Ordinanza presidenziale 3 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 01/09/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2019, proposto da
LA S. AN S.p.A. in liquidazione giudiziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Merulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AB e Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituiti in giudizio;
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione AB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Caminiti S.r.l., Casa di Cura Privata "LA Michelino" S.r.l., Casa di Cura Privata "LA dei Gerani Gestione S.r.l.", Casa di Cura S. Lucia, Istituto S. AN S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
nella parte riguardante la ricorrente LA S. AN S.p.A. (S. AN Hospital), del decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione AB n. 238 del 5 dicembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione AB, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. LA S. AN S.p.A., oggi in liquidazione giudiziale, è proprietaria e titolare della casa di cura LA S. AN (S. AN Hospital), una struttura sanitaria a gestione privata, operante nel settore cardiovascolare, in accreditamento con il SSR.
2. Con ricorso ritualmente notificato, LA S. AN S.p.A. ha impugnato, il DCA n. 238 del 5 dicembre 2018 (“ Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedalieri per acuti e post acuti, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, nonché per il finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. anno 2018 - Determinazioni ”), con il quale il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione AB (di seguito “Commissario ad Acta”) ha determinato, per l’anno 2018, il valore massimo complessivo per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, con oneri a carico del SSR, assegnando a LA S. AN S.p.A. un budget di euro 29.799.818,23, di cui euro 22.316.583,10 per “Totale acuti escluso funzioni e APA/PAC- 20%”.
La ricorrente sostiene che il DCA n. 238/2018 impugnato sarebbe viziato ab origine , in quanto l’ufficio commissariale avrebbe erroneamente impiegato, come base per il calcolo del budget 2018, il finanziamento individuato per il 2017 nel DCA n. 231/2018, il quale, abbattuto del 20%, ha determinato il valore riportato nella prima colonna “Totale acuti escluso funzioni e APA/PAC- 20%” del DCA n. 238/2018, pari ad euro 22.316.583,10.
Tuttavia, secondo la ricorrente, la determinazione del budget 2017 effettuata nel DCA n. 231/2018 sarebbe errata e, infatti, è stata oggetto di un diverso ricorso (NRG 10557/2018), promosso davanti al Consiglio di Stato, in quanto i criteri utilizzati sarebbero stati elusivi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3859 del 1° marzo 2018.
Tale giudizio era ancora pendente al momento dell’introduzione del presente giudizio ed è stato definito nelle more del suo svolgimento, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2454 del 4 aprile 2022 (di cui si dirà infra ).
3. Si è costituito il Commissario ad Acta, sostenendo la correttezza dell’operato dell’amministrazione, che sarebbe, nella sostanza, riproduttivo dei medesimi criteri impiegati nel DCA n. 231/2018 per definire i valori massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedalieri, conformemente alle indicazioni contenute nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3859 del 1° marzo 2018.
Sotto altro profilo, il Commissario ad Acta eccepisce l’inammissibilità del ricorso, il quale non presenterebbe alcuna contestazione specifica avverso l’impugnato DCA n. 238/2018, in quanto la struttura sanitaria ricorrente si sarebbe limitata a riprodurre pedissequamente gli stessi motivi di diritto, già dedotti nel ricorso per l’ottemperanza (NRG 10557/2018), all’epoca ancora pendente davanti il Consiglio di Stato.
4. Non si sono costituiti la Regione AB, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e i controinteressati, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019, su richiesta del difensore di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo, in attesa della definizione del sopra citato giudizio di ottemperanza NRG 10557/2018 (che, come detto, ha ad oggetto la determinazione del budget 2017 effettuata nel DCA n. 231/2018).
6. Con ordinanza collegiale n. 16 del 7 gennaio 2025, è stata dichiarata l’interruzione del giudizio, a seguito della comunicazione di avvio della procedura di liquidazione giudiziale della ricorrente LA S. AN S.p.A..
7. Successivamente, con memoria del 7 aprile 2025, si è costituito il nuovo procuratore di LA S. AN S.p.A., il quale, con istanza depositata in pari data, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 80, comma 2, c.p.a..
8. In data 29 maggio 2025, il nuovo difensore di parte ricorrente ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2454 del 4 aprile 2022., che ha definito il giudizio di ottemperanza NRG 10557/2018, condannando l’amministrazione a dare effettiva esecuzione alla sentenza n. 3859/2018 del medesimo Consiglio di Stato, “ procedendo alla ripartizione del taglio secondo la soluzione 2) indicata dal CTU corrispondente alla domanda svolta dalla parte ricorrente ”, ossia alla “ ripartizione dell’intero taglio del budget per la componente Totale Acuti escl. Funz - 8% di € 2.442.380,00 su tutte le 20 strutture che ab initio hanno beneficiato del maggior budget ”, a seguito del quale il taglio pro quota ed il budget 2017 della ricorrente risulterebbero […] rispettivamente, € 505.999,90 ed € 28.828.605,30, così come esposto nella seguente Tabella 7 allegata alla relazione ”.
