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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4753/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b;
RICORRENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
) – , Controparte_2 Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti p.t.; CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo CP_4 al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del
Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del
Comparto Scuola 2011, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2014, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 6 Mesi 10 giorni 22, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 8.936,56 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del CP_4 della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto
Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto
Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 158,57 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
8.
ORDINARE al resistente la regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente CP_1 in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.08.2020, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto dal in qualità di Collaboratore scolastico, con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01.09.2014 e di essere attualmente in servizio presso il liceo Vittorio MB di Pomigliano d'Arco, riferiva:
- di aver prestato servizio, in qualità di personale ATA, con contratti di lavoro a tempo determinato, presso istituti scolastici statali, dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014, per i periodi analiticamente indicati in ricorso (vd.si pag. 1 e 2 del ricorso in atti), per complessivi anni 6, mesi
10 e giorni 22;
- di aver percepito per tutto il periodo di lavoro a termine il trattamento economico iniziale, senza aver potuto fruire degli incrementi successivi connessi agli scatti di anzianità;
- che, a seguito del superamento del periodo di prova e della conferma in ruolo, aveva presentato domanda di ricostruzione della carriera;
- che, con decreto di ricostruzione di carriera, le era stata riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità pre-ruolo di anni 5, mesi 4, giorni 14 a fini giuridici ed economici (e di anni 0 messi 8 giorni 7 ai soli fini economici), inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti;
- che, in tal modo, le era stato negato l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL
Scuola 2006/09 applicabile nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2, commi 2-3 CCNL Scuola 2011, né le erano state corrisposte le differenze stipendiali per il periodo pre-ruolo.
Lamentando il contrasto della normativa interna di settore con il principio di non discriminazione e, dunque, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, e richiamando la giurisprudenza europea, di legittimità e di merito a sostegno dell'integrale riconoscimento del servizio non di ruolo prestato, conveniva il innanzi al CP_4
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle domande come illustrate dalle sue risposte conclusioni.
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per le
Amministrazioni convenute che vanno, pertanto, dichiarate contumaci.
In fase decisoria, la causa, in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto
“variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PNRR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)”, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale, giuridica ed economica, riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola al personale A.T.A. – Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario – assunto a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
nonché per sentir condannare l'Amministrazione alla ricostruzione di carriera, collocandola al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, sotto il profilo giuridico ed economico, oltre alla condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
3. Così definito il thema decidendum, si osserva che la materia del riconoscimento del servizio prestato anteriormente all'immissione in ruolo per il personale ATA è attualmente disciplinata dagli art. 569 e 570 (Sezione III - Riconoscimento dei servizi) del D.Lgs. n. 297/1994.
L'art. 569 cit. (sul “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) statuisce che: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2.Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4.I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1); “Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo” (comma 2).
Pertanto, il citato art. 569 prevede (analogamente a quanto disposto per i docenti dall'art. 485) una ricostruzione della carriera del personale ATA neoassunto a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 3 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Per il personale ATA non è, tuttavia, prevista la possibilità di vedersi riconosciuto l'intero anno con un servizio di almeno 180 giorni (come invece previsto per il personale docente dall'art. 489 del D.Lgs. n. 297/1994, letto congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”).
3.1. Parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'Amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale (cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo), lamentando, in particolare, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Detta clausola dispone al comma 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al.;
08.09.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Ce. Al., cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 09.07.2015, in causa C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 07.03.2013, causa C393/11, Be.).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nella fattispecie, il non ha indicato relativamente al caso concreto nessun elemento o CP_1 circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “collaboratore amministrativo” espletate dal ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
3.2. Si ritiene inoltre che sia ininfluente nel caso di specie la recente sentenza del
20.09.2018, C-466/17, della Corte di Giustizia che si è espressa sulla compatibilità con il Per_1 diritto comunitario della disciplina nazionale posta, per i docenti, dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del
1994. Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale A.T., cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustifichino la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non
è applicabile al personale A.T. la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489
D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità). Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale A.T. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T. non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni, com'è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale AT. a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala
9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto dell'Unione Europea delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale A.T. stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola
4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, Va. e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Questa impostazione è stata di recente confermata dalla S.C. che ha affermato il principio secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (Cass. civ., sez. lav., 28/11/2019, n.
