CASS
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/11/2025, n. 29754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29754 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17884-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, NZ MP;
- ricorrenti -
contro RI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIO AGOSTINI, CATALDO CANALICCHIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 432/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 535/2019; Oggetto Fondo garanzia R.G.N.17884/2022 Cron. Rep. Ud. 07/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29754 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 11/11/2025 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di IA CC svolta nei confronti dell’Inps e diretta ad ottenere dal Fondo di Garanzia costituito presso l’ente il pagamento del t.f.r. dovuto dalla società datrice di lavoro ammessa alla procedura di concordato preventivo liquidatorio. Secondo la Corte, l’autonomia del diritto della lavoratrice nei confronti dell’Inps rispetto al diritto vantato verso il datore di lavoro rendeva irrilevante il fatto che la stessa avesse aderito alla procedura concordataria degradando al chirografo il credito per t.f.r. e accettando la falcidia concordataria dell’importo del t.f.r. L’Inps era dunque tenuto a pagare l’intero importo del t.f.r. e non quello decurtato, a prescindere dal fatto che, degradando il credito al chirografo, fosse stato pregiudicato il diritto di surrogazione dell’ente. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria. IA CC resiste con controricorso. 3 L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinvia all’odierna udienza pubblica, in esito alla quale il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1, 2, 7 e 8 l. n.297/82, in riferimento all’art.96 l.f. Sostiene che la prestazione non sarebbe dovuta in quanto la lavoratrice avrebbe pregiudicato il diritto di surrogazione che, ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82, spetta in via privilegiata (art.2751-bis c.c.). Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1, 2, 7 e 8 l. n.297/82 in relazione all’art.184 l.f. Sostiene che, una volta accettata la falcidia dell’importo del t.f.r. in sede concordataria, il diritto della lavoratrice nei confronti del Fondo di Garanzia è modulato sull’importo del credito oggetto del concordato. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, essendo il ricorso sufficientemente specifico nell’individuare e ragioni di critica in diritto della sentenza impugnata. Il primo motivo è infondato. L’Inps pretende di non dover pagare la prestazione in quanto il comportamento della lavoratrice, la quale avrebbe accettato in sede concordataria la degradazione 4 dl proprio credito privilegiato al t.f.r. in credito chirografario, comporterebbe l’irrimediabile pregiudizio al proprio diritto di surroga verso il debitore/datore di lavoro, non potendo soddisfarsi in seno alla procedura concorsuale un credito chirografario. Così ritenendo, l’Inps pretende nella sostanza l’applicazione dell’art.1955 c.c., norma dettata in tema di fideiussione, che in effetti libera il fideiussore dalla propria obbligazione quando, per fatto del debitore, non possa aversi luogo surrogazione nel diritto del creditore, comprensivo dei privilegi. La norma non è applicabile al contratto di assicurazione, così come non è applicabile alle assicurazioni sociali che, a differenza della fideiussione, sono prive della causa di accessorietà e prevedono un obbligo autonomo dell’assicuratore. Al contratto di assicurazione – e quindi anche all’assicurazione sociale ex art.1886 c.c. – in luogo dell’art.1955 c.c., si applica l’art.1916, co.3 c.c. Tale norma prevede non la liberazione dell’assicuratore dall’obbligo di pagare la prestazione ove il diritto di surroga sia pregiudicato per fatto dell’assicurato, ma la responsabilità dell’assicurato per i danni eventualmente arrecati all’assicuratore. Questa Corte, in materia di assicurazioni sociali, ha più volte escluso che il pregiudizio al diritto di surroga ex art.1916, co.3 c.c. faccia venir meno il diritto alla prestazione previdenziale. In tema di assegno ordinario di invalidità, si è affermato (Cass.1770/00) che il diritto dell’assicurato di ottenere 5 dall'Inps la prestazione non viene meno nel caso in cui lo stesso assicurato abbia impedito all’Istituto l’esercizio dell’azione di surroga, non prevedendosi all’art.1916 c.c. la perdita della prestazione previdenziale ove il diritto di surroga resti vanificato per fatto dell’assicurato. In tema di indennizzo dovuto dall’Inail, si è affermato (Cass.347/98) che è infondata la pretesa dell'Inail di sanzionare la inoperatività del diritto di surroga, per fatto dell’assicurato, con la mancata corresponsione dell’indennizzo spettante allo stesso, poiché l’art.1916 c.c. non autorizza, nella sua lettera e nella sua ratio, una tale conclusione, prevedendo solo una responsabilità dell’assicurato per il pregiudizio arrecato al diritto di surroga dell’assicurazione. Correttamente quindi, la Corte d’appello ha rilevato che il diritto di surroga non è un presupposto per l’insorgenza della prestazione previdenziale, quanto piuttosto una conseguenza dell’intervento del Fondo. Infatti, presupposto della prestazione è la ricorrenza di uno dei bisogni indicati nell’art.38 Cost., in particolare quello economico derivante dallo stato di disoccupazione, non anche la persistenza del diritto di surroga. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “la degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell’Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell’art.2 l. n.297/82, eventualmente potendo l’Inps far valere la responsabilità dell’assicurato ai sensi dell’art.1916, co.3 c.c.” Il secondo motivo è fondato. 6 Preliminarmente va osservato che la Corte d’appello ha respinto l’appello rendendo un’affermazione in diritto, senza compiere alcun accertamento sul fatto che, effettivamente, in sede concordataria la lavoratrice abbia accettato la decurtazione dell’importo del proprio credito per t.f.r. verso il datore di lavoro. La Corte ha semplicemente rilevato che, comunque, tale eventuale decurtazione non rileva nel diverso rapporto previdenziale con l’Inps. La questione di fatto sarà quindi devoluta al giudice di rinvio, dovendo la pronuncia essere cassata sul punto. La sentenza impugnata richiama la pronuncia di questa Corte n.32/00, ove è detto che il Fondo di Garanzia assume su di sé un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro “nel suo ammontare complessivo”. Da ciò la Corte d’appello ha tratto la conclusione che una eventuale decurtazione in sede concordataria sarebbe irrilevante verso l’Inps. Tuttavia, il pronunciamento di Cass.32/00 deve essere letto in aderenza alle numerose pronunce di questa Corte secondo cui il presupposto dell’azione nei confronti del Fondo di Garanzia è il previo ottenimento di un titolo nei confronti del datore di lavoro, sia esso il provvedimento di ammissione al passivo in sede fallimentare, sia esso il titolo esecutivo nella procedura di esecuzione forzata, sia esso la sentenza che omologa il concordato preventivo (art.2, co.2 l. n.297/82). È vero che l’obbligazione del Fondo è autonoma da quella gravante sul datore di lavoro, ma nella sua misura è coincidente con quella di cui è debitore il datore di lavoro 7 (v. tra le tante Cass.32446/22). Ebbene, tale misura, e quindi la quantificazione del diritto verso il Fondo di garanzia, è quella consacrata nel titolo che il debitore deve precostituirsi verso il datore, necessario presupposto per poter azionare la tutela previdenziale nei confronti del Fondo. Si è precisato da questa Corte (Cass.2397/25) che l’art.2 l. n.297/82 àncora l’intervento del Fondo non solo all’insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, “all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di una procedura esecutiva” e – si aggiunge in questa sede – anche alla quantificazione operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologa del concordato. Dunque, se il titolo ottenuto verso il datore reca l’importo totale del credito per t.f.r., il diritto di credito verso il Fondo sarà allo stesso modo pieno, come indicato da Cass.32/00. Ma se il titolo ottenuto verso il datore reca un importo parziale del credito perché, ad esempio, il concordato è stato omologato con decurtazione dei crediti per t.f.r., la misura del credito consacrata in tale titolo condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia. Resta solo da aggiungere che l’art.368, co.4 d.lgs. n.14/99, laddove introduce il comma 5-bis all’art.47 l. n.428/90 e prevede l’integrale pagamento della prestazione da parte dell’Inps sebbene vi sia stata soddisfazione solo parziale del lavoratore in sede concordataria, è norma sopravvenuta e non applicabile ratione temporis, data la sua non retroattività (Cass.31620/24); è inoltre norma relativa al caso di 8 cessione d’azienda ex art.2112 c.c., estranea all’ipotesi in esame. Va dunque affermato il principio di diritto per cui: “la falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia ex art.2 l. n.297/82, poiché tale norma correla l’intervento del Fondo non solo all’insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all’accertamento dell’esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologa del concordato”. La sentenza d’appello non si è uniformata al suesposto principio, avendo invece reputato irrilevante la quantificazione del credito del t.f.r. ammessa in sede concordataria. Essa va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. Roma, deciso nella camera di consiglio del 7.10.25 La Presidente Il relatore LU IT SA NA
- ricorrenti -
contro RI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIO AGOSTINI, CATALDO CANALICCHIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 432/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 535/2019; Oggetto Fondo garanzia R.G.N.17884/2022 Cron. Rep. Ud. 07/10/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 29754 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 11/11/2025 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SAMUELA PISCHEDDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di IA CC svolta nei confronti dell’Inps e diretta ad ottenere dal Fondo di Garanzia costituito presso l’ente il pagamento del t.f.r. dovuto dalla società datrice di lavoro ammessa alla procedura di concordato preventivo liquidatorio. Secondo la Corte, l’autonomia del diritto della lavoratrice nei confronti dell’Inps rispetto al diritto vantato verso il datore di lavoro rendeva irrilevante il fatto che la stessa avesse aderito alla procedura concordataria degradando al chirografo il credito per t.f.r. e accettando la falcidia concordataria dell’importo del t.f.r. L’Inps era dunque tenuto a pagare l’intero importo del t.f.r. e non quello decurtato, a prescindere dal fatto che, degradando il credito al chirografo, fosse stato pregiudicato il diritto di surrogazione dell’ente. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria. IA CC resiste con controricorso. 3 L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinvia all’odierna udienza pubblica, in esito alla quale il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1, 2, 7 e 8 l. n.297/82, in riferimento all’art.96 l.f. Sostiene che la prestazione non sarebbe dovuta in quanto la lavoratrice avrebbe pregiudicato il diritto di surrogazione che, ai sensi dell’art.2, co.7 l. n.297/82, spetta in via privilegiata (art.2751-bis c.c.). Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1, 2, 7 e 8 l. n.297/82 in relazione all’art.184 l.f. Sostiene che, una volta accettata la falcidia dell’importo del t.f.r. in sede concordataria, il diritto della lavoratrice nei confronti del Fondo di Garanzia è modulato sull’importo del credito oggetto del concordato. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, essendo il ricorso sufficientemente specifico nell’individuare e ragioni di critica in diritto della sentenza impugnata. Il primo motivo è infondato. L’Inps pretende di non dover pagare la prestazione in quanto il comportamento della lavoratrice, la quale avrebbe accettato in sede concordataria la degradazione 4 dl proprio credito privilegiato al t.f.r. in credito chirografario, comporterebbe l’irrimediabile pregiudizio al proprio diritto di surroga verso il debitore/datore di lavoro, non potendo soddisfarsi in seno alla procedura concorsuale un credito chirografario. Così ritenendo, l’Inps pretende nella sostanza l’applicazione dell’art.1955 c.c., norma dettata in tema di fideiussione, che in effetti libera il fideiussore dalla propria obbligazione quando, per fatto del debitore, non possa aversi luogo surrogazione nel diritto del creditore, comprensivo dei privilegi. La norma non è applicabile al contratto di assicurazione, così come non è applicabile alle assicurazioni sociali che, a differenza della fideiussione, sono prive della causa di accessorietà e prevedono un obbligo autonomo dell’assicuratore. Al contratto di assicurazione – e quindi anche all’assicurazione sociale ex art.1886 c.c. – in luogo dell’art.1955 c.c., si applica l’art.1916, co.3 c.c. Tale norma prevede non la liberazione dell’assicuratore dall’obbligo di pagare la prestazione ove il diritto di surroga sia pregiudicato per fatto dell’assicurato, ma la responsabilità dell’assicurato per i danni eventualmente arrecati all’assicuratore. Questa Corte, in materia di assicurazioni sociali, ha più volte escluso che il pregiudizio al diritto di surroga ex art.1916, co.3 c.c. faccia venir meno il diritto alla prestazione previdenziale. In tema di assegno ordinario di invalidità, si è affermato (Cass.1770/00) che il diritto dell’assicurato di ottenere 5 dall'Inps la prestazione non viene meno nel caso in cui lo stesso assicurato abbia impedito all’Istituto l’esercizio dell’azione di surroga, non prevedendosi all’art.1916 c.c. la perdita della prestazione previdenziale ove il diritto di surroga resti vanificato per fatto dell’assicurato. In tema di indennizzo dovuto dall’Inail, si è affermato (Cass.347/98) che è infondata la pretesa dell'Inail di sanzionare la inoperatività del diritto di surroga, per fatto dell’assicurato, con la mancata corresponsione dell’indennizzo spettante allo stesso, poiché l’art.1916 c.c. non autorizza, nella sua lettera e nella sua ratio, una tale conclusione, prevedendo solo una responsabilità dell’assicurato per il pregiudizio arrecato al diritto di surroga dell’assicurazione. Correttamente quindi, la Corte d’appello ha rilevato che il diritto di surroga non è un presupposto per l’insorgenza della prestazione previdenziale, quanto piuttosto una conseguenza dell’intervento del Fondo. Infatti, presupposto della prestazione è la ricorrenza di uno dei bisogni indicati nell’art.38 Cost., in particolare quello economico derivante dallo stato di disoccupazione, non anche la persistenza del diritto di surroga. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “la degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell’Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell’art.2 l. n.297/82, eventualmente potendo l’Inps far valere la responsabilità dell’assicurato ai sensi dell’art.1916, co.3 c.c.” Il secondo motivo è fondato. 6 Preliminarmente va osservato che la Corte d’appello ha respinto l’appello rendendo un’affermazione in diritto, senza compiere alcun accertamento sul fatto che, effettivamente, in sede concordataria la lavoratrice abbia accettato la decurtazione dell’importo del proprio credito per t.f.r. verso il datore di lavoro. La Corte ha semplicemente rilevato che, comunque, tale eventuale decurtazione non rileva nel diverso rapporto previdenziale con l’Inps. La questione di fatto sarà quindi devoluta al giudice di rinvio, dovendo la pronuncia essere cassata sul punto. La sentenza impugnata richiama la pronuncia di questa Corte n.32/00, ove è detto che il Fondo di Garanzia assume su di sé un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro “nel suo ammontare complessivo”. Da ciò la Corte d’appello ha tratto la conclusione che una eventuale decurtazione in sede concordataria sarebbe irrilevante verso l’Inps. Tuttavia, il pronunciamento di Cass.32/00 deve essere letto in aderenza alle numerose pronunce di questa Corte secondo cui il presupposto dell’azione nei confronti del Fondo di Garanzia è il previo ottenimento di un titolo nei confronti del datore di lavoro, sia esso il provvedimento di ammissione al passivo in sede fallimentare, sia esso il titolo esecutivo nella procedura di esecuzione forzata, sia esso la sentenza che omologa il concordato preventivo (art.2, co.2 l. n.297/82). È vero che l’obbligazione del Fondo è autonoma da quella gravante sul datore di lavoro, ma nella sua misura è coincidente con quella di cui è debitore il datore di lavoro 7 (v. tra le tante Cass.32446/22). Ebbene, tale misura, e quindi la quantificazione del diritto verso il Fondo di garanzia, è quella consacrata nel titolo che il debitore deve precostituirsi verso il datore, necessario presupposto per poter azionare la tutela previdenziale nei confronti del Fondo. Si è precisato da questa Corte (Cass.2397/25) che l’art.2 l. n.297/82 àncora l’intervento del Fondo non solo all’insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, “all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di una procedura esecutiva” e – si aggiunge in questa sede – anche alla quantificazione operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologa del concordato. Dunque, se il titolo ottenuto verso il datore reca l’importo totale del credito per t.f.r., il diritto di credito verso il Fondo sarà allo stesso modo pieno, come indicato da Cass.32/00. Ma se il titolo ottenuto verso il datore reca un importo parziale del credito perché, ad esempio, il concordato è stato omologato con decurtazione dei crediti per t.f.r., la misura del credito consacrata in tale titolo condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia. Resta solo da aggiungere che l’art.368, co.4 d.lgs. n.14/99, laddove introduce il comma 5-bis all’art.47 l. n.428/90 e prevede l’integrale pagamento della prestazione da parte dell’Inps sebbene vi sia stata soddisfazione solo parziale del lavoratore in sede concordataria, è norma sopravvenuta e non applicabile ratione temporis, data la sua non retroattività (Cass.31620/24); è inoltre norma relativa al caso di 8 cessione d’azienda ex art.2112 c.c., estranea all’ipotesi in esame. Va dunque affermato il principio di diritto per cui: “la falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia ex art.2 l. n.297/82, poiché tale norma correla l’intervento del Fondo non solo all’insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all’accertamento dell’esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologa del concordato”. La sentenza d’appello non si è uniformata al suesposto principio, avendo invece reputato irrilevante la quantificazione del credito del t.f.r. ammessa in sede concordataria. Essa va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. Roma, deciso nella camera di consiglio del 7.10.25 La Presidente Il relatore LU IT SA NA