9. Quindi, tenuto conto dell’esito del sopra menzionato giudizio di ottemperanza, con successiva memoria depositata in data 6 giugno 2025, parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso in esame per l’illegittimità, in via derivata, dell’impugnato DCA n. 238/2018, con conseguente obbligo, a carico dell’amministrazione sanitaria regionale, di rideterminarsi, ricalcolando correttamente il budget legittimamente spettante alla LA S. AN S.p.A., per l’anno 2018, fermo restando i criteri di determinazione autoritativamente prefissati.
10. All'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025, fissata per la prosecuzione del giudizio precedentemente interrotto, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio ritiene, innanzitutto, che debbano essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Commissario ad Acta.
12. Quanto alla prima eccezione di inammissibilità, con la quale, in sostanza, si ribadisce la legittimità del DCA n. 238/2018, in quanto riproduttivo dei medesimi criteri impiegati nel DCA n. 231/2018, per la definizione dei tetti di spesa per l’anno 2017, trattandosi all’evidenza di una difesa nel merito, sarà esaminata successivamente.
13. Con la seconda eccezione di inammissibilità, la difesa erariale sostiene che, nel presente ricorso, si siano semplicemente ripetuti i medesimi argomenti giuridici presentati nel citato ricorso per l’ottemperanza NRG 10557/2018, senza presentare alcuna nuova censura avverso l’atto impugnato.
Il Collegio ritiene che la prospettiva da cui muove l’amministrazione sia errata.
Invero, la società ricorrente aveva l'onere di impugnare (al fine di non prestarvi acquiescenza) il successivo provvedimento del Commissario ad Acta, ritenendolo viziato per illegittimità derivata, poiché l’eventuale annullamento in sede di ottemperanza dell'atto presupposto (il precedente DCA n. 231/2018) non avrebbe travolto anche l’atto presupponente (il successivo DCA n. 238/2018), non potendosi rinvenire tra i due provvedimenti un rapporto di consequenzialità necessaria, imprescindibile affinché possa configurarsi un’illegittimità c.d. caducante (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922).
Infatti, il DCA n. 238/2018 non è ineluttabilmente conseguente al precedente, ma scaturisce da un autonomo esercizio del potere attribuito all’amministrazione, sicché l’eventuale caducazione del DCA n. 231/2018 non ne avrebbe determinato il travolgimento, allorché non fosse stato impugnato con la deduzione del vizio di illegittimità derivata mutuato dal precedente DCA n. 231/2018.
14. Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente contesta la correttezza della base di calcolo, impiegata nel DCA n. 238/2018, per la definizione del budget 2018 (il quale, come detto, è, in sostanza, il budget per il 2017, ridotto del 20%).
Secondo la ricorrente, il budget assegnato nel 2017 era inferiore rispetto a quanto in realtà ad essa spettante, poiché il Commissario ad Acta avrebbe ripartito il previsto taglio di spesa di euro 2.442.380 (effettuato per riparare ad un precedente errore), in parziale elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3859 del 1° marzo 2018 (per maggiori dettagli sulla vicenda che fa da sfondo al presente giudizio si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2454 del 4 aprile 2022), con la conseguenza che anche il budget 2018 sarebbe inferiore a quanto spettante, poiché il DCA n. 238/2018 ha assunto quale base di calcolo il budget assegnato nel 2017.
Come detto, l’esatta modalità di determinazione del budget del 2017 è stato oggetto del giudizio di ottemperanza NRG 10557/2018, definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2454 del 4 aprile 2022, la quale ha stabilito che
- il taglio del budget di euro 2.442.380,00 per la componente “Totale Acuti escluso funzioni - 8%” va ripartito su tutte le 20 strutture che ab initio avevano beneficiato di un maggior budget;
- quindi, all’importo di euro 26.127.990,79, assegnato alla casa di cura LA S. AN per l'acquisto delle prestazioni per acuti (compresi APA-PAC ed escluso funzioni), vanno sottratti solo euro 505.999,90 (e non euro 1.231.521,20, come indicato nel DCA n. 231/2018), risultando, conseguentemente, il budget 2017, complessivamente, pari ad euro 28.828.605,30 (e non 28.103.183,22, come indicato nel DCA n. 231/2018).
Da quanto accertato con la citata sentenza del Consiglio di Stato, consegue, dunque, l’illegittimità, in via derivata, anche dell’impugnato DCA n. 238/2018, il quale ha impiegato, quale base di calcolo per la definizione del finanziamento per “Totale acuti escluso funzioni e APA/PAC- 20%”, un valore inferiore rispetto a quello corretto, ossia quello che sarebbe risultato applicando correttamente i criteri indicati nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3859 del 1° marzo 2018, come accertato dalla sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 2454 del 4 aprile 2022.
15. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del DCA n. 238/2018 impugnato, nella parte riguardante LA S. AN S.p.A., per le motivazioni e nei limiti indicati in precedenza, nella rideterminazione del budget 2018 per la struttura ricorrente.
16. Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che le oggettive incertezze circa le corrette modalità di definizione del budget 2017 ne giustifichino la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento del DCA n. 238/2018 impugnato, nella parte riguardante LA S. AN S.p.A., nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO