Commentario • 1
- 1. Servitù di uso pubblico per “dicatio ad patriam”: elementi costitutivi e provaSergio Di Mariano · https://www.diritto.it/ · 6 febbraio 2019
La “dicatio ad patriam”, quale modalità di costituzione di una servitù di uso pubblico, deve essere provata dalla Amministrazione Pubblica che la invoca, con particolare riferimento alla protrazione ultraventennale dell'uso pubblico. Il proprietario del bene assoggettato a servitù di uso pubblico è tenuto ad un comportamento passivo, consistente nella tolleranza all'esercizio della servitù da parte della collettività e deve, pertanto, evitare di compiere atti che possano rendere impossibile o eccessivamente gravosa l'esercizio della stessa. Con sentenza n. 2701/18 depositata il 05/12/2018, il Giudice di Pace di Catania ha affrontato la questione relativa alla costituzione di una servitù …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12167 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
M IN NOME DEL PO OLO ITALIAN1 2167 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente - R.G.N. 3986/00 Cron. 23777 MENSITIERI Rel. Consigliere Dott. Alfredo Rep. 3251 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 10/05/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: s u TE SE, elettivamente domiciliata in ROMA, g VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato COCHETTI, che la difende unitamente ANTONIO all'avvocato RI CASARI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO NARDELLI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 17/99 dell 756 a TRENTO, depositata il 08/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato Antonio COCHETTI, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Dante CONTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il gut rigetto del ricorso. -2- --- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 31 dicembre 1979 e il 17 gennaio 1980 NZ, RO, TT, IN ed EL ED, rappresentati dal loro procuratore in speciale EN PI, convenivano giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, AR, RO, OS e PP ED esponendo di essere comproprietari essi attori della p. ed. 160 CC Gardolo, composta di casa e cortile, confinante con le edd. 220/3,220/2 e 220/1 di proprietà dipp. ие AR, RO e OS ED, nonchè con la p. ed. н е 162/3 di proprietà di PP ED. Sostenevano gli attori che i convenuti pretendevano di aver diritti di passo, deposito ed altro sul cortile e chiedevano pertanto che venisse dichiarato non competere ai predetti tali diritti, ordinando agli stessi di astenersi da qualsiasi atto che potesse interessare la proprietà attorea, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni provocati nella misura da accertarsi giudizialmente, con vittoria di spese e con l'accertamento altresì del diritto di essi istanti a recintare la p. ed. 160, con delle relative all'effettuazione autorizzazione opere. 3 Si costituivano AR e RO ED, i quali, nel contestare le avverse pretese delle quali chiedevano il rigetto, instavano, in via riconvenzionale, per l'accertamento dell'avvenuta costituzione in loro favore, per usucapione, del diritto di passo a piedi, con automezzi e mezzi di qualsiasi specie nonchè di posteggio dei mezzi suddetti;
in via subordinata per l'accertamento della servitù di passo e di posteggio a carico della p. ed. 160 ed a favore della proprietà pubblica e di essilimitrofa ы м convenuti "uti singuli"; in ulteriore subordine per l'accertamento della destinazione "ab immemorabili" di tale particella a piazzetta utilizzata per il 'passo il transito di persone mezzi ed automezzi nonchè per il posteggio ed il deposito degli stessi da parte degli abitanti delle case adiacenti e limitrofe e dei proprietari dei fondi confinanti e dei terzi censiti. Si costituiva altresì PP ED chiedendo anch'egli il rigetto delle domende attoree e servitù dil'accertamento del proprio diritto di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico della p. ed. 160 ed a favore della propria p. ed. 162/3, con vittoria di spese. 4 Si costituiva infine OS ED evidenziando di non essere più proprietaria delle particelle 220/1,220/2 e 220/3 in quanto alienate per la propria quota indivisa ai fratelli RO e AR e chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Con memoria del 22 aprile 1980 gli attori rinunciavano alla domanda nei confronti della ED OS. Veniva successivamente disposta l'integrazione del х и nei confronti di NG contraddittorio к LI in ED, comproprietaria della p. ed. 220/1, la quale rimaneva contumace. 1984, a seguito di All'udienza del 18 luglio conciliazione, gli stessi attori intervenuta rinunciavano alla domanda anche nei confronti di PP ED. Espletata una CTU e riassunto dagli attori il processo a seguito della sua interruzione per morte convenuti AR, RO e OS del difensore dei ED, si costituiva in giudizio il solo AR ED. Assunte prove testimoniali, il Tribunale, con sentenza 13.10.94-18.1.95, dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori da una parte e PP e OS ED dall'altra, dichiarava non competere a л с AR e RO ED il diritto di passo, transito, deposito di qualsiasi genere nel cortile facente parte ed. 160 CC della p. Gardolo, ordinando agli stessi di astenersi da qualsiasi atto che potesse interessare la proprietà attorea;
accertava che agli attori medesimi competeva il diritto di recinzione della propria particella edilizia, autorizzandoli alla esecuzione delle к и relative opere rigettava la domanda attorea di н risarcimento dei danni nonchè le riconvenzionali dei convenuti AR e RO ED e condannava questi ultimi alle spese di lite. Proposto gravame da AR ED la Corte d'appello di Trento, con sentenza 10.11.98-8.1.99, rigettava le proposte da domande NZ, RO, TT, IN ed EL ED nei confronti dell'appellante e compensava tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per tre motivi, IN cassazione, sulla base di procuratore speciale ED rappresentata dal suo EN PI. Resiste con controricorso AR ED. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia carente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 cpc, in riferimento all'art.112 stesso codice) per avere la Corte del merito ravvisato nella "dicatio ad patriam" l'elemento costitutivo della servitù pubblica gravante sul fondo di essa ricorrente, nonostante che il ED AR avesse invocato sì l'uso collettivo, ma in ragione non già della inequivoca intenzione degli attori in 诹 prime cure di voler mettere a disposizione del pubblico quella proprietà, bensì dell'uso "ab immemorabili" praticato dagli abitanti della zona sulla piazzetta antistante il fondo medesimo. La doglianza non può essere accolta. La stessa ricorrente ammette che, a fronte della domanda volta ad escludere la legittimità del passaggio e della sosta di automezzi sulla p. ed. AR aveva invocato anche l'uso160, ED collettivo e quindi l'accertamento a carico del fondo delle controparti di una servitù a favore della collettività. Ebbene, poichè l'esistenza di un titolo valido а sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico di un'area può riscontrarsi in un provvedimento della Amministrazione, in un atto spontaneo deiPubblica 7 privati (dicatio ad patriam) in una convenzione, nell'usucapione о nell'uso "ab immemorabili" (Cass.n.3108/84), non può certo ravvisarsi vizio di ultra-petizione nell'aver la Corte del merito , lasciando fermi il "petitum" ed i fatti posti dalla parte a giustificazione della volta a paralizzare la domanda eccezione avversaria, inquadrato il dedotto uso collettivo cortiva на dell'area di proprietà dei ED NZ,RO, TT, IN ed EL nella ad patriam" anzichè nell'uso "ab "dicatio immemorabili" dall'attuale resistente enunciato sin dalle sue prime difese. Per consolidata giurisprudenza di legittimità non incorre, invero, nel vizio di ultra ed extra -petizione il giudice che, anche in grado d'appello, nel rispetto della situazione di fatto dedotta dalle parti, si limiti a dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa, ovvero a sostituire al titolo enunciato un titolo diverso che valga a sorreggere la domanda о la eccezione, adeguandosi all'oggetto sostanziale di esse (v. Cass.n. 1071/62,n.2167/62, n. 2244/63, n.851/64, n.1496/64,n.2096 /65, n.135/66,n.75/70,n. 6578/82,n. 5973/85,n. 383/99, n.12471/2001). 8 Con il secondo mezzo si deduce carente contraddittoria motivazione con riferimento al modo di costituzione della servitù pubblica (dicatio ad patriam) e con riguardo all'art. 825 cc. Osserva la ricorrente che sussistendo nel caso di specie molteplici elementi probatori tali da far ritenere che il passo praticato e la sosta dei mezzi sull'area della casa ED fossero frutto di semplice tolleranza, in presenza altresì di numerose ы м proteste da parte degli stessi proprietari per via di d'appello avrebbe dovutoquell'uso, il giudice acclarare e giustificare le origini della statuita pubblica, la sua pacificità е continuità servitù d'uso. La censura non ha pregio. Premesso che anche semplicemente osservando le foto dimesse e la piantina allegata alla consulenza d'ufficio, l'area prospiciente l'immobile tecnica degli attori in prime cure, era non solo completamente aperta al pubblico, ma dal pubblico stesso anche attualmente utilizzata per la sosta, ha osservato la Corte territoriale che