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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4108 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della
Dr.ssa Eleonora Polidori, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4108 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2019, vertente
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Bozzi presso il cui studio sito in Riglione (PI), Via Calatafimi n. 34 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massima Baldocchi presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via del Brennero N. 6A è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTO
e
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Jody Guetta presso il cui studio, sito in Livorno, Via Pieroni
26 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 30.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 22.10.2019, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Pisa, l'Arch. Parte_1 chiedendo “di accertarne e dichiararne la responsabilità professionale ai Controparte_1 sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c. per aver tenuto una condotta negligente, imperita e imprudente nell'espletamento dell'incarico ricevuto e per l'effetto condannarlo a corrispondergli la somma di euro 210.000,00 per i danni subiti o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
di accertare e di dichiarare che l'Arch.
ha ricevuto dall'attore la somma di euro 14.500,00 di cui 9.900,00 € circa per il CP_1 pagamento degli oneri comunali da corrispondere a progetto approvato e, stante la non approvazione del progetto, di condannare l'Arch. a restituirgli la somma di euro 9.900,00 o la somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di ottobre del 2012 al saldo effettivo, con vittoria di spese e onorari”.
A fondamento della propria domanda parte attrice sosteneva la sussistenza di un inesatto adempimento per negligenza e imperizia del professionista nello svolgimento dell'incarico conferitogli per avere eseguito le opere in assenza dei titoli abilitativi necessari e per aver presentato la richiesta di permesso a costruire al Comune competente tardivamente con conseguente rigetto della stessa per variazione del Regolamento urbanistico della zona interessata, approvato nel medesimo giorno di presentazione della richiesta.
Precisamente, parte attrice esponeva quanto segue:
- asseriva di aver sottoscritto in data 20.07.2012 proposta irrevocabile con la quale si impegnava alla vendita di porzioni di terreno edificabile, oltre parte di restante terreno agricolo, alla impresa Bottai al fine di ottenere quale corrispettivo la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio esistente attraverso il frazionamento dello stesso e la realizzazione di una nuova abitazione (Doc.1). La medesima proposta prevedeva l'affidamento del progetto per le esecuzioni di tali opere all'Arch. nonché CP_1
pagina 2 di 17 termine per la presentazione della richiesta del permesso a costruire il 1° Ottobre
2012.
- L'Arch. in data 28/09/2012 presentava per conto dell'attore una per CP_1 Pt_2 manutenzione straordinaria sull'immobile esistente. Ciononostante, iniziava i lavori di ristrutturazione secondo quanto previsto nella proposta irrevocabile e, dunque, procedendo non soltanto ad effettuare variazioni strutturali interne (in conformità con la CILA), ma anche all'abbattimento di parti del tetto, senza aver ottenuto i permessi necessari. Provvedeva a presentare la richiesta di permesso a costruire con riferimento alla nuova unità e alla ristrutturazione e ampliamento di quella esistente solo in data
26/03/2014, richiesta protocollata in data 27/03/2014.
- Tuttavia, in pari data veniva approvata una variante del Piano regolatore generale che non consentiva più interventi di nuova edificazione nella zona interessata. Per
l'effetto, la richiesta veniva rigettata (il diniego del permesso a costruire veniva notificato all'attore in data 9.12.2015 – doc. 15).
- Nessun altro progetto veniva presentato dall'Arch. e prive di riscontro CP_1 rimanevano le comunicazioni del 10.05.2018 e 13.06.2028. Parte convenuta rispondeva alla lettera a/r del 4.7.2018 con la quale veniva comunicata la revoca dell'incarico dando disponibilità ad un incontro al rientro delle ferie;
tale incontro, nonostante i solleciti non si è mai tenuto. Pertanto, in data 19.02.2019 il Sig. Pt_1 presentava domanda di mediazione che aveva esito negativo (verbale del 25.6.2019 doc. 25).
- Per l'attività svolta, su richiesta dell'Architetto parte attrice provvedeva ad CP_1 effettuare bonifici di euro 10.000,00 e 4.500,00 di cui 9.500,00 circa destinati al pagamento di oneri di urbanizzazione da versarsi a progetto approvato.
- Quanto ai rapporti tra parte attrice e l'impresa Bottai, a seguito della diffida posta in essere in data 24.05.2016 dall'Impresa Bottai, le parti addivenivano ad un accordo transattivo che prevedeva a stralcio e saldo dei lavori effettuati dalla il pagamento da parte del sig. di euro 38.000,00. Pt_1
Con comparsa del 28.02.2020 si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa garante per la responsabilità
pagina 3 di 17 professionale, in via principale “Respingere integralmente le Controparte_4 domande del signor in quanto infondate e non provate con condanna Controparte_5 dell'attore al risarcimento delle spese legali tutte”, in via riconvenzionale “ accertato che il
ha svolto attività professionale per un importo di 7.000,00 € in favore del signor CP_1
dichiararsi parzialmente compensate le somme dovute dall'architetto Pt_1 [...]
al signor con gli onorari dovuti all'Architetto CP_1 Parte_1 Controparte_1 dal signor e, infine in via subordinata “qualora si ritenga provata la Parte_1 responsabilità professionale del convenuto e la sussistenza dei danni lamentati per la somma indicata o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa, dichiarare che il terzo chiamato in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_6 in Milano, Corso Garibaldi 86 è tenuta a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea e condannarla a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore”.
A fondamento delle proprie pretese parte convenuta asseriva la correttezza del suo operato e, in particolare, rilevava che il termine di presentazione indicato in contratto per la richiesta del permesso a costruire fosse vincolante solo per la parte promittente e promissaria e, in ogni caso, non stabilito a pena di risoluzione del contratto.
Rilevava, altresì, che il ritardo nella presentazione del progetto fosse da addebitare all'Impresa Bottai che ne chiedeva continue modifiche in ragione delle varie esigenze dei possibili acquirenti ed, infine, che allo stesso non poteva addebitarsi alcuna forma di negligenza dal momento che aveva presentato la richiesta in data 26.03.2014 e, quindi, il giorno prima dell'approvazione della variante, di cui non poteva essere a conoscenza nonché che, in ogni caso, mancava la prova che il progetto presentato sarebbe stato sicuramente approvato nella vigenza del precedente Piano regolatore.
Parte convenuta confermava poi il recepimento delle somme indicate in atto di citazione dall'attore precisando che il primo bonifico pari ad euro 10.000,00 avrebbe dovuto coprire il costo degli oneri di urbanizzazione del progetto mentre il secondo bonifico di euro 4.500,00 era corrisposto a saldo della pratica CILA presentata nel settembre 2012.
Confermando il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione per mancata approvazione del progetto, asseriva di dover restituire solo euro 7.500,00 essendo la restante parte a lui spettante per le prestazioni svolte (CILA presentata nel 2012 euro 4.000,02 (doc.8) e la pratica depositata in data 26 Marzo 2014 presso il Comune di cascina euro 3.000,00).
pagina 4 di 17 Con decreto del 03.03.2020 l'originario Giudice assegnatario, preso atto della richiesta del convenuto ex art 269 c.p.c. autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicuratrice differendo la prima udienza al 2.07.2020 in modalità cartolare in conformità alla normativa emergenziale al tempo vigente.
Con comparsa del 02.06.2020 si costituiva in giudizio, la terza chiamata,
[...] la quale chiedeva, in via principale “respingere le domande svolte Controparte_2 dal Sig. nei confronti dell'Arch. in quanto infondate in Parte_1 Controparte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti della ; in via subordinata, in denegata ipotesi di Controparte_2 accoglimento, anche parziale, delle domande attoree “respingere la domanda di garanzia promossa dall'Arch. nei confronti della ed, CP_1 Controparte_2 infine, in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e della domanda di garanzia “limitare il risarcimento a carico dell'Arch. e l'indennizzo a carico della a quanto CP_1 Controparte_2 risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, tenuto altresì conto del massimale e della franchigia di polizza”, con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Più specificatamente, la terza chiamata fondava l'inoperatività della polizza sulle clausole
B.
