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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
20.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7100/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), n.q. di genitore del minore Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] C.F._2
Muzzicato Cinzia;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Odorizzi Marta e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/7/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari funzionali al riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del proprio figlio minore ha presentato rituale Persona_1
opposizione chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa avanzata dalla madre, Persona_1
n.q. di genitore affidataria dello stesso, ed in particolare accertare che il minore è persona invalida
e che in capo allo stesso sussistono i requisiti per ottenere il riconoscimento dell'Indennità di
Frequenza ex legge 118/71 – L. 289/90 e ss. mm., a far data dalla visita eseguita dalla Commissione invalidi civili (24/05/2023), dalla data della domanda giudiziale (29/11/2023) o dall'accertamento in corso di causa.; • accertare e dichiarare che il minore è persona portatrice di Persona_1
1 handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, il tutto a far data dalla visita eseguita dalla
Commissione invalidi civili (24/05/2023), dalla data della domanda giudiziale (29/11/2023) o dall'accertamento in corso di causa.; • con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, C.P.A. e maggiorazione forfettaria 15%, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 20.1.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. Il Tribunale preliminarmente osserva la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
2.1. In via preliminare, va altresì evidenziata l'improcedibilità della domanda relativa all'accertamento dello stato di handicap.
Già nel corso della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, era stato infatti rilevato quanto segue: “rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che in sede di precedente procedimento per ATP e successiva opposizione (R.G. 9216/2018 e relativa sentenza) al minore erano stati riconosciuti i requisiti per ottenere l'indennità di frequenza ma non lo stato di portatore di handicap in situazione gravità; rilevato pertanto che la condizione di handicap era stata accertata ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.
104/1992 con verbale del 2017 (cfr. deposito del 10.2.2024), non contestato;
considerato che
dall'eventuale revisione della permanenza dei requisiti non può derivare un diritto dell'interessato ad ottenere una prestazione diversa rispetto a quella già in godimento con la conseguenza che, allorché in sede di revisione l' confermi la prestazione in godimento, CP_1
l'interessato non può pretendere, all'uopo attivando il procedimento per ATP, di ottenere una prestazione ulteriore e diversa da quella che già percepisce;
ritenuto che
, non essendo stato contestato il primo accertamento compiuto dall' e non CP_1
essendo stato lo stato di handicap accertato in sede di precedente giudizio di ATP e successiva opposizione, parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa volta ad ottenere l'accertamento del più grave requisito dello stato di handicap, dovendosi escludere che
2 sussista un obbligo della amministrazione di riconoscere d'ufficio, a prescindere dalla domanda amministrativa, una diversa ed ulteriore prestazione assistenziale rispetto a quella erogata, qualora in sede di revisione vengano accertati i relativi requisiti sanitari (cfr. in tal senso Tribunale di Roma,
20 giugno 2018); ritenuto che, rispetto all'accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3. Co. 3 L. 104/1992, il ricorso è improponibile non essendo stato riconosciuto tale stato in sede di primo accertamento e mancando la domanda amministrativa di aggravamento”.
La già dichiarata improponibilità del ricorso con riguardo alla condizione di cui alla L.
104/1992, in ragione dell'assenza di una specifica domanda amministrativa, rende inammissibile la domanda riproposta in fase di opposizione.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase aveva concluso il suo giudizio ritenendo che trovato affetto da “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività in soggetto con Persona_1 funzionamento intellettivo limite”, presentasse un quadro patologico tale da non determinare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, giungendo in tal modo ad una conclusione conforme a quella compiuta dalla Commissione Medico Legale.
In particolare, il CTU, esaminata la documentazione sanitaria depositata in atti, ha osservato che “Tale summenzionato quadro clinico non compromette le autonomie sociali e personali del minore, atteso che non comporta gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, né
è stata evidenziata un'attivazione motoria spropositata ed inappropriata, né una difficoltà di inibizione delle risposte, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle effettive condizioni di salute del minore, non valutando valutato correttamente
3 il complesso patologico e le risultanze dei certificati medici in atti, con particolare riguardo al certificato del DSM del 19.9.2018 da cui risulta la patologia a “marcata incidenza funzionale, non suscettibile di guarigione, con compromissione delle autonomie personali e sociali”, nonché al certificato del 7.3.2023 ove è contenuta la seguente valutazione cognitiva “scala di intelligenza
WISC-III il cui profilo mostra un funzionamento intellettivo limite: QIV 73, QIP 77, QIT 72”.
Orbene, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il CTU nominato.
Invero, parte opponente ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del
CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso, con contestazioni tuttavia prive di riscontro documentale e che non trovano rispondenza nei risultati degli esami e nei referti prodotti in atti, rispetto ai quali la valutazione del CTU non presenta errori o incongruenze o omissioni.
Con il ricorso in opposizione parte ricorrente non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha allegato specifici elementi contrari tali da infirmare le conclusioni del CTU, né ha depositato documentazione ulteriore e successiva dalla quale desumere un diverso e più grave quadro clinico che affligge il minore.
Quanto ai certificati medici cui fa riferimento la parte nel ricorso in opposizione, si osserva quanto segue.
Il certificato del 19.9.2018 riguarda condizioni di salute risalenti nel tempo, che verosimilmente sono già state oggetto di esame nel precedente giudizio che aveva condotto al riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza e che non hanno trovato più riscontro nella successiva documentazione prodotta in atti e di più recente formazione (anno 2023); in particolare, se nel certificato del 2018 si fa riferimento ad una compromissione delle autonomie personali e sociali, tale stato non è più successivamente documentato e, anzi, dal certificato di diagnosi funzionale (doc. 3 fascicolo ATP) risultano assenti deficit nell'area “autonomia”, “linguistica – comunicazionale”,
“sensoriale” e “motoria”.
Quanto alla certificazione del DSM del 7.3.2023, oltre a rilevarsi che anch'essa è precedente agli ulteriori documenti già prodotti in fase di ATP, si osserva che le relative valutazioni sono contenute anche nella documentazione medica successiva (del maggio 2023) esaminata dal CTU, il quale dunque deve ritenersi che abbia valutato in modo completo il quadro clinico del minore periziando.
Dunque, considerata l'anteriorità della certificazione rispetto alla visita obiettiva del consulente e tenuto conto delle risultanze di cui alla visita medesima, sì come riportate nella relazione resa nella
4 fase di ATP, non si ravvisano criticità tali da giustificare il richiamo del consulente o il rinnovo delle operazioni con un nuovo ausiliario.
In sintesi, in mancanza di errori diagnostici o di affermazioni illogiche o scientificamente errate imputabili al CTU, deve ritenersi che parte ricorrente, dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, abbia prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU che si sostanzia nel mero dissenso diagnostico.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe il minore e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, il ricorso in opposizione deve essere rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. prodotta in atti. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
12245/2023 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 21/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
20.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7100/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), n.q. di genitore del minore Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
[...] C.F._2
Muzzicato Cinzia;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Odorizzi Marta e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/7/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari funzionali al riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore del proprio figlio minore ha presentato rituale Persona_1
opposizione chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa avanzata dalla madre, Persona_1
n.q. di genitore affidataria dello stesso, ed in particolare accertare che il minore è persona invalida
e che in capo allo stesso sussistono i requisiti per ottenere il riconoscimento dell'Indennità di
Frequenza ex legge 118/71 – L. 289/90 e ss. mm., a far data dalla visita eseguita dalla Commissione invalidi civili (24/05/2023), dalla data della domanda giudiziale (29/11/2023) o dall'accertamento in corso di causa.; • accertare e dichiarare che il minore è persona portatrice di Persona_1
1 handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, il tutto a far data dalla visita eseguita dalla
Commissione invalidi civili (24/05/2023), dalla data della domanda giudiziale (29/11/2023) o dall'accertamento in corso di causa.; • con vittoria di spese e compensi, oltre Iva, C.P.A. e maggiorazione forfettaria 15%, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 20.1.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. Il Tribunale preliminarmente osserva la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
2.1. In via preliminare, va altresì evidenziata l'improcedibilità della domanda relativa all'accertamento dello stato di handicap.
Già nel corso della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, era stato infatti rilevato quanto segue: “rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che in sede di precedente procedimento per ATP e successiva opposizione (R.G. 9216/2018 e relativa sentenza) al minore erano stati riconosciuti i requisiti per ottenere l'indennità di frequenza ma non lo stato di portatore di handicap in situazione gravità; rilevato pertanto che la condizione di handicap era stata accertata ai sensi dell'art. 3 co. 1 L.
104/1992 con verbale del 2017 (cfr. deposito del 10.2.2024), non contestato;
considerato che
dall'eventuale revisione della permanenza dei requisiti non può derivare un diritto dell'interessato ad ottenere una prestazione diversa rispetto a quella già in godimento con la conseguenza che, allorché in sede di revisione l' confermi la prestazione in godimento, CP_1
l'interessato non può pretendere, all'uopo attivando il procedimento per ATP, di ottenere una prestazione ulteriore e diversa da quella che già percepisce;
ritenuto che
, non essendo stato contestato il primo accertamento compiuto dall' e non CP_1
essendo stato lo stato di handicap accertato in sede di precedente giudizio di ATP e successiva opposizione, parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa volta ad ottenere l'accertamento del più grave requisito dello stato di handicap, dovendosi escludere che
2 sussista un obbligo della amministrazione di riconoscere d'ufficio, a prescindere dalla domanda amministrativa, una diversa ed ulteriore prestazione assistenziale rispetto a quella erogata, qualora in sede di revisione vengano accertati i relativi requisiti sanitari (cfr. in tal senso Tribunale di Roma,
20 giugno 2018); ritenuto che, rispetto all'accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3. Co. 3 L. 104/1992, il ricorso è improponibile non essendo stato riconosciuto tale stato in sede di primo accertamento e mancando la domanda amministrativa di aggravamento”.
La già dichiarata improponibilità del ricorso con riguardo alla condizione di cui alla L.
104/1992, in ragione dell'assenza di una specifica domanda amministrativa, rende inammissibile la domanda riproposta in fase di opposizione.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase aveva concluso il suo giudizio ritenendo che trovato affetto da “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività in soggetto con Persona_1 funzionamento intellettivo limite”, presentasse un quadro patologico tale da non determinare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, giungendo in tal modo ad una conclusione conforme a quella compiuta dalla Commissione Medico Legale.
In particolare, il CTU, esaminata la documentazione sanitaria depositata in atti, ha osservato che “Tale summenzionato quadro clinico non compromette le autonomie sociali e personali del minore, atteso che non comporta gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, né
è stata evidenziata un'attivazione motoria spropositata ed inappropriata, né una difficoltà di inibizione delle risposte, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente ha lamentato che il CTU avrebbe espresso un giudizio difforme dalle effettive condizioni di salute del minore, non valutando valutato correttamente
3 il complesso patologico e le risultanze dei certificati medici in atti, con particolare riguardo al certificato del DSM del 19.9.2018 da cui risulta la patologia a “marcata incidenza funzionale, non suscettibile di guarigione, con compromissione delle autonomie personali e sociali”, nonché al certificato del 7.3.2023 ove è contenuta la seguente valutazione cognitiva “scala di intelligenza
WISC-III il cui profilo mostra un funzionamento intellettivo limite: QIV 73, QIP 77, QIT 72”.
Orbene, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il CTU nominato.
Invero, parte opponente ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del
CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso, con contestazioni tuttavia prive di riscontro documentale e che non trovano rispondenza nei risultati degli esami e nei referti prodotti in atti, rispetto ai quali la valutazione del CTU non presenta errori o incongruenze o omissioni.
Con il ricorso in opposizione parte ricorrente non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha allegato specifici elementi contrari tali da infirmare le conclusioni del CTU, né ha depositato documentazione ulteriore e successiva dalla quale desumere un diverso e più grave quadro clinico che affligge il minore.
Quanto ai certificati medici cui fa riferimento la parte nel ricorso in opposizione, si osserva quanto segue.
Il certificato del 19.9.2018 riguarda condizioni di salute risalenti nel tempo, che verosimilmente sono già state oggetto di esame nel precedente giudizio che aveva condotto al riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza e che non hanno trovato più riscontro nella successiva documentazione prodotta in atti e di più recente formazione (anno 2023); in particolare, se nel certificato del 2018 si fa riferimento ad una compromissione delle autonomie personali e sociali, tale stato non è più successivamente documentato e, anzi, dal certificato di diagnosi funzionale (doc. 3 fascicolo ATP) risultano assenti deficit nell'area “autonomia”, “linguistica – comunicazionale”,
“sensoriale” e “motoria”.
Quanto alla certificazione del DSM del 7.3.2023, oltre a rilevarsi che anch'essa è precedente agli ulteriori documenti già prodotti in fase di ATP, si osserva che le relative valutazioni sono contenute anche nella documentazione medica successiva (del maggio 2023) esaminata dal CTU, il quale dunque deve ritenersi che abbia valutato in modo completo il quadro clinico del minore periziando.
Dunque, considerata l'anteriorità della certificazione rispetto alla visita obiettiva del consulente e tenuto conto delle risultanze di cui alla visita medesima, sì come riportate nella relazione resa nella
4 fase di ATP, non si ravvisano criticità tali da giustificare il richiamo del consulente o il rinnovo delle operazioni con un nuovo ausiliario.
In sintesi, in mancanza di errori diagnostici o di affermazioni illogiche o scientificamente errate imputabili al CTU, deve ritenersi che parte ricorrente, dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, abbia prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU che si sostanzia nel mero dissenso diagnostico.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe il minore e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, il ricorso in opposizione deve essere rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. prodotta in atti. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
12245/2023 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 21/01/2025
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