Art. 1.
Il termine di cui all' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' prorogato di un anno.
Il termine di cui all' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' prorogato di un anno.