1. e B2 delle Condizioni generali di assicurazione che prevedono l'operatività dell'Assicurazione per i reclami presentati per la prima volta all'Assicurato e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali Reclami siano stati posti in essere;
presupposti assenti nel caso di specie essendo i reclami tutti antecedenti al periodo di stipula dell'assicurazione (01.02.2020) e mai stati oggetto di comunicazione da parte dell'assicurato.
Con Ordinanza del 10.10.2020, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi in modalità cartolare, vista l'istanza ex art. 186 c.p.c. di parte attrice di pagamento della somma di euro 7.500,00 in quanto non contestata, il Giudice fissava udienza di discussione sull'istanza in data 21.01.2021, successivamente rinviata d'ufficio in trattazione scritta al 27.05.2021.
pagina 5 di 17 Con Ordinanza del 4.6.2021, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva rigettata l'istanza ex art. 186 c.p.c. di parte attrice e concessi i termini di cui all'art
183 VI co. c.p.c.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori l'originario Giudice assegnatario ammetteva le prove orali richieste dalle parti, riservandosi sulle altre istanze istruttorie.
Con ordinanza del 05.02.2024, la sottoscritta magistrata – divenuta medio tempore assegnataria del procedimento - ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio nominando CTU
l'Arch. he accettava l'incarico con giuramento telematico depositato in data Persona_1
09.02.2024.
Depositata la relazione peritale, veniva fissata l'udienza del 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dei termini assegnati, la Giudice scrivente tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'oggetto della controversia è la sostenuta responsabilità professionale dell'architetto convenuto per la negligenza, imprudenza e imperizia mostrata nello svolgimento dell'incarico affidatogli, quanto nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'opere svolte tanto nella redazione del progetto relativamente ai profili di fattibilità secondo la normativa vigente, con conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice, committente dell'opera.
In linea generale, occorre precisare che il contratto d'opera intellettuale – nel caso in esame riconosciuto dalle parti come esistente – è soggetto all'applicazione delle norme di cui all'art. 1218 c.c., rientrandosi, dunque, nell'alveo della responsabilità contrattuale, ove il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo e pagina 6 di 17 modificativo dell'altrui pretesa (Cass. SU 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982).
Nel caso che ci occupa parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno asserendo la sussistenza in capo al convenuto di una responsabilità di natura contrattuale per non aver svolto la sua attività professionale con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. per i fatti esposti in premessa.
Orbene, la responsabilità dell'architetto-progettista non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, ma deve comunque essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e alle conseguenze in termini di produzione dell'eventuale danno.
In merito, pare opportuno rievocare gli insegnamenti della giurisprudenza ormai costante, secondo la quale l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile sia da un punto di vista tecnico che giuridico.
A tal fine, il tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio è, dunque, tenuto ad assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica vigente e ad individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cfr. Cass 18342/2019).
La normativa in materia IA – ha chiarito la giurisprudenza di merito – è un settore altamente tecnico e specialistico che richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza da parte dei professionisti addetti ai lavori.
Il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché la irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso sollevando eccezioni di inadempimento ex art. 1460 cc ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art 1453 cc e le discendenti restituzioni ovvero di agire per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (Cfr. Cass. 2257/2007, Cass. 1214/2017).
pagina 7 di 17 Compiute siffatte premesse di carattere generale, nel caso che ci occupa, vista la copiosa documentazione in atti, può dirsi positivamente raggiunta da parte attrice la prova della fonte negoziale su cui si fondano le proprie pretese.
In realtà, la stessa può considerarsi circostanza pacifica tra le parti dal momento che parte convenuta in comparsa ha confermato l'incarico ricevuto, formulando anzi domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi dovuti per l'attività professionale prestata.
Pacifico, altresì, è l'oggetto dell'incarico conferito al convenuto consistente nella redazione di un progetto per la costruzione di un immobile ex novo e per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'immobile già esistente e nella direzione dei lavori, come risultante dalla proposta di acquisto irrevocabile sottoscritta tra il sig. e l' Pt_1 Controparte_7
Si osserva, invero, che in sede di interrogatorio formale lo stesso convenuto ha confermato di aver redatto i progetti per la realizzazione di una nuova unità abitativa con contestuale ristrutturazione e ampliamento dell'edificio esistente di proprietà (doc. 8 Parte_1 comparsa di costituzione) nonché di aver in data 29/06/2012 inviato, al figlio del Sig. R_ ( ), preventivo dei costi e onorari professionali necessari per l'espletamento Pt_1 dell'incarico, come da mail che le è stata mostrata quale Doc. 2 di parte attrice.
Quanto, invece, all'espletamento dell'incarico parte attrice ha lamentato la carenza di diligenza adottata dall'architetto - progettista argomentando sotto un duplice profilo;
ossia sulla correttezza della procedura amministrativa seguita - avendo a suo dire il convenuto proceduto alla demolizione del tetto dell'immobile esistente in assenza dei titoli opportuni avendo presentato una CILA e non una richiesta di permesso a costruire - e sul fatto di aver, per l'appunto, presentato la richiesta di permesso a costruire che era necessaria, tanto per le opere commissionate sull'immobile già esistente che per la costruzione dell'immobile ex novo solo il 26.03.2014, a distanza di 2 anni sia dagli acconti ricevuti che dall'avvio dei lavori
(ottobre 2012).
Ebbene, sul punto va innanzitutto rilevato che il richiamo di parte convenuta e terza chiamata alla transazione stipulata tra parte attrice e l'Impresa Bottai in data 20 marzo 2017 è inconferente ai fini del presente giudizio.
Tale accordo transattivo era, infatti, esclusivamente volto a regolare i rapporti tra parte attrice e l'Impresa Bottai con riferimento all'impossibilità di dare seguito alla proposta irrevocabile pagina 8 di 17 di acquisto dei terreni di parte attrice;
terreni che dovevano costituire un corrispettivo per i lavori svolti dall'Impresa.
Non sussiste in tale transazione alcuna rinuncia alla domanda di risarcimento nei confronti dell'architetto né tanto meno può dirsi che essa integri un'obbligazione solidale idonea a giustificare un'eccezione ai sensi dell'art. 1304 del cod. civ., come sostenuto dalla terza chiamata (Cfr. doc. 15 Atto di citazione, doc. 3 comparsa di costituzione convenuto, doc. 6 comparsa di costituzione terza chiamata).
Tanto chiarito, dall'attività istruttoria esperita, e precisamente, dalla documentazione prodotta, dalle risultanze della CTU e dalle deposizioni testimoniali è emerso che il convenuto ha posto in essere condotte che integrano una chiara violazione dei doveri professionali di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e che configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tali condotte si sostanziano nella demolizione del tetto senza i necessari titoli abilitativi, nell'ingiustificato ritardo nella presentazione del progetto commissionato al Comune competente nonché nella condotta tenuta dall'Architetto nei confronti dell'attore- committente nella fase successiva il diniego del permesso a costruire.
È pacifico che il convenuto, in quanto direttore dei lavori, abbia autorizzato e/o comunque non abbia impedito la demolizione del tetto dell'immobile esistente basandosi su una
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) avente ad oggetto unicamente interventi di manutenzione straordinaria (Cfr. doc. 7 fasc. parte attrice).
