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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel. dott. Enrico Colognesi consigliere all'udienza del 2 aprile 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5206/2021 pendente
TRA
(CF: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
Cecchi e Maurizio Savioli giusta procura in atti appellante
E
(C.F. ), nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Riccardo Taurasi per delega in atti appellata
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2943/21emessa dal Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio N.R.G. 50729/18, da dichiararsi nulla, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1. accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la Determinazione Dirigenziale
Ingiuntiva n. 95180006292, con la quale è stata comminata a carico della sig.ra una Parte_1 sanzione pecuniaria amministrativa di € 25.999,99 per la violazione dell'art. 15 della L.R. 12/1999, in quanto carente di motivazione e adottata su presupposti infondati in fatto ed in diritto e per difetto id istruttoria.
2. Con ogni conseguente statuizione in ordine alla condanna al pagamento delle spese e compensi di lite.” - Con ogni riserva difensiva in ordine alle eventuali domande di parte appellata conseguenti”;
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2943/2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare la validità della D.D.I. n. 95180006292. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, inclusi oneri riflessi, nella misura dovuta per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha proposto appello avverso la sentenza n. 2943/2021 resa Parte_1 dal Tribunale di Roma in data 17 febbraio 2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa di euro 25.999,20 irrogata in suo danno per la violazione dell'art. 15 della Legge della Regione Lazio n. 12/1999, asseritamente commessa in relazione all'occupazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Piazza CP_1
Biffi Eugenio, interno 1.
Con il primo motivo di gravame ha lamentato la mancanza di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto statuito con il dispositivo della sentenza impugnata.
A tal fine ha evidenziato di abitare all'interno dell'unità immobiliare sita in Piazza Biffi CP_1
Eugenio 2, interno 2, nel quale si era trasferita a seguito della morte della madre
[...] avvenuta il 2.3.2013, i cui canoni veniva corrisposti dalla stessa appellante sulla base Persona_1 di bollettini premarcati emessi a nome della medesima (e per il quale, in pendenza di giudizio, era stata presentata domanda di sanatoria).
Di contro, l'immobile per il quale si era proceduto all'accertamento che aveva portato all'emissione delle determinazioni dirigenziali impugnate era quello sito in Piazza Biffi CP_1
Eugenio 2 contraddistinto dall'interno 1, per il quale l'ente emetteva bollettini premarcati intestati al fratello . Controparte_2
Di tali circostanze il primo Giudice non avrebbe inopinatamente tenuto conto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea ed insufficiente valutazione circa la rilevanza della richiesta di archiviazione del procedimento penale già aperto in suo danno per il reato di cui all'art. 633 c.p.
L'assenza di una condotta illegittima da parte dell'appellante, che come detto deteneva il diverso immobile contraddistinto dall'interno 2, doveva condurre, anche in sede civile, all'accertamento dell'inesistenza della condotta sottesa all'emissione della sanzione amministrativa.
Con il terzo motivo d'appello la ha addotto l'erroneità della pronuncia di condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere compensate o quantomeno ridotte.
Con il quarto motivo l'appellante ha infine ribadito l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione della sanzione, con particolare riguardo al difetto di prova dell'elemento psicologico della coscienza e volontà di “occupare” durevolmente un immobile, ove per una sola volta era stata riscontrata ufficialmente la sua presenza da attribuirsi ad un comportamento solo incidentalmente colposo e comunque privo di dolo, e come tale irrilevante in quanto occasionale.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso per la declaratoria di nullità o per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta. si è costituta in giudizio contestando il fondamento dell'appello, di cui ha CP_1 dunque chiesto il rigetto.
L'appellata ha rilevato come la Polizia Locale avesse riscontrato la presenza della Parte_1 nell'immobile di cui all'interno 1, nel quale l'odierna appellante aveva contestualmente ammesso di abitare non avendo altro luogo dove andare a vivere;
rispetto a tale immobile, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, non era stato affermato alcun titolo legittimante l'occupazione.
Di contro, le affermazioni per la prima volta svolte in sede d'appello circa un preteso travisamento dei fatti da parte del primo Giudice, ricondotte all'occupazione del diverso appartamento di cui all'interno 2, erano inammissibili perché in violazione della previsione di cui all'art. 345 c.p.c. ha poi ribadito l'irrilevanza delle vicende penali rispetto alla configurabilità CP_1 dell'illecito amministrativo, la pacifica configurabilità dell'elemento soggettivo della violazione
(insito nella mera coscienza e volontarietà della condotta) e la correttezza della pronuncia impugnata anche in punto spese di lite.
Per l'effetto ha concluso per il rigetto del gravame.
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 2 aprile 2025 mediante pronuncia della sentenza. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo motivo, con il quale la lamenta il contrasto tra chiesto e pronunciato ed il Parte_1 travisamento dei fatti, è palesemente infondato.
Le allegazioni sulle quali il rilievo si fonda, che attengono all'asserita occupazione dell'immobile di cui all'interno 2 di Piazza Biffi Eugenio e non già di quello contraddistinto dall'interno 1 con riguardo al quale è stato emesso il provvedimento sanzionatorio, sono infatti inammissibili, in quanto per la prima volta formulate nel presente grado di giudizio;
analogamente, le produzioni documentali allo scopo offerte solo nel presente giudizio d'appello sono irrituali, in quanto appunto intervenute in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., come correttamente eccepito da CP_1
A tal fine appare dirimente il richiamo alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo dell'opposizione a sanzione amministrativa, nel cui ambito la aveva addotto di avere Parte_1 lasciato la casa coniugale a seguito di alcune incomprensioni con il marito e di essere “stata temporaneamente ospitata dal fratello sig. nell'alloggio sito in Piazza Biffi Eugenio Controparte_2 CP_1
n. 2 int. 1”, nel quale poi è stata effettivamente rinvenuta nel luglio 2013, all'atto dell'accesso sui luoghi.
