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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12336 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13328/2025 R.G. promossa
da
rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
IZ EN e NI LI, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Valerio Porchera, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
nonché contro
e , rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'Avv. Guido Chiodetti, per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione,
RZ HI e
Controparte_4
CONTUMACE OGGETTO: impugnazione esito procedura selettiva indetta da CP_1 con domanda di costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica in data 9/4/2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, impugnando l'esito della procedura selettiva indetta dalla società resistente con avviso del 13/2/2023 per la selezione di due coordinatori legali da adibire alla struttura territoriale Abruzzo-Molise. A sostegno della domanda, il ricorrente lamentava la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché di quanto previsto dalla procedura aziendale, poiché la prima graduatoria, in cui egli era risultato vincitore, era seguita da una seconda graduatoria, che annullava e sostituiva la precedente, nella quale egli si collocava quarto, senza alcuna motivazione. Domandava, conseguentemente, di voler accogliere, nel merito, le seguenti, testuali, conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che le ''schede di valutazione'' dell'Avv. relative alla procedura selettiva bandita da Parte_1 CP_1 per il reclutamento della figura professionale di ''coordinatore legale'' sono state oggetto di postuma illegittima e/o illecita modifica (in senso peggiorativo per il Ricorrente) dopo la definitiva conclusione della predetta procedura e per di più da parte di personale della medesima diverso CP_1 dai ''Valutatori'' all'uopo nominati in modo che il predetto candidato, sebbene risultato primo della ''graduatoria'' e, quindi, vincitore della medesima procedura per aver conseguito il punteggio più alto è stato illecitamente e/o illegittimamente e/o invalidamente retrocesso al quarto posto della ''graduatoria'' predisposta da in sostituzione di quella CP_1 originariamente formulata;
b) per l'effetto, dichiarare nulle (anche per illiceità), illegittime e/o invalide e, comunque, inefficaci nei confronti del Ricorrente le modifiche apportate dal personale alle ''schede di valutazione'' del Ricorrente e, CP_1 quindi, ritenere parimenti affetta dai medesimi congeniti vizi anche la postuma ''graduatoria'' adottata da in data 29 marzo 2023 in CP_1 sostituzione di quella del 7 marzo 2023 e formalizzata il successivo 9 marzo 2023 adottata all'esito della procedura selettiva in cui il Ricorrente era risultato vincitore della procedura selettiva bandita da CP_1
2 c) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Parte_1 ad essere assunto alle dipendenze di con la qualifica
[...] CP_1 messa a bando dalla medesima Società e, quindi, disporre la costituzione del relativo rapporto di lavoro anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. a far data dal 9 marzo 2023 o da quella diversa data in cui si è avvalsa CP_1 della procedura selettiva per l'assunzione del relativo personale o, comunque, da quella data differente ritenuta dal Giudice per le ragioni espresse in narrativa;
d) in ogni caso, adottare ogni consequenziale pronuncia idonea a garantire il ripristino fattuale del rapporto di lavoro/tutela reale del Ricorrente. Il tutto con vittoria integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle generali, oltre IVA e Cap come per legge”. Si costituiva in giudizio contestando le allegazioni attoree, CP_1 deducendo di non essere assoggettata all'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, domandando l'integrazione del contradditorio e, infine, concludendo per il rigetto del ricorso. All'udienza del 9/6/2025 era disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dei controinteressati, in esito alla quale si costituivano in giudizio e i quali eccepivano il loro Controparte_2 Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e domandavano il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Nonostante la rituale instaurazione del contradditorio, ometteva, di contro, di costituirsi in giudizio la controinteressata , Controparte_4 la quale, pertanto, all'udienza del 6/10/2025 era dichiarata contumace. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai terzi chiamati costituiti, i quali hanno dedotto che le loro posizioni sostanziali non sarebbero comunque lese dall'eventuale accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente Parte_1
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento;
per contro, da essa va tenuta distinta la titolarità
3 della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., per tutte, Cass., sez. III, n. 14468 del 30/5/2008). Sicché, con chiare argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato che: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 2951 del 16/2/2016 e, in senso conforme, Cassazione, Sezione III, n. 14652 del 18/7/2016, Cassazione, Sezione I, n. 15037 del 21/7/2016 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 22525 del 24/9/2018). Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel caso di specie, parte resistente ha domandato di voler dichiarare l'illegittimità della seconda graduatoria del 29/3/2023, nella quale i terzi chiamati risultano vincitori della selezione, e la costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c., sicché è evidente che un giudicato a lui favorevole sarebbe idoneo ad incidere sulla loro posizione. Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere respinta.