Tale tipologia di titolo abilitativo è del tutto insufficiente e inadeguato per interventi strutturali quali la demolizione di un tetto ove sia previsto un ampliamento della volumetria dell'immobile come nel caso di specie. In tali ipotesi, infatti, la demolizione del tetto non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria ma si qualifica quale intervento di ristrutturazione ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. d) TU IA, richiedendo dunque un
Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 TU IA (Cassazione penale sez. III -
02/11/2023, n. 47680).
La condotta del convenuto denota, sul punto, grave imperizia e negligenza soprattutto nella misura in cui in sede di interrogatorio formale all'udienza del 27.10.2022 egli stesso mostra piena consapevolezza di quanto posto in essere, confessando che per effettuare tale pagina 9 di 17 demolizione sarebbe stato necessario ottenere dal Comune di Cascina idoneo permesso (Cap.
10 memoria parte attrice).
Non può assumere rilevanza la circostanza dedotta dal convenuto circa il fatto che tale demolizione sarebbe avvenuta su iniziativa della impresa Bottai, essendo egli in qualità di direttore dei lavori titolare della funzione di vigilare che l'esecuzione dei lavori avesse luogo in modo regolare, in conformità con il titolo edilizio richiesto, preservando l'attrice da potenziali sanzioni amministrative e da un'esecuzione illegittima dei lavori.
A tale figura professionale, invero, non può applicarsi il principio dell'esclusione di responsabilità del soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister"), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
(Cass. 8700/2016).
È altresì provato che il convenuto ha ingiustificatamente ritardato la presentazione del progetto per la nuova costruzione. Le giustificazioni addotte dal convenuto circa presunte
"richieste di modifica dei possibili acquirenti" presentati dall'Impresa Bottai nonché la dedotta irrilevanza del termine di cui alla proposta irrevocabile di acquisto poiché vincolante solo tra parte attrice e l'impresa Bottai e non anche per lui, parte terza non possono essere considerati fatti impeditivi e/o modificativi.
Il dovere di diligenza dell'architetto imponeva la tempestiva definizione e presentazione del progetto conforme alla normativa urbanistica vigente al momento del conferimento dell'incarico o comunque in tempi ragionevoli: tale non può considerarsi il lasso di tempo trascorso tra il conferimento dell'incarico (giugno 2012), l'avvio dei lavori in conformità al progetto non presentato e non alla CILA (ottobre 2012) e la presentazione del progetto in data 27.03.2014 (Cfr. doc. 2, 3 e 9 Fasc. Parte attrice).
È indubbio che il protrarsi ingiustificato di tale fase ha avuto quale conseguenza diretta e dannosa il diniego del permesso a costruire per difformità del progetto alla variazione del
Piano Urbanistico Regolatore approvato in pari data.
Tale circostanza palesa una grave negligenza e imperizia da parte del professionista, il quale aveva il dovere di presentare il progetto in modo tempestivo, monitorare costantemente pagina 10 di 17 l'evoluzione degli strumenti urbanistici e di allertare la committenza circa i rischi derivanti da un ritardo nella presentazione.
La negligenza e imperizia del professionista trova poi conferma nell'atteggiamento dallo stesso assunto nella fase successiva alla notifica del diniego a parte attrice dal momento che le missive di parte attrice al convenuto sono rimaste inevase sino alla lettera di A/R con la quale veniva comunicata formalmente la revoca dell'incarico; in ossequio ai doveri di cui all'art. 1176 c.c. per converso l'Architetto avrebbe dovuto attivarsi al fine di adeguare il progetto al nuovo Piano Regolatore in tempi utili (Cfr. docc. da 16 a 25 Atto di citazione).
Parte convenuta allega di aver redatto un progetto nel 2017 per il quale ha emesso una notula, ma di tanto non è stato dato prova: non vi è riscontro alcuno in atti e tale circostanza
è stata sconfessata dalla prova testimoniale resa da all'udienza del Testimone_1
22.06.2023: (
7. DVT che nel marzo del 2017 l'architetto fu incaricato di redigere CP_1 un nuovo progetto per l'immobile di proprietà Si è vero.
8. DVT che l'architetto Pt_1
predispose la completa documentazione per la presentazione di un nuovo CP_1 progetto. No, non l'ha mai fatto).
Sulla base di tali presupposti può dunque ritenersi positivamente accertato l'inadempimento del professionista incaricato, con la conseguenza che la domanda attorea formulata ai sensi dell'art 1218 cc va accolta e parte convenuta condannata al risarcimento del danno.
Passando dunque alla disamina del quantum, sono pienamente condivisibili e idonee ad essere poste a fondamento della decisione le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa e soprattutto all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Il CTU, d'uopo nominato, Arch. ha rilevato che “se il progetto fosse stato Persona_1 approvato entro il 27/03/2014 così come dai disegni presentati dall'architetto
[...]
presso gli uffici tecnici del Comune di Cascina sarebbe stato possibile costruire CP_1 un nuovo fabbricato andando a sfruttare la potenzialità edificatoria del lotto con utilizzo degli indici urbanistici (If=1,20Mc/Mq; Rc=30%; Hmax= 8,50), oltre ad ampliamento dell'esistente unità immobiliare principale fino ad un max di 40mq., mentre con l'entrata in vigore della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale questo non è più possibile ma possono essere fatti solo interventi edilizi
pagina 11 di 17 attraverso il recupero delle volumetrie esistenti, con ampliamento fino al 30% della SUL dell'unità principale fino ad un max di 40,00mq, così come come indicato nelle N.T.A.
ALL'ART.25.1”.
In risposta ai chiarimenti del CTP di parte attrice ha, quindi, rilevato una differenza di volumetria tra prima dell'entrata in vigore della nuova variante e dopo pari a 35,82mc
(741,78mc-705,96 mc) quantificabili in euro 3.582,00 considerando i prezzi di mercato della zona con il quale il volume viene compravenduto a €100,00/mc (Cfr. pagg. 5, 6 e 21 CTU).
Su tale somma, essendo oggetto di un debito di valore, sono dovuti gli interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati dalla sentenza della S.C. n. 1712/1995 e pertanto, devalutata la predetta somma in € 3.020,24 e rivalutata annualmente con gli interessi compensativi (che si reputa equo quantificare nella misura legale), si perviene ad un risultato di complessivi € 3.948,86.
Dalla consulenza tecnica espletata è poi emerso che il danno patito da parte attrice a seguito della demolizione del tetto “è da considerarsi attraverso una quantificazione delle spese (computo metrico) necessarie alla ricostruzione dello stesso”. Il CTU nominato ha, invero, osservato che la struttura rimasta in piedi non risulta più idonea alla ricostruzione della copertura non essendo in grado di supportare i carichi di ricostruzione del solaio di copertura e della nuova copertura.
Il CTU ha, pertanto, quantificato i lavori necessari in complessivi euro 86.347, 20 oltre
IVA e cassa se dovute per legge di cui € 72.457,70 (oltre iva) ricostruzione copertura (lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio); € 13.500,00 (oltre iva e cassa) spese tecniche (lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio) ed € 389,50 (oltre iva) ripristini (lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio).
Anche su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione e gli interessi secondo il criterio indicato dalla sentenza della S.C. n. 1712/1995 e pertanto, devalutata la predetta somma in € 72.805,40 e rivalutata annualmente con gli interessi compensativi (che si reputa equo quantificare nella misura legale), si perviene ad un risultato di complessivi € 95.190,43 oltre IVA e cassa se dovuta per legge.
Parimenti risarcite devono essere le somme di euro €1.358,95 e €1.500,00 sborsate dall'attrice a titolo di spese comunali per il ripristino di conformità dell'immobile a seguito della demolizione della copertura divenuto per una parte non più abitabile e le spese tecniche pagina 12 di 17 per la presentazione delle pratiche comunali come rilevato dal CTU in sede di chiarimenti nella consulenza tecnica a pag. 21.
Parimenti tale somma deve essere devalutata in € 2.410,58 e rivalutata annualmente con gli interessi compensativi nella misura legale per un risultato di complessivi € 3.151,75.
Complessivamente parte convenuta è tenuta, dunque, a risarcire il danno patrimoniale patito dall'attrice quantificato in € 3.948,86 per la perdita di volumetria, € 95.190,43 oltre
IVA e cassa se dovuta per legge per la demolizione del tetto e, infine, € 3.151,75 per le spese di ripristino di conformità sostenute.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto genericamente prospettata e priva di riscontro istruttorio. Si ricorda, infatti, che il danno in quanto “danno conseguenza” non è in re ipsa: parte attrice avrebbe ben potuto e dovuto formulare istanze istruttorie, quali ad esempio capitoli di prova, volti a dimostrare il danno c.d. morale sofferto dall'attore.
Passando, quindi, alla disamina della domanda di restituzione delle somme versate da parte attrice al convenuto con i bonifici del 5.10.2012 e 9.10.2012 si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti, nonché provato documentalmente, l'avvenuto versamento della somma complessiva di euro 14.500 da parte attrice al convenuto (Cfr. docc. 3 e 4 Fasc. parte attrice).
Allo stesso modo, è incontestato che parte di tale somma fosse destinata al pagamento degli oneri comunali dovuti a seguito dell'approvazione del progetto e che tale somma non è stata versata dall'architetto proprio in ragione della mancata approvazione.
Il convenuto, infatti, in sede di interrogatorio formale rispondeva alla domanda se avesse versato o meno la somma negativamente “perché i 10000 mila euro, gli oneri di urbanizzazione, si versano quando un titolo edilizio viene rilasciato dal Comune”.
Tanto posto, va altresì rilevato che, a fronte di tale domanda, parte convenuta ha a sua volta spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di trattenere la somma di euro 7000 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.
Orbene, quest'ultima domanda è parzialmente fondata. Si osserva, infatti, che grava su parte convenuta l'onere di provare la spettanza di tale somma a titolo di corrispettivo per l'attività svolta. Tale onere è stato soddisfatto soltanto in parte ossia con riferimento alla somma di euro 4.000,20 risultante dalla notula numero 24 del 20/10/2012 prodotta al pagina 13 di 17 documento 6. Con riferimento agli ulteriori 3.000 € richiesti per il progetto redatto nel 2017 non si rinviene in atti nessun riscontro.
I compensi, richiesti come detto con domanda riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta, sono dovuti in quanto parte attrice non ha domandato la risoluzione del contratto per inadempimento (“Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”, Cass. Sez. 2, 18/10/2024, n. 27042, Rv.
672806 – 01.).
Parte attrice, inoltre, né nella prima difesa successiva alla domanda riconvenzionale né nelle successive ha mai sollevato l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
(“In tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta” Cass. Sez.
2, 18/12/2024, n. 33034, Rv. 673487 - 01)
Ne deriva che, la domanda di restituzione spiegata da parte attrice va accolta limitatamente alla somma di euro 10.499,80 (14.500,00 – 4.000,20).
Tale somma non è soggetta a rivalutazione monetaria. Si tratta, infatti, di un debito di valuta, che, per sua natura, rimane ancorato al suo valore nominale, in ossequio al principio nominalistico espresso dall'articolo 1277 del Codice Civile.
In conformità con i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019 sono, tuttavia, dovuti su tale somma interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda di mediazione (che, nel caso di specie, costituisce il primo formale atto di messa in mora e, quindi, la prima richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite) fino all'effettivo soddisfo.
pagina 14 di 17 La pronuncia richiamata ha infatti chiarito che, nell'ambito dell'indebito oggettivo (articolo
2033 Codice Civile) – caso di specie essendo venuto meno il titolo che giustificava lo spostamento patrimoniale - la locuzione "dal giorno della domanda" deve essere interpretata estensivamente, includendo non solo la domanda giudiziale, ma anche gli atti stragiudiziali con valenza di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile.
Resta, dunque, da scrutinare la domanda di manleva avanzata da parte convenuta che, chiamando in causa la propria assicurazione, chiedeva di essere da lei tenuto indenne da quanto eventualmente sarebbe stato condannato a pagare nei confronti dell'attrice.
Le eccezioni sollevate dalla in punto di inoperatività Controparte_8 della polizza sono fondate e, pertanto, la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
Come si evince dai documenti allegati in atti, invero, l'Arch. stipulava il CP_1 contratto di assicurazione con la terza chiamata nel mese di febbraio dell'anno 2020.
L'oggetto di copertura e l'operatività della polizza veniva disciplinato agli artt. B1 e B2, rubricati rispettivamente “Oggetto dell'Assicurazione” e “Inizio e termine della garanzia -
Retroattività illimitata”.
Ebbene la formulazione degli stessi da intendersi qui richiamata non consente di ricomprendere nella copertura assicurativa i danni patiti dal committente (Cfr. doc. 9 Fasc.
Parte convenuta e doc. 1 Fasc. Terza Chiamata).
La polizza invocata, infatti, opera per “i Reclami presentati per la prima volta all' e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del Periodo di Parte_3
Assicurazione o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt.
A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali
Reclami siano stati posti in essere”.
L'art. A5 richiamato prevede che è onere dell'assicurato dare avviso del Reclamo entro
30 giorni dalla sua venuta a conoscenza.
Nel caso di specie, il sinistro risale ad una data antecedente alla stipula della polizza
(deposito atto di citazione 22.10.2019) e non risulta in atti che parte convenuta abbia dato debita comunicazione all'assicurazione del sinistro in corso all'atto della polizza, essendosi anzi limitata sul punto a contestazioni generiche nella memoria del 07.07.2020.
pagina 15 di 17 Concludendo, stante l'inoperatività della polizza n. A120C393249-LB quanto alle somme da restituire quanto ai danni da risarcire, la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice è infondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano coma da dispositivo che segue sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 13 Agosto 2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
ND parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.948,86 per la perdita di volumetria, € 95.190,43 oltre IVA e cassa se dovuta per legge per la demolizione del tetto e, infine, € 3.151,75 per le spese di ripristino di conformità dell'immobile sostenute dall'attore oltre interessi legali dalla sentenza sino al pagamento effettivo;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di accertamento e compensazione delle somme dovute a titolo di compensi per l'attività professionale svolta da parte convenuta nei limiti di euro 4.000,20.
ACCOGLIE, dunque, la domanda di restituzione di parte attrice limitatamente alla somma risultante di euro 10.499,80;
ND, per l'effetto, parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 10.499,80 oltre interessi dal giorno di deposito della domanda di mediazione a quello dell'effettiva restituzione;
RIGETTA la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata;
ND parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite fino alla concorrenza dei tra quarti del totale, totale che liquida in Euro 14.103,00 a titolo di compensi e in euro 786,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso Forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;
ND parte convenuta al pagamento in favore detta terza chiamata delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compensi oltre rimborso Forf. del
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 16 di 17 PONE, definitivamente, a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in favore dell'Arch. con separato provvedimento. Persona_1
Così deciso in Pisa il 25.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Polidori
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della
Dr.ssa Eleonora Polidori, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4108 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2019, vertente
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Bozzi presso il cui studio sito in Riglione (PI), Via Calatafimi n. 34 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massima Baldocchi presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via del Brennero N. 6A è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTO
e
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Jody Guetta presso il cui studio, sito in Livorno, Via Pieroni
26 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 17
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 30.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in cancelleria in data 22.10.2019, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Pisa, l'Arch. Parte_1 chiedendo “di accertarne e dichiararne la responsabilità professionale ai Controparte_1 sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c. per aver tenuto una condotta negligente, imperita e imprudente nell'espletamento dell'incarico ricevuto e per l'effetto condannarlo a corrispondergli la somma di euro 210.000,00 per i danni subiti o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa;
di accertare e di dichiarare che l'Arch.
ha ricevuto dall'attore la somma di euro 14.500,00 di cui 9.900,00 € circa per il CP_1 pagamento degli oneri comunali da corrispondere a progetto approvato e, stante la non approvazione del progetto, di condannare l'Arch. a restituirgli la somma di euro 9.900,00 o la somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di ottobre del 2012 al saldo effettivo, con vittoria di spese e onorari”.
