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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 111/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CO CA Presidente
SI RI ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Teti, giusta procura ri- Parte_3 lasciata in calce al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sabatino Ciprietti in Pescara alla Via Teramo n. 7; appellanti e
rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_4 dall'avv. Vincenzo D'Alfonso del Foro di L'Aquila, ed elettivamente domici- liati presso il domicilio informatico – pec del difensore,
[...]
Email_1 appellati e nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Pez- Controparte_2 zopane del Foro di L'Aquila, che lo rappresenta e difende giusta procura alle- gata, elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Vado di Sole 12, presso il suo studio. altro appellato
Nonché di
Controparte_3 Controparte_4 appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, recante il n. 1175/2023, pubblicata il 6.9.2023, comunicata dalla Cancelleria il 18.09.2023, non notificata.
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o re- vocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in ri- forma della sentenza impugnata rigettare la domanda attorea accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa domanda e, nel merito, riget- tarla in quanto infondata in fatto ed in diritto. b) in via riconvenzionale: ac- certare e conseguentemente dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù in ordine alle distanze degli alberi posti nel fondo di proprietà dei convenuti ( in Montesilvano –Pe alla Via Monte Amiata n. 8 , fg 18, .plla
294) a confine con il fondo di proprietà degli attori sito in Montesilvano –PE
- alla Via Maiella n. 3 e Fg 18, P.lla 1484 sub 1 e sub 2 ed a distanza inferio- re a quella legale , per possesso pacifico protrattosi per oltre venti anni;
c)accertare e dichiarare che il fondo di controparte, si trova nella situazione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, situazione mantenuta dai vecchi proprietari senza mai alcuna rivendicazione e conseguentemente dichiarare costituita espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine e comunque a tre me-
2 tri di distanza ed oltre. 3) Con rigetto di ogni avversa domanda, compresa la domanda trasversale del convenuto , improcedibile, Controparte_2 inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e solo temeraria, con le conseguenze in ordine alle spese e compensi. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 n. 2 cpc che qui si abbiano per richiamate e ritrascritte;
per parte appellata principale ( e Parte_1 Parte_2
: Con espressa riserva di altro dedurre, argomentare ed Parte_3 eccepire in corso di causa, e concludono Parte_4 Controparte_1 perché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e, si opus sit, previo accoglimento di tutte le loro eccezioni e deduzioni proposte in primo grado e ivi eventualmente disattese e/o assorbite e ora reiterate, voglia di- chiarare inammissibile e in ogni caso del tutto infondato in fatto e diritto, e quindi comunque rigettarlo, l'appello coltivato da Parte_1 Parte_2
e ciò con relativa conferma della sentenza ex
[...] Parte_3 adverso impugnata che ha condannato in solido , Parte_2 [...]
e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
a recidere i rami per cui è lite;
salvis juribus. Spese vinte. Controparte_4
Per l'altra parte appellata ( ): - rigettare la domanda Controparte_2 dei sig.ri , e e conse- Parte_2 Parte_1 Parte_3 guentemente: - confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con ogni più ampia riserva. Vinte le spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda principale proposta da e Parte_4 Controparte_1 dichiarando il diritto degli attori di far tagliare i rami che dalla proprietà con- finante di protendono sulla loro, condannando pertanto tutti i convenuti, in so- lido, alla recisione dei rami degli alberi oggetto di causa;
ha rigettato la do- manda riconvenzionale di usucapione della servitù relativa alla tolleranza dei rami protesi proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_5
; ha separato l'ulteriore domanda riconvenzionale ex art. 892 c.c. (usu-
[...] capione della servitù relativa alla distanza degli alberi dal confine) proposta dai convenuti, dichiarando l'incompetenza funzionale del Tribunale e affer- mando la competenza del Giudice di Pace;
ha compensato le spese tra gli atto- ri e il convenuto;
ha condannato i convenuti costituiti, in Controparte_2 solido, al rimborso delle spese processuali in favore degli attori (€ 4.000,00 oltre accessori) e in favore del convenuto (€ 3.000,00 oltre acces- CP_2 sori).
1.1. I fatti del giudizio possono essere così riassunti.
1.2. Con atto di citazione in data 15.02.2021, e Controparte_1
proprietari di una villa a Montesilvano (PE), in Via Maiella Parte_4
n. 3, Fg 18, P.lla 1484 sub 1 e sub 2, adivano il Tribunale di Pescara nei con- fronti dei comproprietari dell'edificio residenziale confinante, sito in Monte- silvano alla Via Monte Amiata n. 8, fg.18, p.lla 294, chiedendo che fosse di- chiarato il loro diritto, ai sensi dell'art. 896 cod. civ., di far tagliare i rami de- gli alberi che dal fondo dei convenuti si protendevano oltre il muro di cinta a confine sulla loro proprietà, con conseguente condanna dei convenuti alla re- cisione dei rami in questione.
1.3. Gli attori deducevano che nel parco dei convenuti insistevano, contigui al muro di cinta, dieci alberi di alto fusto i cui folti rami si protende- vano massicciamente oltre il manufatto per circa quattro metri sulla loro pro- prietà, configurando una situazione di pericolo per possibile caduta dei rami
4 stessi, oltre che un rischio di incendio, in violazione del Regolamento comu- nale per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato.
1.4. Si costituivano i convenuti , Parte_2 Parte_3
e i quali eccepivano l'inammissibilità della domanda attorea Parte_1
e proponevano in via riconvenzionale:
a) l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servi- tù in ordine alle distanze degli alberi posti nel fondo di loro proprietà in quan- to a distanza inferiore a quella legale dal confine, per possesso pacifico pro- trattosi per oltre venti anni;
b) l'accertamento della costituzione di espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine.
1.5. e benché evocate in giu- Controparte_3 Controparte_4 dizio, sono rimaste contumaci già in primo grado.
1.6. Si costituiva altresì il convenuto comproprie- Controparte_2 tario pro quota delle parti comuni, che aderiva alla domanda principale degli attori chiedendo la compensazione delle spese e la condanna degli altri con- venuti al rimborso delle proprie spese legali.
1.7. Esperita infruttuosamente la mediazione, per l'espletamento della quale gli attori erano stati rimessi in termini, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi.
1.8. Il C.T.U. concludeva evidenziando che:
- le piante di presentano forte sviluppo vegetativo Pt_6
e i rami laterali verso Nord-Ovest si protendono per circa 3,50 metri sulla particella degli attori;
- le piante di presentano chioma in forma spargola Pt_7
e i rami laterali, in piccola parte, si protendono sulla particella 1484;
- le piante di TT hanno assunto sviluppo disordi- nato e anch'esse in piccola parte si protendono sulla particella 1484;
5 - è necessario intervento straordinario di potatura per ri- durre/eliminare fattori di pericolo e favorire stabilità delle piante;
- i lunghi rami costituiscono elemento di pericolo per persone e cose in presenza di fenomeni atmosferici eccezionali.
1.9. Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti
[...]
, e , deducendo i seguenti moti- Pt_2 Parte_3 Parte_1 vi:
Primo motivo: Violazione degli artt. 38, 167 e 183 c.p.c. per avere il
Giudice di primo grado illegittimamente dichiarato in sentenza la propria in- competenza funzionale sulla domanda riconvenzionale ex art. 892 c.c., non avendola rilevata d'ufficio entro l'udienza ex art. 183 c.p.c., con conseguente consolidamento della competenza del Tribunale.
Secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla competenza in relazione agli artt. 892 e 896 c.c., per errata individuazione del riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale.
Terzo motivo (denominato “2 bis”): Violazione art. 112 c.p.c. non- ché omessa e/o insufficiente decisione su punti e fatti decisivi della controver- sia, per avere il Giudice:
- omesso di distinguere tra alberi di alto fusto e non, in violazione dell'art. 892 c.c.;
- omesso di valutare la domanda riconvenzionale sub 3 relativa alla servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi;
- omesso di considerare che il diritto di mantenere i rami protesi sul fondo altrui può costituire oggetto di servitù per titolo o de- stinazione del padre di famiglia;
- omesso di valutare il contesto dei luoghi (muro di con- tenimento, forte dislivello);
6 - accolto la domanda attorea nonostante la genericità del- la C.T.U. nell'individuazione degli alberi e dei rami da recidere.
Quarto motivo: Violazione artt. 91-92 c.p.c. per errata regolamenta- zione delle spese processuali, avendo illegittimamente compensato le spese tra attori e convenuto (anch'egli soccombente) e condannato i CP_2 convenuti al rimborso delle spese in favore dello stesso in assenza CP_2 dei presupposti normativi.
Gli appellanti concludevano chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto della domanda attorea e accoglimento delle domande riconvenzionali.
Si sono costituiti gli appellati e i Parte_4 Controparte_1 quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impu- gnata.
1.10. Si è costituito altresì l'appellato , il quale ha Controparte_2 eccepito la totale infondatezza delle ragioni degli appellanti, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
1.11. All'udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, essendo stati previamente concessi i termini di cui all'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari: la competenza
2. Preliminarmente, occorre esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello, con i quali gli appellanti denunciano l'illegittimità della dichiarazione di incompetenza funzionale pronunciata dal Tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione delle distanze degli al- beri dal confine ex art. 892 c.c.
2.1.Gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe il- legittimamente dichiarato in sentenza la propria incompetenza funzionale, non avendola rilevata d'ufficio entro l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., con conseguente definitivo radicamento della competenza presso il Tribunale adi- to.
7 2.2. La questione è fondata.
2.3. L'art. 38 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69/2009, di- spone che “l'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione”.
2.4. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, una volta decorso il termine previsto dall'art. 38, comma 2, c.p.c. senza che l'incompetenza sia stata eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice, la competenza si radica definitivamente presso il giudice adito, il quale non può più declinare la propria competenza neppure in sentenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 7826; Cass. civ., Sez. VI-3, 11 aprile 2018, n.
8932; Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2017, n. 3227).
2.5. Nel caso di specie, risulta dagli atti che:
- nessuna delle parti costituite ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale nella comparsa di risposta;
- il Giudice non ha rilevato d'ufficio l'incompetenza en- tro l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- la questione è stata sollevata per la prima volta in sen- tenza.
