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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN CA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2025 R.G., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sebastiano Pizzardi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente –
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 24 marzo 2025, parte attrice ha promosso il presente giudizio
CP_ formulando le seguenti domande giudiziali “In via preliminare: - Ordinare all' di sospendere la trattenuta mensile di € 70,00 a titolo di recupero dell'indebito sulla pensione cat. INVICIV n° 07014369: In via principale: - Ordinare all' la cessazione della CP_1 trattenuta mensile di € 70,00 a titolo di recupero dell'indebito sulla pensione cat. INVICIV n°
07014369; - Accertare e ordinare all' di restituire alla ricorrente la somma complessiva CP_1 di € 1.260,00 per trattenute mensili di € 70,00 dal mese di ottobre 2023 a marzo 2025 effettuate dall' in violazione della sentenza n. 103/24 del 21.06.2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Gela nell'ambito del procedimento n. 304/2024 R.G. o quella ulteriore diversa somma in caso di maggiori prelievi;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' “…rappresentando che, dietro richiesta di CP_1
CP_ questa avvocatura, la sede di Caltanissetta ha comunicato di avere annullato l'indebito CP_ per cui è causa. L' chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere…”, chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- all'odierna udienza del 17 dicembre 2025 la parte ricorrente ha concluso come in atti, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese della resistente;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito della dichiarata restituzione delle somme indebitamene trattenute dall' , è venuto CP_1 meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto in autotutela a restituire le somme;
CP_1
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere (previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Gela, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, EN CA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 425/2025 R.G., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sebastiano Pizzardi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente –
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 24 marzo 2025, parte attrice ha promosso il presente giudizio
CP_ formulando le seguenti domande giudiziali “In via preliminare: - Ordinare all' di sospendere la trattenuta mensile di € 70,00 a titolo di recupero dell'indebito sulla pensione cat. INVICIV n° 07014369: In via principale: - Ordinare all' la cessazione della CP_1 trattenuta mensile di € 70,00 a titolo di recupero dell'indebito sulla pensione cat. INVICIV n°
07014369; - Accertare e ordinare all' di restituire alla ricorrente la somma complessiva CP_1 di € 1.260,00 per trattenute mensili di € 70,00 dal mese di ottobre 2023 a marzo 2025 effettuate dall' in violazione della sentenza n. 103/24 del 21.06.2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Gela nell'ambito del procedimento n. 304/2024 R.G. o quella ulteriore diversa somma in caso di maggiori prelievi;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' “…rappresentando che, dietro richiesta di CP_1
CP_ questa avvocatura, la sede di Caltanissetta ha comunicato di avere annullato l'indebito CP_ per cui è causa. L' chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere…”, chiedendo, pertanto, l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
- all'odierna udienza del 17 dicembre 2025 la parte ricorrente ha concluso come in atti, dando atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese della resistente;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito della dichiarata restituzione delle somme indebitamene trattenute dall' , è venuto CP_1 meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite seguono la soccombenza in quanto appare evidente come parte ricorrente abbia dovuto affrontare il giudizio de quo, affrontando le relative spese, e che solo successivamente l' ha provveduto in autotutela a restituire le somme;
CP_1
- le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, del valore della controversia, della materia oggetto del contendere (previdenziale) e delle fasi svolte (sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Gela, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
EN CA