A fondamento della propria domanda parte attrice sosteneva la sussistenza di un inesatto adempimento per negligenza e imperizia del professionista nello svolgimento dell'incarico conferitogli per avere eseguito le opere in assenza dei titoli abilitativi necessari e per aver presentato la richiesta di permesso a costruire al Comune competente tardivamente con conseguente rigetto della stessa per variazione del Regolamento urbanistico della zona interessata, approvato nel medesimo giorno di presentazione della richiesta.
Precisamente, parte attrice esponeva quanto segue:
- asseriva di aver sottoscritto in data 20.07.2012 proposta irrevocabile con la quale si impegnava alla vendita di porzioni di terreno edificabile, oltre parte di restante terreno agricolo, alla impresa Bottai al fine di ottenere quale corrispettivo la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio esistente attraverso il frazionamento dello stesso e la realizzazione di una nuova abitazione (Doc.1). La medesima proposta prevedeva l'affidamento del progetto per le esecuzioni di tali opere all'Arch. nonché CP_1
pagina 2 di 17 termine per la presentazione della richiesta del permesso a costruire il 1° Ottobre
2012.
- L'Arch. in data 28/09/2012 presentava per conto dell'attore una per CP_1 Pt_2 manutenzione straordinaria sull'immobile esistente. Ciononostante, iniziava i lavori di ristrutturazione secondo quanto previsto nella proposta irrevocabile e, dunque, procedendo non soltanto ad effettuare variazioni strutturali interne (in conformità con la CILA), ma anche all'abbattimento di parti del tetto, senza aver ottenuto i permessi necessari. Provvedeva a presentare la richiesta di permesso a costruire con riferimento alla nuova unità e alla ristrutturazione e ampliamento di quella esistente solo in data
26/03/2014, richiesta protocollata in data 27/03/2014.
- Tuttavia, in pari data veniva approvata una variante del Piano regolatore generale che non consentiva più interventi di nuova edificazione nella zona interessata. Per
l'effetto, la richiesta veniva rigettata (il diniego del permesso a costruire veniva notificato all'attore in data 9.12.2015 – doc. 15).
- Nessun altro progetto veniva presentato dall'Arch. e prive di riscontro CP_1 rimanevano le comunicazioni del 10.05.2018 e 13.06.2028. Parte convenuta rispondeva alla lettera a/r del 4.7.2018 con la quale veniva comunicata la revoca dell'incarico dando disponibilità ad un incontro al rientro delle ferie;
tale incontro, nonostante i solleciti non si è mai tenuto. Pertanto, in data 19.02.2019 il Sig. Pt_1 presentava domanda di mediazione che aveva esito negativo (verbale del 25.6.2019 doc. 25).
- Per l'attività svolta, su richiesta dell'Architetto parte attrice provvedeva ad CP_1 effettuare bonifici di euro 10.000,00 e 4.500,00 di cui 9.500,00 circa destinati al pagamento di oneri di urbanizzazione da versarsi a progetto approvato.
- Quanto ai rapporti tra parte attrice e l'impresa Bottai, a seguito della diffida posta in essere in data 24.05.2016 dall'Impresa Bottai, le parti addivenivano ad un accordo transattivo che prevedeva a stralcio e saldo dei lavori effettuati dalla il pagamento da parte del sig. di euro 38.000,00. Pt_1
Con comparsa del 28.02.2020 si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa garante per la responsabilità
pagina 3 di 17 professionale, in via principale “Respingere integralmente le Controparte_4 domande del signor in quanto infondate e non provate con condanna Controparte_5 dell'attore al risarcimento delle spese legali tutte”, in via riconvenzionale “ accertato che il
ha svolto attività professionale per un importo di 7.000,00 € in favore del signor CP_1
dichiararsi parzialmente compensate le somme dovute dall'architetto Pt_1 [...]
al signor con gli onorari dovuti all'Architetto CP_1 Parte_1 Controparte_1 dal signor e, infine in via subordinata “qualora si ritenga provata la Parte_1 responsabilità professionale del convenuto e la sussistenza dei danni lamentati per la somma indicata o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa, dichiarare che il terzo chiamato in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Controparte_6 in Milano, Corso Garibaldi 86 è tenuta a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea e condannarla a rifondere quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore”.
A fondamento delle proprie pretese parte convenuta asseriva la correttezza del suo operato e, in particolare, rilevava che il termine di presentazione indicato in contratto per la richiesta del permesso a costruire fosse vincolante solo per la parte promittente e promissaria e, in ogni caso, non stabilito a pena di risoluzione del contratto.
Rilevava, altresì, che il ritardo nella presentazione del progetto fosse da addebitare all'Impresa Bottai che ne chiedeva continue modifiche in ragione delle varie esigenze dei possibili acquirenti ed, infine, che allo stesso non poteva addebitarsi alcuna forma di negligenza dal momento che aveva presentato la richiesta in data 26.03.2014 e, quindi, il giorno prima dell'approvazione della variante, di cui non poteva essere a conoscenza nonché che, in ogni caso, mancava la prova che il progetto presentato sarebbe stato sicuramente approvato nella vigenza del precedente Piano regolatore.
Parte convenuta confermava poi il recepimento delle somme indicate in atto di citazione dall'attore precisando che il primo bonifico pari ad euro 10.000,00 avrebbe dovuto coprire il costo degli oneri di urbanizzazione del progetto mentre il secondo bonifico di euro 4.500,00 era corrisposto a saldo della pratica CILA presentata nel settembre 2012.
Confermando il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione per mancata approvazione del progetto, asseriva di dover restituire solo euro 7.500,00 essendo la restante parte a lui spettante per le prestazioni svolte (CILA presentata nel 2012 euro 4.000,02 (doc.8) e la pratica depositata in data 26 Marzo 2014 presso il Comune di cascina euro 3.000,00).
pagina 4 di 17 Con decreto del 03.03.2020 l'originario Giudice assegnatario, preso atto della richiesta del convenuto ex art 269 c.p.c. autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicuratrice differendo la prima udienza al 2.07.2020 in modalità cartolare in conformità alla normativa emergenziale al tempo vigente.
Con comparsa del 02.06.2020 si costituiva in giudizio, la terza chiamata,
[...] la quale chiedeva, in via principale “respingere le domande svolte Controparte_2 dal Sig. nei confronti dell'Arch. in quanto infondate in Parte_1 Controparte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti della ; in via subordinata, in denegata ipotesi di Controparte_2 accoglimento, anche parziale, delle domande attoree “respingere la domanda di garanzia promossa dall'Arch. nei confronti della ed, CP_1 Controparte_2 infine, in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e della domanda di garanzia “limitare il risarcimento a carico dell'Arch. e l'indennizzo a carico della a quanto CP_1 Controparte_2 risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, tenuto altresì conto del massimale e della franchigia di polizza”, con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Più specificatamente, la terza chiamata fondava l'inoperatività della polizza sulle clausole
B.