31150; di recente anche Cass. civ., sez. VI, 02/12/2021, n. 37993).
4. Venendo ora alla progressione stipendiale durante i rapporti a termine, come è noto, prima della immissione in ruolo al docente o ATA assunto a termine spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.
In altri termini, non viene riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante le assunzioni a tempo determinato e ciò crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la citata clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, come già evidenziato, l'Amministrazione resistente non ha indicato relativamente al caso concreto nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Per le suesposte ragioni, va quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto agli incrementi stipendiali relativi al periodo di servizio pre-ruolo.
4.1. Ciò posto, dalla documentazione prodotta, in particolare dal decreto di ricostruzione del 20.06.2018, che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2014 e aveva chiesto al Dirigente Scolastico il riconoscimento di anni 6 mesi 10 e giorni 22.
Ebbene, a fronte di tale richiesta sono stati riconosciuti soltanto anni 5 mesi 4 giorni 14, con esclusione “ai soli fini economici” di anni 0, mesi 8 e giorni 7.
Emerge, dunque, per tabulas che, alla data di assunzione in ruolo (01.09.2014) parte ricorrente aveva già maturato anni 6 mesi 10 e giorni 22, utili ai fini della ricostruzione della carriera, per cui avrebbe dovuto conseguire il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, con la conseguenza che al momento dell'immissione in ruolo egli avrebbe dovuto ottenere l'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni, laddove le era invece riconosciuta una anzianità pari a 0 (ciò in quanto il
CCNL Comparto Scuola 2011 ha accorpato le prime due posizioni stipendiali 0-2 e 3-8 nell'unica
0-8).
5.2. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il C.C.N.L. del 4 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre in precedenza la prima fascia era divisa in una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8, sicché il primo scatto stipendiale si maturava già al compimento di 3 anni di servizio.
Di contro, dall'a.s. 2011/2012 la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34.
La norma contrattuale transitoria prevede che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Ciò posto, parte ricorrente ritiene di dover beneficiare delle clausole di salvaguardia sopra citate, in virtù dell'estensione delle stesse anche ai lavoratori precari.
L'assunto è fondato.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, “In tema di riconoscimento dei servizi pre- ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (cfr. Cass.
07/02/2020 n. 2924).
6. Alla stregua di quanto finora argomentato, sussiste il diritto della ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto presso istituti scolastici statali prima della sua immissione in ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e a corrisponderle le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza successivamente alla immissione in ruolo (segnatamente, del 01.09.2014).
6.1. In ordine al quantum, in applicazione degli scaglioni e delle tabelle retributive ratione temporis applicabili, alla parte ricorrente spettano, per le progressioni stipendiali durante il periodo di servizio pre-ruolo e per l'esatta ricostruzione della carriera, € 3.228,01 (differenze calcolate sino alla data di introduzione del presente giudizio).
In particolare, dai conteggi di parte ricorrente sono state scomputate le differenze retributive relativi agli scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, in quanto in tale periodo la parte ricorrente è stata correttamente inquadrata nella fascia 9-14 (come indicato nel decreto di ricostruzione), inquadramento spettante al dipendente anche in forza dell'affermato diritto alla ricostruzione integrale della carriera;
quindi, in dette annualità il ricorrente ha percepito il trattamento dovuto, tuttavia, la difesa di parte attrice ha riportato, nei propri conteggi, alla colonna della “retribuzione ricevuta” il trattamento spettante ad un collaboratore scolastico inquadrato nella inferiore fascia 3-8, inquadramento che, in realtà, era stato superato anche sulla base degli erronei criteri seguiti dal convenuto. CP_1
7. In ragione del parziale accoglimento della domanda, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi stante la natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, il tutto CP_1 come da parte motiva, oltre al pagamento in favore della stessa della somma di € 3.228,01, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n.
724/1994;
2. Rigetta per il resto;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, compensate della metà, che si CP_1 liquidano in complessivi € 657,00, oltre I.V.A. e C.P.A., e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4753/2020 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n.1/b;
RICORRENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
) – , Controparte_2 Controparte_3 in persona dei legali rappresentanti p.t.; CONTUMACI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo CP_4 al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del
Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto
Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3, CCNL del
Comparto Scuola 2011, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2014, nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 6 Mesi 10 giorni 22, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 8.936,56 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del CP_4 della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto
Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto
Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7.
CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 158,57 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
8.
ORDINARE al resistente la regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente CP_1 in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.08.2020, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto dal in qualità di Collaboratore scolastico, con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01.09.2014 e di essere attualmente in servizio presso il liceo Vittorio MB di Pomigliano d'Arco, riferiva:
- di aver prestato servizio, in qualità di personale ATA, con contratti di lavoro a tempo determinato, presso istituti scolastici statali, dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014, per i periodi analiticamente indicati in ricorso (vd.si pag. 1 e 2 del ricorso in atti), per complessivi anni 6, mesi
10 e giorni 22;
- di aver percepito per tutto il periodo di lavoro a termine il trattamento economico iniziale, senza aver potuto fruire degli incrementi successivi connessi agli scatti di anzianità;
- che, a seguito del superamento del periodo di prova e della conferma in ruolo, aveva presentato domanda di ricostruzione della carriera;
- che, con decreto di ricostruzione di carriera, le era stata riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità pre-ruolo di anni 5, mesi 4, giorni 14 a fini giuridici ed economici (e di anni 0 messi 8 giorni 7 ai soli fini economici), inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti;
- che, in tal modo, le era stato negato l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL
Scuola 2006/09 applicabile nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2, commi 2-3 CCNL Scuola 2011, né le erano state corrisposte le differenze stipendiali per il periodo pre-ruolo.
Lamentando il contrasto della normativa interna di settore con il principio di non discriminazione e, dunque, con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, e richiamando la giurisprudenza europea, di legittimità e di merito a sostegno dell'integrale riconoscimento del servizio non di ruolo prestato, conveniva il innanzi al CP_4
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle domande come illustrate dalle sue risposte conclusioni.
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per le
Amministrazioni convenute che vanno, pertanto, dichiarate contumaci.
In fase decisoria, la causa, in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto
“variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PNRR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)”, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale, giuridica ed economica, riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola al personale A.T.A. – Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario – assunto a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
nonché per sentir condannare l'Amministrazione alla ricostruzione di carriera, collocandola al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, sotto il profilo giuridico ed economico, oltre alla condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
3. Così definito il thema decidendum, si osserva che la materia del riconoscimento del servizio prestato anteriormente all'immissione in ruolo per il personale ATA è attualmente disciplinata dagli art. 569 e 570 (Sezione III - Riconoscimento dei servizi) del D.Lgs. n. 297/1994.
L'art. 569 cit. (sul “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) statuisce che: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2.Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4.I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1); “Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo” (comma 2).
Pertanto, il citato art. 569 prevede (analogamente a quanto disposto per i docenti dall'art. 485) una ricostruzione della carriera del personale ATA neoassunto a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 3 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Per il personale ATA non è, tuttavia, prevista la possibilità di vedersi riconosciuto l'intero anno con un servizio di almeno 180 giorni (come invece previsto per il personale docente dall'art. 489 del D.Lgs. n. 297/1994, letto congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”).
3.1. Parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'Amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale (cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo), lamentando, in particolare, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Detta clausola dispone al comma 1 che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al.;
08.09.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Del Ce. Al., cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 09.07.2015, in causa C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 07.03.2013, causa C393/11, Be.).
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Nella fattispecie, il non ha indicato relativamente al caso concreto nessun elemento o CP_1 circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata a tempo determinato rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato;
d'altro canto, deve ragionevolmente ritenersi che le mansioni di “collaboratore amministrativo” espletate dal ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo non fossero diverse rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo.
3.2. Si ritiene inoltre che sia ininfluente nel caso di specie la recente sentenza del
20.09.2018, C-466/17, della Corte di Giustizia che si è espressa sulla compatibilità con il Per_1 diritto comunitario della disciplina nazionale posta, per i docenti, dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del
1994. Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale A.T., cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustifichino la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non
è applicabile al personale A.T. la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489
D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità). Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale A.T. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T. non risulta, infatti, influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni, com'è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale AT. a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib. Roma 22/1/2019; Trib. Marsala
9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale A.T. assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, laddove non emergano (come nel caso di specie) sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto dell'Unione Europea delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo - in forza delle quali per il personale A.T. stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale - che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola
4 della Direttiva 1999/70 CE (cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, Va. e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Questa impostazione è stata di recente confermata dalla S.C. che ha affermato il principio secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (Cass. civ., sez. lav., 28/11/2019, n.