Le affermazioni sono del tutto conformi a quelle rese alla Polizia Locale e verbalizzate nel rapporto in atti, facenti fede sino a querela di falso, con le quali la stessa , dopo Parte_1 essere stata appunto rinvenuta nell'immobile di cui all'interno 1, ha espressamente ammesso di risiedere stabilmente sui luoghi, avendo dichiarato: “a causa di problemi familiari non ho altro luogo dove andare a vivere” (si rimanda al doc. 1 del fascicolo di primo grado di
[...]
). CP_1
Dunque, lungi dall'essersi trasferita nell'abitazione della madre di cui all'interno 2 a far data dal
2 marzo 2013 (data del decesso di quest'ultima), circostanza che come detto è stata inammissibilmente dedotta solo nel presente grado di giudizio, del tutto sfornita di prova e contraria alle risultanze del verbale, risulta che alla data del 9 luglio 2013 la risiedesse Parte_1 stabilmente nell'immobile di cui all'interno 1 per cui è causa.
A fronte di tali emergenze non possono che essere qui confermate le condivisibili considerazioni svolte dal primo Giudice, il quale ha rilevato come costituisca “circostanza pacifica, perché allegata dalla stessa opponente, la mancanza di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio in oggetto in favore di quest'ultima, tale non essendo il rapporto di mera ospitalità, peraltro, neppure autorizzato dall'ente gestore”. La tesi poi che la sig.ra non sia tenuta al pagamento della sanzione in Parte_1 qualità di mera ospite del regolare assegnatario, peraltro non espressamente riproposta in questa sede (nella quale come detto l'appellante muta le proprie difese adducendo di avere stabilmente occupato un diverso immobile, ovvero quello già assegnato alla madre e di cui all'interno 2), è stata efficacemente smentita già dal Tribunale, che ha correttamente evidenziato come anche il fratello sia occupante abusivo, talché, in difetto Controparte_2 di impugnazione di tale capo di statuizione, ogni considerazioni sul punto è preclusa.
Il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
Del tutto corrette sono, anche sotto questo profilo, le considerazioni svolte dal Tribunale, costituendo principio pacifico il fatto che la norma penale (art. 633 c.p.) e l'art. 15 della Legge della Regione Lazio n. 12/1999 siano poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti.
Ed invero, la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare
(pubblico o privato) nei confronti di atti (definiti dalla norma penale “arbitrari” diretti a violare il rapporto giuridico che lega il titolare del diritto sul bene immobile), mentre le disposizioni della legge regionale sono dirette a tutelare le finalità di interesse generale proprie dell'edilizia residenziale pubblica che i relativi immobili sono destinasti a soddisfare, ovvero le esigenze abitative di persone che si trovino in condizioni economiche disagiate.
Le due sanzioni sono invero tra loro indipendenti, nel senso che l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'occupante non esclude il reato di cui all'art 633 e l'assenza di quest'ultimo
(come accertato nella fattispecie, in assenza di prova del necessario requisito della violenza fisica nell'immissione del possesso dell'immobile) non incide sulla configurabilità dell'illecito amministrativo.
A fronte della evidenziata eterogeneità dei beni ed interessi tutelati dalle due norme, oltre che dei presupposti (anche soggettivi) dei relativi illeciti, le due sfere rimangono del tutto separate, di modo che è agli odierni effetti irrilevante il fatto che non sia stata ravvisata l'ipotesi di reato inizialmente ascritta alla , posto che come detto il dato non consente di escludere la Parte_1 configurabilità dell'illecito amministrativo, di cui sussistono tutti i requisiti.
Tanto premesso quanto all'elemento oggettivo, è configurabile anche quello soggettivo, dovendo essere disatteso il quarto motivo d'appello proposto dalla (la cui disamina Parte_1
è logicamente prioritaria rispetto a quella del terzo motivo, afferente alle spese di lite).
Come noto, “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (in questi termini, tra le molte,
Cass., ord., 18..6.2020, n. 11777).
Nel caso di specie non è stato allegato, da parte della , alcun valido elemento in Parte_1 forza del quale poter ritenere superata la presunzione di colpa posta dalla legge a suo carico, a tal fine non potendo certamente soccorrere l'allegata assenza del dolo, potendo l'illecito essere appunto sorretto da una mera condotta colposa, la cui insussistenza non è stata come detto dimostrata da parte dell'appellante.
E' dunque certamente configurabile l'elemento soggettivo della violazione.
Deve infine essere rigettato il motivo d'appello relativo alla statuizione emessa dal Tribunale in punto spese di lite.
Tale capo di pronuncia è invero del tutto immune da censure, posto che per un verso l'integrale soccombenza della e l'assenza di alcuno dei presupposti atti a giustificare la Parte_1 compensazione delle spese di lite (neppure allegati da parte dell'appellante) rendevano inevitabile la sua condanna e per altro la quantificazione delle stesse è del tutto congrua.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza considerata la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, segue la soccombenza.
In ragione del rigetto del gravame sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n.
5206/2021 R.G., così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 2 aprile 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Elena Gelato
Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto