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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 102 /2025 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Marco Traina CONTRO
Controparte_1
DECRETO Letto il ricorso depositato in data 24.03.2025 dalla parte ricorrente indicata in epigrafe con il quale chiede l'indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento penale n. 14000/2017 R.G. N.R. instaurato dinnanzi al Tribunale di Palermo e definito con sentenza di assoluzione n. 282/2025 depositata il 16.01.2025;
considerato che
il ricorrente lamenta una durata irragionevole del processo facendo decorrere il termine iniziale dalla data di notifica del verbale di identificazione ed elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. del 15.06.2017; considerato, altresì, che l'art. 2, comma 2 bis, della legge n.89/2011 stabilisce che “il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto conoscenza della chiusura delle indagini preliminari”; ritenuto che, nel caso che occupa, parte istante ha avuto conoscenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti per effetto di un atto dell'A.G. consistito nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. del 15.06.2017 relativamente ai reati di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 e 61 c.p.; considerato, pertanto, che il procedimento penale - per gli effetti di cui alla legge n.89/2001 - deve intendersi iniziato in data 15.06.2017; esaminati gli atti e la documentazione allegata;
ritenuta la tempestività dell'istanza e l'ammissibilità della stessa (anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n.175/2021); considerato che il giudizio in esame, durato 7 anni, 7 mesi e 1 giorno, arrotondati ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n. 89/2011 a 8 anni, eccede complessivamente di 5 (8-3) anni il termine di ragionevole durata del processo di cui all'art. 2 della L. n.89/2001, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012; valutata la complessità del giudizio, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Pag. 1 ritenuto, pertanto, che debba essere riconosciuto, a a titolo di Parte_1 indennizzo per danno non patrimoniale, l'importo complessivo di €2.200,00 (400,00x3+ 500,00x2) per gli anni di ritardo eccedenti la durata ragionevole del processo, oltre gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso al pagamento;
ritenuto quanto al regolamento delle spese che debba farsi riferimento ai criteri di cui al DM n. 147/22, tenendo conto del fatto che:
- il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiarato ispirato) e con il quale il giudizio ex lege PI condivide la prima fase monitoria (cfr. Cass. n. 26851/16);
- la Cassazione ha, sul punto, stabilito che: “si ha riguardo, infatti, alla liquidazione del compenso per la fase monitoria ex art. 3 della legge n. 89/2001 del procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di durata ragionevole. A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della Corte d'appello o di un magistrato della Corte a tal fine designato (a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5 ter della medesima legge, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la Tabella 12 allegata al DM n. 55/2014, da regolare in base agli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. n. 26851/2016) si applica la Tabella 8 dello stesso DM per i procedimenti monitori” (Cass. Civ. 16327/2020);
- la complessità del procedimento è bassissima e il ricorso non contiene l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto, sicché vanno applicati i minimi tariffari;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001 INGIUNGE al il pagamento, senza dilazione autorizzando in mancanza la Controparte_1 pr favore di della somma di €2.200,00 Parte_1
(euroduemiladuecento/00) oltre gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso sino al pagamento;
e delle spese legali liquidate in €237,00 per compensi professionali, €27,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Palermo, 3 aprile 2025.
Il Consigliere delegato Carmelo Ioppolo
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