31150; di recente anche Cass. civ., sez. VI, 02/12/2021, n. 37993).
4. Venendo ora alla progressione stipendiale durante i rapporti a termine, come è noto, prima della immissione in ruolo al docente o ATA assunto a termine spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato.
In altri termini, non viene riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante le assunzioni a tempo determinato e ciò crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la citata clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Nel caso di specie, come già evidenziato, l'Amministrazione resistente non ha indicato relativamente al caso concreto nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Per le suesposte ragioni, va quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto agli incrementi stipendiali relativi al periodo di servizio pre-ruolo.
4.1. Ciò posto, dalla documentazione prodotta, in particolare dal decreto di ricostruzione del 20.06.2018, che la ricorrente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2014 e aveva chiesto al Dirigente Scolastico il riconoscimento di anni 6 mesi 10 e giorni 22.
Ebbene, a fronte di tale richiesta sono stati riconosciuti soltanto anni 5 mesi 4 giorni 14, con esclusione “ai soli fini economici” di anni 0, mesi 8 e giorni 7.
Emerge, dunque, per tabulas che, alla data di assunzione in ruolo (01.09.2014) parte ricorrente aveva già maturato anni 6 mesi 10 e giorni 22, utili ai fini della ricostruzione della carriera, per cui avrebbe dovuto conseguire il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, con la conseguenza che al momento dell'immissione in ruolo egli avrebbe dovuto ottenere l'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni, laddove le era invece riconosciuta una anzianità pari a 0 (ciò in quanto il
CCNL Comparto Scuola 2011 ha accorpato le prime due posizioni stipendiali 0-2 e 3-8 nell'unica
0-8).
5.2. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il C.C.N.L. del 4 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre in precedenza la prima fascia era divisa in una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8, sicché il primo scatto stipendiale si maturava già al compimento di 3 anni di servizio.
Di contro, dall'a.s. 2011/2012 la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34.
La norma contrattuale transitoria prevede che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Ciò posto, parte ricorrente ritiene di dover beneficiare delle clausole di salvaguardia sopra citate, in virtù dell'estensione delle stesse anche ai lavoratori precari.
L'assunto è fondato.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, “In tema di riconoscimento dei servizi pre- ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (cfr. Cass.
07/02/2020 n. 2924).
6. Alla stregua di quanto finora argomentato, sussiste il diritto della ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo effettivamente svolto presso istituti scolastici statali prima della sua immissione in ruolo, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale spettante sulla base dell'intero ed effettivo servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e a corrisponderle le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza successivamente alla immissione in ruolo (segnatamente, del 01.09.2014).
6.1. In ordine al quantum, in applicazione degli scaglioni e delle tabelle retributive ratione temporis applicabili, alla parte ricorrente spettano, per le progressioni stipendiali durante il periodo di servizio pre-ruolo e per l'esatta ricostruzione della carriera, € 3.228,01 (differenze calcolate sino alla data di introduzione del presente giudizio).
In particolare, dai conteggi di parte ricorrente sono state scomputate le differenze retributive relativi agli scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, in quanto in tale periodo la parte ricorrente è stata correttamente inquadrata nella fascia 9-14 (come indicato nel decreto di ricostruzione), inquadramento spettante al dipendente anche in forza dell'affermato diritto alla ricostruzione integrale della carriera;
quindi, in dette annualità il ricorrente ha percepito il trattamento dovuto, tuttavia, la difesa di parte attrice ha riportato, nei propri conteggi, alla colonna della “retribuzione ricevuta” il trattamento spettante ad un collaboratore scolastico inquadrato nella inferiore fascia 3-8, inquadramento che, in realtà, era stato superato anche sulla base degli erronei criteri seguiti dal convenuto. CP_1
7. In ragione del parziale accoglimento della domanda, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo;
la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi stante la natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, il tutto CP_1 come da parte motiva, oltre al pagamento in favore della stessa della somma di € 3.228,01, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n.
724/1994;
2. Rigetta per il resto;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, compensate della metà, che si CP_1 liquidano in complessivi € 657,00, oltre I.V.A. e C.P.A., e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno