Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 237
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, riguarda un'opposizione ad accertamento tecnico preventivo (ATP) in materia di indennità di frequenza per un minore. La parte ricorrente, in qualità di genitore, ha richiesto di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) che aveva negato tali requisiti. L'INPS, resistente, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per genericità e ha contestato la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il Tribunale ha preliminarmente confermato la tempestività del ricorso, ma ha dichiarato improponibile la domanda relativa all'accertamento dello stato di handicap, evidenziando che il riconoscimento di tale stato non era stato contestato in precedenti procedimenti. Inoltre, ha ritenuto che le contestazioni della parte ricorrente si limitassero a un mero dissenso rispetto alle conclusioni del CTU, senza fornire elementi concreti per invalidare la valutazione peritale. Pertanto, il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando l'accertamento del CTU e dichiarando irripetibili le spese di lite, ponendo a carico dell'INPS le spese di CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 237
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 237
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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