1. e B2 delle Condizioni generali di assicurazione che prevedono l'operatività dell'Assicurazione per i reclami presentati per la prima volta all'Assicurato e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali Reclami siano stati posti in essere;
presupposti assenti nel caso di specie essendo i reclami tutti antecedenti al periodo di stipula dell'assicurazione (01.02.2020) e mai stati oggetto di comunicazione da parte dell'assicurato.
Con Ordinanza del 10.10.2020, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi in modalità cartolare, vista l'istanza ex art. 186 c.p.c. di parte attrice di pagamento della somma di euro 7.500,00 in quanto non contestata, il Giudice fissava udienza di discussione sull'istanza in data 21.01.2021, successivamente rinviata d'ufficio in trattazione scritta al 27.05.2021.
pagina 5 di 17 Con Ordinanza del 4.6.2021, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, veniva rigettata l'istanza ex art. 186 c.p.c. di parte attrice e concessi i termini di cui all'art
183 VI co. c.p.c.
All'udienza di ammissione dei mezzi istruttori l'originario Giudice assegnatario ammetteva le prove orali richieste dalle parti, riservandosi sulle altre istanze istruttorie.
Con ordinanza del 05.02.2024, la sottoscritta magistrata – divenuta medio tempore assegnataria del procedimento - ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio nominando CTU
l'Arch. he accettava l'incarico con giuramento telematico depositato in data Persona_1
09.02.2024.
Depositata la relazione peritale, veniva fissata l'udienza del 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dei termini assegnati, la Giudice scrivente tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'oggetto della controversia è la sostenuta responsabilità professionale dell'architetto convenuto per la negligenza, imprudenza e imperizia mostrata nello svolgimento dell'incarico affidatogli, quanto nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'opere svolte tanto nella redazione del progetto relativamente ai profili di fattibilità secondo la normativa vigente, con conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice, committente dell'opera.
In linea generale, occorre precisare che il contratto d'opera intellettuale – nel caso in esame riconosciuto dalle parti come esistente – è soggetto all'applicazione delle norme di cui all'art. 1218 c.c., rientrandosi, dunque, nell'alveo della responsabilità contrattuale, ove il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo e pagina 6 di 17 modificativo dell'altrui pretesa (Cass. SU 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982).
Nel caso che ci occupa parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno asserendo la sussistenza in capo al convenuto di una responsabilità di natura contrattuale per non aver svolto la sua attività professionale con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. per i fatti esposti in premessa.
Orbene, la responsabilità dell'architetto-progettista non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, ma deve comunque essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e alle conseguenze in termini di produzione dell'eventuale danno.
In merito, pare opportuno rievocare gli insegnamenti della giurisprudenza ormai costante, secondo la quale l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile sia da un punto di vista tecnico che giuridico.
A tal fine, il tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio è, dunque, tenuto ad assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica vigente e ad individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cfr. Cass 18342/2019).
La normativa in materia IA – ha chiarito la giurisprudenza di merito – è un settore altamente tecnico e specialistico che richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza da parte dei professionisti addetti ai lavori.
Il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché la irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso sollevando eccezioni di inadempimento ex art. 1460 cc ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art 1453 cc e le discendenti restituzioni ovvero di agire per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento (Cfr. Cass. 2257/2007, Cass. 1214/2017).
pagina 7 di 17 Compiute siffatte premesse di carattere generale, nel caso che ci occupa, vista la copiosa documentazione in atti, può dirsi positivamente raggiunta da parte attrice la prova della fonte negoziale su cui si fondano le proprie pretese.
In realtà, la stessa può considerarsi circostanza pacifica tra le parti dal momento che parte convenuta in comparsa ha confermato l'incarico ricevuto, formulando anzi domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi dovuti per l'attività professionale prestata.
Pacifico, altresì, è l'oggetto dell'incarico conferito al convenuto consistente nella redazione di un progetto per la costruzione di un immobile ex novo e per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'immobile già esistente e nella direzione dei lavori, come risultante dalla proposta di acquisto irrevocabile sottoscritta tra il sig. e l' Pt_1 Controparte_7
Si osserva, invero, che in sede di interrogatorio formale lo stesso convenuto ha confermato di aver redatto i progetti per la realizzazione di una nuova unità abitativa con contestuale ristrutturazione e ampliamento dell'edificio esistente di proprietà (doc. 8 Parte_1 comparsa di costituzione) nonché di aver in data 29/06/2012 inviato, al figlio del Sig. R_ ( ), preventivo dei costi e onorari professionali necessari per l'espletamento Pt_1 dell'incarico, come da mail che le è stata mostrata quale Doc. 2 di parte attrice.
Quanto, invece, all'espletamento dell'incarico parte attrice ha lamentato la carenza di diligenza adottata dall'architetto - progettista argomentando sotto un duplice profilo;
ossia sulla correttezza della procedura amministrativa seguita - avendo a suo dire il convenuto proceduto alla demolizione del tetto dell'immobile esistente in assenza dei titoli opportuni avendo presentato una CILA e non una richiesta di permesso a costruire - e sul fatto di aver, per l'appunto, presentato la richiesta di permesso a costruire che era necessaria, tanto per le opere commissionate sull'immobile già esistente che per la costruzione dell'immobile ex novo solo il 26.03.2014, a distanza di 2 anni sia dagli acconti ricevuti che dall'avvio dei lavori
(ottobre 2012).
Ebbene, sul punto va innanzitutto rilevato che il richiamo di parte convenuta e terza chiamata alla transazione stipulata tra parte attrice e l'Impresa Bottai in data 20 marzo 2017 è inconferente ai fini del presente giudizio.
Tale accordo transattivo era, infatti, esclusivamente volto a regolare i rapporti tra parte attrice e l'Impresa Bottai con riferimento all'impossibilità di dare seguito alla proposta irrevocabile pagina 8 di 17 di acquisto dei terreni di parte attrice;
terreni che dovevano costituire un corrispettivo per i lavori svolti dall'Impresa.
Non sussiste in tale transazione alcuna rinuncia alla domanda di risarcimento nei confronti dell'architetto né tanto meno può dirsi che essa integri un'obbligazione solidale idonea a giustificare un'eccezione ai sensi dell'art. 1304 del cod. civ., come sostenuto dalla terza chiamata (Cfr. doc. 15 Atto di citazione, doc. 3 comparsa di costituzione convenuto, doc. 6 comparsa di costituzione terza chiamata).
Tanto chiarito, dall'attività istruttoria esperita, e precisamente, dalla documentazione prodotta, dalle risultanze della CTU e dalle deposizioni testimoniali è emerso che il convenuto ha posto in essere condotte che integrano una chiara violazione dei doveri professionali di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., e che configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tali condotte si sostanziano nella demolizione del tetto senza i necessari titoli abilitativi, nell'ingiustificato ritardo nella presentazione del progetto commissionato al Comune competente nonché nella condotta tenuta dall'Architetto nei confronti dell'attore- committente nella fase successiva il diniego del permesso a costruire.
È pacifico che il convenuto, in quanto direttore dei lavori, abbia autorizzato e/o comunque non abbia impedito la demolizione del tetto dell'immobile esistente basandosi su una
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) avente ad oggetto unicamente interventi di manutenzione straordinaria (Cfr. doc. 7 fasc. parte attrice).
Tale tipologia di titolo abilitativo è del tutto insufficiente e inadeguato per interventi strutturali quali la demolizione di un tetto ove sia previsto un ampliamento della volumetria dell'immobile come nel caso di specie. In tali ipotesi, infatti, la demolizione del tetto non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria ma si qualifica quale intervento di ristrutturazione ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. d) TU IA, richiedendo dunque un
Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 TU IA (Cassazione penale sez. III -
02/11/2023, n. 47680).
La condotta del convenuto denota, sul punto, grave imperizia e negligenza soprattutto nella misura in cui in sede di interrogatorio formale all'udienza del 27.10.2022 egli stesso mostra piena consapevolezza di quanto posto in essere, confessando che per effettuare tale pagina 9 di 17 demolizione sarebbe stato necessario ottenere dal Comune di Cascina idoneo permesso (Cap.
10 memoria parte attrice).
Non può assumere rilevanza la circostanza dedotta dal convenuto circa il fatto che tale demolizione sarebbe avvenuta su iniziativa della impresa Bottai, essendo egli in qualità di direttore dei lavori titolare della funzione di vigilare che l'esecuzione dei lavori avesse luogo in modo regolare, in conformità con il titolo edilizio richiesto, preservando l'attrice da potenziali sanzioni amministrative e da un'esecuzione illegittima dei lavori.
A tale figura professionale, invero, non può applicarsi il principio dell'esclusione di responsabilità del soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister"), poiché, per le sue peculiari capacità tecniche, egli assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, dovendo impartire le opportune disposizioni al riguardo, e controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore
(Cass. 8700/2016).
È altresì provato che il convenuto ha ingiustificatamente ritardato la presentazione del progetto per la nuova costruzione. Le giustificazioni addotte dal convenuto circa presunte
"richieste di modifica dei possibili acquirenti" presentati dall'Impresa Bottai nonché la dedotta irrilevanza del termine di cui alla proposta irrevocabile di acquisto poiché vincolante solo tra parte attrice e l'impresa Bottai e non anche per lui, parte terza non possono essere considerati fatti impeditivi e/o modificativi.
Il dovere di diligenza dell'architetto imponeva la tempestiva definizione e presentazione del progetto conforme alla normativa urbanistica vigente al momento del conferimento dell'incarico o comunque in tempi ragionevoli: tale non può considerarsi il lasso di tempo trascorso tra il conferimento dell'incarico (giugno 2012), l'avvio dei lavori in conformità al progetto non presentato e non alla CILA (ottobre 2012) e la presentazione del progetto in data 27.03.2014 (Cfr. doc. 2, 3 e 9 Fasc. Parte attrice).
È indubbio che il protrarsi ingiustificato di tale fase ha avuto quale conseguenza diretta e dannosa il diniego del permesso a costruire per difformità del progetto alla variazione del
Piano Urbanistico Regolatore approvato in pari data.
Tale circostanza palesa una grave negligenza e imperizia da parte del professionista, il quale aveva il dovere di presentare il progetto in modo tempestivo, monitorare costantemente pagina 10 di 17 l'evoluzione degli strumenti urbanistici e di allertare la committenza circa i rischi derivanti da un ritardo nella presentazione.
La negligenza e imperizia del professionista trova poi conferma nell'atteggiamento dallo stesso assunto nella fase successiva alla notifica del diniego a parte attrice dal momento che le missive di parte attrice al convenuto sono rimaste inevase sino alla lettera di A/R con la quale veniva comunicata formalmente la revoca dell'incarico; in ossequio ai doveri di cui all'art. 1176 c.c. per converso l'Architetto avrebbe dovuto attivarsi al fine di adeguare il progetto al nuovo Piano Regolatore in tempi utili (Cfr. docc. da 16 a 25 Atto di citazione).
Parte convenuta allega di aver redatto un progetto nel 2017 per il quale ha emesso una notula, ma di tanto non è stato dato prova: non vi è riscontro alcuno in atti e tale circostanza
è stata sconfessata dalla prova testimoniale resa da all'udienza del Testimone_1
22.06.2023: (
7. DVT che nel marzo del 2017 l'architetto fu incaricato di redigere CP_1 un nuovo progetto per l'immobile di proprietà Si è vero.
8. DVT che l'architetto Pt_1
predispose la completa documentazione per la presentazione di un nuovo CP_1 progetto. No, non l'ha mai fatto).
Sulla base di tali presupposti può dunque ritenersi positivamente accertato l'inadempimento del professionista incaricato, con la conseguenza che la domanda attorea formulata ai sensi dell'art 1218 cc va accolta e parte convenuta condannata al risarcimento del danno.
Passando dunque alla disamina del quantum, sono pienamente condivisibili e idonee ad essere poste a fondamento della decisione le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa e soprattutto all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Il CTU, d'uopo nominato, Arch. ha rilevato che “se il progetto fosse stato Persona_1 approvato entro il 27/03/2014 così come dai disegni presentati dall'architetto
[...]
presso gli uffici tecnici del Comune di Cascina sarebbe stato possibile costruire CP_1 un nuovo fabbricato andando a sfruttare la potenzialità edificatoria del lotto con utilizzo degli indici urbanistici (If=1,20Mc/Mq; Rc=30%; Hmax= 8,50), oltre ad ampliamento dell'esistente unità immobiliare principale fino ad un max di 40mq., mentre con l'entrata in vigore della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale questo non è più possibile ma possono essere fatti solo interventi edilizi
pagina 11 di 17 attraverso il recupero delle volumetrie esistenti, con ampliamento fino al 30% della SUL dell'unità principale fino ad un max di 40,00mq, così come come indicato nelle N.T.A.
ALL'ART.25.1”.
In risposta ai chiarimenti del CTP di parte attrice ha, quindi, rilevato una differenza di volumetria tra prima dell'entrata in vigore della nuova variante e dopo pari a 35,82mc
(741,78mc-705,96 mc) quantificabili in euro 3.582,00 considerando i prezzi di mercato della zona con il quale il volume viene compravenduto a €100,00/mc (Cfr. pagg. 5, 6 e 21 CTU).
Su tale somma, essendo oggetto di un debito di valore, sono dovuti gli interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati dalla sentenza della S.C. n. 1712/1995 e pertanto, devalutata la predetta somma in € 3.020,24 e rivalutata annualmente con gli interessi compensativi (che si reputa equo quantificare nella misura legale), si perviene ad un risultato di complessivi € 3.948,86.
Dalla consulenza tecnica espletata è poi emerso che il danno patito da parte attrice a seguito della demolizione del tetto “è da considerarsi attraverso una quantificazione delle spese (computo metrico) necessarie alla ricostruzione dello stesso”. Il CTU nominato ha, invero, osservato che la struttura rimasta in piedi non risulta più idonea alla ricostruzione della copertura non essendo in grado di supportare i carichi di ricostruzione del solaio di copertura e della nuova copertura.
Il CTU ha, pertanto, quantificato i lavori necessari in complessivi euro 86.347, 20 oltre
IVA e cassa se dovute per legge di cui € 72.457,70 (oltre iva) ricostruzione copertura (lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio); € 13.500,00 (oltre iva e cassa) spese tecniche (lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio) ed € 389,50 (oltre iva) ripristini (lavori eseguiti in assenza di titolo edilizio).
Anche su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione e gli interessi secondo il criterio indicato dalla sentenza della S.C. n. 1712/1995 e pertanto, devalutata la predetta somma in € 72.805,40 e rivalutata annualmente con gli interessi compensativi (che si reputa equo quantificare nella misura legale), si perviene ad un risultato di complessivi € 95.190,43 oltre IVA e cassa se dovuta per legge.