3. Nel merito, appare dirimente ai fini della decisione chiarire la natura giuridica di e, conseguentemente, se essa sia assoggettata alla CP_1 disciplina del D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e, in particolare, al suo art. 19, comma 2, a mente del quale: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. Ad avviso di parte resistente, sarebbe esclusa dallo spettro CP_1 applicativo del D.Lgs. n. 175/2016, giacché dal 18/1/2018 è divenuta società controllata da la quale ha emesso Controparte_5 strumenti finanziari entro il 31/12/2015, di talché essa rientrerebbe
4 nell'eccezione di cui all'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate”. Secondo la definizione di cui al successivo art. 2, comma 1, lett. p), per
“società quotate” devono intendersi “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”. 3.1 Tanto premesso, la chiave interpretativa del T.U. sulle società a partecipazione pubblica risiede nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui: “Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”. Invero, come chiarito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, parere n. 968 del 21/4/2016), uno dei principi cardine della disciplina, di derivazione euro- unitaria, è la tutela e promozione della concorrenza e del mercato. A tal riguardo, l'art. 18, comma 1, lett. a) della legge delega n. 124 del 7/8/2015, che funge da parametro interpretativo interposto ex art. 76 Cost., ha imposto al legislatore di distinguere tra i tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Solo successivamente il legislatore sarebbe stato tenuto ad individuare la relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica. Orbene, sulla scorta dei succitati criteri direttivi, l'art. 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha distinto due modelli di società a partecipazione pubblica, ad ognuno dei quali è riconducibile una disciplina derogatoria rispetto a quella di diritto “comune” sempre più intensa, che si giustifica per il rapporto di dipendenza della società rispetto all'Amministrazione, la quale protegge l'ente societario dai rischi del mercato concorrenziale. Per questo motivo, alle società quotate e alle società dalle stesse controllate si applica integralmente il diritto privato, ad eccezione di quanto sia espressamente previsto nel D.Lgs. n. 175/2016. A tal proposito, condivisibilmente, la relazione illustrativa al decreto legislativo ha evidenziato che, qualora la società partecipata da una società quotata sia partecipata anche da una pubblica amministrazione – con natura di controllo o meno – su questa troverà applicazione la specifica disciplina prevista per il relativo modello societario.
5 Infine, l'art. 1, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. 3.2 Ricostruita succintamente la disciplina del T.U. delle società a partecipazione pubblica, occorre ora soffermarsi sulla natura giuridica di CP_1
Da ente pubblico economico è stata trasformata in società per azioni dall'art. 7 del d.l. n. 138 dell'8/7/2002, convertito con legge n. 178 dell'8/8/2002, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Successivamente, con l'art. 49 del d.l. n. 50 del 24/4/2017, convertito con legge n. 96 del 21/6/2017, è stato disposto il trasferimento della partecipazione a eseguito il 18/1/2018, Controparte_5 società quotata ai sensi del T.U. delle società a partecipazione pubblica, in quanto emittente strumenti finanziari sul mercato regolamentato. Tuttavia, alla luce del principio europeo di prevalenza della sostanza sulla forma, è necessario interrogarsi sul controllo dell'Amministrazione nei confronti di e, in particolare, sull'esercizio del controllo da parte CP_1 dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016. Invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Per Pubblica Amministrazione si intendono, dal punto di vista soggettivo, sia gli organi amministrativi dello Stato sia gli enti pubblici. L'art. 28 della Costituzione costituisce il riferimento normativo per qualificare lo Stato - amministrazione come ente pubblico: mancano invece norme che definiscano l'«ente pubblico» in quanto tale o che offrano sicuri indici di riferimento per la collocazione della pluralità di organismi che operano nel settore della pubblica amministrazione sotto un unico paradigma. A tal fine, la dottrina ha elaborato vari criteri. Quelli più comunemente proposti sono il fine dell'ente, il regime dei controlli, i rapporti con la finanza statale o regionale. Ciascuno di essi, tuttavia, non è di per sé esaustivo e tutti mantengono un alto tasso di empiricità che li rende ambivalenti: quanto al fine, negli ordinamenti democratici moderni non si può più affermare che lo Stato sia l'unico depositario dei valori della comunità, ben potendo gli stessi essere perseguiti anche da soggetti privati;
quanto ai controlli, è facile constatare che lo Stato controlla e sovvenziona numerose attività private che ritiene rivestano interesse per la collettività; quanto all'ultimo criterio, è anch'esso un indice insufficiente, numerosi essendo gli enti privati che ricevono finanziamenti dallo Stato e sono perciò obbligati a rendicontazione e finanche a bilanci preventivi. Può comunque affermarsi, seguendo la dottrina tradizionale, che tali indici, congiuntamente riscontrabili, rivelano la natura pubblica dell'ente
6 solo se ne dimostrano il dovere istituzionale di agire per la cura di un interesse collettivo” (Cass., S.U., n. 10244 del 19/04/2021). Sulla scorta di tali principi, al fine di interesse, è necessario esaminare gli indici sintomatici del controllo della P.A. sull'ente, relativamente alla struttura della società, all'esercizio di poteri di natura pubblicistica e all'influenza, anche finanziaria, nei riguardi degli obiettivi strategici della società. 3.2.1 Con riguardo al primo profilo, l'art. 49, comma 5 del citato d.l. 50/2017 prevede che: “Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in qualsiasi deliberazione o atto avente ad CP_1 oggetto il trasferimento di o operazioni societarie straordinarie CP_1 sul capitale della società è oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, sicché ogni operazione straordinaria o atto avente ad oggetto il trasferimento del capitale della società è soggetto ad una autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3.2.2 In relazione al secondo profilo, esercita i poteri e i CP_1 diritti attribuiti dalla legge all'ente proprietario sui beni demaniali in concessione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 quinquies, del citato d.l. n. 138/2002 e alla stessa è attribuito il potere espropriativo ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, ex art. 7, comma 2 del d.l. 138/2002. 3.2.3 In relazione al terzo profilo, l'art. 1, comma 870, della legge n. 208 del 28/12/2015 stabilisce che: “Il contratto di programma tra l' CP_1
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale
[...]
e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell CP_1 nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l' garantisce in tutto il territorio CP_1 nazionale. Il contratto di programma individua le opere da realizzare e i servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari”. Pertanto, il finanziamento delle attività consistenti nella cura di un interesse collettivo, ossia di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione di avviene CP_1 per il tramite del bilancio statale;
peraltro, tali obiettivi vengono definiti
7 tramite uno schema di contratto approvato dal CIPE, ora CIPESS, su proposta del MIT, di concerto con il MEF. Orbene, in virtù di tale addentellato normativo è stato concluso il contratto di programma 2016-2020, approvato con d.m. n. 588 del 27/12/2017 e successivi aggiornamenti. Conformemente, l'ultimo contratto 2021-2025, approvato con d.m. del 22/10/2024, all'art. 10, comma 1, attribuisce all'Amministrazione poteri di controllo e di vigilanza nei confronti di disponendo che il MIT CP_1 eserciti, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, tutte le attività di controllo e di vigilanza ritenute necessarie per verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano alla Concessionaria dal Contratto e dalla Convenzione (e, in particolare, verificare il rispetto della programmazione, lo stato della progettazione e della realizzazione delle opere, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma, dei costi e delle norme tecniche di settore;
verificare, anche in loco, il rispetto degli obiettivi di investimento e degli standard qualitativi previsti dal Contratto, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sul rispetto delle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene gli investimenti, le eventuali verifiche su specifici interventi in corso di realizzazione). Tale assunto è corroborato dall'indicazione della società CP_1 nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (G.U., s.g., n. 227 del 30/9/2025), sulla scorta del Sistema Europeo dei Conti di cui al Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/5/2013. In tale catalogo deve essere inclusa una entità controllata dalle amministrazioni pubbliche, allorché si configuri come una società che non produce per il mercato (cfr. all. A, par. 1.34); nonché per “controllo” deve intendersi la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale (all. A, par. 1.36). 3.3 Da un punto di vista giurisprudenziale, prima del trasferimento della partecipazione sociale a la Corte di Controparte_5 Controparte_5
Cassazione e il Consiglio di Stato avevano riconosciuto la natura pubblicistica dell'ente, essendo stato investito nel 2002 solamente da una privatizzazione di natura formale (si veda Cass., S.U., n. 15594 del 9/7/2014; Cons. Stato, sez. IV, n. 1230 del 24/2/2011). L'Organo nomofilattico, in una successiva pronuncia, ha chiarito che:
“La cornice generale tratteggiata va ulteriormente completata avuto riguardo al riconoscimento di ipotesi particolari, in cui lo speciale statuto legale di talune società partecipate che svolgono attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei Conti. L'affermazione, ricorrente nelle pronunce relative allo statuto legale peculiare di CP_6
8 (cfr. Sez. un n. 27092/2009, (S.U. ord.
3.3.2010 n. 5032) e CP_7 [...]
(S.U.
9.7.2014 n. 15594), poggia su plurimi e specifici indici - quali la CP_1 designazione della società come concessionaria ex lege, la sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza ad opera dell'apparato statale, la previsione di un canone con natura d'imposta per i servizi erogati all'utenza - dai quali poter inferire la peculiare natura dell'ente e la necessità di applicare un regime sui generis (cfr per un approdo in tal senso, ma ancora considerato esitante dalla dottrina, Cass SU 5848/15)” (Cass., S.U., n. 30978 del 27/12/2017). Nonostante il trasferimento della società resistente al gruppo
[...]
la giurisprudenza di legittimità è rimasta ferma nel Controparte_5 ritenere la sostanziale sottoposizione di al controllo della P.A.. CP_1
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che: “… il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di a CP_1 Controparte_5 abbia avuto un rilievo esclusivamente formale, ma non abbia
[...] immutato la natura sostanziale di ente pubblico di detta società, dal momento che la sola modifica apportata al preesistente quadro normativo, così riassunto, dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 49, sesto comma, è consistito nella ovvia ― giacché il legislatore ha appunto inteso trasferire le azioni di a ― soppressione del sesto CP_1 Controparte_5 comma dell'articolo 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale stabiliva che: «Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ed altresì nella mera modificazione del terzo periodo del quarto comma dello stesso articolo 7, che più non richiede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le modifiche dello statuto di Al CP_1 di là di tali interventi il quadro è rimasto immutato: sicché deve mantenersi per ferma l'affermazione a suo tempo effettuata in relazione alla natura sostanzialmente pubblica di (Cass., S.U., n. 976 del 13/1/2023). CP_1
Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale la Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, ha aderito alla tesi della natura “pubblicistica” della società odierna resistente, anche dopo l'operazione societaria in precedenza descritta (Corte dei Conti, Sez. Giu. Lazio, n. 510 del 2023; Corte dei Conti, Sez. Giu. Umbria, n. 54 del 2025), in accordo ad autorevole dottrina, che aveva già sostenuto che, nonostante il mutamento della compagine sociale, fosse sostanzialmente pubblica. CP_1
3.4 Alla luce delle suddette considerazioni, deve ritenersi che la combinazione dei citati elementi - inerenti la struttura della compagine sociale, l'esercizio dei poteri pubblicistici, il finanziamento, l'espletamento di una attività di interesse collettivo e la vigilanza e controllo da parte
9 dell'Amministrazione - siano complessivamente sintomatici del controllo dell'Amministrazione sulla società resistente, nonostante il suo inserimento in un gruppo, la cui capogruppo è società quotata. Di talché, solamente in parte Ferrovie delle Stato Italiane S.p.A. esercita su i poteri tipici di una capogruppo, ossia di direzione e CP_1 coordinamento. Sulla scorta del principio di proporzionalità delle deroghe al “diritto comune” privato, a parte resistente non può applicarsi l'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016, il cui fondamento risiede nell'esposizione al rischio del mercato in regime di concorrenza. Di conseguenza, deve ritenersi assoggettata, ai fini di CP_1 interesse per la decisione della controversia in esame, all'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, in continuità con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del T.U. delle società a partecipazione pubblica, secondo cui quale società a partecipazione pubblica totale, CP_1 rientrava nell'ambito di applicazione del previgente art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 2008, a cui è succeduto il menzionato art. 19 (Cass., Sez. Lav., n. 19925 del 23/7/2019). 3.5 La ricostruzione che precede è corroborata, infine, dalla sentenza del TAR del Lazio, Sez. IV, n. 16720 del 9/11/2023 (doc. 15 del ricorso), concernente la controversia tra le odierne parti in causa in ordine al diritto di accesso ai documenti della procedura selettiva impugnata. Il giudice amministrativo ha, invero, ordinato all CP_1
l'ostensione dei documenti ai sensi dell'art. 22 ss. della legge n. 241 del 7/8/1990, sul presupposto che essa fosse una pubblica amministrazione. Invero, sono così qualificati i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Nel caso in esame, il Tribunale Amministrativo Regionale ha affermato che “Sussiste l'obbligo, per di esibire la documentazione di CP_1 cui ai punti 1) e 3), la cui esistenza non è stata contestata dall'Amministrazione, e che si ritiene in possesso di quest'ultima, anche in ragione di quanto previsto al punto 3.1.3.9. della «Procedura Aziendale» regolante la presente selezione…”.
4. Tanto opportunamente premesso, nella fattispecie in esame
[...] ha adottato la procedura aziendale per la selezione del personale n. CP_1
versione 2.0, del 12/5/2022 (doc. 6 del ricorso). Per_1
Secondo il sub-processo B.3.2.1, il procedimento di selezione esterna del personale non dirigente prende avvio con la ricerca nella banca dati aziendale o mediante la pubblicazione sul web di una informativa contenente i parametri ivi indicati (n. 3.1.3.1); seguono lo screening delle candidature (n. 3.1.3.2) e la fase selettiva in senso stretto, articolata in una fase 1, in cui vi è
10 una valutazione “HR” del modello valoriale e del potenziale dei candidati (n.
3.1.3.7) e una fase 2, a cui possono accedere i candidati idonei della prima fase, consistente in una valutazione tecnica (n. 3.1.3.8). Precedente alle due valutazioni è la individuazione dei valutatori che, per la fase 1, è di competenza del Responsabile SEL e per la fase 2 del responsabile della struttura organizzativa competente (n. 3.1.3.5). Al termine delle due fasi valutative, viene formato un bacino di candidati idonei alla posizione lavorativa “…in ordine di preferenza, espressa dalla valutazione complessiva del candidato ottenuta dalla somma pesata delle valutazioni 'HR' e 'Tecnica'” (n. 3.1.3.9). Successivamente, è prevista la “Predisposizione nota informativa contenente gli esiti del processo di selezione e inoltro al Direttore , Tes_1 per presa visione”, ossia al Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione (n. 3.1.3.10). Infine, vengono comunicati gli esiti della selezione ai candidati, nonché alle strutture interne per l'avvio dell'iter di assunzione (n. 3.1.3.11).
4.1 Nel caso di specie, in data 13/2/2023 la società resistente ha pubblicato una informativa sul web per l'assunzione di un coordinatore legale a tempo indeterminato, destinato alla struttura territoriale dell'Abruzzo (doc. 1 del ricorso). Per la presente selezione, la società ha designato, in qualità di valutatori, la dott.ssa per la fase 1 “HR” e gli avvocati Persona_2
RI NI SI e ER NN per la fase 2, deputata alla valutazione tecnica, circostanza non contestata dalle parti. Dopo lo screening dell'ufficio (doc. 23 del ricorso, p. 5), il ricorrente ha partecipato alla fase 1, in esito alla quale la valutatrice, dott.ssa Per_2 ha formato una scheda valutativa di tutti i partecipanti, attribuendo a ciascuno il correlato punteggio (doc. 29 del ricorso). In tale scheda, al ricorrente risulta attribuito il punteggio più alto, di 90/100, che lo collocava primo in graduatoria, mentre a il Controparte_3 punteggio di 85/100, a il punteggio di 74/100 e a Controparte_4
il punteggio di 66/100. Controparte_2
Al termine della seconda fase, di valutazione tecnica, svolta dai valutatori avvocati RI NI SI e ER NN, è stata formata la relativa graduatoria, inviata tramite posta elettronica in data 6/3/2023 (doc. 30 del ricorso). Dalla stessa emerge che al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 85/100, che lo collocava quale secondo in graduatoria, immediatamente dopo la prima, , con il punteggio di 90/100, e seguito da Controparte_2 [...]