2.6. Tale modus procedendi risulta quindi in palese contrasto con il di- sposto dell'art. 38, comma 2, c.p.c., determinando la nullità della statuizione di incompetenza contenuta nella sentenza impugnata.
2.7. La competenza del Tribunale, pertanto, si era definitivamente ra- dicata e il Giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere anche sulla do- manda riconvenzionale di usucapione delle distanze degli alberi dal confine.
2.8. Ove si volesse ritenere che la questione della competenza potesse ancora essere esaminata, occorrerebbe comunque verificare la correttezza del criterio di riparto applicato dal primo Giudice.
8 2.9. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'usucapione delle distanze degli alberi dal confine ex art. 892 c.c., rientrasse nella competenza del Giudice di Pace, mentre la domanda principa- le di recisione dei rami protesi in orizzontale ex art. 896 c.c. spettasse al Tri- bunale.
2.10. Tale impostazione merita alcune precisazioni.
2.11. È vero che l'art. 7, comma 3, c.p.c. attribuisce al Giudice di Pace la competenza, senza limiti di valore, per “le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dagli regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi”.
2.12. Va premesso, in punto di qualificazione della domanda e di ri- parto di competenza ex art. 7 cpc, che, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, la competenza per le cause relative all'osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi non implica la competenza del giudice di pace anche per le controversie volte ad ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confi- nante, la cui disciplina sostanziale si rinviene nell'art. 896 c.c. (v. sul punto
Cass.32/2006; Cass. 859/2000).
2.13. Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20051 del 30/07/2018, secondo cui “Appartiene alla compe- tenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la par- te che superi "in verticale", l'altezza del muro, trattandosi di domanda ricon- ducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'al- trui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giu- dice unico di tribunale”.
2.14. Ciò posto, va tuttavia osservato che, nel caso di specie, le due domande – quella principale di recisione dei rami protesi (art. 896 c.c.) e quel-
9 la riconvenzionale di usucapione delle distanze (art. 892 c.c.) – sono stretta- mente connesse, attenendo entrambe al medesimo rapporto di vicinato e agli stessi alberi.
2.15. Secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di competenza per connessione, qualora una causa rientri nella competenza del giudice di pace ed altra in quella del tribunale, si applica il criterio dell'attrazione della causa di competenza inferiore da parte del giudice superiore, ai sensi dell'art. 34
c.p.c., se sussiste tra esse un nesso di connessione tale da rendere opportuna la trattazione e decisione congiunta” (Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2000, n.
859).
2.16. Nel caso in esame, la domanda riconvenzionale di usucapione delle distanze non costituisce una questione autonoma e scollegata, ma rap- presenta un'eccezione volta a contrastare la domanda principale di recisione dei rami, essendo gli appellanti proprietari degli alberi i cui rami, secondo la tesi attrice, violerebbero l'art. 896 c.c. (protendimento rami), il che fa presup- porre la violazione delle distanze rispetto al confine (art. 892 c.c.), seppur non espressamente stigmatizzata.
2.17. La connessione è evidente: la valutazione sulla legittimità o me- no del protendimento dei rami potrebbe implicare l'accertamento della con- formità o meno dell'impianto degli alberi alle distanze legali, atteso che le due norme perseguono finalità convergenti di tutela del proprietario del fondo confinante.
2.18. Pertanto, anche sotto questo profilo, correttamente la causa nel suo complesso avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale, senza operare al- cuna separazione.
2.19. Per le ragioni esposte, il primo e il secondo motivo di appello sono fondati.
10 2.20. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere dichiarata nulla nella parte in cui ha pronunciato la separazione della domanda riconvenziona- le ex art. 892 c.c. e la declaratoria di incompetenza del Tribunale.
2.21. Tale nullità, tuttavia, non comporta la cassazione dell'intera sen- tenza con rimessione al primo giudice, atteso che questa Corte, investita del gravame, è pienamente legittimata a decidere anche sulla domanda riconven- zionale che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non poter esaminare.
2.22. Si procede pertanto all'esame del merito della controversia nel suo complesso.
Sulla domanda principale: recisione dei rami ex art. 896 c.c.
3. Va richiamato il disposto dell'art. 896, comma 1, c.c., secondo cui
“Quegli sul cui fondo si protendono rami degli alberi del vicino può in qua- lunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
3.1. Tale norma riconosce al proprietario di un fondo il potere di co- stringere il vicino, i cui rami si protendono nel suo fondo, a tagliarli, fatta sal- va l'applicazione di regolamenti e usi locali.
3.2. La norma, dunque, attribuisce al proprietario del fondo invaso un duplice potere: 1) quello di pretendere dal vicino il taglio dei rami protesi;
2) quello di procedere autonomamente al taglio delle radici.
3.3. Nel caso di specie, è pacifico – e confermato dalla consulenza tec- nica d'ufficio – che i rami di alcuni alberi piantati nel fondo degli appellanti si protendono sul fondo degli appellati.
3.4. In particolare, il C.T.U. ha accertato che:
- le piante di presentano rami laterali che si pro- Pt_6 tendono per circa 3,50 metri sulla proprietà degli appellati;
11 - le piante di AL presentano chioma in forma spargola con rami che, in piccola parte, si protendono sulla proprietà degli ap- pellati;
- le piante di TT hanno assunto sviluppo disordi- nato e anch'esse, in piccola parte, si protendono sulla proprietà degli appellati.
3.5. Gli appellanti contestano tuttavia l'accoglimento della domanda attorea sotto molteplici profili, che occorre esaminare analiticamente.
3.6. Essi deducono che la domanda attorea sarebbe stata nulla per ge- nericità, non avendo gli attori specificamente individuato quali alberi e quali rami dovessero essere recisi, e che neppure la C.T.U. avrebbe fornito un'indicazione precisa al riguardo.
3.7. La censura è infondata.
Dall'atto di citazione risulta che gli attori hanno indicato:
- la presenza di dieci alberi di alto fusto contigui al muro di cinta;
- la protensione dei folti rami per circa quattro metri sulla loro proprietà;
- la collocazione degli alberi nel parco dei convenuti, lungo il confine con la proprietà attrice.
3.8. Tale indicazione è sufficiente ai fini dell'individuazione dell'oggetto della domanda, trattandosi di alberi situati in posizione determi- nata (lungo il confine) e caratterizzati da un elemento facilmente verificabile
(la protensione dei rami oltre il muro di cinta).
3.9. Non è richiesto che l'attore fornisca un'individuazione botanica specifica o un rilievo planimetrico delle singole piante, essendo sufficiente che la domanda consenta di identificare con ragionevole certezza gli alberi in- teressati dalla pretesa.
12 3.10. Tale identificazione è stata poi puntualmente effettuata dal con- sulente tecnico d'ufficio, il quale ha verificato sul posto lo stato dei luoghi e che: “le piante di Leccio, oggetto di causa, presentano un forte sviluppo vege- tativo sia in altezza che lateralmente e i rami laterali verso Nord-Ovest si protendono al di sopra della particella 1484 per una lunghezza di circa 3,50 metri;
la chioma delle piante di , oggetto di causa, si presentano in Pt_7 forma spargola e i rami laterali verso Nord-Ovest, in piccola parte, si pro- tendono al di sopra della particella 1484; le piante di , oggetto di Per_1 causa, non sono state impostate a formare una vera e propria siepe, molto probabilmente non sono state potate da diverso tempo e hanno assunto uno sviluppo disordinato ed anch'esse in piccola parte quelli verso Nord-Ovest si protendono sulla particella 1484. Il CTU segnala che tutte le piante sopra de- scritte necessitano di un adeguato intervento di potatura per il controllo della vigoria vegetativa e per la stabilizzazione delle loro chiome. In presenza di fenomeni atmosferici eccezionali di particolare intensità (vento, neve, ecc.) i lunghi rami, soprattutto delle piante di , possono subire degli schianti, Pt_6 oppure essere interessati da eventi accidentali (incendi). Pertanto in entrambi
i casi costituiscono un elemento di pericolo per persone e cose che si trovano nella parte sottostante”.
3.11. La consulenza tecnica ha quindi assolto la funzione di specificare e quantificare l'invasione denunciata dagli attori, fornendo al Giudice gli ele- menti conoscitivi necessari per una decisione consapevole.
3.12. Gli appellanti sostengono che il C.T.U. avrebbe raccomandato una “potatura” degli alberi per finalità di stabilità e buona conservazione delle piante, mentre solo i rami delle piante di si protenderebbero in misura Pt_6 significativa (3,50 metri), laddove per le altre essenze la protensione sarebbe minima (“in piccola parte”).
3.13. Ne deducono che non vi sarebbe un diritto degli attori alla reci- sione di tutti i rami indicati.
13 3.14. Anche tale censura è infondata e si basa su un equivoco interpre- tativo.
3.15. L'art. 896 c.c. attribuisce al proprietario del fondo invaso il dirit- to di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo “in qualunque tempo”, senza che sia necessaria la dimostrazione di un pregiudizio o di un'utilitas particolare.
3.16. Il diritto sorge per il solo fatto obiettivo della protensione, indi- pendentemente dalla sua entità o dalle sue conseguenze.
3.17. Pertanto, è irrilevante che il consulente tecnico abbia raccoman- dato interventi di potatura anche per altre finalità (stabilità delle piante, ridu- zione dei fattori di pericolo, buona conservazione): ciò non esclude, ma sem- mai conferma, il diritto degli attori di ottenere la recisione dei rami protesi.
3.18. Il diritto alla recisione sussiste anche quando l'invasione sia mo- desta, purché esistente.
3.19. Correttamente, quindi, il Tribunale ha accolto la domanda attorea con riferimento a tutti gli alberi i cui rami, secondo l'accertamento peritale, si protendono sul fondo degli appellati.
La domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di distan- ze (art. 892 c.c.)
4. Con la prima domanda riconvenzionale, gli appellanti hanno chiesto che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù in ordine alle distanze degli alberi posti nel fondo di loro proprietà a distanza inferiore a quella legale, per possesso pacifico protrattosi per oltre venti anni.
4.1. Il Tribunale ha rigettato tale domanda, rilevando l'incompetenza funzionale e disponendo la separazione con rinvio al Giudice di Pace.
