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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI RI RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: cessazione materia del contendere.
Resistente/Appellato: cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso ex art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 546/92 avverso il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/73, presentata l'8 aprile 2020 per la restituzione delle imposte versate in eccedenza per l'anno 2017.
Il ricorrente ha dedotto che:
Era residente nel Comune di Luogo_1, inserito nell'allegato 2 al D.L. 189/2016 (cratere sismico); Per il periodo 2017 non aveva optato per la sospensione delle ritenute fiscali prevista dalla normativa emergenziale, subendo quindi le ritenute dovute per l'intero importo;
A seguito dell'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019, che ha stabilito il versamento delle ritenute sospese nella misura del 40% degli importi dovuti, ha diritto al rimborso del 60% delle ritenute versate in eccedenza;
Ha richiesto il rimborso di € 7.211,12, comprensivo di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale;
L'art. 8 del D.L. 123/2019 costituisce "ius superveniens" favorevole al contribuente, rendendo non dovuto ex post quanto già versato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata si è costituita sostenendo l'infondatezza delle doglianze avversarie e deducendo che:
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 non ha carattere di ius superveniens ma disciplina solo le modalità di restituzione delle ritenute sospese;
Il beneficio è riservato esclusivamente a coloro che avevano richiesto la sospensione, non estendendosi a chi aveva scelto di non avvalersene;
La normativa di favore deve essere interpretata restrittivamente, non ammettendo estensioni analogiche;
Il quantum richiesto non è corretto, dovendo tener conto delle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria
e non del semplice 60% delle ritenute subite.
Nelle memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, richiamando l'orientamento favorevole della Cassazione (ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del
3 settembre 2024) che ha riconosciuto il diritto al rimborso anche per coloro che non avevano optato per la sospensione.
L'Agenzia delle Entrate, con memorie illustrative depositate successivamente, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario trova la sua disciplina nell'art. 46 del D.
Lgs. 546/1992, che stabilisce: "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".
Dall'esame degli atti risulta che l'Agenzia delle Entrate, con le memorie illustrative depositate, ha espressamente riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, dichiarando di voler "riconoscere a favore del ricorrente il rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto di imposta ai sensi degli articoli
23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 subite in eccesso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 comma 2, del D.L. 123/2019".
Tale riconoscimento è avvenuto alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che con le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024 ha chiarito che "l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione" e si configura come "situazione processuale che si determina in base a fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno", come affermato dalla Cassazione civile
Sez. Trib. ordinanza n. 1665 del 23 gennaio 2025.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati:
- Riconoscimento del diritto: L'Amministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto la spettanza del rimborso richiesto dal contribuente;
- Cessazione del contrasto: Il riconoscimento ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, rendendo superflua una pronuncia di merito;
-Venir meno dell'interesse: Non sussiste più alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente.
In tema di spese processuali, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio, motivando tale richiesta con il fatto che "il ricorso è stato notificato all'Ufficio precedentemente alle pronunce di Cassazione e che, a fronte delle stesse, esisteva giurisprudenza di merito favorevole all'Amministrazione Finanziaria, tale da non poter far ritenere immediatamente consolidato l'orientamento dei Giudici di legittimità".
Nel caso di specie, la posizione originariamente assunta dall'Amministrazione non appariva manifestamente illegittima, considerato che:
Esisteva giurisprudenza di merito contrastante sulla questione;
L'orientamento della Cassazione si è consolidato solo nel settembre 2024, successivamente alla proposizione del ricorso;
La questione interpretativa presentava profili di complessità che giustificavano posizioni divergenti.
Alla luce delle considerazioni svolte, sussistono tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Macerata lì, 24 ottobre 2025
IL Relatore
IA NA CC Il Presidente
LE CI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CI RI RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 182/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: cessazione materia del contendere.
Resistente/Appellato: cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso ex art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 546/92 avverso il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/73, presentata l'8 aprile 2020 per la restituzione delle imposte versate in eccedenza per l'anno 2017.
Il ricorrente ha dedotto che:
Era residente nel Comune di Luogo_1, inserito nell'allegato 2 al D.L. 189/2016 (cratere sismico); Per il periodo 2017 non aveva optato per la sospensione delle ritenute fiscali prevista dalla normativa emergenziale, subendo quindi le ritenute dovute per l'intero importo;
A seguito dell'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019, che ha stabilito il versamento delle ritenute sospese nella misura del 40% degli importi dovuti, ha diritto al rimborso del 60% delle ritenute versate in eccedenza;
Ha richiesto il rimborso di € 7.211,12, comprensivo di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale;
L'art. 8 del D.L. 123/2019 costituisce "ius superveniens" favorevole al contribuente, rendendo non dovuto ex post quanto già versato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata si è costituita sostenendo l'infondatezza delle doglianze avversarie e deducendo che:
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 non ha carattere di ius superveniens ma disciplina solo le modalità di restituzione delle ritenute sospese;
Il beneficio è riservato esclusivamente a coloro che avevano richiesto la sospensione, non estendendosi a chi aveva scelto di non avvalersene;
La normativa di favore deve essere interpretata restrittivamente, non ammettendo estensioni analogiche;
Il quantum richiesto non è corretto, dovendo tener conto delle complessive risultanze dell'Anagrafe Tributaria
e non del semplice 60% delle ritenute subite.
Nelle memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, richiamando l'orientamento favorevole della Cassazione (ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del
3 settembre 2024) che ha riconosciuto il diritto al rimborso anche per coloro che non avevano optato per la sospensione.
L'Agenzia delle Entrate, con memorie illustrative depositate successivamente, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario trova la sua disciplina nell'art. 46 del D.
Lgs. 546/1992, che stabilisce: "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere".
Dall'esame degli atti risulta che l'Agenzia delle Entrate, con le memorie illustrative depositate, ha espressamente riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, dichiarando di voler "riconoscere a favore del ricorrente il rimborso delle maggiori ritenute operate dal sostituto di imposta ai sensi degli articoli
23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 subite in eccesso a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 comma 2, del D.L. 123/2019".
Tale riconoscimento è avvenuto alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che con le ordinanze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024 ha chiarito che "l'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, convertito nella legge n. 156 del 2019, deve essere inteso nel senso che dello 'sconto' fiscale, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, beneficiano anche coloro che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione" e si configura come "situazione processuale che si determina in base a fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno", come affermato dalla Cassazione civile
Sez. Trib. ordinanza n. 1665 del 23 gennaio 2025.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano pienamente integrati:
- Riconoscimento del diritto: L'Amministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto la spettanza del rimborso richiesto dal contribuente;
- Cessazione del contrasto: Il riconoscimento ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, rendendo superflua una pronuncia di merito;
-Venir meno dell'interesse: Non sussiste più alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente.
In tema di spese processuali, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto la compensazione delle spese di giudizio, motivando tale richiesta con il fatto che "il ricorso è stato notificato all'Ufficio precedentemente alle pronunce di Cassazione e che, a fronte delle stesse, esisteva giurisprudenza di merito favorevole all'Amministrazione Finanziaria, tale da non poter far ritenere immediatamente consolidato l'orientamento dei Giudici di legittimità".
Nel caso di specie, la posizione originariamente assunta dall'Amministrazione non appariva manifestamente illegittima, considerato che:
Esisteva giurisprudenza di merito contrastante sulla questione;
L'orientamento della Cassazione si è consolidato solo nel settembre 2024, successivamente alla proposizione del ricorso;
La questione interpretativa presentava profili di complessità che giustificavano posizioni divergenti.
Alla luce delle considerazioni svolte, sussistono tutti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Macerata dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Macerata lì, 24 ottobre 2025
IL Relatore
IA NA CC Il Presidente
LE CI