, con il punteggio di 68/100, e da , con il CP_3 Controparte_4 punteggio di 60/100. Lo stesso 6/3/2023 la dott.ssa ha inviato un messaggio di Per_2 posta elettronica contente gli esiti della selezione, comprensivo della
11 valutazione HR e Tecnica (doc. 31 del ricorso) all'avvocato RI NI SI, e, per conoscenza, ad responsabile dell'Ufficio Testimone_2
Recruiting, a coordinatrice dell'Ufficio Recruiting, e Testimone_3 all'avvocato ER NN. La graduatoria definitiva in esso contenuta contemplava al primo posto il ricorrente con il punteggio di 87,5/100, ottenuto dalla semisomma dei punteggi delle due valutazioni, al secondo posto con Controparte_2
78/100, al terzo posto con 76,5/100 e al quarto posto Controparte_3
con 67/100. Controparte_4
Nel rispetto di quanto disposto nella procedura aziendale, la dott.ssa inviava la nota conclusiva del processo di selezione a Per_2 Parte_2
e, per conoscenza, ad e ad altri
[...] Testimone_2 Testimone_3
(doc. 32 del ricorso). Allegata alla mail vi era la nota per il Direttore , . 04- Tes_1 Pt_3
23 del 7/3/2023, con l'elenco degli idonei in ordine di preferenza, sottoscritta digitalmente da responsabile Risorse Umane e Testimone_2
Organizzazione, nonché, per presa visione, da direttore Persona_3 delle Risorse Umane e Organizzazione (doc. 12 al ricorso;
doc. 23, p. 12 del ricorso). Secondo la nota informativa della Guardia di Finanza de L'Aquila, prot. n. 128971 del 28/8/2023, in data 21/3/2023 è stata inviata ai candidati non idonei comunicazione della incompatibilità del loro profilo con quello ricercato dalla società resistente (doc. 23, p. 14 del ricorso). 4.2 Tuttavia, in data 29/3/2023 responsabile Risorse Testimone_2
Umane e Organizzazione, ha inviato un messaggio di posta elettronica a direttore delle Risorse Umane e Organizzazione e, per Persona_3 conoscenza, a RI NI SI, del seguente tenore “Caro , in Per_3 riferimento alla selezione in oggetto finalizzata alla ricerca di due figure professionali, valutati gli elaborati tramessi dai candidati, avremmo deciso di comune intesa con NI SI di riconfrontarci e procedere con una rivalutazione complessiva dei candidati, ripesando alcune valutazioni. In ragione di ciò, se concordi procediamo nel senso indicato e aggiorniamo i documenti” (doc. 34 del ricorso). Nella stessa data, RI NI SI e hanno Testimone_2 avuto uno scambio epistolare nell'attesa della risposta del direttore
Per_3
In particolare, la SI, rivolgendosi a scriveva: Tes_2
“Aspettiamo naturalmente la risposta di;
nel frattempo ho provato a Per_3 buttar giù una ipotesi (tabella in basso, evidenziati i punteggi modificati), non spostano di molto ma quel che serve”. le risponde in questo modo: “NI non mi torna, l'ipotesi Tes_2 che hai fatto tocca e che non serve modificare, mentre per CP_2 CP_3 non tocchiamola parte tecnica che abbiamo invece rivisto negli Parte_1
12 elaborati. In questo modo allegato abbiamo meno cambiamenti e mi sembra sia più equilibrato, fammi sapere se ti trovi”, proponendo una rivisitazione dei punteggi sia della valutazione tecnica, sia della prima valutazione HR nei confronti del ricorrente ( valutazione HR da 90 a 70, valutazione Parte_1
tecnica da 85 a 75; : valutazione HR da 74 a 80, valutazione CP_4
tecnica da 60 a 68; : valutazione HR invariata a 66, valutazione CP_2
tecnica invariata a 90; Frigioni: valutazione HR invariata a 85, valutazione tecnica invariata a 68). Invariate, pertanto, le valutazioni di e venivano CP_2 CP_3 modificate unicamente entrambe quelle di in senso nettamente Parte_1 peggiorativo, e di , in senso migliorativo, in guisa che la nuova CP_4 graduatoria, non applicando più la semisomma dei punteggi, risultasse:
con 156 punti, con 153 punti, con 148 punti e CP_2 Pt_4 CP_4 con 145 punti. Parte_1
In data 5/4/2023 coordinatrice dell'Ufficio Recruiting, Testimone_3 inviava un messaggio di posta elettronica indirizzato a e, Parte_2 per conoscenza, a e altri, con una nota Testimone_2 Persona_2 di accompagnamento della graduatoria come sopra rivisitata del seguente tenore: “Ciao , con riferimento all'oggetto, all'esito di ulteriori CP_4 valutazioni, trasmettiamo in allegato la nota di conclusione del processo di selezione aggiornata e i CV dei candidati inseriti nel relativo bacino di idonei” (doc. 39 del ricorso). La nota del 29/3/2023 per il direttore , . 04-23, firmata Tes_1 Pt_3 digitalmente da e da è, invece, del seguente tenore: “Nel Tes_2 Per_3 mese di febbraio 2023, si è dato avvio ad un processo di selezione per la ricerca di uno " " - P.E.O. A1 da assumere per la Struttura Parte_5
Territoriale Abruzzo - Molise, sede L'Aquila. Le professionalità ritenute idonee alla posizione oggetto di selezione presteranno la propria attività lavorativa in forza di un contratto a tempo indeterminato Coordinatore Legale - P.E.O. A1. Recruiting, ha proceduto alla selezione del personale secondo quanto previsto dalla Procedura Selezioni - PA.RU.OI vers.
2.0 del 12/05/2022 tramite pubblicazione di un'Informativa Web sul sito istituzionale di in data 13 febbraio 2023 (scadenza campagna di ricerca 19 CP_1 febbraio 2023). Si rappresentano di seguito i report numerici dello screening effettuato. (...) Si è proceduto all'espletamento della Fase 1 e della Fase 2 del processo di selezione tramite piattaforma Teams. La Fase 1 è stata effettuata nelle giornate del 24 e 27 febbraio 2023 alla presenza della dott.ssa ; la Fase 2 è stata effettuata nella giornata del 2 e 3 Persona_2 marzo 2023 alla presenza dell'Avv. RI NI SI e dell'Avv. Gianpiero NN. Il processo di selezione è stato, quindi, articolato in due Fasi: Fase 1 - Valutazione HR e Fase 2 - Valutazione Tecnica. Le due Fasi
13 hanno previsto un colloquio di valutazione il cui punteggio ottenuto è stato espresso in centesimi, secondo la tabella di seguito riportata. (...) Sono stati ritenuti idonei i soli candidati che hanno conseguito, al termine del processo selettivo, un punteggio complessivo pari o superiore a sessanta. All'esito di una rivalutazione complessiva delle valutazioni dei candidati, si predispone la presente nota che annulla e sostituisce la precedente…”. La nota prosegue indicando l'elenco degli idonei in ordine di preferenza, ossia al primo posto, al Controparte_2 Controparte_3 secondo posto, al terzo posto e al Controparte_4 Parte_1 quarto posto (doc. 13 del ricorso). 4.3 Dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila (2271/2023 R.G.N.R.), RI NI SI, sentita a sommarie informazioni in data 6/7/2023, ha affermato: “Dopo aver concluso i colloqui, sulla base delle schede redatte dal valutatore HR e dai valutatori tecnici, l'ufficio del personale ha redatto la graduatoria. Ricordo di aver fatto una riunione con il dott. a valle della lettura degli atti Tes_2 che ci eravamo fatti inviare dai candidati, poiché per una valutazione più approfondita avevamo l'esigenza di individuare due avvocati pronti per l'immediato impiego presso l'ufficio legale territoriale di L'Aquila…”. Indi la SI proseguiva: “In qualità di responsabile dell'ufficio Coordinamento ho personalmente esaminato gli Parte_6 atti prodotti dai candidati. All'esito di tale esame, ho rivisto esclusivamente i punteggi tecnici che erano stati attribuiti inizialmente a due candidati e quindi ho modificato le relative schede di valutazione… No, in questa fase non è stato coinvolto l'avv. NN, in quanto le schede di valutazione sono stare riviste con il dott. nel proprio ufficio e poi inviate da Tes_2 quest'ultimo al proprio Direttore delle Risorse Umane - Dott. . Per_3
Infine, ha sostenuto di non essere a conoscenza di chi avesse modificato i punteggi della valutazione HR: “Dopo aver deciso di rivedere le posizioni dei cinque candidati idonei alla selezione, so che sono stati rivisti anche i punteggi HR, ma non sono a conoscenza di chi li abbia materialmente modificati” (doc. 42 del ricorso). All'esito della selezione sono stati assunti e Controparte_2 [...]
, come dichiarato nella loro memoria di costituzione e non CP_3 contestato dalle parti costituite. 4.4 Orbene, appare evidente che gli esiti della selezione inizialmente eseguita in conformità della procedura aziendale sono stati successivamente arbitrariamente modificati.
In particolare, la prima nota del 7/3/2023, contenente il bacino di idonei in ordine di preferenza, formata al termine della procedura selettiva svolta in ossequio alla procedura aziendale, è stata annullata e sostituita dalla successiva all'esito di una arbitraria rivisitazione dei punteggi delle
14 valutazioni HR e delle valutazioni tecniche del ricorrente e di CP_4
.
[...]
Tale rivisitazione è stata operata senza porre in essere un contrarius actus, ma con un accordo tra e SI, al di fuori della procedura Tes_2 concorsuale e tenendo all'oscuro i valutatori designati e NN. Per_2
Appare evidente come la rimodulazione dei punteggi fosse necessaria e strumentale a favorire l'assunzione dei candidati e tanto CP_2 CP_3 che e SI convengono sulla necessità di modificare i punteggi Tes_2 solo per “quel che serve”, evidentemente, a raggiugere lo scopo. Del tutto fantasiosa – e comunque non provata – appare invero la giustificazione offerta dalla SI alla Polizia Giudiziaria, circa l'esame approfondito postumo degli atti elaborati dai candidati, se solo si consideri che la valutazione tecnica si era tenuta il 2 e 3 marzo 2023 e la graduatoria relativa a tale fase era stata inviata tramite posta elettronica dalla stessa SI in data 6/3/2023 (doc. 30 del ricorso), mentre gli atti elaborati dai candidati erano stati inviati alla società resistente già il 2 e 3 marzo 2023 da e (doc. 44 di parte ricorrente;
doc. 5 di parte CP_3 CP_2 Parte_1 resistente), ossia qualche giorno prima della formazione della graduatoria parziale, sicché dovevano avere necessariamente già fatto parte della valutazione tecnica. In ogni caso, le giustificazioni offerte non chiariscono in alcun modo la necessità di rivisitazione, altresì, del punteggio HR, attribuito dalla dott.ssa all'esito della prima fase e ormai definitivo (invece ridotto per il Per_2 ricorrente da 90/100 a 70/100). Parte_1
Vale osservare come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per il procedimento penale, ha richiesto l'archiviazione in data 17/10/2023, non ravvisando la sussistenza di fatti di rilevanza penale, pur riconoscendo la violazione del principio di imparzialità e di norme di rango secondario (doc. 13 di parte resistente).