4.2. Come già rilevato, tale statuizione è nulla per tardività del rilievo dell'incompetenza.
4.3. Occorre quindi esaminare nel merito la domanda.
14 4.4. L'art. 892 c.c. stabilisce le distanze che devono essere osservate per piantare gli alberi presso il confine, distinguendo tra alberi di alto fusto
(tre metri), alberi non di alto fusto (un metro e mezzo) e viti, arbusti, siepi vi- ve (mezzo metro o secondo regolamenti locali).
4.5. Il comma 3 della stessa norma precisa che “la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina”.
4.6. Il comma 4 aggiunge che “le distanze anzidette non si devono os- servare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
4.7. Nel caso di specie, è pacifico che:
- sul confine tra le due proprietà esiste un muro;
- vi sono degli alberi di alto fusto a distanza inferiore ri- spetto a quella legale (3 metri);
- la domanda di usucapione non è stata istruita, avendo i convenuti all'uopo dedotto prova per testi e per interrogatorio formale in merito alle circostanze capitolate (n.8 capitoli di prova) nella seconda memo- ria ex art. 183 cpc, delle quali hanno chiesto l'ammissione. In realtà trattasi di circostanze irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere (come quella relativa alle autorizzazioni del per il taglio dei rami e CP_5 delle piante) mentre potrebbero essere rilevanti i capitoli nn. 3) (“Vero che nell'aprile 2020 gli alberi (nel numero di sei) due abeti e quattro pioppi posti nelle vicinanze della proprietà e prossimi al confine, venivano Parte_8 danneggiati ed esattamente 1)-un abete con taglio all'altezza di 76 cm e relativa cir- conferenza 84 cm 2)-un abete con taglio all'altezza di 76 cm e relativa circonferenza
78 cm 3)-un pioppo con taglio all'altezza di 73 cm e relativa circonferenza 120 cm
4)-altri tre pioppi rispettivamente con taglio all'altezza di 80 cm, 70 cm e 110 cm con circonferenze pari i primi due a 120 cm e il terzo a 160 cm.) e 4) “(Vero che tutti gli alberi di cui al punto 3) che si mostrano nella perizia del Dott.
[...]
e dell'Ing. che vi si mostra, hanno Persona_2 Persona_3 un'altezza di circa 20 metri e sono stati piantati in loco da oltre 30/40 anni e sono
15 tutti a distanza inferiore a tre metri dal muro di contenimento, sul quale è posta una recinzione in ferro che consente l'affaccio sul fondo degli attori, per cui è causa”).
- Tali circostanze, tuttavia, non collimano con quanto accertato dal
CTU, che ha ravvisato la protusione dei rami (e quindi implicitamente una possibile violazione delle distanze, visto che ha fatto riferimento a piante prossime al confine) di lecci, pittospori e piante di alloro, evi- dentemente diverse da quelle indicate dai convenuti.
- La domanda va dunque respinta non avendo i convenuti individuato gli alberi con riferimento ai quali si chiede l'usucapione della distanza inferiore a quella legale, nel senso che con i due citati capitoli di prova si fa riferimento a 2 abeti e 4 pioppi mentre il ctu si riferisce a piante di leccio.
2.5. La domanda riconvenzionale di usucapione del protendimento dei rami (art. 896 c.c.)
5. E' stata implicitamente rigettata dal Tribunale la domanda degli ap- pellanti di aver acquisito per usucapione il diritto di far protendere i rami de- gli alberi sul fondo degli appellati.
Essi in questa sede sostengono che la stessa sia stata oggetto di frain- tendimento, non avendo in realtà richiesto l'accertamento dell'acquisto della servitù relativa alla tolleranza della ramificazione per intervenuta usucapione.
Osserva la Corte che il tenore della domanda riconvenzionale proposta in sede di costituzione di cui al n. 3) delle conclusioni era tale da far pensare all'acquisto per usucapione, facendo espresso riferimento al decorso del tem- po e, all'uopo, è bene riportarla: “3) accertare e dichiarare che il fondo di con- troparte, si trova nella situazione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, si- tuazione mantenuta dai vecchi proprietari senza mai alcuna rivendicazione e conseguentemente dichiarare costituita espressa servitù di tollerare la ramifi- cazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del con- fine e comunque a tre metri di distanza ed oltre.”
16 5.1. Anche tale domanda è infondata.
5.2. L'art. 896 c.c. riconosce espressamente al proprietario del fondo sul quale si protendono i rami il potere di costringere il vicino a tagliarli “in qualunque tempo”.
5.3. Dalla lettera della norma si evince con chiarezza che la disposi- zione codicistica autorizza il «vicino» a richiedere il taglio degli alberi: quindi
è legittimato alla richiesta non solo il proprietario del fondo, ma anche l'usufruttuario e l'affittuario; inoltre, il diritto a far recidere in ogni tempo i rami che si protendono è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 5497/1978; ma vedi anche Cass. n. 4361/2002: “Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressa- mente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di co- stringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo”).
5.4. Tale formulazione normativa esclude chiaramente la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di far protendere i rami, atteso che il pro- prietario del fondo invaso conserva in perpetuo il potere di far cessare l'invasione.
5.5. La giurisprudenza ha altresì escluso che possa costituirsi una ser- vitù per usucapione.: “il diritto di fare protendere i rami degli alberi del pro- prio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, perché l'art.896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressa- mente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di co- stringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo” (sentenzan.4361 del
27/03/2002);
5.6. La ratio della norma è quella di impedire che il decorso del tempo possa legittimare una permanente compressione del diritto di proprietà del fondo invaso, garantendo al proprietario la facoltà di reagire “in qualunque tempo” all'invasione.
17 5.7. Ne consegue che la protensione dei rami sul fondo altrui, anche se protrattasi per decenni, non può mai dar luogo ad usucapione.
5.8. Correttamente, quindi, anche tale domanda riconvenzionale è stata rigettata.
2.6. La domanda riconvenzionale di servitù per destinazione del padre di famiglia o per titolo
6. Come si è visto, con la seconda domanda riconvenzionale (sub 3 della comparsa di costituzione e risposta), gli appellanti avevano chiesto che fosse “accertato e dichiarato che il fondo di controparte si trova nella situa- zione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, situazione mantenuta dai vec- chi proprietari senza mai alcuna rivendicazione e conseguentemente dichiara- re costituita espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine e comunque a tre metri di distanza ed oltre”.
6.1. Con il terzo motivo di appello (denominato “2 bis”), gli appellanti censurano il Tribunale per non essersi “nemmeno avveduto” di tale domanda, che involgerebbe l'acquisto di servitù anche per altro titolo, e per non averla esaminata.
6.2. La censura merita un attento esame.
6.3. Occorre preliminarmente chiarire se il diritto di far protendere i rami degli alberi sul fondo del vicino possa costituire oggetto di servitù pre- diale.
6.4. La giurisprudenza di legittimità ha risposto affermativamente a ta- le quesito, sia pure con importanti precisazioni.
6.5. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “il diritto di man- tenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (art. 896 cod. civ.) può legittimamente costituire oggetto di servitù (potendo quest'ultima avere ad oggetto non soltanto una maggior utilità, ma anche semplicemente una maggior comodità o mera amenità del fondo dominante) a condizione che
18 questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia (e non anche per usucapione, potendo il proprietario del fondo confinante costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli). Ne consegue che, al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario del fondo è tenuto a prova- re non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione (per titolo o per "destinatio patris fami- liae") della specifica servitù di protendimento dei rami nel fondo vicino”
(Cass. n. 5928/1999 e n. 4361/2002).
6.6. In conclusione, è pacifico che il diritto di far protendere i rami sul fondo del vicino può essere acquistato mediante:
- costituzione per titolo (contratto o testamento);
- costituzione per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.); ma non mediante usucapione.
6.7. L'art. 1062 c.c. dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
6.8. I requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono quindi:
1. l'originaria appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario;
2. la destinazione impressa dal comune proprietario, consistente nell'aver posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù;
3. la successiva divisione dei fondi;
4. l'assenza di disposizione contraria anteriore all'alienazione.
6.9. Nel caso di specie, è pacifico – ed è stato espressamente dichiarato dagli stessi appellanti nella loro memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 17 gennaio 2022 – che i due fondi non sono mai appartenuti al medesimo pro- prietario.
19 6.10. Gli appellanti hanno infatti testualmente affermato: “Nella linea verso Ovest a confine e a dislivello di circa 4 metri vi era la proprietà di tale
. Da circa 30/40 anni, perciò, nei pressi di quel confine, Persona_4 vennero piantati alberi di abeti, pioppi, pini ed altre essenze, alcune a distan- za inferiore ai 3 metri, senza che mai il si lamentasse né della di- Per_4 stanza delle piante, né dell'invasione dei rami che, in orizzontale, si sono pro- tesi negli anni al di sopra di tale proprietà. Interveniva nell'anno 2011 il Sig.
che acquistava (in comunione legale: la moglie era, ed è, la Parte_4 sig.ra ) dal detto la proprietà di que- Controparte_1 Persona_4 sti, come esposta a confine con quella di . Controparte_6
6.11. È quindi evidente che i fondi sono sempre stati di proprietà di soggetti diversi: da un lato la famiglia degli appellanti, dall'altro il Per_4
(dante causa degli attuali appellati).
6.12. Mancando il requisito essenziale dell'originaria unità della pro- prietà dei due fondi, è esclusa in radice la possibilità di configurare una servi- tù costituita per destinazione del padre di famiglia.
6.13. Rimane da verificare se gli appellanti abbiano dedotto e provato l'esistenza di un titolo costitutivo della servitù di protendimento dei rami.
6.14. Dalla lettura della domanda riconvenzionale sub 3) emerge che gli appellanti hanno chiesto di “dichiarare costituita espressa servitù di tollera- re la ramificazione stabile”, allegando quale unico fondamento la circostanza che “il fondo di controparte si trova nella situazione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, situazione mantenuta dai vecchi proprietari senza mai alcuna rivendicazione”.
6.15. È evidente che tale deduzione non configura l'allegazione di un titolo costitutivo della servitù (contratto o testamento), ma si limita a descrive- re una situazione di fatto protrattasi nel tempo che non era stata mai stigma- tizzata dai precedenti proprietari.