conferma dell'uso pubblico e non per mera tolleranza di tale area emergeva in modo chiaro dalle testimonianze escusse in primo grado dalle quali in particolare si evinceva che la 9 collettività era stata ammessa a godere della piazza per accedere agli esercizi pubblici (panetteria, bar ed officina meccanica) che su tale piazza si aprivano. La messa a disposizione di quest'ultima si ricavava altresì, ad avviso del giudice d'appello, dalla circostanza che essa, a far tempo dagli anni '60, era stata asfaltata dai proprietari e quindi aperta all'uso agevole dell'intera sostanzialmente parificata nel suo collettività e aspetto esteriore a piazza pubblica. Persino il cartello di divieto di sosta collocato sulla proprietà dei ED, al quale aveva fatto cenno un teste e che era visibile nelle foto dimesse dall'attuale gravame di resistente in sede di merito, lungi dal manifestare una volontà di esclusione, mostrava al contrario, secondo il giudicante, una volontà dei proprietari della p. ed. 160 di aprire la piazza (e quanto meno la parte di loro proprietà) all'uso pubblico ancorché secondo modalità regolamentate allo scopo di consentire un a tutte le proprietà che siagevole accesso affacciavano alla medesima, nonchè il godimento adeguato dell'aria e della luce. Ebbene, come ognun vede, la gravata sentenza è sul punto del tutto conforme alla giurisprudenza di 10 questa Suprema Corte (alla quale è stato in essa fatto riferimento) secondo cui la cosiddetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamante, con carattere di continuità e non di tolleranza, un proprio bene amera precarietà e disposizione della collettività, assoggettandolo al х а м correlativo uso, che ne perfeziona l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo 0 un atto negoziale ovvero ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives" indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità O meno e dallo spirito che lo anima (v. 1072/88-S.U., n. 5262/93,n. 10574/94, n. Cass. n. 15111/2000n. 875/2001, n. 6924/2001, n. 3117/95,n. 7481/2001). 1'accertamento in fatto condotto dal giudice delE merito è naturalmente insindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, è sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria (v. Cass. n.10574/94, cit.). 11 eCon il terzo motivo si deduce ancora carente contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia con riferimento all'ubicazione ed estensione della servitù pubblica ed allo stesso art. 825 cc. Lamenta la ricorrente che la Corte del merito abbia collocato la servitù pubblica sull'intera piazzetta comprendente, non solo la p. ed. 160, ma anche le p. ed.220/3,162/3,162/2,162/1, pur mancando la prova di х и un asservimento indiscriminato all'uso pubblico della medesima nella sua interezza. н Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. Si duole la ricorrente del fatto che, nonostante la servitù dovesse essere identificata nel suo luogo di esercizio ed esattamente configurata, la Corte distrettuale l'abbia estesa all'intera piazzetta "comprendente anche realità diverse dalla p. ed. 160". Senonchè la denunciata "estensione" non risulta assolutamente dall'esame della qui gravata decisione giacchè, a parte la considerazione che il giudice d'appello ha espressamente riferito la volontà degli attori in prime cure di apertura all'uso pubblico dell'area in contestazione alla "parte di loro 12 111 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.1.2012 Serie 4 al n. 4546 versate € 17643 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) proprietà" dell'area medesima (pag. 9 della impugnata sentenza), la delimitazione dello spazio interessato dalla configurata "dicatio ad patriam" alla specifica porzione di proprietà degli attori contraddistinta particella edilizia 160 C.C. dalla Gardolo, si evince, "a contrario", dallo statuito rigetto in 坂 seconde cure della domanda attorea diretta all'accertamento della inesistenza di qualsiasi diritto dei convenuti proprio sull'area in questione. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso Va respinto nella sua integralità, con la condanna della ricorrente alle spese di questo 129.11 giudizio,liquidate come da dispositivo. 4132
P.Q.M.
TOT/ 70,43 La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente 68,00 8065 6,00 al pagamento, in favore di AR ED, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 770,43 oltre ad euro 1.500, 00 per onorari. Roma 10 maggio 2002. V. Jeff Pres. - Merrition est. Aljed IL CANCELLIERE CT Paole Talarico zco la Le DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 AGO. 2002- IL CANC HE C1 Lolazico 13