Parimenti risarcite devono essere le somme di euro €1.358,95 e €1.500,00 sborsate dall'attrice a titolo di spese comunali per il ripristino di conformità dell'immobile a seguito della demolizione della copertura divenuto per una parte non più abitabile e le spese tecniche pagina 12 di 17 per la presentazione delle pratiche comunali come rilevato dal CTU in sede di chiarimenti nella consulenza tecnica a pag. 21.
Parimenti tale somma deve essere devalutata in € 2.410,58 e rivalutata annualmente con gli interessi compensativi nella misura legale per un risultato di complessivi € 3.151,75.
Complessivamente parte convenuta è tenuta, dunque, a risarcire il danno patrimoniale patito dall'attrice quantificato in € 3.948,86 per la perdita di volumetria, € 95.190,43 oltre
IVA e cassa se dovuta per legge per la demolizione del tetto e, infine, € 3.151,75 per le spese di ripristino di conformità sostenute.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto genericamente prospettata e priva di riscontro istruttorio. Si ricorda, infatti, che il danno in quanto “danno conseguenza” non è in re ipsa: parte attrice avrebbe ben potuto e dovuto formulare istanze istruttorie, quali ad esempio capitoli di prova, volti a dimostrare il danno c.d. morale sofferto dall'attore.
Passando, quindi, alla disamina della domanda di restituzione delle somme versate da parte attrice al convenuto con i bonifici del 5.10.2012 e 9.10.2012 si osserva quanto segue.
È pacifico tra le parti, nonché provato documentalmente, l'avvenuto versamento della somma complessiva di euro 14.500 da parte attrice al convenuto (Cfr. docc. 3 e 4 Fasc. parte attrice).
Allo stesso modo, è incontestato che parte di tale somma fosse destinata al pagamento degli oneri comunali dovuti a seguito dell'approvazione del progetto e che tale somma non è stata versata dall'architetto proprio in ragione della mancata approvazione.
Il convenuto, infatti, in sede di interrogatorio formale rispondeva alla domanda se avesse versato o meno la somma negativamente “perché i 10000 mila euro, gli oneri di urbanizzazione, si versano quando un titolo edilizio viene rilasciato dal Comune”.
Tanto posto, va altresì rilevato che, a fronte di tale domanda, parte convenuta ha a sua volta spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di trattenere la somma di euro 7000 a titolo di corrispettivo per l'attività svolta.
Orbene, quest'ultima domanda è parzialmente fondata. Si osserva, infatti, che grava su parte convenuta l'onere di provare la spettanza di tale somma a titolo di corrispettivo per l'attività svolta. Tale onere è stato soddisfatto soltanto in parte ossia con riferimento alla somma di euro 4.000,20 risultante dalla notula numero 24 del 20/10/2012 prodotta al pagina 13 di 17 documento 6. Con riferimento agli ulteriori 3.000 € richiesti per il progetto redatto nel 2017 non si rinviene in atti nessun riscontro.
I compensi, richiesti come detto con domanda riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta, sono dovuti in quanto parte attrice non ha domandato la risoluzione del contratto per inadempimento (“Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”, Cass. Sez. 2, 18/10/2024, n. 27042, Rv.
672806 – 01.).
Parte attrice, inoltre, né nella prima difesa successiva alla domanda riconvenzionale né nelle successive ha mai sollevato l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
(“In tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta” Cass. Sez.
2, 18/12/2024, n. 33034, Rv. 673487 - 01)
Ne deriva che, la domanda di restituzione spiegata da parte attrice va accolta limitatamente alla somma di euro 10.499,80 (14.500,00 – 4.000,20).
Tale somma non è soggetta a rivalutazione monetaria. Si tratta, infatti, di un debito di valuta, che, per sua natura, rimane ancorato al suo valore nominale, in ossequio al principio nominalistico espresso dall'articolo 1277 del Codice Civile.
In conformità con i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019 sono, tuttavia, dovuti su tale somma interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda di mediazione (che, nel caso di specie, costituisce il primo formale atto di messa in mora e, quindi, la prima richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite) fino all'effettivo soddisfo.
pagina 14 di 17 La pronuncia richiamata ha infatti chiarito che, nell'ambito dell'indebito oggettivo (articolo
2033 Codice Civile) – caso di specie essendo venuto meno il titolo che giustificava lo spostamento patrimoniale - la locuzione "dal giorno della domanda" deve essere interpretata estensivamente, includendo non solo la domanda giudiziale, ma anche gli atti stragiudiziali con valenza di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile.
Resta, dunque, da scrutinare la domanda di manleva avanzata da parte convenuta che, chiamando in causa la propria assicurazione, chiedeva di essere da lei tenuto indenne da quanto eventualmente sarebbe stato condannato a pagare nei confronti dell'attrice.
Le eccezioni sollevate dalla in punto di inoperatività Controparte_8 della polizza sono fondate e, pertanto, la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
Come si evince dai documenti allegati in atti, invero, l'Arch. stipulava il CP_1 contratto di assicurazione con la terza chiamata nel mese di febbraio dell'anno 2020.
L'oggetto di copertura e l'operatività della polizza veniva disciplinato agli artt. B1 e B2, rubricati rispettivamente “Oggetto dell'Assicurazione” e “Inizio e termine della garanzia -
Retroattività illimitata”.
Ebbene la formulazione degli stessi da intendersi qui richiamata non consente di ricomprendere nella copertura assicurativa i danni patiti dal committente (Cfr. doc. 9 Fasc.
Parte convenuta e doc. 1 Fasc. Terza Chiamata).
La polizza invocata, infatti, opera per “i Reclami presentati per la prima volta all' e da questi debitamente denunciati agli Assicuratori nel corso del Periodo di Parte_3
Assicurazione o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia ai termini degli Artt.
A.5 e B.6.11, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali
Reclami siano stati posti in essere”.
L'art. A5 richiamato prevede che è onere dell'assicurato dare avviso del Reclamo entro
30 giorni dalla sua venuta a conoscenza.
Nel caso di specie, il sinistro risale ad una data antecedente alla stipula della polizza
(deposito atto di citazione 22.10.2019) e non risulta in atti che parte convenuta abbia dato debita comunicazione all'assicurazione del sinistro in corso all'atto della polizza, essendosi anzi limitata sul punto a contestazioni generiche nella memoria del 07.07.2020.
pagina 15 di 17 Concludendo, stante l'inoperatività della polizza n. A120C393249-LB quanto alle somme da restituire quanto ai danni da risarcire, la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice è infondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano coma da dispositivo che segue sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 13 Agosto 2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
ND parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.948,86 per la perdita di volumetria, € 95.190,43 oltre IVA e cassa se dovuta per legge per la demolizione del tetto e, infine, € 3.151,75 per le spese di ripristino di conformità dell'immobile sostenute dall'attore oltre interessi legali dalla sentenza sino al pagamento effettivo;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di accertamento e compensazione delle somme dovute a titolo di compensi per l'attività professionale svolta da parte convenuta nei limiti di euro 4.000,20.
ACCOGLIE, dunque, la domanda di restituzione di parte attrice limitatamente alla somma risultante di euro 10.499,80;
ND, per l'effetto, parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 10.499,80 oltre interessi dal giorno di deposito della domanda di mediazione a quello dell'effettiva restituzione;
RIGETTA la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata;
ND parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite fino alla concorrenza dei tra quarti del totale, totale che liquida in Euro 14.103,00 a titolo di compensi e in euro 786,00 a titolo di esborsi, oltre rimborso Forf. del 15%, IVA e CPA come per legge;
ND parte convenuta al pagamento in favore detta terza chiamata delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compensi oltre rimborso Forf. del
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 16 di 17 PONE, definitivamente, a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in favore dell'Arch. con separato provvedimento. Persona_1
Così deciso in Pisa il 25.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Polidori
pagina 17 di 17