20 6.16. Gli appellanti non hanno prodotto alcun atto scritto (contratto, te- stamento, accordo) dal quale risultasse la volontà dei precedenti proprietari del fondo degli appellati di costituire una servitù di protendimento dei rami a favore del fondo degli appellanti.
6.17. In assenza di tale prova, la domanda riconvenzionale di accerta- mento della servitù per titolo è infondata.
6.18. Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale sub 3 deve essere rigettata, sia per quanto concerne la prospettata servitù per destinazione del padre di famiglia (in assenza del requisito dell'originaria unità della pro- prietà), sia per quanto concerne la prospettata servitù per titolo (in assenza di prova dell'esistenza di un atto costitutivo).
6.19. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti nel terzo mo- tivo di appello, il Tribunale non ha omesso di esaminare tale domanda: dal complesso della motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che il
Giudice di primo grado ha implicitamente rigettato anche tale pretesa, affer- mando il principio generale secondo cui il diritto di far protendere i rami non può essere acquistato per usucapione e rilevando che “non rileva la sussisten- za di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso”.
6.20. Tale statuizione, se pure sintetica, contiene un implicito rigetto di tutte le domande riconvenzionali volte a legittimare la permanenza dei rami nelle posizioni attuali.
6.21. In ogni caso, anche ove si volesse ravvisare un difetto di motiva- zione espressa su tale specifico capo della domanda riconvenzionale, questa
Corte – investita del merito della controversia – può e deve decidere diretta- mente la questione, come ha fatto nei paragrafi che precedono.
6.22. Il terzo motivo di appello, nella parte in cui denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale sub 3, è quindi infondato, sia per-
21 ché tale domanda è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, sia perché – comunque – essa è infondata nel merito per le ragioni sopra esposte.
6.23. Le ulteriori censure contenute nel terzo motivo di appello non meritano apprezzamento.
6.24. Sulla questione relativa alla distinzione non considerata dal Tri- bunale tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto sul rilievo che il primo giudice non avrebbe considerato la pianta nella sua “essenza unitaria” (tronco, branche, rami), la stessa non appare pertinente rispetto all'oggetto del giudi- zio.
6.25. Come già rilevato, la domanda principale degli attori è fondata sull'art. 896 c.c. (recisione dei rami protesi), non sull'art. 892 c.c. (distanze degli alberi dal confine).
6.26. Ai fini dell'applicazione dell'art. 896 c.c., è del tutto irrilevante se gli alberi siano di alto fusto o meno: ciò che conta è il solo fatto obiettivo della protensione dei rami sul fondo altrui, indipendentemente dalla tipologia dell'albero.
6.27. La distinzione tra alberi di alto fusto e non, così come la nozione di “essenza unitaria” della pianta, rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'art. 892 c.c., che nel caso di specie non costituisce il fondamento della domanda principale, come del resto sottolineato dagli stessi attori, che non hanno dunque fatto valere la violazione delle distanze tra gli alberi e il confi- ne.
6.28. Si tratta di due norme diverse, con presupposti e conseguenze di- verse.
6.29. Nel caso di specie, gli attori hanno invocato l'art. 896 c.c. e hanno chie- sto la recisione dei rami protesi: per tale domanda è irrilevante stabilire se gli alberi siano stati piantati a distanza legale o meno, se siano di alto fusto o me- no, e come debba essere misurata l'altezza del fusto.
22 6.30. Nemmeno la censura relativa al muro divisorio e al dislivello tra i fondi può trovare accoglimento.
6.31. Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe conside- rato che il muro divisorio è “un muro di contenimento in cemento armato” che divide fondi a “fortissimo dislivello” (circa tre metri), e che gli alberi “nasco- no proprio dove quel muro finisce”. In primo luogo, va rilevato che dalle fo- tografie prodotte in primo grado dagli attori emerge chiaramente che si tratta di un muro di cinta che delimita le due proprietà, e non di un semplice muro di contenimento. In secondo luogo, l'esistenza di un dislivello tra i due fondi è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 896 c.c.: ciò che conta – è bene sottolinearlo nuovamente - è che i rami degli alberi del fondo degli appellanti si protendano – in senso orizzontale e/o in senso verticale – invadendo lo spa- zio aereo sovrastante il fondo degli appellati.
6.32. Tale invasione è stata accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio e non è contestata dagli appellanti, i quali si limitano a sostenere che sarebbe giustificata dal decorso del tempo e dalla tolleranza dei precedenti proprietari.
6.33 Tuttavia, la tolleranza non può legittimare la permanenza dell'invasione, atteso che l'art. 896 c.c. riconosce al proprietario del fondo in- vaso il diritto di far cessare tale situazione “in qualunque tempo”.
6.34. Infine, la circostanza che gli alberi “nascano dove il muro fini- sce” non esclude affatto che i loro rami possano protendersi oltre tale punto, invadendo lo spazio aereo del fondo confinante: ed è proprio tale protensione che integra il presupposto per l'applicazione dell'art. 896 c.c.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
7. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra gli attori e il convenuto e la condanna degli appellanti al rimborso del- CP_2 le spese in favore del medesimo CP_2
23 7.1. Gli appellanti sostengono che, essendo stati condannati in solido tutti i convenuti (nessuno escluso) alla recisione dei rami, tutti i convenuti do- vevano essere condannati al pagamento delle spese in favore degli attori, sen- za possibilità di compensazione con e che, parimenti, Controparte_2 non poteva essere disposta la loro condanna in favore di quest'ultimo, anch'egli soccombente sulla domanda principale.
7.2. La censura merita accoglimento solo in parte
7.6. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover compensare le spese in ragione dell'adesione del convenuto alla domanda principale. CP_2
7.7. Tale motivazione è condivisibile sol che si consideri che il Pt_9
non appena convenuto in giudizio, si è adoperato, seppur invano, con gli
[...] altri condomini per porre fine allo stesso proponendo di procedere al taglio dei rami richiesto dagli attori al più presto e ha concluso chiedendo l'accoglimento della loro domanda, senza considerare che egli non ha propo- sto le domande riconvenzionali che hanno trovato esito di rigetto.
Ricorrevano dunque i presupposti per compensare le spese di lite tra lui e gli attori, non avendo affatto resistito alla domanda, ed anzi, avendo pre- stato ampia adesione alla stessa, con un comportamento processuale ampia- mente collaborativo.
7.17. Non può ritenersi corretta, invece, la statuizione con cui il Tribu- nale ha condannato gli appellanti (convenuti costituiti) al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto CP_2
7.18. Questi, nelle sue difese, ha invocato l'applicazione analogica dell'art. 1132 c.c., secondo cui “il condomino dissenziente rispetto alla volon- tà dei condomini di resistere ad una domanda, se manifesta il proprio dissen- so, ha diritto di essere tenuto indenne rispetto alle spese del giudizio”.
24 7.19. Tale norma, tuttavia, disciplina uno specifico caso di dissenso all'interno del e presuppone: 1) l'esistenza di un Parte_10 Parte_10 formalmente costituito;
2) una delibera assembleare che abbia deciso di resistere alla doman- da;
3) la manifestazione espressa del dissenso da parte del . Pt_10
7.20. Nel caso di specie non ricorre nessuno dei requisiti appena ri- chiamati né la mera adesione di alla domanda attorea può equiva- CP_2 lere ad un “dissenso” rispetto ad una delibera inesistente.
7.21. Nel caso di specie risulta che alcuni condomini (gli appellanti) si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda attorea e proponendo do- mande riconvenzionali senza coinvolgere gli altri condomini e senza che vi fosse una preventiva decisione collegiale.
7.22. Tale condotta, se pure criticabile sotto il profilo dei rapporti in- terni tra condomini, non legittima l'applicazione dell'art. 1132 c.c., che pre- suppone una diversa fattispecie.
7.23. Non si può in altri termini configurare una soccombenza del convenuto nei confronti degli altri convenuti, essendo il primo sta- CP_2 to convenuto in giudizio, al pari degli altri, dagli attori.
In conclusione, in un tale contesto, non è configurabile una vera e propria soccombenza degli altri convenuti nei confronti di tale da CP_2 giustificare una condanna al rimborso delle spese.
7.25. Pertanto, le spese debbono essere correttamente regolate tra le parti in riforma a quanto statuito dal Tribunale elidendo la condanna dei con- venuti odierni appellanti a rifondere le spese di lite al spese che CP_2 dunque restano a loro rispettivo carico.
Sulle spese del giudizio di appello
8. In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente alla condanna dei convenuti costituiti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'altro convenuto, che va revocata. Controparte_2
25 8.1. Per il resto, l'appello deve essere rigettato, con conferma del riget- to di tutte le domande riconvenzionali e della statuizione relativa alla recisio- ne dei rami, nonché della compensazione delle spese tra attori e CP_2
[...]
8.2. Stante la infondatezza di tutti i motivi d'appello, tranne quello re- lativo solo a quest'ultimo punto, che non vede neppure coinvolta la posizione degli attori, le spese del giudizio -liquidate come in dispositivo con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda - nei con- fronti di questi ultimi vanno ugualmente poste a carico solidale degli appel- lanti, mentre, ravvisandosi, invece, una soccombenza reciproca tra questi e il relativa alla regolamentazione delle spese, quelle del grado vanno CP_2 tra questi ultimi integralmente compensate, come pure tra il e gli CP_2 attori per quanto si è detto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_7
;
[...]
2) dichiarata la nullità della sentenza sul punto, respinge la domanda ricon- venzionale di usucapione della servitù di distanze degli alberi dal confine;
3) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di con- danna dei convenuti costituiti al rimborso delle spese in favore del convenuto che rimangono a rispettivo carico degli stessi;
Controparte_2
4) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese proces- suali in favore degli originari attori, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) revoca la statuizione di condanna degli appellanti al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto Controparte_2
26 5) compensa le spese del grado tra gli appellanti, gli attori e Parte_11
[...]
Così deciso nella camera di consiglio in data 3/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI RI ZI CO S. CA
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 111/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
CO CA Presidente
SI RI ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Teti, giusta procura ri- Parte_3 lasciata in calce al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sabatino Ciprietti in Pescara alla Via Teramo n. 7; appellanti e
rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_4 dall'avv. Vincenzo D'Alfonso del Foro di L'Aquila, ed elettivamente domici- liati presso il domicilio informatico – pec del difensore,
[...]