5. Occorre, a questo punto, concettualmente distinguere quattro momenti della procedura di selezione del personale all'interno di
[...]
CP_1
5.1 In primo luogo, la procedura aziendale per la selezione del personale n. PA.RU.01, versione 2.0, del 12/5/2022 (doc. 6 del ricorso) appare sussumibile nella fattispecie dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e rispetto al quale le parti non hanno contestato l'astratta violazione dei principi indicati dalla disposizione citata, giacché, nel caso concreto, delinea
15 una procedura che appare rispondente a quanto richiesto dal legislatore, limitatamente a quella che si avvia mediante la pubblicazione di un'informativa. Al contrario, non è oggetto di giudizio la selezione mediante acquisizione delle candidature sulle banche dati della società, la quale potrebbe manifestare profili di collisione con i principi di trasparenza e pubblicità. 5.2 Il secondo momento è l'avviso di selezione pubblicato in conformità a tale disposizione aziendale. In data 13/2/2023 la società resistente ha pubblicato una informativa sul web per l'assunzione di un coordinatore legale a tempo indeterminato destinato alla struttura territoriale dell'Abruzzo, nella quale si specificava che: “Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile e non è, pertanto, impegnativo né vincolante per nonché per i soggetti che dovessero manifestare il proprio CP_1 interesse. La Società, pertanto, potrà annullare in qualunque momento il processo selettivo, anche dopo la scadenza prevista per la presentazione delle candidature ovvero lo svolgimento delle selezioni. La pubblicazione della presente informativa, dunque, non legittima alcun affidamento né alcuna pretesa all'assunzione in capo ai candidati valutati in linea con il profilo oggetto di ricerca, riservandosi la piena facoltà di concludere o CP_1 meno il processo selettivo e la successiva formalizzazione di contratti di assunzione” (doc. 1 del ricorso). È pacifico che tale avviso non costituisse offerta al pubblico, sicché non determinasse il sorgere di un'obbligazione in capo alla società a concludere i contratti di lavoro. Cionondimeno, l'avviso pubblicato sulla scorta della procedura aziendale menzionata, a cui è negozialmente collegato, rappresenta un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. Pertanto, la società si è obbligata al rispetto della lex specialis nei confronti di coloro che hanno presentato la loro candidatura. Invero, con la presentazione della domanda, il candidato ha accettato l'offerta di essere sottoposto a quel determinato procedimento selettivo, sorretto dalle regole stabilite dall'offerente (in senso conforme Cass., Sez. Lav., n. 983 del 17/1/2020). 5.3 In terzo luogo, la procedura avviata con la menzionata informativa web del 13/2/2023 e conclusasi con la formazione del bacino degli idonei di cui alla nota per il Direttore , . 04-23 del 7/3/2023, con Tes_1 Pt_3
l'elenco degli idonei in ordine di preferenza, appare conforme alla procedura aziendale e all'avviso. In tale bacino il ricorrente risultava essere il primo degli idonei (doc. 12 al ricorso).
16 Al contrario, la successiva procedura di revisione dei punteggi, culminata con l'elaborazione di un secondo bacino di idonei, di cui alla nota del 29/3/2023 (doc. 13 del ricorso), è palesemente contraria ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, alla procedura aziendale, nonché all'informativa. In particolare, quest'ultima prevede solamente il potere per la Società di annullare il procedimento selettivo, fatto non verificatosi nel caso di specie. Invero, è stata annullata solamente la precedente nota del 7/3/2023 - e non l'intera procedura selettiva - che è stata arbitrariamente sostituita da una seconda nota del 29/3/2023, frutto di una rivalutazione dei punteggi dei candidati rimasta immotivata, svoltasi totalmente al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale e dall'informativa, tantopiù che è stata effettuata da soggetti in prevalenza diversi da quelli designati come valutatori sulla scorta della predetta procedura. 5.4 Di conseguenza, la deliberazione del 29/3/2023 con la quale la società resistente ha individuato l'elenco degli idonei, in assenza di regolare procedura selettiva, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, giacché adottata in contrasto con l'art. 19, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016. In sostanza, il legislatore vieta con l'art. 19 citato l'assunzione di personale in assenza di procedure concorsuali o con procedure selettive che violino la disposizione di cui al comma 2, come nel caso di specie, tanto da avere previsto, all'art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016, che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”. 5.5 In proposito, la Suprema Corte ha esaustivamente chiarito che:
“Quanto ai rapporti di lavoro l'art. 19 richiama al comma 1 «le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, al comma 2 dell'art. 19 impone alle società a controllo pubblico di stabilire «criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» ed al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2. Il legislatore del Testo Unico, quindi, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai
17 rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario. Si è dato conto dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nonché dell'evoluzione del quadro normativo perché da entrambi non si può prescindere nel pronunciare sulle conseguenze che derivano dalla violazione dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008 e sui riflessi della normativa speciale rispetto a quella generale dettata in tema di contratti di lavoro flessibile. Quanto al primo aspetto, premesso che non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in commento, ritiene il Collegio che l'omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive richiamate nel comma 2 determini la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel delimitare l'ambito delle cosiddette nullità virtuali, hanno osservato che in linea generale occorre tener conto della «tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità .... ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.». Hanno, però, precisato che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo.» (Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26724). L'applicazione alla fattispecie del principio di diritto richiamato induce ad escludere che l'omesso esperimento delle procedure concorsuali o
18 selettive possa solo generare responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l'individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione. Mutatis mutandis valgono le considerazioni già espresse da questa Corte in merito al rapporto fra procedura concorsuale ex art. 35 del d.lgs n. 165/2001 e contratto di lavoro, in relazione al quale si è osservato che «sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale.» (Cass. n.13884/2016). Va, quindi, esclusa la portata innovativa dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi sopra richiamati in tema di nullità virtuali” (Cass., Sez. Lav., n. 3621 del 14/02/2018; conf. Cass., Sez. Lav., n. 19925 del 23/7/2019). In applicazione di quanto sopra, va certamente dichiarata la nullità della nota del 29/3/2023, di individuazione dei vincitori della procedura selettiva.
6. Per l'effetto, parte ricorrente ha domandato la costituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La società resistente ha dedotto che la procedura selettiva non rappresenta un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., sicché non obbliga all'assunzione degli idonei individuati all'esito della CP_1 procedura selettiva. Tuttavia, nel caso in esame, parte resistente ha già manifestato la volontà di concludere un contratto di lavoro, individuando i contraenti nei primi due classificati nel bacino degli idonei di cui alla nota - qui dichiarata nulla - del 29/3/2023 attraverso due proposte contrattuali del 13/4/2023, come affermato dai terzi chiamati e non contestato dalle altre parti costituite, adottate quale atto conclusivo della procedura. Peraltro, la procedura aziendale prevede che il bacino degli idonei sia formato in ordine di preferenza e ciò risulta conforme al principio di imparzialità di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. Inoltre, non si comprende altrimenti per quale ragione la resistente avrebbe modificato tale bacino se, come deduce, si fosse ritenuta libera di
19 assumere gli idonei a propria discrezione, senza seguire l'ordine della graduatoria. 6.1 Per conseguenza, può trovare accoglimento la domanda attorea, essendosi il ricorrente collocato primo nella prima graduatoria Parte_1 valida, comunicata con la nota del 7/3/2023.
Sono, a tal fine, sufficientemente determinati gli elementi contrattuali contenuti nella menzionata informativa (doc. 1 del ricorso). In particolare, è da stipularsi un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di coordinatore legale P.E.O. A1, presso la Struttura Territoriale Abruzzo, sede L'Aquila, per svolgere le mansioni di assistenza e supporto al Responsabile Legale nella redazione degli atti di causa, nella stesura dei pareri legali, nella predisposizione dei rapporti informativi per i contenziosi affidati all'Avvocatura dello Stato ed agli avvocati esterni, nella gestione ed organizzazione dell'Archivio Legale e in generale in tutte le attività di consulenza e supporto agli Uffici Tecnici e Amministrativi della Struttura Territoriale Abruzzo. La decorrenza della costituzione del rapporto deve essere collocata al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, avente valore costitutivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c.. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri peculiari effetti, sostituendo autoritativamente il consenso mancato di uno dei contraenti, solo dal momento del passaggio in giudicato (tra le numerose decisioni, Cass. 6 aprile 2009, n. 8250; 2 dicembre 2005, n. 26233; 4 luglio 2003, n. 10564)”, di talché la Corte, cassando senza rinvio la sentenza di merito che – come anche qui richiesto - aveva antedatato la decorrenza degli effetti di una sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro, ha statuito che dovesse pronunciarsi “sostituendo la statuizione cassata con la dichiarazione che il rapporto di lavoro è costituito con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza”, fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento del danno, qui non domandato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27841 del 30/12/2009).
7. Quanto al regolamento delle spese di giudizio, deve CP_1 essere condannata alla refusione nei confronti del ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, tenuto conto della elevata complessità della causa, con valore indeterminabile, di particolare importanza, e dell'assenza della fase istruttoria. Di contro, le spese di lite nei confronti dei terzi chiamati CP_2
e possono essere compensate, sussistendo le
[...] Controparte_3
20 gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c., da individuarsi, nonostante la soccombenza, nella costituzione tardiva e nelle semplici difese spiegate, in adesione a quelle di parte resistente (cfr. Cass., Sez. Lav., 26 agosto 2025, n. 23914; Cass., Sez. II, 11 luglio 2025, n. 19109).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta delle parti costituite, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , dichiara la nullità Controparte_4 della nota adottata da in data 29/3/2023 “Nota per Direttore CP_1
04-23” sottoscritta dal responsabile Recruiting, Training e Parte_7
Compensation dott. nonché dal direttore Risorse Umane e Testimone_2
Organizzazione dott. Persona_3
Costituisce tra e un contratto di lavoro CP_1 Parte_1 subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con la qualifica di coordinatore legale P.E.O. A1, presso la Struttura Territoriale Abruzzo, sede L'Aquila, per lo svolgimento delle mansioni di assistenza e supporto al Responsabile Legale nella redazione degli atti di causa, nella stesura dei pareri legali, nella predisposizione dei rapporti informativi per i contenziosi affidati all'Avvocatura dello Stato e agli avvocati esterni, nella gestione ed organizzazione dell'Archivio Legale e in generale in tutte le attività di consulenza e supporto agli Uffici Tecnici e Amministrativi della Struttura Territoriale Abruzzo. Condanna alla refusione alla parte ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida in complessivi € 22.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge. Dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente e CP_2
e
[...] Controparte_3
Roma, 1 dicembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
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