Email_1 appellati e nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Pez- Controparte_2 zopane del Foro di L'Aquila, che lo rappresenta e difende giusta procura alle- gata, elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Vado di Sole 12, presso il suo studio. altro appellato
Nonché di
Controparte_3 Controparte_4 appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, recante il n. 1175/2023, pubblicata il 6.9.2023, comunicata dalla Cancelleria il 18.09.2023, non notificata.
CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o re- vocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in ri- forma della sentenza impugnata rigettare la domanda attorea accogliendo tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) dichiarare nulla ed inammissibile l'avversa domanda e, nel merito, riget- tarla in quanto infondata in fatto ed in diritto. b) in via riconvenzionale: ac- certare e conseguentemente dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù in ordine alle distanze degli alberi posti nel fondo di proprietà dei convenuti ( in Montesilvano –Pe alla Via Monte Amiata n. 8 , fg 18, .plla
294) a confine con il fondo di proprietà degli attori sito in Montesilvano –PE
- alla Via Maiella n. 3 e Fg 18, P.lla 1484 sub 1 e sub 2 ed a distanza inferio- re a quella legale , per possesso pacifico protrattosi per oltre venti anni;
c)accertare e dichiarare che il fondo di controparte, si trova nella situazione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, situazione mantenuta dai vecchi proprietari senza mai alcuna rivendicazione e conseguentemente dichiarare costituita espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine e comunque a tre me-
2 tri di distanza ed oltre. 3) Con rigetto di ogni avversa domanda, compresa la domanda trasversale del convenuto , improcedibile, Controparte_2 inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e solo temeraria, con le conseguenze in ordine alle spese e compensi. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 n. 2 cpc che qui si abbiano per richiamate e ritrascritte;
per parte appellata principale ( e Parte_1 Parte_2
: Con espressa riserva di altro dedurre, argomentare ed Parte_3 eccepire in corso di causa, e concludono Parte_4 Controparte_1 perché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e, si opus sit, previo accoglimento di tutte le loro eccezioni e deduzioni proposte in primo grado e ivi eventualmente disattese e/o assorbite e ora reiterate, voglia di- chiarare inammissibile e in ogni caso del tutto infondato in fatto e diritto, e quindi comunque rigettarlo, l'appello coltivato da Parte_1 Parte_2
e ciò con relativa conferma della sentenza ex
[...] Parte_3 adverso impugnata che ha condannato in solido , Parte_2 [...]
e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
a recidere i rami per cui è lite;
salvis juribus. Spese vinte. Controparte_4
Per l'altra parte appellata ( ): - rigettare la domanda Controparte_2 dei sig.ri , e e conse- Parte_2 Parte_1 Parte_3 guentemente: - confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con ogni più ampia riserva. Vinte le spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda principale proposta da e Parte_4 Controparte_1 dichiarando il diritto degli attori di far tagliare i rami che dalla proprietà con- finante di protendono sulla loro, condannando pertanto tutti i convenuti, in so- lido, alla recisione dei rami degli alberi oggetto di causa;
ha rigettato la do- manda riconvenzionale di usucapione della servitù relativa alla tolleranza dei rami protesi proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_5
; ha separato l'ulteriore domanda riconvenzionale ex art. 892 c.c. (usu-
[...] capione della servitù relativa alla distanza degli alberi dal confine) proposta dai convenuti, dichiarando l'incompetenza funzionale del Tribunale e affer- mando la competenza del Giudice di Pace;
ha compensato le spese tra gli atto- ri e il convenuto;
ha condannato i convenuti costituiti, in Controparte_2 solido, al rimborso delle spese processuali in favore degli attori (€ 4.000,00 oltre accessori) e in favore del convenuto (€ 3.000,00 oltre acces- CP_2 sori).
1.1. I fatti del giudizio possono essere così riassunti.
1.2. Con atto di citazione in data 15.02.2021, e Controparte_1
proprietari di una villa a Montesilvano (PE), in Via Maiella Parte_4
n. 3, Fg 18, P.lla 1484 sub 1 e sub 2, adivano il Tribunale di Pescara nei con- fronti dei comproprietari dell'edificio residenziale confinante, sito in Monte- silvano alla Via Monte Amiata n. 8, fg.18, p.lla 294, chiedendo che fosse di- chiarato il loro diritto, ai sensi dell'art. 896 cod. civ., di far tagliare i rami de- gli alberi che dal fondo dei convenuti si protendevano oltre il muro di cinta a confine sulla loro proprietà, con conseguente condanna dei convenuti alla re- cisione dei rami in questione.
1.3. Gli attori deducevano che nel parco dei convenuti insistevano, contigui al muro di cinta, dieci alberi di alto fusto i cui folti rami si protende- vano massicciamente oltre il manufatto per circa quattro metri sulla loro pro- prietà, configurando una situazione di pericolo per possibile caduta dei rami
4 stessi, oltre che un rischio di incendio, in violazione del Regolamento comu- nale per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato.
1.4. Si costituivano i convenuti , Parte_2 Parte_3
e i quali eccepivano l'inammissibilità della domanda attorea Parte_1
e proponevano in via riconvenzionale:
a) l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servi- tù in ordine alle distanze degli alberi posti nel fondo di loro proprietà in quan- to a distanza inferiore a quella legale dal confine, per possesso pacifico pro- trattosi per oltre venti anni;
b) l'accertamento della costituzione di espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine.
1.5. e benché evocate in giu- Controparte_3 Controparte_4 dizio, sono rimaste contumaci già in primo grado.
1.6. Si costituiva altresì il convenuto comproprie- Controparte_2 tario pro quota delle parti comuni, che aderiva alla domanda principale degli attori chiedendo la compensazione delle spese e la condanna degli altri con- venuti al rimborso delle proprie spese legali.
1.7. Esperita infruttuosamente la mediazione, per l'espletamento della quale gli attori erano stati rimessi in termini, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi.
1.8. Il C.T.U. concludeva evidenziando che:
- le piante di presentano forte sviluppo vegetativo Pt_6
e i rami laterali verso Nord-Ovest si protendono per circa 3,50 metri sulla particella degli attori;
- le piante di presentano chioma in forma spargola Pt_7
e i rami laterali, in piccola parte, si protendono sulla particella 1484;
- le piante di TT hanno assunto sviluppo disordi- nato e anch'esse in piccola parte si protendono sulla particella 1484;
5 - è necessario intervento straordinario di potatura per ri- durre/eliminare fattori di pericolo e favorire stabilità delle piante;
- i lunghi rami costituiscono elemento di pericolo per persone e cose in presenza di fenomeni atmosferici eccezionali.
1.9. Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti
[...]
, e , deducendo i seguenti moti- Pt_2 Parte_3 Parte_1 vi:
Primo motivo: Violazione degli artt. 38, 167 e 183 c.p.c. per avere il
Giudice di primo grado illegittimamente dichiarato in sentenza la propria in- competenza funzionale sulla domanda riconvenzionale ex art. 892 c.c., non avendola rilevata d'ufficio entro l'udienza ex art. 183 c.p.c., con conseguente consolidamento della competenza del Tribunale.
Secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla competenza in relazione agli artt. 892 e 896 c.c., per errata individuazione del riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale.
Terzo motivo (denominato “2 bis”): Violazione art. 112 c.p.c. non- ché omessa e/o insufficiente decisione su punti e fatti decisivi della controver- sia, per avere il Giudice:
- omesso di distinguere tra alberi di alto fusto e non, in violazione dell'art. 892 c.c.;
- omesso di valutare la domanda riconvenzionale sub 3 relativa alla servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi;
- omesso di considerare che il diritto di mantenere i rami protesi sul fondo altrui può costituire oggetto di servitù per titolo o de- stinazione del padre di famiglia;
- omesso di valutare il contesto dei luoghi (muro di con- tenimento, forte dislivello);
6 - accolto la domanda attorea nonostante la genericità del- la C.T.U. nell'individuazione degli alberi e dei rami da recidere.
Quarto motivo: Violazione artt. 91-92 c.p.c. per errata regolamenta- zione delle spese processuali, avendo illegittimamente compensato le spese tra attori e convenuto (anch'egli soccombente) e condannato i CP_2 convenuti al rimborso delle spese in favore dello stesso in assenza CP_2 dei presupposti normativi.
Gli appellanti concludevano chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto della domanda attorea e accoglimento delle domande riconvenzionali.
Si sono costituiti gli appellati e i Parte_4 Controparte_1 quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impu- gnata.
1.10. Si è costituito altresì l'appellato , il quale ha Controparte_2 eccepito la totale infondatezza delle ragioni degli appellanti, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
1.11. All'udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, essendo stati previamente concessi i termini di cui all'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari: la competenza
2. Preliminarmente, occorre esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo di appello, con i quali gli appellanti denunciano l'illegittimità della dichiarazione di incompetenza funzionale pronunciata dal Tribunale in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione delle distanze degli al- beri dal confine ex art. 892 c.c.
2.1.Gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe il- legittimamente dichiarato in sentenza la propria incompetenza funzionale, non avendola rilevata d'ufficio entro l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., con conseguente definitivo radicamento della competenza presso il Tribunale adi- to.
7 2.2. La questione è fondata.
2.3. L'art. 38 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69/2009, di- spone che “l'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione”.
2.4. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, una volta decorso il termine previsto dall'art. 38, comma 2, c.p.c. senza che l'incompetenza sia stata eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice, la competenza si radica definitivamente presso il giudice adito, il quale non può più declinare la propria competenza neppure in sentenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 7826; Cass. civ., Sez. VI-3, 11 aprile 2018, n.
8932; Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2017, n. 3227).
2.5. Nel caso di specie, risulta dagli atti che:
- nessuna delle parti costituite ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale nella comparsa di risposta;
- il Giudice non ha rilevato d'ufficio l'incompetenza en- tro l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- la questione è stata sollevata per la prima volta in sen- tenza.
2.6. Tale modus procedendi risulta quindi in palese contrasto con il di- sposto dell'art. 38, comma 2, c.p.c., determinando la nullità della statuizione di incompetenza contenuta nella sentenza impugnata.
2.7. La competenza del Tribunale, pertanto, si era definitivamente ra- dicata e il Giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere anche sulla do- manda riconvenzionale di usucapione delle distanze degli alberi dal confine.
2.8. Ove si volesse ritenere che la questione della competenza potesse ancora essere esaminata, occorrerebbe comunque verificare la correttezza del criterio di riparto applicato dal primo Giudice.
8 2.9. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'usucapione delle distanze degli alberi dal confine ex art. 892 c.c., rientrasse nella competenza del Giudice di Pace, mentre la domanda principa- le di recisione dei rami protesi in orizzontale ex art. 896 c.c. spettasse al Tri- bunale.
2.10. Tale impostazione merita alcune precisazioni.
2.11. È vero che l'art. 7, comma 3, c.p.c. attribuisce al Giudice di Pace la competenza, senza limiti di valore, per “le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dagli regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi”.
2.12. Va premesso, in punto di qualificazione della domanda e di ri- parto di competenza ex art. 7 cpc, che, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, la competenza per le cause relative all'osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi non implica la competenza del giudice di pace anche per le controversie volte ad ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confi- nante, la cui disciplina sostanziale si rinviene nell'art. 896 c.c. (v. sul punto
Cass.32/2006; Cass. 859/2000).
2.13. Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20051 del 30/07/2018, secondo cui “Appartiene alla compe- tenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la par- te che superi "in verticale", l'altezza del muro, trattandosi di domanda ricon- ducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'al- trui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giu- dice unico di tribunale”.
2.14. Ciò posto, va tuttavia osservato che, nel caso di specie, le due domande – quella principale di recisione dei rami protesi (art. 896 c.c.) e quel-
9 la riconvenzionale di usucapione delle distanze (art. 892 c.c.) – sono stretta- mente connesse, attenendo entrambe al medesimo rapporto di vicinato e agli stessi alberi.
2.15. Secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di competenza per connessione, qualora una causa rientri nella competenza del giudice di pace ed altra in quella del tribunale, si applica il criterio dell'attrazione della causa di competenza inferiore da parte del giudice superiore, ai sensi dell'art. 34
c.p.c., se sussiste tra esse un nesso di connessione tale da rendere opportuna la trattazione e decisione congiunta” (Cass. civ., Sez. II, 26 gennaio 2000, n.
859).
2.16. Nel caso in esame, la domanda riconvenzionale di usucapione delle distanze non costituisce una questione autonoma e scollegata, ma rap- presenta un'eccezione volta a contrastare la domanda principale di recisione dei rami, essendo gli appellanti proprietari degli alberi i cui rami, secondo la tesi attrice, violerebbero l'art. 896 c.c. (protendimento rami), il che fa presup- porre la violazione delle distanze rispetto al confine (art. 892 c.c.), seppur non espressamente stigmatizzata.
2.17. La connessione è evidente: la valutazione sulla legittimità o me- no del protendimento dei rami potrebbe implicare l'accertamento della con- formità o meno dell'impianto degli alberi alle distanze legali, atteso che le due norme perseguono finalità convergenti di tutela del proprietario del fondo confinante.
2.18. Pertanto, anche sotto questo profilo, correttamente la causa nel suo complesso avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale, senza operare al- cuna separazione.
2.19. Per le ragioni esposte, il primo e il secondo motivo di appello sono fondati.
10 2.20. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere dichiarata nulla nella parte in cui ha pronunciato la separazione della domanda riconvenziona- le ex art. 892 c.c. e la declaratoria di incompetenza del Tribunale.
2.21. Tale nullità, tuttavia, non comporta la cassazione dell'intera sen- tenza con rimessione al primo giudice, atteso che questa Corte, investita del gravame, è pienamente legittimata a decidere anche sulla domanda riconven- zionale che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non poter esaminare.
2.22. Si procede pertanto all'esame del merito della controversia nel suo complesso.
Sulla domanda principale: recisione dei rami ex art. 896 c.c.
3. Va richiamato il disposto dell'art. 896, comma 1, c.c., secondo cui
“Quegli sul cui fondo si protendono rami degli alberi del vicino può in qua- lunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
3.1. Tale norma riconosce al proprietario di un fondo il potere di co- stringere il vicino, i cui rami si protendono nel suo fondo, a tagliarli, fatta sal- va l'applicazione di regolamenti e usi locali.
3.2. La norma, dunque, attribuisce al proprietario del fondo invaso un duplice potere: 1) quello di pretendere dal vicino il taglio dei rami protesi;
2) quello di procedere autonomamente al taglio delle radici.
3.3. Nel caso di specie, è pacifico – e confermato dalla consulenza tec- nica d'ufficio – che i rami di alcuni alberi piantati nel fondo degli appellanti si protendono sul fondo degli appellati.
3.4. In particolare, il C.T.U. ha accertato che:
- le piante di presentano rami laterali che si pro- Pt_6 tendono per circa 3,50 metri sulla proprietà degli appellati;
11 - le piante di AL presentano chioma in forma spargola con rami che, in piccola parte, si protendono sulla proprietà degli ap- pellati;
- le piante di TT hanno assunto sviluppo disordi- nato e anch'esse, in piccola parte, si protendono sulla proprietà degli appellati.
3.5. Gli appellanti contestano tuttavia l'accoglimento della domanda attorea sotto molteplici profili, che occorre esaminare analiticamente.
3.6. Essi deducono che la domanda attorea sarebbe stata nulla per ge- nericità, non avendo gli attori specificamente individuato quali alberi e quali rami dovessero essere recisi, e che neppure la C.T.U. avrebbe fornito un'indicazione precisa al riguardo.
3.7. La censura è infondata.
Dall'atto di citazione risulta che gli attori hanno indicato:
- la presenza di dieci alberi di alto fusto contigui al muro di cinta;
- la protensione dei folti rami per circa quattro metri sulla loro proprietà;
- la collocazione degli alberi nel parco dei convenuti, lungo il confine con la proprietà attrice.
3.8. Tale indicazione è sufficiente ai fini dell'individuazione dell'oggetto della domanda, trattandosi di alberi situati in posizione determi- nata (lungo il confine) e caratterizzati da un elemento facilmente verificabile
(la protensione dei rami oltre il muro di cinta).
3.9. Non è richiesto che l'attore fornisca un'individuazione botanica specifica o un rilievo planimetrico delle singole piante, essendo sufficiente che la domanda consenta di identificare con ragionevole certezza gli alberi in- teressati dalla pretesa.
12 3.10. Tale identificazione è stata poi puntualmente effettuata dal con- sulente tecnico d'ufficio, il quale ha verificato sul posto lo stato dei luoghi e che: “le piante di Leccio, oggetto di causa, presentano un forte sviluppo vege- tativo sia in altezza che lateralmente e i rami laterali verso Nord-Ovest si protendono al di sopra della particella 1484 per una lunghezza di circa 3,50 metri;
la chioma delle piante di , oggetto di causa, si presentano in Pt_7 forma spargola e i rami laterali verso Nord-Ovest, in piccola parte, si pro- tendono al di sopra della particella 1484; le piante di , oggetto di Per_1 causa, non sono state impostate a formare una vera e propria siepe, molto probabilmente non sono state potate da diverso tempo e hanno assunto uno sviluppo disordinato ed anch'esse in piccola parte quelli verso Nord-Ovest si protendono sulla particella 1484. Il CTU segnala che tutte le piante sopra de- scritte necessitano di un adeguato intervento di potatura per il controllo della vigoria vegetativa e per la stabilizzazione delle loro chiome. In presenza di fenomeni atmosferici eccezionali di particolare intensità (vento, neve, ecc.) i lunghi rami, soprattutto delle piante di , possono subire degli schianti, Pt_6 oppure essere interessati da eventi accidentali (incendi). Pertanto in entrambi
i casi costituiscono un elemento di pericolo per persone e cose che si trovano nella parte sottostante”.
3.11. La consulenza tecnica ha quindi assolto la funzione di specificare e quantificare l'invasione denunciata dagli attori, fornendo al Giudice gli ele- menti conoscitivi necessari per una decisione consapevole.
3.12. Gli appellanti sostengono che il C.T.U. avrebbe raccomandato una “potatura” degli alberi per finalità di stabilità e buona conservazione delle piante, mentre solo i rami delle piante di si protenderebbero in misura Pt_6 significativa (3,50 metri), laddove per le altre essenze la protensione sarebbe minima (“in piccola parte”).
3.13. Ne deducono che non vi sarebbe un diritto degli attori alla reci- sione di tutti i rami indicati.
13 3.14. Anche tale censura è infondata e si basa su un equivoco interpre- tativo.
3.15. L'art. 896 c.c. attribuisce al proprietario del fondo invaso il dirit- to di far tagliare i rami che si protendono sul suo fondo “in qualunque tempo”, senza che sia necessaria la dimostrazione di un pregiudizio o di un'utilitas particolare.
3.16. Il diritto sorge per il solo fatto obiettivo della protensione, indi- pendentemente dalla sua entità o dalle sue conseguenze.
3.17. Pertanto, è irrilevante che il consulente tecnico abbia raccoman- dato interventi di potatura anche per altre finalità (stabilità delle piante, ridu- zione dei fattori di pericolo, buona conservazione): ciò non esclude, ma sem- mai conferma, il diritto degli attori di ottenere la recisione dei rami protesi.
3.18. Il diritto alla recisione sussiste anche quando l'invasione sia mo- desta, purché esistente.
3.19. Correttamente, quindi, il Tribunale ha accolto la domanda attorea con riferimento a tutti gli alberi i cui rami, secondo l'accertamento peritale, si protendono sul fondo degli appellati.
La domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di distan- ze (art. 892 c.c.)
4. Con la prima domanda riconvenzionale, gli appellanti hanno chiesto che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù in ordine alle distanze degli alberi posti nel fondo di loro proprietà a distanza inferiore a quella legale, per possesso pacifico protrattosi per oltre venti anni.
4.1. Il Tribunale ha rigettato tale domanda, rilevando l'incompetenza funzionale e disponendo la separazione con rinvio al Giudice di Pace.
4.2. Come già rilevato, tale statuizione è nulla per tardività del rilievo dell'incompetenza.
4.3. Occorre quindi esaminare nel merito la domanda.
14 4.4. L'art. 892 c.c. stabilisce le distanze che devono essere osservate per piantare gli alberi presso il confine, distinguendo tra alberi di alto fusto
(tre metri), alberi non di alto fusto (un metro e mezzo) e viti, arbusti, siepi vi- ve (mezzo metro o secondo regolamenti locali).
4.5. Il comma 3 della stessa norma precisa che “la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina”.
4.6. Il comma 4 aggiunge che “le distanze anzidette non si devono os- servare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
4.7. Nel caso di specie, è pacifico che:
- sul confine tra le due proprietà esiste un muro;
- vi sono degli alberi di alto fusto a distanza inferiore ri- spetto a quella legale (3 metri);
- la domanda di usucapione non è stata istruita, avendo i convenuti all'uopo dedotto prova per testi e per interrogatorio formale in merito alle circostanze capitolate (n.8 capitoli di prova) nella seconda memo- ria ex art. 183 cpc, delle quali hanno chiesto l'ammissione. In realtà trattasi di circostanze irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere (come quella relativa alle autorizzazioni del per il taglio dei rami e CP_5 delle piante) mentre potrebbero essere rilevanti i capitoli nn. 3) (“Vero che nell'aprile 2020 gli alberi (nel numero di sei) due abeti e quattro pioppi posti nelle vicinanze della proprietà e prossimi al confine, venivano Parte_8 danneggiati ed esattamente 1)-un abete con taglio all'altezza di 76 cm e relativa cir- conferenza 84 cm 2)-un abete con taglio all'altezza di 76 cm e relativa circonferenza
78 cm 3)-un pioppo con taglio all'altezza di 73 cm e relativa circonferenza 120 cm
4)-altri tre pioppi rispettivamente con taglio all'altezza di 80 cm, 70 cm e 110 cm con circonferenze pari i primi due a 120 cm e il terzo a 160 cm.) e 4) “(Vero che tutti gli alberi di cui al punto 3) che si mostrano nella perizia del Dott.
[...]
e dell'Ing. che vi si mostra, hanno Persona_2 Persona_3 un'altezza di circa 20 metri e sono stati piantati in loco da oltre 30/40 anni e sono
15 tutti a distanza inferiore a tre metri dal muro di contenimento, sul quale è posta una recinzione in ferro che consente l'affaccio sul fondo degli attori, per cui è causa”).
- Tali circostanze, tuttavia, non collimano con quanto accertato dal
CTU, che ha ravvisato la protusione dei rami (e quindi implicitamente una possibile violazione delle distanze, visto che ha fatto riferimento a piante prossime al confine) di lecci, pittospori e piante di alloro, evi- dentemente diverse da quelle indicate dai convenuti.
- La domanda va dunque respinta non avendo i convenuti individuato gli alberi con riferimento ai quali si chiede l'usucapione della distanza inferiore a quella legale, nel senso che con i due citati capitoli di prova si fa riferimento a 2 abeti e 4 pioppi mentre il ctu si riferisce a piante di leccio.
2.5. La domanda riconvenzionale di usucapione del protendimento dei rami (art. 896 c.c.)
5. E' stata implicitamente rigettata dal Tribunale la domanda degli ap- pellanti di aver acquisito per usucapione il diritto di far protendere i rami de- gli alberi sul fondo degli appellati.
Essi in questa sede sostengono che la stessa sia stata oggetto di frain- tendimento, non avendo in realtà richiesto l'accertamento dell'acquisto della servitù relativa alla tolleranza della ramificazione per intervenuta usucapione.
Osserva la Corte che il tenore della domanda riconvenzionale proposta in sede di costituzione di cui al n. 3) delle conclusioni era tale da far pensare all'acquisto per usucapione, facendo espresso riferimento al decorso del tem- po e, all'uopo, è bene riportarla: “3) accertare e dichiarare che il fondo di con- troparte, si trova nella situazione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, si- tuazione mantenuta dai vecchi proprietari senza mai alcuna rivendicazione e conseguentemente dichiarare costituita espressa servitù di tollerare la ramifi- cazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del con- fine e comunque a tre metri di distanza ed oltre.”
16 5.1. Anche tale domanda è infondata.
5.2. L'art. 896 c.c. riconosce espressamente al proprietario del fondo sul quale si protendono i rami il potere di costringere il vicino a tagliarli “in qualunque tempo”.
5.3. Dalla lettera della norma si evince con chiarezza che la disposi- zione codicistica autorizza il «vicino» a richiedere il taglio degli alberi: quindi
è legittimato alla richiesta non solo il proprietario del fondo, ma anche l'usufruttuario e l'affittuario; inoltre, il diritto a far recidere in ogni tempo i rami che si protendono è imprescrittibile (cfr. Cass. n. 5497/1978; ma vedi anche Cass. n. 4361/2002: “Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressa- mente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di co- stringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo”).
5.4. Tale formulazione normativa esclude chiaramente la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di far protendere i rami, atteso che il pro- prietario del fondo invaso conserva in perpetuo il potere di far cessare l'invasione.
5.5. La giurisprudenza ha altresì escluso che possa costituirsi una ser- vitù per usucapione.: “il diritto di fare protendere i rami degli alberi del pro- prio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, perché l'art.896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressa- mente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di co- stringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo” (sentenzan.4361 del
27/03/2002);
5.6. La ratio della norma è quella di impedire che il decorso del tempo possa legittimare una permanente compressione del diritto di proprietà del fondo invaso, garantendo al proprietario la facoltà di reagire “in qualunque tempo” all'invasione.
17 5.7. Ne consegue che la protensione dei rami sul fondo altrui, anche se protrattasi per decenni, non può mai dar luogo ad usucapione.
5.8. Correttamente, quindi, anche tale domanda riconvenzionale è stata rigettata.
2.6. La domanda riconvenzionale di servitù per destinazione del padre di famiglia o per titolo
6. Come si è visto, con la seconda domanda riconvenzionale (sub 3 della comparsa di costituzione e risposta), gli appellanti avevano chiesto che fosse “accertato e dichiarato che il fondo di controparte si trova nella situa- zione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, situazione mantenuta dai vec- chi proprietari senza mai alcuna rivendicazione e conseguentemente dichiara- re costituita espressa servitù di tollerare la ramificazione stabile e la fronda prodottasi dagli alberi impiantati nei pressi del confine e comunque a tre metri di distanza ed oltre”.
6.1. Con il terzo motivo di appello (denominato “2 bis”), gli appellanti censurano il Tribunale per non essersi “nemmeno avveduto” di tale domanda, che involgerebbe l'acquisto di servitù anche per altro titolo, e per non averla esaminata.
6.2. La censura merita un attento esame.
6.3. Occorre preliminarmente chiarire se il diritto di far protendere i rami degli alberi sul fondo del vicino possa costituire oggetto di servitù pre- diale.
6.4. La giurisprudenza di legittimità ha risposto affermativamente a ta- le quesito, sia pure con importanti precisazioni.
6.5. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “il diritto di man- tenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (art. 896 cod. civ.) può legittimamente costituire oggetto di servitù (potendo quest'ultima avere ad oggetto non soltanto una maggior utilità, ma anche semplicemente una maggior comodità o mera amenità del fondo dominante) a condizione che
18 questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia (e non anche per usucapione, potendo il proprietario del fondo confinante costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli). Ne consegue che, al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario del fondo è tenuto a prova- re non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione (per titolo o per "destinatio patris fami- liae") della specifica servitù di protendimento dei rami nel fondo vicino”
(Cass. n. 5928/1999 e n. 4361/2002).
6.6. In conclusione, è pacifico che il diritto di far protendere i rami sul fondo del vicino può essere acquistato mediante:
- costituzione per titolo (contratto o testamento);
- costituzione per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.); ma non mediante usucapione.
6.7. L'art. 1062 c.c. dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.
6.8. I requisiti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono quindi:
1. l'originaria appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario;
2. la destinazione impressa dal comune proprietario, consistente nell'aver posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù;
3. la successiva divisione dei fondi;
4. l'assenza di disposizione contraria anteriore all'alienazione.
6.9. Nel caso di specie, è pacifico – ed è stato espressamente dichiarato dagli stessi appellanti nella loro memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 17 gennaio 2022 – che i due fondi non sono mai appartenuti al medesimo pro- prietario.
19 6.10. Gli appellanti hanno infatti testualmente affermato: “Nella linea verso Ovest a confine e a dislivello di circa 4 metri vi era la proprietà di tale
. Da circa 30/40 anni, perciò, nei pressi di quel confine, Persona_4 vennero piantati alberi di abeti, pioppi, pini ed altre essenze, alcune a distan- za inferiore ai 3 metri, senza che mai il si lamentasse né della di- Per_4 stanza delle piante, né dell'invasione dei rami che, in orizzontale, si sono pro- tesi negli anni al di sopra di tale proprietà. Interveniva nell'anno 2011 il Sig.
che acquistava (in comunione legale: la moglie era, ed è, la Parte_4 sig.ra ) dal detto la proprietà di que- Controparte_1 Persona_4 sti, come esposta a confine con quella di . Controparte_6
6.11. È quindi evidente che i fondi sono sempre stati di proprietà di soggetti diversi: da un lato la famiglia degli appellanti, dall'altro il Per_4
(dante causa degli attuali appellati).
6.12. Mancando il requisito essenziale dell'originaria unità della pro- prietà dei due fondi, è esclusa in radice la possibilità di configurare una servi- tù costituita per destinazione del padre di famiglia.
6.13. Rimane da verificare se gli appellanti abbiano dedotto e provato l'esistenza di un titolo costitutivo della servitù di protendimento dei rami.
6.14. Dalla lettura della domanda riconvenzionale sub 3) emerge che gli appellanti hanno chiesto di “dichiarare costituita espressa servitù di tollera- re la ramificazione stabile”, allegando quale unico fondamento la circostanza che “il fondo di controparte si trova nella situazione descritta in narrativa da oltre 30/50 anni, situazione mantenuta dai vecchi proprietari senza mai alcuna rivendicazione”.
6.15. È evidente che tale deduzione non configura l'allegazione di un titolo costitutivo della servitù (contratto o testamento), ma si limita a descrive- re una situazione di fatto protrattasi nel tempo che non era stata mai stigma- tizzata dai precedenti proprietari.
20 6.16. Gli appellanti non hanno prodotto alcun atto scritto (contratto, te- stamento, accordo) dal quale risultasse la volontà dei precedenti proprietari del fondo degli appellati di costituire una servitù di protendimento dei rami a favore del fondo degli appellanti.
6.17. In assenza di tale prova, la domanda riconvenzionale di accerta- mento della servitù per titolo è infondata.
6.18. Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale sub 3 deve essere rigettata, sia per quanto concerne la prospettata servitù per destinazione del padre di famiglia (in assenza del requisito dell'originaria unità della pro- prietà), sia per quanto concerne la prospettata servitù per titolo (in assenza di prova dell'esistenza di un atto costitutivo).
6.19. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti nel terzo mo- tivo di appello, il Tribunale non ha omesso di esaminare tale domanda: dal complesso della motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che il
Giudice di primo grado ha implicitamente rigettato anche tale pretesa, affer- mando il principio generale secondo cui il diritto di far protendere i rami non può essere acquistato per usucapione e rilevando che “non rileva la sussisten- za di un muro divisorio, proprio o comune, sul confine, in quanto, ai sensi dell'art. 892 cod. civ., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso”.
6.20. Tale statuizione, se pure sintetica, contiene un implicito rigetto di tutte le domande riconvenzionali volte a legittimare la permanenza dei rami nelle posizioni attuali.
6.21. In ogni caso, anche ove si volesse ravvisare un difetto di motiva- zione espressa su tale specifico capo della domanda riconvenzionale, questa
Corte – investita del merito della controversia – può e deve decidere diretta- mente la questione, come ha fatto nei paragrafi che precedono.
6.22. Il terzo motivo di appello, nella parte in cui denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale sub 3, è quindi infondato, sia per-
21 ché tale domanda è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, sia perché – comunque – essa è infondata nel merito per le ragioni sopra esposte.
6.23. Le ulteriori censure contenute nel terzo motivo di appello non meritano apprezzamento.
6.24. Sulla questione relativa alla distinzione non considerata dal Tri- bunale tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto sul rilievo che il primo giudice non avrebbe considerato la pianta nella sua “essenza unitaria” (tronco, branche, rami), la stessa non appare pertinente rispetto all'oggetto del giudi- zio.
6.25. Come già rilevato, la domanda principale degli attori è fondata sull'art. 896 c.c. (recisione dei rami protesi), non sull'art. 892 c.c. (distanze degli alberi dal confine).
6.26. Ai fini dell'applicazione dell'art. 896 c.c., è del tutto irrilevante se gli alberi siano di alto fusto o meno: ciò che conta è il solo fatto obiettivo della protensione dei rami sul fondo altrui, indipendentemente dalla tipologia dell'albero.
6.27. La distinzione tra alberi di alto fusto e non, così come la nozione di “essenza unitaria” della pianta, rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'art. 892 c.c., che nel caso di specie non costituisce il fondamento della domanda principale, come del resto sottolineato dagli stessi attori, che non hanno dunque fatto valere la violazione delle distanze tra gli alberi e il confi- ne.
6.28. Si tratta di due norme diverse, con presupposti e conseguenze di- verse.
6.29. Nel caso di specie, gli attori hanno invocato l'art. 896 c.c. e hanno chie- sto la recisione dei rami protesi: per tale domanda è irrilevante stabilire se gli alberi siano stati piantati a distanza legale o meno, se siano di alto fusto o me- no, e come debba essere misurata l'altezza del fusto.
22 6.30. Nemmeno la censura relativa al muro divisorio e al dislivello tra i fondi può trovare accoglimento.
6.31. Gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe conside- rato che il muro divisorio è “un muro di contenimento in cemento armato” che divide fondi a “fortissimo dislivello” (circa tre metri), e che gli alberi “nasco- no proprio dove quel muro finisce”. In primo luogo, va rilevato che dalle fo- tografie prodotte in primo grado dagli attori emerge chiaramente che si tratta di un muro di cinta che delimita le due proprietà, e non di un semplice muro di contenimento. In secondo luogo, l'esistenza di un dislivello tra i due fondi è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 896 c.c.: ciò che conta – è bene sottolinearlo nuovamente - è che i rami degli alberi del fondo degli appellanti si protendano – in senso orizzontale e/o in senso verticale – invadendo lo spa- zio aereo sovrastante il fondo degli appellati.
6.32. Tale invasione è stata accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio e non è contestata dagli appellanti, i quali si limitano a sostenere che sarebbe giustificata dal decorso del tempo e dalla tolleranza dei precedenti proprietari.
6.33 Tuttavia, la tolleranza non può legittimare la permanenza dell'invasione, atteso che l'art. 896 c.c. riconosce al proprietario del fondo in- vaso il diritto di far cessare tale situazione “in qualunque tempo”.
6.34. Infine, la circostanza che gli alberi “nascano dove il muro fini- sce” non esclude affatto che i loro rami possano protendersi oltre tale punto, invadendo lo spazio aereo del fondo confinante: ed è proprio tale protensione che integra il presupposto per l'applicazione dell'art. 896 c.c.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
7. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese tra gli attori e il convenuto e la condanna degli appellanti al rimborso del- CP_2 le spese in favore del medesimo CP_2
23 7.1. Gli appellanti sostengono che, essendo stati condannati in solido tutti i convenuti (nessuno escluso) alla recisione dei rami, tutti i convenuti do- vevano essere condannati al pagamento delle spese in favore degli attori, sen- za possibilità di compensazione con e che, parimenti, Controparte_2 non poteva essere disposta la loro condanna in favore di quest'ultimo, anch'egli soccombente sulla domanda principale.
7.2. La censura merita accoglimento solo in parte
7.6. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover compensare le spese in ragione dell'adesione del convenuto alla domanda principale. CP_2
7.7. Tale motivazione è condivisibile sol che si consideri che il Pt_9
non appena convenuto in giudizio, si è adoperato, seppur invano, con gli
[...] altri condomini per porre fine allo stesso proponendo di procedere al taglio dei rami richiesto dagli attori al più presto e ha concluso chiedendo l'accoglimento della loro domanda, senza considerare che egli non ha propo- sto le domande riconvenzionali che hanno trovato esito di rigetto.
Ricorrevano dunque i presupposti per compensare le spese di lite tra lui e gli attori, non avendo affatto resistito alla domanda, ed anzi, avendo pre- stato ampia adesione alla stessa, con un comportamento processuale ampia- mente collaborativo.
7.17. Non può ritenersi corretta, invece, la statuizione con cui il Tribu- nale ha condannato gli appellanti (convenuti costituiti) al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto CP_2
7.18. Questi, nelle sue difese, ha invocato l'applicazione analogica dell'art. 1132 c.c., secondo cui “il condomino dissenziente rispetto alla volon- tà dei condomini di resistere ad una domanda, se manifesta il proprio dissen- so, ha diritto di essere tenuto indenne rispetto alle spese del giudizio”.
24 7.19. Tale norma, tuttavia, disciplina uno specifico caso di dissenso all'interno del e presuppone: 1) l'esistenza di un Parte_10 Parte_10 formalmente costituito;
2) una delibera assembleare che abbia deciso di resistere alla doman- da;
3) la manifestazione espressa del dissenso da parte del . Pt_10
7.20. Nel caso di specie non ricorre nessuno dei requisiti appena ri- chiamati né la mera adesione di alla domanda attorea può equiva- CP_2 lere ad un “dissenso” rispetto ad una delibera inesistente.
7.21. Nel caso di specie risulta che alcuni condomini (gli appellanti) si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda attorea e proponendo do- mande riconvenzionali senza coinvolgere gli altri condomini e senza che vi fosse una preventiva decisione collegiale.
7.22. Tale condotta, se pure criticabile sotto il profilo dei rapporti in- terni tra condomini, non legittima l'applicazione dell'art. 1132 c.c., che pre- suppone una diversa fattispecie.
7.23. Non si può in altri termini configurare una soccombenza del convenuto nei confronti degli altri convenuti, essendo il primo sta- CP_2 to convenuto in giudizio, al pari degli altri, dagli attori.
In conclusione, in un tale contesto, non è configurabile una vera e propria soccombenza degli altri convenuti nei confronti di tale da CP_2 giustificare una condanna al rimborso delle spese.
7.25. Pertanto, le spese debbono essere correttamente regolate tra le parti in riforma a quanto statuito dal Tribunale elidendo la condanna dei con- venuti odierni appellanti a rifondere le spese di lite al spese che CP_2 dunque restano a loro rispettivo carico.
Sulle spese del giudizio di appello
8. In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente alla condanna dei convenuti costituiti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'altro convenuto, che va revocata. Controparte_2
25 8.1. Per il resto, l'appello deve essere rigettato, con conferma del riget- to di tutte le domande riconvenzionali e della statuizione relativa alla recisio- ne dei rami, nonché della compensazione delle spese tra attori e CP_2
[...]
8.2. Stante la infondatezza di tutti i motivi d'appello, tranne quello re- lativo solo a quest'ultimo punto, che non vede neppure coinvolta la posizione degli attori, le spese del giudizio -liquidate come in dispositivo con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda - nei con- fronti di questi ultimi vanno ugualmente poste a carico solidale degli appel- lanti, mentre, ravvisandosi, invece, una soccombenza reciproca tra questi e il relativa alla regolamentazione delle spese, quelle del grado vanno CP_2 tra questi ultimi integralmente compensate, come pure tra il e gli CP_2 attori per quanto si è detto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_7
;
[...]
2) dichiarata la nullità della sentenza sul punto, respinge la domanda ricon- venzionale di usucapione della servitù di distanze degli alberi dal confine;
3) in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di con- danna dei convenuti costituiti al rimborso delle spese in favore del convenuto che rimangono a rispettivo carico degli stessi;
Controparte_2
4) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese proces- suali in favore degli originari attori, che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) revoca la statuizione di condanna degli appellanti al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto Controparte_2
26 5) compensa le spese del grado tra gli appellanti, gli attori e Parte_11
[...]
Così deciso nella camera di consiglio in data 3/12/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SI RI ZI CO S. CA
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